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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 757/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Vacirca Presidente
dott. Davide Naldi Giudice
dott. Davide Palazzo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 757/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Belgio) a Rue Du Parte_1
Berchon 11, C.F. , , nata a [...] l'[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e residente in [...](Belgio) al Sentier De Quaregnon 9, C.F. e CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il [...] e residente a [...](Belgio) a Parte_3
Rue Des Charentes 1, C.F. rappresentate e difese dall'avv. Maria Rita CodiceFiscale_3
Giunta;
- attrici;
pagina 1 di 36 contro
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._4
residente in [...](Belgio) in Rue Ferrer 54, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangela Zimbili;
, nata ad [...] l'[...], cod. fisc. , Parte_4 C.F._5
residente in [...](Belgio) in Avenue Des Haut Pays 136, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Greco;
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5 C.F._6
residente in [...](Belgio) in Rue Du Commerce n. 230;
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente Parte_6 C.F._7
in RA (En), Largo Clelia, n.15, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela Zimbili;
- convenuti;
e nei confronti di
- già - (P.I. Controparte_2 Controparte_3
) con sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma;
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8
, nata in [...] il [...], cod. disc. Parte_8
, entrambi residenti a[...]; C.F._9
- terzi chiamati;
avente a OGGETTO
nullità testamentaria, petizione dell'eredità, risarcimento del danno
CONCLUSIONI pagina 2 di 36 Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Enna, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare
inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parti convenute, non essendo attinenti al
petitum ed alla causa petendi, ma necessitando, per la loro complessità, di essere trattate in autonomo
giudizio ed, in ogni caso, rappresentando una mutatio libelli inammissibile;
nel merito accertare e
dichiarare nullo e/o inesistente il testamento olografo datato 11/11/2008, fatto pubblicare in data
03/09/2020 e registrato in Enna in data 04/09/2020 al n. 2458 Serie 1T; per l'effetto, revocare il
predetto testamento ed ordinare l'annullamento della denuncia di successione presentata all'Agenzia
delle Entrate di Enna in data 08/09/2020 ed iscritta al Vol. 88888 n. 294105, in quanto fondata su un
testamento nullo e/o inesistente e dichiarare indegni a succedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
463 n. 6 C.C., i SI.ri , e , per aver formato un Controparte_1 Parte_4 Parte_5
testamento falso o per averne fatto scientemente uso, richiedendone la pubblicazione e presentando
all'Agenzia delle Entrate relativa denuncia di successione fondata su un testamento nullo e/o
inesistente; respingere le pretese risarcitorie della convenuta in quanto infondate, Parte_6
non provate e speculatorie;
viceversa, condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_6
patrimoniali e non patrimoniali arrecati alle SI.re , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per avere trattato e diffuso senza consenso informato dati sensibili e per avere costretto le
[...]
attrici a tutelare giudizialmente i loro diritti soggettivi (diritto alla privacy) e successori alla
complessiva somma di €. 40.000,00 o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di
giustizia. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale dei convenuti e , determinare la quota parte Parte_4 Controparte_1
dovuta a titolo di legittima, tenendo conto delle spese anticipate da parte attrice a favore sia del SI.
sia a favore della SI.ra , come da documentazione allegata. Parte_9 Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali e CPA come
per legge” (in seno alla comparsa conclusionale le conclusioni sono così svolte dalle attrici: “1)
riconoscere le attrici , e , uniche eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 36 testamentarie della de cuius e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o invalido e/o Controparte_4
inefficace il testamento pubblicato dal Notaio e Persona_1
registrato in Enna in data 04/09/2020 al n. 2458 Serie 1T, per violazione degli articoli 458 C.C., 589
C.C. e 635 C.C., contenendo il predetto atto disposizioni perfettamente “reciproche” e “congiuntive”
rispetto a quello, recante la medesima data, del de cuius , coniuge della SInora Parte_9
e premorto alla stessa in data 27/10/2018, o con qualsiasi altra formula;
2) in Controparte_4
subordine, ritenere i due testamenti simultanei e, in considerazione del fatto che il chiamato
all'eredità, , è premorto alla de cuius destinando la moglie sua unica erede e che, Parte_9
nella stessa data, ha nominato, con due schede testamentarie suoi eredi universali Controparte_4
in una il coniuge e, nell'altra, le figlie , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ritenere valide ed eseguibili le sole disposizioni testamentarie fatte a favore delle attrici, ritenuta
l'inefficacia/inapplicabilità delle disposizioni a favore del defunto;
3) per Parte_9
l'effetto, ordinare l'annullamento e/o l'inefficacia della denuncia di successione ab intestato
presentata da all'Agenzia delle Entrate di Enna in data 08/09/2020 ed iscritta al Parte_6
Vol. 88888 n. 294105, in quanto fondata su un testamento nullo e/o invalido e/o inefficace e/o
ineseguibile, riguardando disposizioni di volontà reciproche e a favore di soggetto premorto alla de
cuius, e/o esistendo altro testamento simultaneo con diverse disposizioni di ultima volontà; 4)
dichiarare , altresì, inammissibili tutte le domande formulate dai convenuti e Controparte_1
, in quanto infondate, indeterminate, generiche e, soprattutto, non provate;
5) Parte_4
respingere le illegittime pretese risarcitorie della convenuta in quanto infondate, Parte_6
non provate e meramente speculatorie, nulla ostando all'esercizio del suo patrocinio legale nella
presente causa a favore di uno o più convenuti, non intercorrendo tra loro alcun conflitto di interessi;
6) viceversa, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (rimborso Parte_6
spese legali sia per la fase della mediazione che per quella processuale) e non patrimoniali arrecati
alle SI.re , e , per avere proceduto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 36 pubblicazione di un testamento nella consapevolezza dell'esistenza di due testamenti aventi pari data e
che uno dei chiamati all'eredità ( ) fosse premorto alla de cuius e che la SI.ra Parte_9
avesse deSInato con altro testamento sue eredi universali le attrici, al solo fine di Controparte_4
ostacolare queste ultime nell'acquisizione dell'intera eredità alla quale erano state chiamate e per
avere, nella qualità di intermediaria della denuncia di successione presentata il 04.09.2020, trattato e
diffuso, senza consenso informato delle attrici, dati sensibili e per averle costrette a tutelare
giudizialmente i loro diritti soggettivi (diritto alla privacy) e successori, con condanna al pagamento
della complessiva somma di €. 40.000,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di
giustizia; 7) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
riconvenzionali promosse in via generica ed indeterminata dai convenuti e Parte_4
, stabilire la quota parte dovuta a titolo di legittima ai convenuti, tenendo conto delle Controparte_1
spese anticipate dalla parte attrice a favore sia del SI. , sia a favore della SI.ra Parte_9
, come da documentazione contabile allegata in atti da questa difesa (All.ti n. 2 bis, Controparte_4
3 bis, 4 bis, 5 bis e 6 bis di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), riconoscendo, in ogni caso,
alle attrici tanto la quota legittima quanto la disponibile, in quanto eredi testamentarie della de cuius
. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre accessori dovuti come per legge”. Controparte_4
Parte convenuta : “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via Controparte_1
preliminare: Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa i SInori
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8 Parte_8
, nata in [...] il [...], cod. disc. , entrambi residenti ad
[...] C.F._9
RA in Via Palazzo n. 62; di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di
consentire la citazione dei predetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la loro
costituzione in giudizio;
Nel merito: - Accertare e dichiarare il convenuto erede dei Controparte_1
defunti e . - Rigettare in toto le domande di parte attrice Controparte_4 Parte_9
perché infondate in fatto e in diritto e non provate per tutte le ragioni sopra rassegnate;
In via
pagina 5 di 36 riconvenzionale - Ordinare a parte attrice di restituire all'odierno convenuto, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 533 e ss c.c., gli immobili ed il patrimonio mobiliare pervenuto per successione
testamentaria della defunta (crediti, conti correnti, libretti, buoni fruttiferi, beni Controparte_4
mobili registrati, gioielli e preziosi, etc etc) oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a
corrispondere l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Nella non temuta
ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, previa ricostruzione della massa ereditaria dei
defunti e e determinazione delle quote disponibili e di riserva, Parte_9 Controparte_4
dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti e Parte_9 CP_4
nella parte in cui ledono le quote legittime del convenuto;
per l'effetto, disporre il reintegro
[...]
delle quote di riserva del convenuto mediante la riduzione delle anzidette disposizioni testamentarie,
con eventuale condanna di parte attrice al pagamento della somma necessaria a reintegrare le quote
di riserva, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria. - Ordinare ai terzi chiamati in causa
e di restituire al convenuto il terreno Parte_7 Parte_8 Controparte_1
sito in RA (En) alla Contrada Contessa censito al NCT al foglio 27 part. 412 e 414 e il fabbricato
censito al foglio 27 part. 413, oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere
l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del
giudizio”.
Parte convenuta “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via Parte_4
preliminare Autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in Parte_4
causa i SInori , nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8
, nata in [...] il [...], cod. disc. , entrambi Parte_8 C.F._9
residenti a[...]; di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo
scopo di consentire la citazione dei predetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e
la loro costituzione in giudizio;
Nel merito Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate
in fatto e in diritto e non provate e intentante in assenza di tutti presupposti di legge;
In accoglimento
pagina 6 di 36 della domanda riconvenzionale Accertare e dichiarare che la convenuta e erede Parte_4
della defunta . Per l'effetto, ordinare a parte attrice di restituire all'odierna Controparte_4
convenuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 533 e ss c.c., oltre agli immobili descritti in premessa
anche il patrimonio mobiliare pervenuto per successione testamentaria della defunta CP_4
ed i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere l'equivalente in denaro, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria. In via riconvenzionale e subordinata Previa ricostruzione della
massa ereditaria dei defunti e e determinazione delle quote Parte_9 Controparte_4
disponibili e di riserva, dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti Parte_9
e nella parte in cui ledono le quote legittime della convenuta;
per
[...] Controparte_4
l'effetto, disporre il reintegro delle quote di riserva della convenuta mediante la riduzione delle
anzidette disposizioni testamentarie, con eventuale condanna di parte attrice al pagamento della
somma necessaria a reintegrare le quote di riserva della convenuta, oltre interessi compensativi e
rivalutazione monetaria. Condannare i terzi chiamati in causa e Parte_7 Parte_8
alla restituzione alla convenuta il terreno sito in RA (En) alla
[...] Parte_4
Contrada Contessa censito al NCT al foglio 27 part. 412 e 414 e il fabbricato censito al foglio 27 part.
413, oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere il corrispondente equivalente
monetario, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nessuna conclusione per , rimasto contumace. Parte_5
Parte convenuta “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di Parte_6
legittimazione passiva alla causa dell'avv. . Nel merito: rigettare la domanda Parte_6
attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata. In via riconvenzionale: condannare parte
attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata da liquidarsi
nella somma di € 25.000,00 ovvero nel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo;
In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che la
e per essa quale Controparte_5
pagina 7 di 36 intermediario è Controparte_6
tenuta a manlevare l'avv. da ogni pretesa attorea condannando la stessa a Parte_6
rifondere quanto l'assicurato sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice a titolo di capitale e
spese legali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Parte chiamata “NEL MERITO - rigettare le domande formulate a qualsivoglia titolo nei CP_2
confronti dell'Avv. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Parte_6
debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta dalla Controparte_2
domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei suoi confronti. IN VIA Parte_6
SUBORDINATA -In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna
dell'Avv. , dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa dalla stessa Parte_6
stipulata per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA LIMITATAMENTE GRADATA - Nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'accoglimento della domanda di
manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei confronti della scrivente Compagnia, nei Parte_6
limiti del dedotto e del provato, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà
accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti in ogni caso, con esclusione delle spese
legali sostenute dall'Avv. e nei limiti del massimale di polizza. Con il favore delle Parte_6
spese processuali”.
Nessuna conclusione per i chiamati e , rimasti contumaci. Parte_7 Parte_8
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
, (attrici), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
(convenuti), sono figli di e Controparte_1 Parte_9 Controparte_4
morì in data 27.10.2018. Parte_9
L'eredità venne devoluta, in forza di testamento pubblico datato 11.11.2008, integralmente in favore pagina 8 di 36 della coniuge Controparte_4
morì in data 22.5.2019. Controparte_4
L'eredità venne devoluta, in forza di testamento olografo dell'11.11.2008, integralmente in favore delle figlie attrici , le quali curarono la pubblicazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
del testamento in proprio favore in data 1.7.2019, la dichiarazione di successione e le volture catastali conseguenti.
Successivamente, tuttavia, e precisamente in data 3.9.2020, venne pubblicato, su richiesta di
[...]
incaricata da , altro testamento della , datato sempre 11.11.2008, Parte_6 Controparte_1 CP_4
col quale veniva istituto erede il coniuge (premorto). Conseguentemente, si Parte_9
procedette a nuova dichiarazione di successione e volturazioni catastali, per così dire, correttive rispetto alle prime e in favore di tutti i discendenti della oggi in causa. CP_4
Le attrici impugnano il testamento da ultimo indicato sostenendone la nullità ex art. 606 c.c. per carenza di olografia.
A dire delle attrici, in particolare, il testamento sarebbe stato redatto dai fratelli convenuti, o comunque utilizzato dagli stessi nonostante la conoscenza della falsità, di modo che, accanto alla domanda di nullità, viene domandata la pronuncia di indegnità a succedere dei convenuti.
In ogni caso, a dire delle attrici, il testamento, quand'anche non apocrifo, sarebbe comunque da considerarsi revocato per successiva disposizione testamentaria incompatibile a proprio favore, ovvero nullo in quanto testamento reciproco in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.
Le attrici citano in giudizio anche quale soggetto che materialmente richiese la Parte_6
pubblicazione del testamento ritenuto falso.
Né in seno all'atto di citazione, né in sede di prima udienza di comparizione delle parti, tuttavia, viene spiegata alcuna domanda nei confronti della PT
pagina 9 di 36 In sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., invece, le attrici deducono che la col PT
proprio operato, violò il diritto alla riservatezza di esse attrici, avendo trattato dati sensibili in violazione dell'art. 82 GDPR. Ciò, in particolare, “per aver, in qualità di intermediaria in fase di
volturazione dei beni intestati alla de cuius , trattato e diffuso dati sensibili (ovvero Controparte_4
i dati anagrafici e fiscali delle SI.re , e ), senza Parte_1 Parte_2 Parte_3
averne ottenuto né il consenso informato, né mandato”. A tal proposito le attrici domandano, dapprima,
la somma di euro 30.000,00 (v. prima memoria istruttoria del 13.9.2022) e, poi, la somma di euro
40.000,00 (v. prima memoria istruttoria del 27.3.2023, a seguito dell'assegnazione di nuovi termini ex art. 183 c. 6 nn. 1, 2 e 3 volti a recuperare il contraddittorio originariamente pretermesso), ovvero la minore o maggiore somma determinata equitativamente dal tribunale. Deducono altresì le attrici che la ha cagionato loro ulteriori danni, derivanti dal mutamento dell'intestazione catastale dei beni PT
appartenenti all'asse ereditario.
Resta contumace . Parte_5
e costituitisi con diversi procuratori, formulano eccezioni, Controparte_1 Parte_4
deduzioni e domande pressoché identiche, che perciò si sintetizzano unitamente.
Anzitutto, detti convenuti chiedono il rigetto delle domande ex adverso spiegate, deducendo la validità
del testamento in quanto redatto dalla de cuius . CP_4
Negano, poi, l'esistenza di alcuna revoca, da parte della de cuius , del testamento impugnato, CP_4
non potendosi intendere come tale il testamento in favore delle attrici, avente medesima data di quello impugnato e del quale si ignora se venne redatto precedentemente o successivamente rispetto a quello impugnato. Sostengono, ancora, che non vi è comunque alcuna incompatibilità tra i due testamenti potendo gli stessi ben coesistere. Contestano altresì che possa discorrersi di nullità del testamento impugnato per violazione del divieto di patti successori, non essendovi prova alcuna di un patto col quale si fosse vincolata a testare in favore del marito. Controparte_4
pagina 10 di 36 Sulla base dell'asserita validità del testamento impugnato, i convenuti, in via riconvenzionale, chiedono affermarsi la propria qualità di eredi di oltre che di . Controparte_4 Parte_9
Osservano, in particolare, che il testamento col quale la prima nominò erede universale il secondo, in ragione del previo decesso di quest'ultimo, comporterebbe l'operatività della successione ex lege di tutti i figli in quote uguali, con la conseguenza che essi convenuti -attori in via riconvenzionale- hanno diritto alla restituzione dei beni mobili e immobili facenti parte dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 533
c.c., ovvero al pagamento dell'equivalente monetario.
Evidenziano, sul punto, che alla morte di , sul conto corrente cointestato tra questo Parte_9
e la coniuge , erano presenti oltre 38.000,00 euro;
che detta somma, successivamente al CP_4
decesso del venne trasferita su un nuovo conto, cointestato tra la e le Pt_9 Controparte_4
attrici; che alla morte della il conto in questione risultava avere un saldo attivo di poco più di CP_4
euro 2.000,00.
Chiedono quindi i convenuti la restituzione delle somme ad essi spettanti quali eredi di Parte_9
e di
[...] Controparte_4
Deducono, ancora, i convenuti, che le attrici avrebbero usurpato i beni mobili (suppellettili non meglio identificate) presenti nell'immobile abitato dai defunti genitori, con il conseguente diritto di essi convenuti a ottenerne la restituzione, comprensiva dei frutti indebitamente percepiti dalle attrici, ovvero di ottenere l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto al patrimonio immobiliare, i convenuti deducono che questo è composto dai seguenti immobili:
- patrimonio devoluto da alla coniuge : “- 1/2 di proprietà abitazione sita Parte_9 CP_4
in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 – 2, censita al NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2, Cat.
A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub 1,
Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - 1/2 di proprietà fabbricato sito in RA (En) alla Via
Catapendonte n. 11 – Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part.
pagina 11 di 36 3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - 1/2 di proprietà
magazzino sito in RA (En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901
sub 1, Cat. C/2, Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73”; - patrimonio immobiliare della : “abitazione CP_4
sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2,
Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub
1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA (En) alla Via Catapendonte n. 11 -
Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part. 3895 sub 1 (graffata
3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in RA (En) alla Via Sabini
n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2, Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73;
- terreno sito in RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58 are 27 ca censito al
NCT al foglio 27 part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. € 8,22 e part. 414,
uliveto, classe U, 31 are 71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato censito al foglio 27
part. 413, cat. C/2, classe 1, mq 33, r.c. € 49,43”.
Osservano, sempre i detti convenuti, che degli immobili in questione le attrici hanno alienato il terreno di cui al foglio 27 part. 412 e part. 414 nonché il fabbricato di cui al foglio 27 pt. 413 a Parte_7
e .
[...] Parte_8
Vengono quindi chiamati in giudizio i terzi acquirenti appena menzionati, nei cui confronti i convenuti domandano l'emanazione della condanna alla restituzione dei beni ereditari.
In via subordinata i convenuti, per il caso di accertata nullità del testamento impugnato, formulano azione di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento col quale la dispose CP_4
integralmente in favore delle attrici.
