Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 4396 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 14/11/1988 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 14/03/1994 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Via Maggiore Toselli n.2, presso lo studio dell'avv. Alberghina Rosalia, che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La sig.ra rimarrà nella casa coniugale sita a Palermo nella Via Belmonte n. 27/b e il Sig. CP_1
già vive presso l'abitazione dei genitori e Parte_1 Parte_2 Controparte_2 residenti in [...]. A tal fine occorre una doverosa premessa: l'immobile sito in
Palermo, Via Belmonte n. 27/b non è regolarmente accatastato come abitazione pertanto non è possibile fissarvi la residenza.
Come si evince dallo stato di famiglia che si allega, i ricorrenti e il minore risultano nella stessa scheda anagrafica dei sigg.ri e . Ciò in ragione del fatto che Parte_2 Controparte_2
l'immobile sito al n. 27/b, pur essendo un'abitazione a tutti gli effetti (come si evince dalla documentazione fotografica che si allega) al momento risulta non accatastata.
I ricorrenti hanno optato pertanto di rimanere nei due appartamenti vicini al fine di consentire alla
Sig.ra attualmente disoccupata di non affrontare spese per la locazione e di consentire al Sig. CP_1 di avere la possibilità di rimanere accanto al figlio, abitando accanto presso la casa dei Pt_2 genitori. La Sig.ra provvederà al pagamento di ¼ del totale delle spese relative alle utenze e CP_1 altri oneri dell'immobile (gas, luce, ecc.). I coniugi si impegnano a darsi comunicazione di eventuali cambi di residenza o domicilio.
Il Sig. si impegna a consentire l'utilizzo esclusivo di porzione del terrazzo antistante Pt_2
l'appartamento – che attualmente risulta in comune con l'abitazione degli zii dello stesso – delimitandolo con delle strutture amovibili, ma che assicurino comunque la privacy nella fruizione dello stesso.
3) Il figlio minore sarà affidato con la modalità dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la madre nell'abitazione di Via Belmonte n. 27/b. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore;
4) I coniugi si impegnano a far sì che il minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e conservi rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo parentale e di comune accordo convengono, inoltre, i tempi e le modalità atte a garantire una equilibrata presenza della figlia presso ciascuno di loro, prevedendo nel dettaglio, e salvo diverso accordo tra le parti, che il sig. possa vedere e tenere con sé il proprio figlio secondo il seguente calendario: Pt_2
a) Durante la settimana (escluso il week-end):
2 Ogni martedì e giovedì, a prescindere dal periodo scolastico o non scolastico, il padre potrà tenere con sé dall'uscita della scuola o dalla mattina (nel caso di periodo non scolastico), fino al Pt_2 giorno successivo e pertanto potrà tenere a dormire con sé tutti i martedì e giovedì notte. Pt_2
I genitori, solo di comune accordo e previo avviso telefonico da effettuare almeno 24 ore prima, potranno modificare le suddette modalità di esercizio del diritto di visita paterno.
b) Week-end trascorrerà i fine settimana alternativamente con ciascuno dei genitori, dal sabato Pt_2 mattina alle 9,30 fino alla domenica alle 21,00 nei week-end di spettanza del padre.
c) Vacanze estive
Durante il periodo estivo ciascuno dei genitori avrà diritto a trascorrere con il figlio un periodo di due settimane, che considerata l'età del minore, saranno divisi in due periodi di una settimana ciascuno, da concordare entro il 15 giugno di ogni anno.
d) Festività religiose e civili
Con riferimento alle festività religiose e civili, i genitori alterneranno tra loro il 24 ed il 25 dicembre, il 31 e l'1 gennaio, così come il giorno di Pasqua ed il successivo Lunedì dell'Angelo, secondo i criteri della rotazione e dell'alternanza di anno in anno. Medesimo criterio verrà applicato per tutte le altre festività civili e religiose.
