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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 30/04/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 4/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Nocent ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia Parte_2 accertare l'effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Agosto 2019 a Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l' effetto, Voglia condannare il , nella persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 946,24 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il , in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 03.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1
mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da agosto 2019 a gennaio 2022, quantificate in 946,24 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di reclusione di Volterra di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di inserviente cucina, addetto alla distribuzione pasti, addetto alle pulizie. In merito a tale attività lavorativa il ricorrente sosteneva di
Pag. 2 di 4 essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott. che Persona_1
depositava il suo elaborato peritale in data 17.03.2025.
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott.
ha concluso gli accertamenti tecnici delegati specificando che il Per_1
ricorrente, nel periodo in questione, ha percepito 4.798,91 euro, mentre avrebbe dovuto percepire un importo inferiore, pari a 4.529,74 euro. Pertanto, il ricorrente risulta vere percepito 269,17 euro in più rispetto al dovuto.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal
Pag. 3 di 4 ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle Parte_2
spese di lite a favore del , che liquida in euro 2.695,00 euro Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente, Parte_2
le spese di CTU.
[...]
Pisa, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 4/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data odierna a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Nocent ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di differenze retributive
Conclusioni
Per la parte ricorrente “Voglia Parte_2 accertare l'effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali da Agosto 2019 a Gennaio 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l' effetto, Voglia condannare il , nella persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, al pagamento, della somma pari ad Euro 946,24 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, TFR , indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il , in persona del Controparte_1
ministro pro tempore, al versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per la parte resistente : “Voglia l'intestato Tribunale rigettare Controparte_1
l'avverso ricorso in quanto infondato. Vinte le spese”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 03.01.2023, il ricorrente chiedeva di condannare il al pagamento delle differenze retributive, 13^ e 14^ Controparte_1
mensilità, TFR e altro per attività lavorativa svolta presso l'istituto penitenziario ove era recluso nel periodo da agosto 2019 a gennaio 2022, quantificate in 946,24 euro, oltre a interessi e rivalutazione monetaria nonché domandava di condannare la parte resistente al versamento dei relativi contributi.
2. Nello specifico, il ricorrente spiegava di essere stato detenuto nella Casa di reclusione di Volterra di Pisa nel periodo sopra indicato e di avere ivi svolto attività lavorativa in qualità di inserviente cucina, addetto alla distribuzione pasti, addetto alle pulizie. In merito a tale attività lavorativa il ricorrente sosteneva di
Pag. 2 di 4 essere stato retribuito con somme inferiori rispetto al dovuto, non venendogli corrisposti TFR, indennità di contingenza, tredicesima mensilità, indennità di anzianità, indennità sostitutiva delle festività nazionali, maggiorazione per lavoro straordinario. In più il ricorrente lamentava l'illegittima trattenuta dal salario della quota di mantenimento in carcere. La somma complessiva indicata nel ricorso era frutto dei conteggi del Patronato ACLI di Pisa.
3. In data 18.04.2023 si costituiva in giudizio la parte resistente, Controparte_1
, che contestava le argomentazioni esposte dal ricorrente e chiedeva il
[...]
rigetto della domanda proposta.
4. Il resistente sosteneva l'infondatezza della pretesa di parte attrice, in quanto il lavoro carcerario è diverso dal lavoro subordinato, avendo modalità di svolgimento, produttività e finalità diversi dal lavoro dipendente. Per tale motivo, ai fini della determinazione del compenso dovuto non era possibile un richiamo diretto al contratto collettivo di riferimento. In ogni caso, ai sensi dell'art. 22 dell'Ordinamento Penitenziario, il corrispettivo dovuto ai lavoratori detenuti sarebbe comunque inferiore (ovvero pari a 2/3) rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi.
5. L'istruttoria consisteva nella CTU contabile affidata al dott. che Persona_1
depositava il suo elaborato peritale in data 17.03.2025.
6. All'udienza di data odierna, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
7. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
8. Nel merito delle pretese di parte attrice è stata svolta CTU contabile. Il dott.
ha concluso gli accertamenti tecnici delegati specificando che il Per_1
ricorrente, nel periodo in questione, ha percepito 4.798,91 euro, mentre avrebbe dovuto percepire un importo inferiore, pari a 4.529,74 euro. Pertanto, il ricorrente risulta vere percepito 269,17 euro in più rispetto al dovuto.
9. Il CTU, nella relazione depositata, ha spiegato di avere individuato i contratti collettivi da applicare al caso di specie in ragione delle mansioni svolte dal
Pag. 3 di 4 ricorrente e di avere operato la riduzione di 1/3 prevista dall'art. 22 dell'ordinamento penitenziario. Nel computo complessivo di quanto dovuto il
CTU ha tenuto conto anche di ferie, mensilità aggiuntive e TFR.
10. La CTU svolta appare immune da vizi logici e argomentativi e deve essere pienamente condivisa da questo giudice nelle sue valutazioni e conclusioni.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna al pagamento delle Parte_2
spese di lite a favore del , che liquida in euro 2.695,00 euro Controparte_1
per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte ricorrente, Parte_2
le spese di CTU.
[...]
Pisa, 30.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
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