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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 13/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250001492812000 QUOTACONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2025 depositato il
30/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo pec e depositato in modalità telematica in segreteria, Ricorrente_1 impugnava: 1) il ruolo istituzionale N. 2024/001160 (Quota consortile anno 2022 Cod. Tributo 0630 - consorzio bonifica e miglioramento fondiario - emesso dal Consorzio di Bonifica n.
8 -Ragusa, e reso esecutivo il 08.04.2024) partita n. 20220000000027730016310096882, per il recupero dell'importo di €. 1.623,00;
2) la cartella di pagamento n. 297 2025 00014928 12 000, emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Ragusa, notificata il 15.03.2025, per l'ammontare complessivo di euro
1.628,88, di cui €. 1.623,00 per quota consortile anno 2022 ed €. 5,88 per diritti di notifica.
Eccepiva:
- l'inesistenza, in capo ai consorzi di bonifica, del potere di riscuotere i contributi a mezzo del ruolo;
- il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, primo atto con il quale la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza del contribuente;
- l'illegittimità della richiesta di pagamento, in assenza di alcun beneficio reale a favore del proprietario del fondo derivante dalle opere eseguite dal consorzio;
- l'assenza di riferimento ai presupposti giuridici ed ai criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione, alle fonti normative dell'imposizione, al Piano di Classifica, al Perimetro di Contribuenza, alle
Tabelle di contribuzione;
e chiedeva, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati.
Le altre parti, seppure regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 29/9/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito va rilevato che dalla cartella di pagamento in atti non è evincibile la sussistenza dei presupposti che giustifichino l'irrogazione del tributo a carico della parte ricorrente, né, peraltro, il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace, ha dimostrato l'esistenza dei presupposti in virtù dei quali ritenere che la stessa fosse obbligata al pagamento delle quote consortili per l'anno 2022.
Atteso, peraltro, che, nella specie, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, sarebbe stata necessaria una motivazione alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Detta motivazione, peraltro, avrebbe potuto essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisse il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, avrebbero dovuti essere specificamente indicati gli estremi, così da garantirne la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. un., 14/05/2010, n. 11722).
Va, in particolar modo, rilevato che, posto che la riscossione dei contributi di bonifica va effettuata mediante ruolo con la sola notifica della cartella ex art. 21 R.D. 215/1933, dalla cartella di pagamento devono emergere,
a pena di nullità, gli elementi che consentano al ricorrente di pervenire alla individuazione della pretesa e così essere messo nelle condizioni di predisporre adeguata difesa.
Con specifico riferimento ai contributi consortili assumono un ruolo decisivo non solo la necessaria iscrizione del bene all'interno del comprensorio governato dal consorzio, ma anche i riferimenti al piano di classifica ed al piano di contribuzione.
Il piano di classifica costituisce, invero, una sorta di tabella millesimale di contribuzione, sulla base della quale vengono ripartite le spese sostenute dal consorzio per i lavori di bonifica, millesimi di ripartizione, a loro volta, costituiti da “indici idraulici”, poi trasformati in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito il quantum debeatur del contributo consortile, mentre il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio (v. in tal senso Cass. 1742/2019).
Di detti elementi, entrambi essenziali ai fini della definizione della controversia, l'atto impugnato è del tutto carente, né si è, in alcun modo, dimostrato che piano di classifica e piano di contribuzione abbiano correttamente costituito il fondamento della pretesa tributaria.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, 29/9/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCHININA' ELEONORA, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 818/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720250001492812000 QUOTACONSORTILE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 388/2025 depositato il
30/09/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Consorzio di Bonifica n. 8 – Ragusa ed all'Agenzia delle Entrate - Riscossione a mezzo pec e depositato in modalità telematica in segreteria, Ricorrente_1 impugnava: 1) il ruolo istituzionale N. 2024/001160 (Quota consortile anno 2022 Cod. Tributo 0630 - consorzio bonifica e miglioramento fondiario - emesso dal Consorzio di Bonifica n.
