Decreto presidenziale 18 febbraio 2022
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 1981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1981 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01981/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Gianluca Piccinni, dall’Avv. Fabio Mastrocola e dall’Avv. Marco Coda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura ed Ufficio Esportazioni di Napoli, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’accertamento
- quanto al ricorso principale:
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della legge 241/90 articolo 2, a seguito delle Denunce per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione, presentate telematicamente all’Ufficio Esportazioni di Napoli dal dott. -OMISSIS-, in nome e per conto della Dott.ssa -OMISSIS-, in data 19/05/2021 (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 1 a 6quater) nonché alle successive diffide del 27/09/2021, del 01/10/2021, del 20/10/2021 e del 12.11.2021 (all.ti 7, 9, 10 e 12), con le quali si chiedeva all’Ufficio Esportazione di Napoli nonché al Ministero della Cultura di rilasciare, alla luce della documentazione prodotta, e del tempo trascorso, i relativi attestati/certificati richiesti.
nonché per l’accertamento
dell’obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze e alle relative diffide, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
- quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2022:
per l’annullamento, previa sospensione:
1) della nota del Ministero della Cultura, Ufficio Esportazione, n. -OMISSIS- del 24.3.2022 (all. 1), con la quale le istanze per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione presentate dal dott. -OMISSIS-, per conto della Dott.ssa -OMISSIS- (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-– cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-; nonchè prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS- - cod. -OMISSIS- -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 2 a 5ter) sono state dichiarate improcedibili, notificata in pari data;
2) della nota del 27.12.2021, prot. -OMISSIS-, allegata alla nota del 24.3.2022 (all. 1bis);
3) della nota n. -OMISSIS- del21.3.2022;
4) della nota del 30.3.2022, prot. n. -OMISSIS- (all. 1ter);
5) della relazione tecnica della Dott.ssa -OMISSIS-, non integralmente conosciuta;
6) nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visto il D.P. n. 193 del 18 febbraio 2022;
Vista la memoria depositata da parte ricorrente il 31 luglio 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa ER LE NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 7 febbraio 2022 e depositato il successivo 9 febbraio, la ricorrente – dedotta la proprietà iure hereditatis di quattro dipinti attribuiti, quattro dipinti (tre AS e un TI), in ricorso meglio specificati – impugnava ex art. 117 c.p.a. il silenzio inadempimento formatosi sulle istanze presentate per suo conto il 19 maggio 2021 per il rilascio dell’attestato di libera circolazione (ALC) e nonostante plurime diffide (27/09/2021, 01/10/2021 20/10/2021 e 12/11/2021) ed interlocuzioni; chiedeva, per il caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta .
2. – Si costituiva in giudizio l’Amministrazione della Cultura (28 febbraio 2022).
3. – Il 29 marzo 2022 parte ricorrente chiedeva disporsi rinvio della camera di consiglio già calendarizzata per la discussione del ricorso (01 aprile 2022), stante la necessità di impugnare con motivi aggiunti i sopravvenuti provvedimenti dichiarativi dell’improcedibilità delle istanze.
4. – Il 30 marzo 2022 le Amministrazioni resistenti depositavano memoria e documenti, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso; rappresentavano, inoltre, l’avvenuta sospensione dell’istruttoria in ordine al procedimento di rilascio dell’ALC, in ragione di disposti approfondimenti, anche in sede penale, sulla provenienza ed autenticità delle opere.
5. – Il 20 maggio 2022 parte ricorrente notificava motivi aggiunti (poi depositati il 24 maggio successivo) impugnando, unitamente agli atti sottesi, la nota del Ministero della Cultura, Ufficio Esportazione di Napoli, n. -OMISSIS- del 24 marzo 2022 dichiarativa dell’improcedibilità delle istanze; a sostegno del ricorso, la ricorrente articolava varie censure, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
6.- La camera di consiglio del 7 giugno 2022, già ricalendarizzata, era quindi rinviata per consentire il rispetto dei termini a difesa.
7. – Il 01 luglio 2022 l’Amministrazione della cultura depositava memoria, resistendo al ricorso ed ai motivi aggiunti.
8. – Il 14 luglio 2022, parte ricorrente premesso che “a seguito del decreto di sequestro relativo ai beni di cui è causa, adottato in data 23.5.2022, notificato ed eseguito il 23.6.2022 (cfr. all.ti 1 e 2), ad oggi, la ricorrente non è più nella materiale disponibilità dei suddetti beni oggetto di sequestro”, dichiarava la propria carenza di interesse alla definizione della domanda cautelare articolata nei motivi aggiunti, alla quale rinunciava. Il 21 ottobre 2024 depositava quindi un’istanza di rinvio dell’udienza pubblica (4 dicembre 2024), in ragione dell’ancora non avvenuta definizione del procedimento incardinato in sede penale.
9. – Il 31 luglio 2025 depositava infine memoria, rappresentando che: “nelle more del giudizio, la situazione giuridica sottesa alla pretesa azionata ha subito un radicale mutamento: da un lato, i beni di cui è causa risultano essere ancora oggetto di sequestro […] ed il relativo procedimento penale è ancora in corso; dall’altro, la ricorrente ha trasferito la proprietà delle opere d’arte in contestazione, mediante conferimento delle stesse alla Fondazione -OMISSIS-, appositamente costituita; - tale conferimento ha determinato la perdita in capo alla dott.ssa -OMISSIS- della qualità di titolare delle opere e, conseguentemente, di qualsiasi interesse concreto e attuale alla prosecuzione del presente giudizio, non residuando in capo alla stessa alcun vantaggio pratico dalla pronuncia di annullamento richiesta; - in proposito, la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che il trasferimento del bene o del diritto controverso, ovvero la perdita della legittimazione sostanziale in capo alla ricorrente, determina la sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., con declaratoria di improcedibilità del ricorso.”. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva dichiararsi l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse.
10. – All’udienza pubblica del 18 marzo 2026, il ricorso era quindi trattenuto in decisione.
11. - Preso atto di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria del 31 luglio 2025, il ricorso ed i motivi aggiunti vanno dichiarato improcedibili ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.
11.1. - Considerato il tenore della presente pronuncia e la peculiarità della vicenda esaminata, sussistono i presupposti per compensare integralmente, le spese di lite tra le parti, salva espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti:
- li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse;
- compensa le spese di lite, con espressa statuizione di irripetibilità del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
ER LE NI, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| ER LE NI | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.