I terzi acquirenti dei beni ereditari e restano contumaci. Parte_7 Parte_8
dal canto suo, deduce l'inammissibilità della domanda spiegata dalle attrici nei Parte_6
propri confronti per essere stata formulata per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria. Nel
pagina 12 di 36 merito, deduce in ogni caso l'infondatezza della domanda, osservando di essersi limitata a richiedere la pubblicazione di un testamento olografo del quale si trovava in possesso su incarico del convenuto e di aver adempiuto i conseguenti incarichi ricevuti. Osserva quindi di aver agito Controparte_1
secondo diritto e, comunque, di non aver né arrecato danni alle attrici, né conseguito vantaggi.
La chiede quindi la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite PT
avviata nei propri confronti. Sostiene, sul punto di aver subito sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.
Segnatamente, danno non patrimoniale per sofferenza psichica dovuta all'esser stata coinvolta nel processo;
danno patrimoniale derivante dalla impossibilità -per dovere/opportunità derivante dal codice deontologico forense- di difendere il convenuto e, così, maturare il diritto al relativo Controparte_1
compenso professionale.
In ogni caso, la chiama in giudizio la propria compagnia assicuratrice, chiedendo PT CP_2
di essere manlevata nell'ipotesi di responsabilità.
La compagnia assicuratrice chiamata chiede il rigetto della domanda attorea nei confronti dell'assicurata deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di nullità testamentaria
Le attrici non hanno provato la natura apocrifa del testamento impugnato.
La relazione di consulenza tecnica a firma della dott.ssa incaricata con ordinanza del Persona_2
giudice istruttore del 2.12.2023, conclude infatti nel senso che il testamento impugnato
(dell'11.11.2008, col quale l'eredità di viene devoluta integralmente in favore del Controparte_4
coniuge ) “APPARTIENE alla gestualità grafica della de cuius ”. Controparte_7 Controparte_4
Alla conclusione in questione il consulente del tribunale perviene all'esito di una analitica disamina pagina 13 di 36 delle scritture comparative, riferibili con certezza alla de cuius, e del testamento impugnato, nonché
della comparazione delle prime con il secondo.
Si rinvia, per eSIenze di economia redazionale, al contenuto della relazione di consulenza tecnica
(depositata in data 20.5.2024) quanto agli aspetti di dettaglio in ordine alle caratteristiche della grafia di
Controparte_4
Preme rilevare come il consulente mantiene ferma la propria conclusione anche a seguito delle osservazioni delle attrici, cui viene fornita ampia risposta da parte del consulente del tribunale (si rinvia, sul punto, all'allegato “risposta alle osservazioni di parte attrice” depositato dal c.t.u. in in data
20.5.2024).
Dalle conclusioni del c.t.u., ricche di specifici riferimenti tecnico-scientifici, non v'è ragione di discostarsi.
Infondate, oltre che irrilevanti, appaiono le doglianze di parte attrice, che lamenta come il c.t.u. abbia utilizzato quali scritture comparative soltanto le firme della de cuius, e non anche il testamento col quale la medesima ha testato in favore delle attrici.
L'irrilevanza della questione si coglie osservando che il c.t.u. perviene alle conclusioni in questione utilizzando scritture che con certezza sono riferibili alla de cuius (tenute dai pubblici depositari o incontroverse tra le parti) e che di per sé appaiono già sufficienti a escludere la natura apocrifa del testamento impugnato: dallo studio delle scritture in questione, difatti, risulta la coincidenza, nel testamento impugnato e nelle scritture in verifica, di diversi elementi grafici. Tra l'altro: livello grafico generale, sviluppo del tracciato e inclinazione degli assi, lettere G, g, a, m, n e t (si rinvia all'elaborato peritale per le immagini e le specificazioni tecniche).
Ne segue che non si vede in che modo l'eventuale divergenza tra la grafia del testamento impugnato e quella del testamento in favore delle attrici (non assunto in comparazione dal c.t.u.) potrebbe condurre a esiti diversi. pagina 14 di 36 Si evidenzia altresì che le attrici non deducono in modo specifico e con osservazioni tali da smentire le risultanze della c.t.u. quali elementi grafici presenti nel testamento ad esse favorevole dovrebbero condurre a una diversa conclusione.
La domanda di nullità testamentaria ex art. 606 c.c. va quindi rigettata mancando la prova della natura apocrifa dell'atto di ultima volontà.
Esclusa la falsità del testamento impugnato, va osservato che sono infondate le ulteriori censure che avverso lo stesso testamento muovono le attrici.
Anzitutto, non coglie nel segno la deduzione secondo cui il testamento in questione sarebbe stato revocato dal testamento successivamente redatto dalla medesma de cuius, e col quale questa ha istituto
“eredi universali” le sole attrici.
E infatti, in primo luogo, non v'è modo di sapere quale dei due testamenti (l'uno in favore del coniuge premorto, l'altro in favore delle attrici) sia stato redatto per primo e quale per secondo. L'unico dato disponibile è che i testamenti vennero redatti nello stesso giorno.
In secondo luogo, e soprattutto, devesi ricordare il principio di conservazione degli atti giuridici e, con particolare riguardo al testamento, di salvaguardia degli atti di ultima volontà, i quali vanno sempre interpretati in modo tale -finché possibile- da dare efficacia alle disposizioni del de cuius.
Orbene, quand'anche il testamento in favore delle attrici fosse stato redatto successivamente rispetto a quello in favore del coniuge, non può che rilevarsi che la de cuius, pur consapevole di aver già testato,
non ha revocato il precedente testamento.
Quanto alla revocazione del testamento, ai sensi dell'art. 680 c.c.: “La revocazione espressa può farsi
soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui
il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore”.
Ai sensi dell'art. 682 c.c.: “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti,
pagina 15 di 36 annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Ebbene, non si ravvisa totale incompatibilità tra i testamenti prodotti dalle parti.
I testamenti, ben posso convivere: il testamento col quale vengono istituite eredi universali le attrici,
difatti, è compatibile con quello che istituisce erede universale il coniuge (poi premorto), nel senso che l'eredità è da intendersi devoluta, nelle intenzioni della testatrice, per metà alle attrici e per metà al coniuge.
Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura di nullità formulata dalle attrici per violazione del divieto di patti successori.
A dire delle attrici, infatti, poiché i coniugi e testarono nel Parte_9 Controparte_4
medesimo giorno in maniera identica, si sarebbe in presenza di testamenti redatti in esecuzione di un contratto col quale i testatori si erano vincolati a testare reciprocamente, con conseguente nullità per violazione dell'art. 458 c.c.
Nessuna prova di un patto successorio tra i defunti testatori, infatti, può evincersi nel caso in esame, né
le attrici sono state in grado di evidenziare alcun indizio.
L'unica circostanza evidenziata dalle attrici è il contenuto identico dei testamenti dei propri genitori,
dacché dovrebbe inferirsi l'esistenza del patto vietato.
È vero che la giurisprudenza (v., ad es., Cass. 2020 n. 18197) afferma come “L'esistenza di un patto
successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate
della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova,
trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito”; ed è altresì vero che la pronuncia ora menzionata ha confermato le pronunce di merito che ritennero nulli, perché in esecuzione di un patto successorio, i testamenti sottoposti all'esame.
Tuttavia, nei casi considerati dalla giurisprudenza appena richiamata, il contenuto dei testamenti era pagina 16 di 36 senz'altro indice inequivoco dell'esistenza di un previo accordo. Appare sul punto utile riportare la descrizione del contenuto dei testamenti in questione richiamando le parole della Corte regolatrice: “i
testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da (omissis), contenevano innanzitutto disposizioni
reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato
l'usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori
disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo
piano del palazzo di via Milano 28 e della casa di via Palestro 433): il testatore superstite avrebbe
ereditato la parte dell'altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il
deSInato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati
Con al figlio I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell'altro figlio al quale i testatori CP_8
lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di
c.da Fontana;
palazzina di via Bixio, angolo via Milano;
secondo piano di via Milano 28; garage di
via Milano 42). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli
altri beni al figlio deSInato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato CP_8
da chi dei due fosse morto per primo … questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti
simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che «si ha patto successorio, vietato, ai
sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo
contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori
provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata
disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un
patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli,
perché l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio)” (cfr. Cass. 2020 n.
18197).
Nel caso in esame, invece, è del tutto evidente che manca una tale peculiare articolazione dei testamenti, espressiva di un accordo tra i testatori: si è presenza di testamenti molto meno articolati, pagina 17 di 36 potrebbe dirsi essenziali, nei quali i testatori si limitano a istituire erede universale, ciascuno, l'altro testatore.
Non vi è quindi ragione di obliterare il già richiamato principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà.
La fattispecie in esame rientra, in definitiva, nell'ipotesi di testamenti reciproci redatti in piena libertà
dalle parti e in schede testamentarie ben distinte.
Si evidenzia, sul punto, che il testamento del è testamento pubblico, mentre quello della Pt_9
è testamento olografo. CP_4
Poiché i testamenti della e del TO sono redatti nello stesso giorno, appare altresì utile CP_4
richiamare le parole di Cass. 2020 n. 18197 sui testamenti simultanei: “l'art. 589 c.c. (Testamento
congiuntivo o reciproco) dispone «non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto,
né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca». Diversa dal testamento congiuntivo è
l'ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure
reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n.
2942/1937; n. 5508/2012). L'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle
singole dichiarazioni testamentarie. Né l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa
dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959). A maggior ragione non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 589 c.c. l'ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a
prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a
beneficiare uno o più terzi. Si osserva che «in presenza di schede testamentarie separate non ricorre
«quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori
propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un
documento unitario» (Cass. n. 5508/2012)”.
In definitiva, la domanda di nullità testamentaria va rigettata sotto tutti i profili prospettati dalle attrici.
pagina 18 di 36 La domanda di indegnità
Vista la mancata prova della natura apocrifa del testamento impugnato, va da sé che è del tutto infondata la domanda di indegnità formulata dalle attrici contro i convenuti.