8 -Ragusa, e reso esecutivo il 08.04.2024) partita n. 20220000000027730016310096882, per il recupero dell'importo di €. 1.623,00;
2) la cartella di pagamento n. 297 2025 00014928 12 000, emessa da Agenzia delle entrate- Riscossione,
Agente della riscossione - prov. di Ragusa, notificata il 15.03.2025, per l'ammontare complessivo di euro
1.628,88, di cui €. 1.623,00 per quota consortile anno 2022 ed €. 5,88 per diritti di notifica.
Eccepiva:
- l'inesistenza, in capo ai consorzi di bonifica, del potere di riscuotere i contributi a mezzo del ruolo;
- il difetto di motivazione della cartella di pagamento impugnata, primo atto con il quale la pretesa tributaria era stata portata a conoscenza del contribuente;
- l'illegittimità della richiesta di pagamento, in assenza di alcun beneficio reale a favore del proprietario del fondo derivante dalle opere eseguite dal consorzio;
- l'assenza di riferimento ai presupposti giuridici ed ai criteri utilizzati per la determinazione della contribuzione, alle fonti normative dell'imposizione, al Piano di Classifica, al Perimetro di Contribuenza, alle
Tabelle di contribuzione;
e chiedeva, previa sospensione, l'annullamento degli atti impugnati.
Le altre parti, seppure regolarmente citate, rimanevano contumaci.
Accolta l'istanza di sospensione, all'udienza del 29/9/2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nel merito va rilevato che dalla cartella di pagamento in atti non è evincibile la sussistenza dei presupposti che giustifichino l'irrogazione del tributo a carico della parte ricorrente, né, peraltro, il Consorzio di Bonifica, rimasto contumace, ha dimostrato l'esistenza dei presupposti in virtù dei quali ritenere che la stessa fosse obbligata al pagamento delle quote consortili per l'anno 2022.
Atteso, peraltro, che, nella specie, la cartella esattoriale non segue uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, ma costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria, sarebbe stata necessaria una motivazione alla stregua di un atto propriamente impositivo, sì da contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.
Detta motivazione, peraltro, avrebbe potuto essere assolta "per relationem" ad altro atto che costituisse il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, avrebbero dovuti essere specificamente indicati gli estremi, così da garantirne la conoscenza o la conoscibilità da parte del contribuente (Cassazione civile, sez. un., 14/05/2010, n. 11722).
Va, in particolar modo, rilevato che, posto che la riscossione dei contributi di bonifica va effettuata mediante ruolo con la sola notifica della cartella ex art. 21 R.D. 215/1933, dalla cartella di pagamento devono emergere,
a pena di nullità, gli elementi che consentano al ricorrente di pervenire alla individuazione della pretesa e così essere messo nelle condizioni di predisporre adeguata difesa.
Con specifico riferimento ai contributi consortili assumono un ruolo decisivo non solo la necessaria iscrizione del bene all'interno del comprensorio governato dal consorzio, ma anche i riferimenti al piano di classifica ed al piano di contribuzione.
Il piano di classifica costituisce, invero, una sorta di tabella millesimale di contribuzione, sulla base della quale vengono ripartite le spese sostenute dal consorzio per i lavori di bonifica, millesimi di ripartizione, a loro volta, costituiti da “indici idraulici”, poi trasformati in indici di beneficio fondiario, sui quali viene stabilito il quantum debeatur del contributo consortile, mentre il piano di contribuzione costituisce la mera ripartizione economica, compiuta sulla base del piano di classifica, dei costi sostenuti delle opere di bonifica effettuate annualmente dal consorzio (v. in tal senso Cass. 1742/2019).
Di detti elementi, entrambi essenziali ai fini della definizione della controversia, l'atto impugnato è del tutto carente, né si è, in alcun modo, dimostrato che piano di classifica e piano di contribuzione abbiano correttamente costituito il fondamento della pretesa tributaria.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso.
Rimangono assorbiti tutti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, annulla gli atti impugnati.
Condanna le parti resistenti alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in misura pari ad euro 150,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Ragusa, 29/9/2025
Il Giudice
Dr.ssa Eleonora Schininà