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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Lidia Taormina, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2
non rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate il
28/10/2024 per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande della parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 20/10/2023, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio con a Partinico (PA) l'8/10/2001, in costanza del quale Controparte_1 sono nati i figli (il 17/3/2002) ed (l'1/5/2010), ha esposto di non essersi più Per_1 Per_2
riconciliata col marito dal momento della separazione, definita con decreto di omologa n.
5147/2022 del 27/6/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 16385/2021 R.G. In sede di separazione, i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli e l'obbligo a carico di di corrispondere per il relativo Controparte_1
mantenimento ordinario la somma di € 300,00.
Ha aggiunto, inoltre: di non svolgere attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 750,00; che il resistente esercita l'attività di muratore;
che il figlio
, divenuto maggiorenne, lavora come cameriere e percepisce mensilmente la Per_1
somma di € 200,00, sebbene non sia ancora pienamente indipendente.
La ricorrente ha chiesto pertanto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso di sé; di Per_2
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno;
di regolamentare il diritto di visita paterno come indicato in ricorso.
Lo seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 15/2/2024, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e sentita la sola parte ricorrente, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la discussione. Pertanto, scaduto il termine del 26/3/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia del convenuto il Controparte_1
quale, malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
3. Pronuncia sullo status.
Come già osservato, nel presente procedimento ha chiesto la pronuncia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, Controparte_1
La domanda va senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della
2 separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale. Rilevata, altresì, la mancata costituzione del resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
In merito all'affidamento della figlia minore , va preliminarmente osservato che la Per_2
disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c. ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi di pregiudizio per la minore ed avendo la stessa ricorrente chiesto l'affidamento condiviso della figlia, deve essere confermato tale regime, già adottato concordemente dalle parti in sede di separazione.
Quanto al regime degli incontri padre-figlia, deve disporsi che potrà incontrare il Per_2 padre liberamente, stante l'età della stessa ed il fatto che, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente, il rapporto tra le parti è sereno sotto tale aspetto. Le vacanze estive e natalizie nonché le altre festività verranno trascorse in modo alternato con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in
3 proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
In tema di mantenimento della prole maggiorenne, poi, deve osservarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, in particolare, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n.
4 17183, Cass., 13.10.2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022
n. 23132).
Orbene, la ricorrente ha esposto che il figlio , maggiorenne, ha fatto ingresso nel Per_1
mondo del lavoro ed attualmente svolge l'attività di cameriere. Tuttavia, percependo soltanto € 200,00 al mese, non può ritenersi abbia conseguito l'autosufficienza economica, sicché non può dirsi venuto meno l'obbligo del relativo mantenimento a carico dei genitori.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1
svolgere attività lavorativa e, all'udienza del 15/2/2024, ha dichiarato di non percepire più il reddito di cittadinanza.
Quanto, invece, al resistente, la ricorrente ha rappresentato che lo stesso svolge l'attività di muratore.
Pertanto, considerato quanto risulta allo stato degli atti, di quanto concordato dalle parti in sede di separazione e delle richieste formulate in ricorso, va senz'altro confermato a carico di l'obbligo di corrispondere ad la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli ed (€ 150,00 ciascuno), Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il protocollo del
2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunziando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata ad Parte_1
Alcamo il 20/9/1980, e nato a [...] il [...], di Controparte_1
cui al matrimonio civile celebrato a Partinico l'8/10/2001 trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 15, parte I, dell'anno 2001;
• dispone l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente presso la Per_2
5 madre e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo;
• lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 26 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12847/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata ad [...] il [...] (c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Lidia Taormina, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
nato a [...] il [...] (c.f. , Controparte_1 C.F._2
non rappresentato né difeso;
– resistente contumace–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: parte ricorrente ha concluso come da note depositate il
28/10/2024 per l'udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 26/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande della parte ricorrente.
Con ricorso depositato il 20/10/2023, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio con a Partinico (PA) l'8/10/2001, in costanza del quale Controparte_1 sono nati i figli (il 17/3/2002) ed (l'1/5/2010), ha esposto di non essersi più Per_1 Per_2
riconciliata col marito dal momento della separazione, definita con decreto di omologa n.
5147/2022 del 27/6/2022, emesso dal Tribunale di Palermo a definizione del procedimento n. 16385/2021 R.G. In sede di separazione, i coniugi avevano concordato l'affidamento condiviso dei figli e l'obbligo a carico di di corrispondere per il relativo Controparte_1
mantenimento ordinario la somma di € 300,00.
Ha aggiunto, inoltre: di non svolgere attività lavorativa e di percepire il reddito di cittadinanza pari ad € 750,00; che il resistente esercita l'attività di muratore;
che il figlio
, divenuto maggiorenne, lavora come cameriere e percepisce mensilmente la Per_1
somma di € 200,00, sebbene non sia ancora pienamente indipendente.
La ricorrente ha chiesto pertanto: la pronuncia dello scioglimento del matrimonio;
l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione prevalente presso di sé; di Per_2
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario per i figli (€ 150,00 ciascuno), oltre al 50% delle spese extra assegno;
di regolamentare il diritto di visita paterno come indicato in ricorso.