La domanda delle attrici nei confronti della PT
Come si è accennato, la viene citata dalle attrici, le quali, tuttavia, non formulano alcuna PT
domanda contro la stessa.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. le attrici deducono che con la propria condotta la convenuta avrebbe pregiudicato i loro diritti ereditari e che mediante la richiesta di voltura PT
catastale avrebbe violato il loro diritto alla riservatezza, giungendo a chiedere la somma di euro
40.000,00, ovvero altra somma equitativamente determinata dal tribunale.
Come rilevato dalla e dalla compagnia assicuratrice chiamata, trattasi di domanda PT
inammissibile perché nuova e non rientrante nella facoltà di specificazione o di modificazione della domanda originaria.
In citazione, difatti, le attrici si dolgono del fatto che la ha fatto pubblicare il testamento della PT
in favore del TO , senza mai lamentare alcuna lesione del diritto alla propria CP_4 Parte_9
riservatezza o ad altri diritti.
Giammai, in altri termini, in seno allo scritto introduttivo, le attrici deducono in giudizio il diritto alla riservatezza e la sua violazione. Si tratta, quindi, di una posizione giuridica che viene introdotta nel processo in violazione delle regole di rito.
Ad abundantiam, comunque, si può osservare che le attrici -in dispare ogni considerazione in merito all'esistenza di una violazione del diritto alla riservatezza delle stesse-, nemmeno sono in grado di indicare in cosa la lesione sia consistita o, meglio, in cosa sia consistito il danno di cui le stesse domandano il risarcimento, così trascurando, con ogni evidenza, la distinzione tra il danno evento (la pagina 19 di 36 lesione della posizione giuridica astratta) e il danno conseguenza (ossia il danno risarcibile, consistente nelle conseguenze pregiudizievoli che la lesione del diritto ha comportato).
Sotto il profilo dei diritti ereditari, poi, alcun pregiudizio ingiusto le attrici possono lamentare, non apparendo antigiuridica la condotta della la quale si è limitata a far pubblicare un testamento PT
di cui è stata peraltro accertata l'appartenenza alla de cuius, e ad eseguire i successivi adempimenti di legge su mandato del coerede . Controparte_1
Anche tale domanda va quindi, in definitiva, rigettata.
Domande riconvenzionali dei convenuti e nei confronti delle Controparte_1 Parte_4
attrici.
Come si è visto, subordinatamente all'accoglimento della domanda nullità del testamento impugnato,
gli attori formulano domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva ex art. 536 c.c.
Esclusa la nullità del testamento impugnato non occorre di conseguenza prendere in considerazione la domanda essendone richiesto l'esame, da entrambi i convenuti e Controparte_1 Parte_4
solo in via subordinata all'accoglimento dell'azione di nullità.
Vanno invece prese in esame le domande: i) di accertamento della qualità di eredi di Parte_9
e di e, ii) di petizione dell'eredità ex artt. 533 c.c. in quanto formulate
[...] Parte_7
senza subordinazione all'accoglimento dell'azione principale.
Preliminarmente, va dato atto della palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali in esame formulata dalle attrici.
È del tutto evidente, infatti, che l'oggetto della domanda è strettamente connesso alla questione sostanziale dedotta in giudizio dalle stesse attrici e che, perciò, non sussiste alcuna ragione di negare il
simultaneus processus: trattasi infatti di giudizio avviato per la dichiarazione di nullità di un pagina 20 di 36 testamento, il quale costituisce proprio il titolo della pretesa fatta valere in via riconvenzionale (arg. ex art. 36 c.p.c.).
i) domanda di accertamento della qualità di eredi
Il rapporto di discendenza tra i convenuti, e risulta pacifico tra le Controparte_1 Controparte_4
parti ed emerge dai documenti.
Come si è detto, infatti, i convenuti (come le attrici) sono figli di e di Controparte_1 CP_4
[...]
I figli sono eredi necessari, nel senso che ad essi è riservata una quota del patrimonio ereditario (arg. ex art. 536 c.c.).
Nulla, quindi, osta, in astratto, all'accoglimento dell'azione di mero accertamento della qualità di eredi formulata dai convenuti.
In concreto, tuttavia, a ben vedere, i convenuti non sono chiamati all'eredità del avendo Pt_9
questo istituito erede la sola e non essendo la disposizione in questione investita da un'azione CP_4
di riduzione, con la conseguenza che, non essendovi chiamata, non v'è luogo ad accettazione di eredità.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, difatti, “il legittimario totalmente
pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura
della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la
titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle
azioni di riduzione o di annullamento del testamento” (Cass. 2013 n. 16635).
L'azione di accertamento va quindi rigettata con riguardo alla qualità di eredi del Pt_9
Rispetto, invece, alla , l'azione va accolta, sebbene per ragioni diverse da quelle spese dai CP_4
convenuti.
Segnatamente, essendo valido il testamento della in favore di , ed essendo CP_4 Controparte_1
pagina 21 di 36 questo premorto alla , essi convenuti subentrerebbero nei diritti ereditari per l'operare della CP_4
successione ex lege.
In altri termini, secondo i convenuti, l'impossibilità per il TO di accettare l'eredità della
, per essere egli premorto alla stessa, darebbe luogo alla successione priva di testamento, ossia CP_4
ex lege.
L'opzione ermeneutica non appare condivisibile.
Piuttosto, deve rilevarsi che proprio l'efficacia del testamento della in favore del CP_4 Pt_9
comporta l'operatività dell'istituto della rappresentazione.
Ai sensi dell'art. 467 c.c.: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del
loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità … si ha
rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in
cui l'istituito non possa o non voglia accettare”.
Nella fattispecie in esame si versa proprio in un caso di impossibilità di accettazione da parte dell'istituito in quanto premorto e di mancata previsione di una sostituzione da parte del testatore.
Ne segue che i convenuti subentrano nei diritti patrimoniali della per rappresentazione del CP_4
, in quanto discendenti dello stesso e non già in quanto chiamati ex lege. Parte_9
ii) domanda di petizione ereditaria
Ai sensi dell'art. 533 c.c. l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi.
In base alla disposizione appena richiamata i convenuti e Controparte_1 Parte_4
domandano, ai sensi della disposizione richiamata, la restituzione dei beni ereditari di Parte_9
e
[...] Controparte_4
pagina 22 di 36 Quanto all'asse ereditario di , la domanda va rigettata in quanto, non essendo Parte_9
esperita azione di riduzione delle disposizioni con le quali i discendenti sono stati pretermessi, le disposizioni ad essi pregiudizievoli restano efficaci, sì che i convenuti nulla possono reclamare nei confronti di chi possiede i beni non essendo stati chiamati all'eredità e non versando, quindi, in un rapporto giuridicamente apprezzabile con l'eredità del Pt_9
Quanto all'asse ereditario di si osserva quanto segue. Controparte_4
I convenuti deducono di avere diritto, da parte delle attrici, alla restituzione di 1/6 dell'eredità.
Ciò, secondo quanto visto sopra, in ragione del fatto che nella prospettazione dei convenuti la premorienza del TO darebbe luogo all'inoperatività del testamento in suo favore e alla conseguente successione ex lege nel patrimonio della di tutti i figli. CP_4
Come detto, l'impostazione non è condivisibile: la validità ed efficacia del testamento in favore del
TO comporta l'operatività dell'istituto della rappresentazione.
I convenuti, quindi, subentrano nei diritti patrimoniali della per rappresentazione del CP_4
in quanto discendenti dello stesso (e non già in quanto chiamati ex lege). Parte_9
Poiché, peraltro, secondo quanto si è visto sopra, il testamento che istituisce erede il TO coesiste con quello che dispone l'istituzione delle attrici quali “eredi universali”, la quota da intendersi come attribuita al primo, è quella del 50%, ed è in questa quota che, per rappresentazione, succedono tutti i discendenti.
In altri termini, l'eredità della è così devoluta: per metà alle attrici e, per metà, a CP_4 Parte_9
.
[...]
Quanto a quest'ultima metà, in essa subentrano -per rappresentazione del TO- tutti i discendenti,
ossia le attrici e i convenuti.
Ai due convenuti-attori in via riconvenzionale, in definitiva, ferme le disposizioni testamentarie -come pagina 23 di 36 detto, non oggetto di riduzione- spetta una quota pari a 1/6 del 50% dell'eredità della CP_4
ciascuno.
Ciò chiarito, si osserva che è pacifica tra le parti l'appartenenza all'asse ereditario dei seguenti immobili: “abitazione sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al NCEU al
foglio 24 part. 149 sub 2, Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita
al foglio 24 part. 149 sub 1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA (En) alla
Via Catapendonte n. 11 - Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part.
3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in RA
(En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2, Classe 4,
15 mq, r. c. € 38,73; - terreno sito in RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58
are 27 ca censito al NCT al foglio 27 part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. €
8,22 e part. 414, uliveto, classe U, 31 are 71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato
censito al foglio 27 part. 413, cat. C/2, classe 1, mq 33, r.c. € 49,43 (cfr doc. 17, 18, 19 e 20 _ Visure
catastali e ipotecarie)”, di cui l'ultimo già alienato ai terzi chiamati e che sarà preso in considerazione successivamente.
In ordine alla prova dell'appartenenza dei beni in questione all'eredità, essendo la stessa pacifica tra le parti costituite, deve ritenersi sufficiente la documentazione versata in atti (che, tuttavia, consistendo in mera documentazione ipotecaria e catastale e non già nella produzione di titoli di acquisto da parte dei danti causa, come meglio si dirà, non potrà invece ritenersi sufficiente contro i terzi chiamati).