e) Compleanni
Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio o il pranzo o la cena del giorno del proprio compleanno, in deroga al regolare regime di incontri;
Entrambi i genitori si impegnano a concordare tra loro le modalità e i tempi per trascorrere con il minore la festa del suo compleanno;
Pt_2
5) Al fine di assicurare i contatti del minore con ciascun genitore durante i tempi di permanenza con l'altro, e contemporaneamente assicurare una serena permanenza con ciascuno, le parti concordano che ciascun genitore dovrà assicurare i contatti tra l'altro e il minore, in fasce orarie concordate e secondo le modalità di seguito indicate. Pertanto, nel fine settimana che trascorrerà con la Pt_2 madre, il padre potrà chiamare/videochiamare il figlio in due fasce orarie che si individuano tra le ore 12 e le ore 13 e successivamente, tra le ore 19 e le ore 20. Medesime fasce orarie potranno essere utilizzate dalla madre, quando il minore sarà con il padre. Durante la settimana, dovrà essere assicurata una fascia oraria giornaliera entro cui ciascuno dei genitori potrà chiamare/videochiamare il figlio quando egli si ritrova presso l'altro genitore, tra le ore 17 e le ore
18.
6) In considerazione delle condizioni economiche delle parti, i sigg.ri e concordano Pt_2 CP_1 che il padre verserà in favore della madre, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensili quale contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, oltre che € 100,00 in favore della sig.ra attualmente disoccupata, con impegno della stessa a rinunciarvi non appena CP_1 troverà un lavoro adeguato alle sue condizioni lavorative, il tutto da rivalutare annualmente in base agli indici Istat come per legge.
3 7) Le parti concordano altresì che la spesa del doposcuola per il piccolo , utile Pt_2 all'organizzazione familiare, è da considerarsi alla stregua di spesa ordinaria e che per ciascuno dei genitori provvederà al pagamento mensile dell'importo del 50% della spesa;
8) In relazione alle spese straordinarie per il figlio, i Sigg.ri e contribuiranno nella Pt_2 CP_1 misura del 50% come per legge. In merito a tale voce di spesa, si ritiene necessario dover applicare il protocollo sulle spese straordinarie, approvato dal Tribunale di Palermo il 02.07.2019, che si riporta integralmente, al fine di una maggiore facilità di gestione da parte dei coniugi. In linea con quanto previsto dal suddetto protocollo di intesa, le parti concordano che sono voci di spesa da ritenersi ricomprese entro assegno mensile forfettario di mantenimento “ordinario”, quelle per: vitto, abbigliamento, utenze domestiche, medicinali da banco (comprensivi di antibiotici, antipiretici e comunque di farmaci necessari per il trattamento di patologie comuni, ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica telefono cellulare, es. spese per parrucchiere o estetista (vista l'età della minore), spese per attività ludiche o ricreative (cinema, feste, etc…). Al contrario, invece, sono da ritenersi Spese extra-assegno rimborsabili (limitatamente ad aliquota dovuta da altro genitore) anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordo tra i genitori: 1) spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
2) spese scolastiche relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico
(tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
3) spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola; b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola. Sono da considerarsi Spese extra-assegno il cui rimborso
è invece condizionato al preventivo accordo tra i genitori: 1) spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
2) spese scolastiche relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica) b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); 3) spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(pre-scuola e dopo-scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione di feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibile ed urgente, per le quali il diritto
4 al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, va previsto, a carico del coniuge che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
nonché il simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa, (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nei limiti dell'aliquota di pertinenza). Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, dichiarare che il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. In relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
9) Il Sig. dichiara di rinunciare alla quota di sua spettanza dell'assegno unico e che pertanto Pt_2 provvederà a versarlo integralmente alla Sig.ra con l'accordo di destinare tale somma CP_1 nell'esclusivo interesse del figlio.
10) I coniugi dichiarano di avere già provveduto a dividere tra loro eventuali beni comuni e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro. L'auto familiare in particolare, modello Fiat Panda targata FS794DY pur essendo formalmente intestata al Sig. verrà assegnata Parte_1 alla Sig.ra he si onererà in via esclusiva delle relative spese e di provvedere al passaggio di CP_1 proprietà a sue spese non appena possibile e comunque entro 24 mesi dal presente accordo.
11) Con il presente atto i coniugi si rilasciano reciprocamente assenso al rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio e contemporaneamente acconsentono al rilascio di idoneo documento anche per il figlio minore ”. Pt_2
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 05/10/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 08/06/2017 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Palermo al n. 20 - P. II - serie A - Anno 2017).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 26 febbraio 2025.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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