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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 945/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con atto depositato il 30.7.2025, per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. OI-002275667, relativa all'atto di
CP_ accertamento prot. n. 5800.18/06/2025.0312636, notificatole dall' per il CP_1
pagamento di sanzioni amministrative per l'importo totale di 2.603,63 per omesso versamento di ritenute previdenziali per l'annualità 2018. Ha eccepito che l'atto di
CP_ accertamento prodromico “non risulta essergli stato notificato” e che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e, in via gradata,
ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni ai sensi del d.l. n. 48/2023.
CP_ Costituitosi con memoria del 18.11.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa a seguito di autotutela.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato il 21.10.2025, l' ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'ente che è intervenuto in autotutela solo dopo l'incardinazione della lite. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01
ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
22
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco RO, nella causa civile n. 945/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con atto depositato il 30.7.2025, per Parte_1
ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. OI-002275667, relativa all'atto di
CP_ accertamento prot. n. 5800.18/06/2025.0312636, notificatole dall' per il CP_1
pagamento di sanzioni amministrative per l'importo totale di 2.603,63 per omesso versamento di ritenute previdenziali per l'annualità 2018. Ha eccepito che l'atto di
CP_ accertamento prodromico “non risulta essergli stato notificato” e che è decaduto dalla potestà sanzionatoria ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e, in via gradata,
ha chiesto la rideterminazione delle sanzioni ai sensi del d.l. n. 48/2023.
CP_ Costituitosi con memoria del 18.11.2025, l' ha comunicato di avere abbandonato il credito oggetto di causa a seguito di autotutela.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato il 21.10.2025, l' ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata, come da conclusioni concordemente formulate dalle parti, la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale dell'ente che è intervenuto in autotutela solo dopo l'incardinazione della lite. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01
ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco RO
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