Più in particolare, per quanto ora rileva, può osservarsi che pur essendo quella di petizione dell'eredità
un'azione reale, nella fattispecie in esame non vale richiamare l'orientamento che eSIe la prova rigorosa della appartenenza del bene all'asse ereditario dovendosi ammettere che, in ragione dell'esplicita ammissione delle parti costituite dell'appartenenza in questione, l'onere probatorio ne esce fortemente affievolito.
pagina 24 di 36 Come si è detto, tra le parti non è mai sorta controversia in ordine all'appartenenza degli immobili sopra elencati all'asse ereditario della . CP_4
In definitiva, la controversia restitutoria tra attrici e convenuti-attori in via riconvenzionale, pur presupponendo l'accertamento dell'appartenenza dei beni all'eredità della , non eSIe una CP_4
prova rigorosa dell'acquisto dei beni da parte di quest'ultima.
Appare opportuno, sul punto, richiamare la giurisprudenza che, addirittura in tema di azione di rivendicazione, ritiene affievolito l'onere probatorio quando non vi sia controversia tra le parti in ordine all'appartenenza del bene a un dante causa comune: v. Trib. Napoli 2023 n.8402, in Onelegale:
“In tema di azione di rivendica, la "probatio diabolica", la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo
dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio
necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della eSIenza probatoria a carico del
rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e, cioè, da una figura di
prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto
all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle
contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere
sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, il rigore probatorio a carico dell'attore in
rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto
di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a
un determinato acquisto”, nonchè i richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema ivi presenti in motivazione. Si veda, altresì ex multis, Cass. 2023 n. 1835: “Il rigore probatorio nell'azione di
rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia
specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante”.
Non si vede quindi per quale ragione, nel caso in esame, debba pretendersi una prova rigorosa da parte dei convenuti-attori in via riconvenzionale.
pagina 25 di 36 Non appare allora revocabile in dubbio che i convenuti - attori in riconvenzione – hanno diritto alla restituzione del compossesso degli immobili ereditari sopra elencati posseduti dalle attrici, essendone comproprietari per 1/12 (ossia 1/6 della metà).
Aggiungasi, per inciso, che nemmeno è controverso che i beni (diversi da quello alinato, del quale si tratterà oltre) siano nel possesso delle attrici, con conseguente sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 533 c.c.
Infondata è invece la richiesta dei frutti.
Anzitutto si osserva che “Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di
beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni”
(art. 535 c.c.); secondo le norme in materia di possesso “Il possessore di buona fede fa suoi i frutti
naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso
giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la
domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un
buon padre di famiglia” (1148 c.c.)
Ebbene, quanto ai frutti percepiti fino al giorno della domanda, non risulta che le attrici abbiano posseduto in mala fede i beni ereditari.
Quanto ai frutti percepiti dopo la domanda, i convenuti non hanno in alcun modo fornito indizi circa il valore d'uso degli immobili di cui si è detto, e in particolare circa il presumibile valore locativo degli stessi, di modo che è impossibile, a causa delle carenze assertorie e probatorie, determinare i frutti in questione.
Passando ai beni mobili, risulta pacificamente che, al momento della morte del TO, vi fosse, sul conto corrente a questi intestato (recte, cointestato con la coniuge ) un saldo attivo di oltre CP_4
38.000,00.
pagina 26 di 36 L'eredità del come detto, è stata integralmente ed efficacemente devoluta alla . Pt_9 CP_4
La spostò la somma di cui sopra su un conto cointestato con le attrici. CP_4
All'epoca del decesso della , sul conto in questione risulta un saldo attivo per euro 2.891,48: CP_4
di tale somma i convenuti sono titolari per 1/12.
Essendo il conto nella disponibilità delle attrici, queste vanno condannate al pagamento, sia in favore di
, che in favore di della somma di euro 240,95 ciascuno. Controparte_1 Parte_4
Si aggiungono gli interessi a decorrere dalla domanda, non ravvisandosi una precedente costituzione in mora e in applicazione dei già richiamati principi in ordine al possesso di buona fede dei beni ereditari,
secondo cui il possessore di buona fede fa suoi i frutti della cosa sino al giorno della domanda, non risultando -come detto- la mala fede delle attrici (v. artt. 1148 e 535 c.c.).
Del tutto irrilevanti sono le questioni sollevate dalle parti con riguardo alle spese funerarie e tributarie eseguite.
Difatti, quanto alle spese documentate dalle attrici, trattasi di spese eseguite direttamente dal conto cointestato ove giacevano le somme ereditate dalla e rispetto alle quali non viene eccepita CP_4
l'eventuale comproprietà, né, di conseguenza, l'utilizzo di fondi personali delle attrici stesse che debbano in qualche modo essere recuperati contro gli altri coeredi.
Quanto, invece, alle spese sostenute da , trattasi di deduzioni e richieste introdotte Controparte_1
tardivamente, con la seconda memoria istruttoria, come tali inammissibili.
La domanda restitutoria, poi, si estende ad ulteriori e indefiniti beni mobili asseritamente rientranti nell'asse ereditario.
Di tali beni alcuna prova né descrizione viene fornita: i convenuti si limitano a dedurre che le attrici avrebbero usurpato o comunque dismesso i beni immobili rientranti nel patrimonio della . CP_4
Le attrici deducono di aver dismesso “qualche vetusto e modesto suppellettile rinvenuto nella casa di pagina 27 di 36 Via Abramo in RA” al fine di evitare il pagamento di tasse comunali.
Non essendo i convenuti in grado di fornire alcuna indicazione sui beni in questione, essi richiamano l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in caso di mancanza di inventario, va considerato un incremento dell'imponibile nella misura del 10%, quale che sia il valore effettivo di denaro, gioielli e mobilia esistente nell'asse (Cass. n. 4751/2008).
Il richiamo non appare pertinente giacchè si riferisce alle peculiari modalità di calcolo della base imponibile relativa all'imposta di successione e, precisamente all'interpretazione dell'art. 9, comma 2,
del d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346.
Va piuttosto riconosciuto che i convenuti-attori in riconvenzionale non assolvono l'onere di provare i beni mobili appartenenti all'eredità; di qui non può discendere un diritto alla percezione di un importo arbitrariamente stabilito, quanto, piuttosto, il rigetto della domanda.
In definitiva, le domande riconvenzionali spiegate da e contro le Controparte_1 Parte_4
attrici vanno accolte nei termini di cui si è detto (restituzione del compossesso degli immobili e attribuzione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius nella misura di 1/12).
Domanda riconvenzionale dei convenuti e nei confronti dei terzi Controparte_1 Parte_4
chiamati e come si è visto, chiamano in giudizio e Controparte_1 Parte_4 Parte_7
quali terzi acquirenti di uno dei beni ereditari (precisamente il terreno sito in Parte_8
RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58 are 27 ca censito al NCT al foglio 27
part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. € 8,22 e part. 414, uliveto, classe U, 31 are
71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato censito al foglio 27 part. 413, cat. C/2, classe 1,
mq 33, r.c. € 49,43).
Nei confronti di detti terzi, i convenuti chiedono la condanna alla restituzione dei beni ad essi alienati.
pagina 28 di 36 La domanda non può essere accolta.
I terzi chiamati non si sono infatti costituiti e nella controversia tra questi e i convenuti-attori in via riconvenzionale non può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., né può spiegare rilevanza la circostanza per cui l'appartenenza dei beni in questione all'asse ereditario della è CP_4
pacifica tra le attrici e i convenuti.
In altri termini, non può operare quell'affievolimento dell'onere probatorio sopra richiamato nei rapporti tra attori in via riconvenzionale e attrici.
Dell'appartenenza del bene all'asse ereditario si hanno solo indizi che non appaiono potersi dire gravi,
precisi e concordati: trattasi delle denunce di successione, delle visure catastali e dell'atto di vendita stipulato tra le attrici e i terzi chiamati.
Invero, quest'ultimo, nulla prova in ordine all'appartenenza del bene alla . CP_4
Né una tale prova può dirsi raggiunta sulla base delle visure catastali: “il catasto è preordinato a fini
essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può –
in assenza di altri e piu' qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per
tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali”, v. Cass. 2019
n. 22339. Analogo principio vale per la denuncia di successione, che, lungi dal provare alcunché in ordine all'appartenenza dei beni, è adempimento meramente fiscale e può fondare il convincimento del giudice solo allorché sussistano ulteriori elementi tali da comprovare una certa situazione di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (Cass. 2002 n. 15716). Nella specie, tuttavia,
nessun elemento di fatto rilevante risulta provato, al di là dell'atto dispositivo compiuto dalle attrici,
che tuttavia, come detto, appare inidoneo a fornire concreti riscontri sulla effettiva appartenenza del bene all'asse ereditario.
Nei confronti dei terzi rimasti contumaci, dunque, all'accoglimento dell'azione restitutoria osta la carente prova dell'appartenenza del bene all'asse ereditario della (prova che invece si ritiene CP_4 pagina 29 di 36 raggiunta quanto ai beni appartenenti alle attrici costituite in ragione dell'assenza di alcuna controversia sul punto).
Solo per inciso, va osservato che i convenuti- attori in via riconvenzionale, preferendo citare i terzi acquirenti ai sensi dell'art. 534 c.c., non hanno invece esperito l'azione di cui all'art. 535 c. 2 c.c.
contro le attrici alienanti, con la conseguenza che queste non possono essere condannate, nel presente giudizio, alla restituzione del prezzo (recte, della quota di prezzo spettante ai convenuti quali eredi della per rappresentazione del . CP_4 Pt_9
Domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti delle attrici PT
rilevata l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della domanda rivolta nei Parte_6
propri confronti domanda la condanna delle attrici al pagamento, in proprio favore, di una somma di denaro ex art. 96 c. 1 c.p.c.
La somma richiesta viene anzitutto ragguagliata alla liquidazione delle spese di lite ex d.m. 55/14.
Ciò in quanto, svolgendo ella la professione di avvocato, ed essendo già stata incaricata da P_
in ordine alla pubblicazione del testamento che ha dato luogo alla controversia,
[...]
presumibilmente avrebbe ricevuto l'incarico di difendere lo stesso nel presente giudizio. Tuttavia,
essendo stata citata insieme col essa non avrebbe potuto accettare l'incarico Pt_9 PT
professionale. Di qui il lucro cessante generato dalla citazione in giudizio e di cui ora ella si duole.