Lo seppur regolarmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 15/2/2024, preso atto dell'impossibilità di effettuare il tentativo di conciliazione stante la contumacia del resistente e sentita la sola parte ricorrente, il Giudice delegato ha rinviato la causa per la discussione. Pertanto, scaduto il termine del 26/3/2025, la causa è stata riservata per la decisione.
2. Dichiarazione di contumacia del convenuto.
Deve anzitutto essere dichiarata la contumacia del convenuto il Controparte_1
quale, malgrado la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non si è costituito in giudizio.
3. Pronuncia sullo status.
Come già osservato, nel presente procedimento ha chiesto la pronuncia Parte_1
dello scioglimento del matrimonio contratto con il resistente, Controparte_1
La domanda va senz'altro accolta, considerato che i coniugi, dal momento della
2 separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale. Rilevata, altresì, la mancata costituzione del resistente, ricorrono indubbiamente i presupposti normativi e fattuali per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti.
4. Provvedimenti nell'interesse della prole. Regime di affidamento.
In merito all'affidamento della figlia minore , va preliminarmente osservato che la Per_2
disciplina sull'affidamento è retta dal principio della bigenitorialità, consacrato e specificato dall'art. 337 ter c.c. ai sensi del quale “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi”; per cui, il giudice, nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole, “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. È evidente che il regime ordinario di affidamento sia quello condiviso, derogabile in favore di un diverso modello solo in casi eccezionali.
Nel caso di specie, non essendo emersi elementi di pregiudizio per la minore ed avendo la stessa ricorrente chiesto l'affidamento condiviso della figlia, deve essere confermato tale regime, già adottato concordemente dalle parti in sede di separazione.
Quanto al regime degli incontri padre-figlia, deve disporsi che potrà incontrare il Per_2 padre liberamente, stante l'età della stessa ed il fatto che, sulla base di quanto esposto dalla ricorrente, il rapporto tra le parti è sereno sotto tale aspetto. Le vacanze estive e natalizie nonché le altre festività verranno trascorse in modo alternato con entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.
5. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In merito alle statuizioni di ordine economico, va osservato che l'art. 147 c.c. include tra i doveri dei genitori verso i figli quello di provvedere al loro mantenimento, oltre alla loro educazione ed istruzione. Il concorso al mantenimento è disciplinato dall'art. 316 bis c.c., il quale dispone che i genitori debbano adempiere ai loro obblighi, nei confronti dei figli, in
3 proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Una più completa specificazione del dovere in oggetto viene poi fornita dall'art. 337 ter c.c., secondo il quale il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore.
Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c. (oggi novellato richiamando l'art. 316 bis c.c.), non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; 24.1.2007, n. 1607).
In tema di mantenimento della prole maggiorenne, poi, deve osservarsi che l'obbligo di mantenere i figli non viene meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, ma è destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass., 20.8.2020 n. 17380; Cass., 14.12.2018 n 32529).
In ambito giudiziale, in particolare, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo, invero, all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa, nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass., 5.3. 2018, n. 5088; Cass., 22.6.2016, n.
12952).
Peraltro, sotto il profilo dell'onere probatorio, spetta al figlio divento maggiorenne dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n.
4 17183, Cass., 13.10.2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022
n. 23132).
Orbene, la ricorrente ha esposto che il figlio , maggiorenne, ha fatto ingresso nel Per_1
mondo del lavoro ed attualmente svolge l'attività di cameriere. Tuttavia, percependo soltanto € 200,00 al mese, non può ritenersi abbia conseguito l'autosufficienza economica, sicché non può dirsi venuto meno l'obbligo del relativo mantenimento a carico dei genitori.
In merito alla condizione economica delle parti, ha esposto di non Parte_1
svolgere attività lavorativa e, all'udienza del 15/2/2024, ha dichiarato di non percepire più il reddito di cittadinanza.
Quanto, invece, al resistente, la ricorrente ha rappresentato che lo stesso svolge l'attività di muratore.
Pertanto, considerato quanto risulta allo stato degli atti, di quanto concordato dalle parti in sede di separazione e delle richieste formulate in ricorso, va senz'altro confermato a carico di l'obbligo di corrispondere ad la somma mensile di Controparte_1 Parte_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento ordinario dei figli ed (€ 150,00 ciascuno), Per_1 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno sostenute nel loro interesse secondo il protocollo del
2/7/2019, in vigore presso il Tribunale di Palermo.
6. Regolamentazione delle spese di lite.
Infine, le spese del giudizio – stante l'opzione di contumacia del resistente – vengono lasciate a carico della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, udito il procuratore della parte ricorrente, nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunziando:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata ad Parte_1
Alcamo il 20/9/1980, e nato a [...] il [...], di Controparte_1
cui al matrimonio civile celebrato a Partinico l'8/10/2001 trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 15, parte I, dell'anno 2001;
• dispone l'affidamento condiviso di , con collocamento prevalente presso la Per_2
5 madre e regolamenta il diritto di visita paterno come in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere ad la Controparte_1 Parte_1 somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento ordinario dei figli (€ 150,00 ciascuno), entro il giorno 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Palermo;
• lascia a carico della ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 26 marzo 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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