Senonché, nessuna norma del codice deontologico forense impediva alla di assumere PT
l'incarico difensivo.
La citazione della difatti, non la pone su un piano di conflitto di interessi col PT P_
(ossia con la parte che ella avrebbe dovuto difendere); piuttosto, il piano degli interessi appare
[...]
pressoché nullo per la (per la quale è del tutto irrilevante l'autenticità o meno del testamento PT
impugnato e da lei fatto pubblicare su incarico del ) se non comunque coincidente con Controparte_1
pagina 30 di 36 quello del soggetto che avrebbe dovuto assistere.
Non pertinente è quindi il richiamo a Cassazione civile sez. un., 2021, n.7030 operato dalla PT
ove osserva che “nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense non va riferita, restrittivamente, alla sola
ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un
consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui per qualsiasi ragione, il
professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto
anche solo potenziale” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. del 18.1.2024 depositata dalla . Come si PT
è detto, infatti, nessuna antitesi, nemmeno potenziale, appare sussistere tra gli interessi della e PT
del . Controparte_1
Ancor meno pertinente è il richiamo ad altra pronuncia della Corte regolatrice operato in seno alle note ex art. 127 ter già citate: così, precisamente, deduce la “L'art. 24 del codice deontologico PT
attualmente in vigore mira difatti ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza
dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente
l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte
(Cassazione civile sez. un., 11/03/2019, n.6961)”.
Non si comprende in che modo, infatti, possa giungersi a sostenere un potenziale condizionamento dell'opera che la avrebbe prestato a causa di rapporti di interesse con le controparti, ossia con PT
le attrici, che, invece e tutto al contrario, hanno citato in giudizio anche lei.
Parimenti non convince la domanda là dove si richiede il risarcimento del danno non patrimoniale per il patema d'animo conseguito alla vocatio in ius.
L'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.
Non esiste una norma che prevede la risarcibilità della sofferenza psichica transeunte, non sfociata in danno biologico, conseguente alla citazione in un giudizio civile. pagina 31 di 36 Può solo rilevarsi che la chiamata in giudizio infondata comporta di regola la refusione delle spese legali e, nel caso di temerarietà, anche la condanna ex art. 96 c.p.c.: qualora non venga offerta prova del danno, questo può comunque essere liquidato d'ufficio.
Poiché infatti, come si è visto, il danno da lite temeraria, nei termini sostenuti dalla non PT
sussiste, appare utile ricordare che il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo, applicabile anche d'ufficio, con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché
Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Ebbene, non può certo trascurarsi come, al di là dell'accertata validità del testamento impugnato, le attrici chiamano in giudizio la incautamente: come detto infatti, dapprima, non formulano in P_0
citazione alcuna domanda contro la stessa e, successivamente, formulano domande del tutto nuove,
legate alla asserita violazione della propria privacy, rispetto alle quali, nonostante la palese inammissibilità, insistono sino agli scritti conclusivi.
Una tale condotta riflette un atteggiamento processuale che può qualificarsi come gravemente colposo avendo senz'altro generato un ampliamento non necessario dei temi sottoposti al tribunale, peraltro con modalità non ammissibili.
Per tale ragione va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nei PT
confronti delle attrici (sebbene non nella misura richiesta dalla prima).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c., in assenza di diversa prova, sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese di lite di cui appresso.
Spese legali
Le spese legali seguono le regole della soccombenza e della causalità.
pagina 32 di 36 Quanto ai rapporti tra le attrici e i convenuti e viene in rilievo Controparte_1 Parte_4
una sicura maggior soccombenza delle attrici.
Ne segue la condanna delle stesse alla refusione delle spese in favore dei convenuti suddetti.
Le domande spiegate dalle parti devono considerarsi, quanto allo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari, di valore indeterminabile e di media complessità.
Avuto riguardo alla nota spese depositata dai procuratori delle parti in questione, le attrici sono quindi tenute al pagamento, nei confronti di e di della somma di euro Controparte_1 Parte_4
6.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle due parti.
Nei confronti della convenuta v'è altresì, senz'altro, soccombenza delle attrici. PT
Va applicato, in forza del criterio del disputatum, (su cui v. Cass. 2021 n. 10984), il medesimo scaglione sopra indicato, ossia quello relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità.
Nei confronti della difatti, le attrici domandano la condanna al pagamento di euro 40.000,00, PT
“o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia”, e ciò in relazione alla presunta lesione non patrimoniale, di modo che la richiesta è da ritenersi indeterminabile (Cass. 22 giugno 2020,
n. 12043; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1499; Cass. 11 maggio 985, n. 2942).
Le spese si liquidano quindi nella medesima misura di euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Le attrici sono tenute altresì al pagamento delle spese legali nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata dalla PT
Deve infatti aversi riguardo, a tal proposito, al principio della causalità: per un verso, a dar causa alla lite sono state le attrici e, per altro verso, la chiamata di terzo non appare né abusiva né eccentrica rispetto al giudizio. Tant'è che la compagnia assicuratrice non deduce l'inoperativa della polizza (se non nella parte in cui rileva che, quantomeno in citazione, nessuna domanda di risarcimento del danno pagina 33 di 36 viene formulata dalle attrici contro l'assicurata)
La somma da corrispondere a titolo di spese legali per la compagnia assicuratrice è uguale a quella da corrispondere alla PT
Nulla, invece, sulle spese di lite in relazione alla domanda spiegata dai convenuti-attori in riconvenzione verso i terzi, essendo la domanda rigettata e i terzi rimasti contumaci.
Infine, le spese di c.t.u., visti gli esiti del giudizio, vanno poste integralmente a carico delle attrici in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa pretesa rigettata, così dispone:
dichiara la contumacia di , e;
Parte_5 Parte_7 Parte_8
rigetta le domande di nullità formulate dalle attrici;
rigetta la domanda risarcitoria formulata dalle attrici nei confronti di Parte_6
dichiara che e sono eredi di nata ad [...] Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
(EN) il 13.7.1947 e deceduta in Mons (Belgio) il 22.5.2019;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 240,95 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di della somma di 240,95, Parte_4
oltre interessi dalla domanda;
condanna le attrici a restituire, in favore di e il compossesso dei Controparte_1 Parte_4
seguenti immobili: abitazione sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al
NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2, Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub 1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA
pagina 34 di 36 (En) alla Via Catapendonte n. 11 - Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio
24 part. 3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in
RA (En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2,
Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73;
rigetta le ulteriori domande dei convenuti e nei confronti delle Parte_4 Controparte_1
attrici;
rigetta la domanda formulata dai convenuti e nei confronti dei Parte_4 Controparte_1
terzi chiamati e;
Parte_7 Parte_8
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_6
nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_6
600,00 ex art. 96 c.p.c.;
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, liquidate nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
Controparte_2
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
liquidate nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1
nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo alle attrici in solido.
Così deciso in Enna il 18 aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Davide Palazzo dott. Rosario Vacirca
pagina 35 di 36 pagina 36 di 36
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ENNA
sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rosario Vacirca Presidente
dott. Davide Naldi Giudice
dott. Davide Palazzo Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 757/2021 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...](Belgio) a Rue Du Parte_1
Berchon 11, C.F. , , nata a [...] l'[...] CodiceFiscale_1 Parte_2
e residente in [...](Belgio) al Sentier De Quaregnon 9, C.F. e CodiceFiscale_2
, nata ad [...] il [...] e residente a [...](Belgio) a Parte_3
Rue Des Charentes 1, C.F. rappresentate e difese dall'avv. Maria Rita CodiceFiscale_3
Giunta;
- attrici;
pagina 1 di 36 contro
, nato ad [...] il [...], cod. fisc. , Controparte_1 C.F._4
residente in [...](Belgio) in Rue Ferrer 54, rappresentato e difeso dall'avv. Pierangela Zimbili;
, nata ad [...] l'[...], cod. fisc. , Parte_4 C.F._5
residente in [...](Belgio) in Avenue Des Haut Pays 136, rappresentata e difesa dall'avv. Maria
Greco;
, nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_5 C.F._6
residente in [...](Belgio) in Rue Du Commerce n. 230;
, nata a [...] l'[...] (C.F. ), residente Parte_6 C.F._7
in RA (En), Largo Clelia, n.15, rappresentata e difesa dall'Avv. Pierangela Zimbili;
- convenuti;
e nei confronti di
- già - (P.I. Controparte_2 Controparte_3
) con sede legale e direzione in Milano, Piazza Vetra n. 17, in persona del procuratore pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Paolo Cambieri e Furio De Palma;
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8
, nata in [...] il [...], cod. disc. Parte_8
, entrambi residenti a[...]; C.F._9
- terzi chiamati;
avente a OGGETTO
nullità testamentaria, petizione dell'eredità, risarcimento del danno
CONCLUSIONI pagina 2 di 36 Parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Enna, contrariis reiectis, così provvedere: dichiarare
inammissibili le domande riconvenzionali formulate da parti convenute, non essendo attinenti al
petitum ed alla causa petendi, ma necessitando, per la loro complessità, di essere trattate in autonomo
giudizio ed, in ogni caso, rappresentando una mutatio libelli inammissibile;
nel merito accertare e
dichiarare nullo e/o inesistente il testamento olografo datato 11/11/2008, fatto pubblicare in data
03/09/2020 e registrato in Enna in data 04/09/2020 al n. 2458 Serie 1T; per l'effetto, revocare il
predetto testamento ed ordinare l'annullamento della denuncia di successione presentata all'Agenzia
delle Entrate di Enna in data 08/09/2020 ed iscritta al Vol. 88888 n. 294105, in quanto fondata su un
testamento nullo e/o inesistente e dichiarare indegni a succedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
463 n. 6 C.C., i SI.ri , e , per aver formato un Controparte_1 Parte_4 Parte_5
testamento falso o per averne fatto scientemente uso, richiedendone la pubblicazione e presentando
all'Agenzia delle Entrate relativa denuncia di successione fondata su un testamento nullo e/o
inesistente; respingere le pretese risarcitorie della convenuta in quanto infondate, Parte_6
non provate e speculatorie;
viceversa, condannare al risarcimento di tutti i danni Parte_6
patrimoniali e non patrimoniali arrecati alle SI.re , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, per avere trattato e diffuso senza consenso informato dati sensibili e per avere costretto le
[...]
attrici a tutelare giudizialmente i loro diritti soggettivi (diritto alla privacy) e successori alla
complessiva somma di €. 40.000,00 o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di
giustizia. In via meramente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda
riconvenzionale dei convenuti e , determinare la quota parte Parte_4 Controparte_1
dovuta a titolo di legittima, tenendo conto delle spese anticipate da parte attrice a favore sia del SI.
sia a favore della SI.ra , come da documentazione allegata. Parte_9 Controparte_4
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre al rimborso spese generali e CPA come
per legge” (in seno alla comparsa conclusionale le conclusioni sono così svolte dalle attrici: “1)
riconoscere le attrici , e , uniche eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 3 di 36 testamentarie della de cuius e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o invalido e/o Controparte_4
inefficace il testamento pubblicato dal Notaio e Persona_1
registrato in Enna in data 04/09/2020 al n. 2458 Serie 1T, per violazione degli articoli 458 C.C., 589
C.C. e 635 C.C., contenendo il predetto atto disposizioni perfettamente “reciproche” e “congiuntive”
rispetto a quello, recante la medesima data, del de cuius , coniuge della SInora Parte_9
e premorto alla stessa in data 27/10/2018, o con qualsiasi altra formula;
2) in Controparte_4
subordine, ritenere i due testamenti simultanei e, in considerazione del fatto che il chiamato
all'eredità, , è premorto alla de cuius destinando la moglie sua unica erede e che, Parte_9
nella stessa data, ha nominato, con due schede testamentarie suoi eredi universali Controparte_4
in una il coniuge e, nell'altra, le figlie , e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
ritenere valide ed eseguibili le sole disposizioni testamentarie fatte a favore delle attrici, ritenuta
l'inefficacia/inapplicabilità delle disposizioni a favore del defunto;
3) per Parte_9
l'effetto, ordinare l'annullamento e/o l'inefficacia della denuncia di successione ab intestato
presentata da all'Agenzia delle Entrate di Enna in data 08/09/2020 ed iscritta al Parte_6
Vol. 88888 n. 294105, in quanto fondata su un testamento nullo e/o invalido e/o inefficace e/o
ineseguibile, riguardando disposizioni di volontà reciproche e a favore di soggetto premorto alla de
cuius, e/o esistendo altro testamento simultaneo con diverse disposizioni di ultima volontà; 4)
dichiarare , altresì, inammissibili tutte le domande formulate dai convenuti e Controparte_1
, in quanto infondate, indeterminate, generiche e, soprattutto, non provate;
5) Parte_4
respingere le illegittime pretese risarcitorie della convenuta in quanto infondate, Parte_6
non provate e meramente speculatorie, nulla ostando all'esercizio del suo patrocinio legale nella
presente causa a favore di uno o più convenuti, non intercorrendo tra loro alcun conflitto di interessi;
6) viceversa, condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali (rimborso Parte_6
spese legali sia per la fase della mediazione che per quella processuale) e non patrimoniali arrecati
alle SI.re , e , per avere proceduto alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagina 4 di 36 pubblicazione di un testamento nella consapevolezza dell'esistenza di due testamenti aventi pari data e
che uno dei chiamati all'eredità ( ) fosse premorto alla de cuius e che la SI.ra Parte_9
avesse deSInato con altro testamento sue eredi universali le attrici, al solo fine di Controparte_4
ostacolare queste ultime nell'acquisizione dell'intera eredità alla quale erano state chiamate e per
avere, nella qualità di intermediaria della denuncia di successione presentata il 04.09.2020, trattato e
diffuso, senza consenso informato delle attrici, dati sensibili e per averle costrette a tutelare
giudizialmente i loro diritti soggettivi (diritto alla privacy) e successori, con condanna al pagamento
della complessiva somma di €. 40.000,00, o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di
giustizia; 7) in via ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande
riconvenzionali promosse in via generica ed indeterminata dai convenuti e Parte_4
, stabilire la quota parte dovuta a titolo di legittima ai convenuti, tenendo conto delle Controparte_1
spese anticipate dalla parte attrice a favore sia del SI. , sia a favore della SI.ra Parte_9
, come da documentazione contabile allegata in atti da questa difesa (All.ti n. 2 bis, Controparte_4
3 bis, 4 bis, 5 bis e 6 bis di cui alla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c.), riconoscendo, in ogni caso,
alle attrici tanto la quota legittima quanto la disponibile, in quanto eredi testamentarie della de cuius
. Il tutto con vittoria di spese legali, oltre accessori dovuti come per legge”. Controparte_4
Parte convenuta : “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via Controparte_1
preliminare: Autorizzare il convenuto ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in causa i SInori
, nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8 Parte_8
, nata in [...] il [...], cod. disc. , entrambi residenti ad
[...] C.F._9
RA in Via Palazzo n. 62; di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo scopo di
consentire la citazione dei predetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la loro
costituzione in giudizio;
Nel merito: - Accertare e dichiarare il convenuto erede dei Controparte_1
defunti e . - Rigettare in toto le domande di parte attrice Controparte_4 Parte_9
perché infondate in fatto e in diritto e non provate per tutte le ragioni sopra rassegnate;
In via
pagina 5 di 36 riconvenzionale - Ordinare a parte attrice di restituire all'odierno convenuto, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 533 e ss c.c., gli immobili ed il patrimonio mobiliare pervenuto per successione
testamentaria della defunta (crediti, conti correnti, libretti, buoni fruttiferi, beni Controparte_4
mobili registrati, gioielli e preziosi, etc etc) oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a
corrispondere l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. - Nella non temuta
ipotesi di accoglimento della domanda di parte attrice, previa ricostruzione della massa ereditaria dei
defunti e e determinazione delle quote disponibili e di riserva, Parte_9 Controparte_4
dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti e Parte_9 CP_4
nella parte in cui ledono le quote legittime del convenuto;
per l'effetto, disporre il reintegro
[...]
delle quote di riserva del convenuto mediante la riduzione delle anzidette disposizioni testamentarie,
con eventuale condanna di parte attrice al pagamento della somma necessaria a reintegrare le quote
di riserva, oltre interessi compensativi e rivalutazione monetaria. - Ordinare ai terzi chiamati in causa
e di restituire al convenuto il terreno Parte_7 Parte_8 Controparte_1
sito in RA (En) alla Contrada Contessa censito al NCT al foglio 27 part. 412 e 414 e il fabbricato
censito al foglio 27 part. 413, oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere
l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del
giudizio”.
Parte convenuta “Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa In via Parte_4
preliminare Autorizzare la convenuta ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a chiamare in Parte_4
causa i SInori , nato a [...] il [...], cod. fisc. e Parte_7 C.F._8
, nata in [...] il [...], cod. disc. , entrambi Parte_8 C.F._9
residenti a[...]; di conseguenza differire la prima udienza di comparizione allo
scopo di consentire la citazione dei predetti terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e
la loro costituzione in giudizio;
Nel merito Rigettare tutte le domande di parte attrice perché infondate
in fatto e in diritto e non provate e intentante in assenza di tutti presupposti di legge;
In accoglimento
pagina 6 di 36 della domanda riconvenzionale Accertare e dichiarare che la convenuta e erede Parte_4
della defunta . Per l'effetto, ordinare a parte attrice di restituire all'odierna Controparte_4
convenuta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 533 e ss c.c., oltre agli immobili descritti in premessa
anche il patrimonio mobiliare pervenuto per successione testamentaria della defunta CP_4
ed i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere l'equivalente in denaro, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria. In via riconvenzionale e subordinata Previa ricostruzione della
massa ereditaria dei defunti e e determinazione delle quote Parte_9 Controparte_4
disponibili e di riserva, dichiarare la nullità delle disposizioni testamentarie dei defunti Parte_9
e nella parte in cui ledono le quote legittime della convenuta;
per
[...] Controparte_4
l'effetto, disporre il reintegro delle quote di riserva della convenuta mediante la riduzione delle
anzidette disposizioni testamentarie, con eventuale condanna di parte attrice al pagamento della
somma necessaria a reintegrare le quote di riserva della convenuta, oltre interessi compensativi e
rivalutazione monetaria. Condannare i terzi chiamati in causa e Parte_7 Parte_8
alla restituzione alla convenuta il terreno sito in RA (En) alla
[...] Parte_4
Contrada Contessa censito al NCT al foglio 27 part. 412 e 414 e il fabbricato censito al foglio 27 part.
413, oltre i frutti indebitamente percepiti, ovvero a corrispondere il corrispondente equivalente
monetario, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Nessuna conclusione per , rimasto contumace. Parte_5
Parte convenuta “In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di Parte_6
legittimazione passiva alla causa dell'avv. . Nel merito: rigettare la domanda Parte_6
attrice perché infondata in fatto e in diritto e non provata. In via riconvenzionale: condannare parte
attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata da liquidarsi
nella somma di € 25.000,00 ovvero nel diverso importo maggiore o minore che sarà ritenuto equo;
In
via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare che la
e per essa quale Controparte_5
pagina 7 di 36 intermediario è Controparte_6
tenuta a manlevare l'avv. da ogni pretesa attorea condannando la stessa a Parte_6
rifondere quanto l'assicurato sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice a titolo di capitale e
spese legali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Parte chiamata “NEL MERITO - rigettare le domande formulate a qualsivoglia titolo nei CP_2
confronti dell'Avv. poiché infondate in fatto e in diritto, nell'an e nel quantum Parte_6
debeatur, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto - mandare assolta dalla Controparte_2
domanda di manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei suoi confronti. IN VIA Parte_6
SUBORDINATA -In via gradata, e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi di condanna
dell'Avv. , dichiarare l'inoperatività della polizza assicurativa dalla stessa Parte_6
stipulata per tutti i motivi esposti in atti;
IN VIA LIMITATAMENTE GRADATA - Nella denegata e non
creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, limitare l'accoglimento della domanda di
manleva e garanzia svolta dall'Avv. nei confronti della scrivente Compagnia, nei Parte_6
limiti del dedotto e del provato, tenuto conto del grado di responsabilità, anche concorsuale, che verrà
accertato in corso di causa in capo a tutti i soggetti coinvolti in ogni caso, con esclusione delle spese
legali sostenute dall'Avv. e nei limiti del massimale di polizza. Con il favore delle Parte_6
spese processuali”.
Nessuna conclusione per i chiamati e , rimasti contumaci. Parte_7 Parte_8
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
, (attrici), , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Parte_4
(convenuti), sono figli di e Controparte_1 Parte_9 Controparte_4
morì in data 27.10.2018. Parte_9
L'eredità venne devoluta, in forza di testamento pubblico datato 11.11.2008, integralmente in favore pagina 8 di 36 della coniuge Controparte_4
morì in data 22.5.2019. Controparte_4
L'eredità venne devoluta, in forza di testamento olografo dell'11.11.2008, integralmente in favore delle figlie attrici , le quali curarono la pubblicazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
del testamento in proprio favore in data 1.7.2019, la dichiarazione di successione e le volture catastali conseguenti.
Successivamente, tuttavia, e precisamente in data 3.9.2020, venne pubblicato, su richiesta di
[...]
incaricata da , altro testamento della , datato sempre 11.11.2008, Parte_6 Controparte_1 CP_4
col quale veniva istituto erede il coniuge (premorto). Conseguentemente, si Parte_9
procedette a nuova dichiarazione di successione e volturazioni catastali, per così dire, correttive rispetto alle prime e in favore di tutti i discendenti della oggi in causa. CP_4
Le attrici impugnano il testamento da ultimo indicato sostenendone la nullità ex art. 606 c.c. per carenza di olografia.
A dire delle attrici, in particolare, il testamento sarebbe stato redatto dai fratelli convenuti, o comunque utilizzato dagli stessi nonostante la conoscenza della falsità, di modo che, accanto alla domanda di nullità, viene domandata la pronuncia di indegnità a succedere dei convenuti.
In ogni caso, a dire delle attrici, il testamento, quand'anche non apocrifo, sarebbe comunque da considerarsi revocato per successiva disposizione testamentaria incompatibile a proprio favore, ovvero nullo in quanto testamento reciproco in violazione del divieto di patti successori ex art. 458 c.c.
Le attrici citano in giudizio anche quale soggetto che materialmente richiese la Parte_6
pubblicazione del testamento ritenuto falso.
Né in seno all'atto di citazione, né in sede di prima udienza di comparizione delle parti, tuttavia, viene spiegata alcuna domanda nei confronti della PT
pagina 9 di 36 In sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c., invece, le attrici deducono che la col PT
proprio operato, violò il diritto alla riservatezza di esse attrici, avendo trattato dati sensibili in violazione dell'art. 82 GDPR. Ciò, in particolare, “per aver, in qualità di intermediaria in fase di
volturazione dei beni intestati alla de cuius , trattato e diffuso dati sensibili (ovvero Controparte_4
i dati anagrafici e fiscali delle SI.re , e ), senza Parte_1 Parte_2 Parte_3
averne ottenuto né il consenso informato, né mandato”. A tal proposito le attrici domandano, dapprima,
la somma di euro 30.000,00 (v. prima memoria istruttoria del 13.9.2022) e, poi, la somma di euro
40.000,00 (v. prima memoria istruttoria del 27.3.2023, a seguito dell'assegnazione di nuovi termini ex art. 183 c. 6 nn. 1, 2 e 3 volti a recuperare il contraddittorio originariamente pretermesso), ovvero la minore o maggiore somma determinata equitativamente dal tribunale. Deducono altresì le attrici che la ha cagionato loro ulteriori danni, derivanti dal mutamento dell'intestazione catastale dei beni PT
appartenenti all'asse ereditario.
Resta contumace . Parte_5
e costituitisi con diversi procuratori, formulano eccezioni, Controparte_1 Parte_4
deduzioni e domande pressoché identiche, che perciò si sintetizzano unitamente.
Anzitutto, detti convenuti chiedono il rigetto delle domande ex adverso spiegate, deducendo la validità
del testamento in quanto redatto dalla de cuius . CP_4
Negano, poi, l'esistenza di alcuna revoca, da parte della de cuius , del testamento impugnato, CP_4
non potendosi intendere come tale il testamento in favore delle attrici, avente medesima data di quello impugnato e del quale si ignora se venne redatto precedentemente o successivamente rispetto a quello impugnato. Sostengono, ancora, che non vi è comunque alcuna incompatibilità tra i due testamenti potendo gli stessi ben coesistere. Contestano altresì che possa discorrersi di nullità del testamento impugnato per violazione del divieto di patti successori, non essendovi prova alcuna di un patto col quale si fosse vincolata a testare in favore del marito. Controparte_4
pagina 10 di 36 Sulla base dell'asserita validità del testamento impugnato, i convenuti, in via riconvenzionale, chiedono affermarsi la propria qualità di eredi di oltre che di . Controparte_4 Parte_9
Osservano, in particolare, che il testamento col quale la prima nominò erede universale il secondo, in ragione del previo decesso di quest'ultimo, comporterebbe l'operatività della successione ex lege di tutti i figli in quote uguali, con la conseguenza che essi convenuti -attori in via riconvenzionale- hanno diritto alla restituzione dei beni mobili e immobili facenti parte dell'asse ereditario ai sensi dell'art. 533
c.c., ovvero al pagamento dell'equivalente monetario.
Evidenziano, sul punto, che alla morte di , sul conto corrente cointestato tra questo Parte_9
e la coniuge , erano presenti oltre 38.000,00 euro;
che detta somma, successivamente al CP_4
decesso del venne trasferita su un nuovo conto, cointestato tra la e le Pt_9 Controparte_4
attrici; che alla morte della il conto in questione risultava avere un saldo attivo di poco più di CP_4
euro 2.000,00.
Chiedono quindi i convenuti la restituzione delle somme ad essi spettanti quali eredi di Parte_9
e di
[...] Controparte_4
Deducono, ancora, i convenuti, che le attrici avrebbero usurpato i beni mobili (suppellettili non meglio identificate) presenti nell'immobile abitato dai defunti genitori, con il conseguente diritto di essi convenuti a ottenerne la restituzione, comprensiva dei frutti indebitamente percepiti dalle attrici, ovvero di ottenere l'equivalente in denaro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Quanto al patrimonio immobiliare, i convenuti deducono che questo è composto dai seguenti immobili:
- patrimonio devoluto da alla coniuge : “- 1/2 di proprietà abitazione sita Parte_9 CP_4
in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 – 2, censita al NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2, Cat.
A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub 1,
Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - 1/2 di proprietà fabbricato sito in RA (En) alla Via
Catapendonte n. 11 – Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part.
pagina 11 di 36 3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - 1/2 di proprietà
magazzino sito in RA (En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901
sub 1, Cat. C/2, Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73”; - patrimonio immobiliare della : “abitazione CP_4
sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2,
Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub
1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA (En) alla Via Catapendonte n. 11 -
Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part. 3895 sub 1 (graffata
3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in RA (En) alla Via Sabini
n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2, Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73;
- terreno sito in RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58 are 27 ca censito al
NCT al foglio 27 part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. € 8,22 e part. 414,
uliveto, classe U, 31 are 71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato censito al foglio 27
part. 413, cat. C/2, classe 1, mq 33, r.c. € 49,43”.
Osservano, sempre i detti convenuti, che degli immobili in questione le attrici hanno alienato il terreno di cui al foglio 27 part. 412 e part. 414 nonché il fabbricato di cui al foglio 27 pt. 413 a Parte_7
e .
[...] Parte_8
Vengono quindi chiamati in giudizio i terzi acquirenti appena menzionati, nei cui confronti i convenuti domandano l'emanazione della condanna alla restituzione dei beni ereditari.
In via subordinata i convenuti, per il caso di accertata nullità del testamento impugnato, formulano azione di riduzione delle disposizioni contenute nel testamento col quale la dispose CP_4
integralmente in favore delle attrici.
I terzi acquirenti dei beni ereditari e restano contumaci. Parte_7 Parte_8
dal canto suo, deduce l'inammissibilità della domanda spiegata dalle attrici nei Parte_6
propri confronti per essere stata formulata per la prima volta in sede di prima memoria istruttoria. Nel
pagina 12 di 36 merito, deduce in ogni caso l'infondatezza della domanda, osservando di essersi limitata a richiedere la pubblicazione di un testamento olografo del quale si trovava in possesso su incarico del convenuto e di aver adempiuto i conseguenti incarichi ricevuti. Osserva quindi di aver agito Controparte_1
secondo diritto e, comunque, di non aver né arrecato danni alle attrici, né conseguito vantaggi.
La chiede quindi la condanna delle attrici ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per temerarietà della lite PT
avviata nei propri confronti. Sostiene, sul punto di aver subito sia danni patrimoniali che danni non patrimoniali.
Segnatamente, danno non patrimoniale per sofferenza psichica dovuta all'esser stata coinvolta nel processo;
danno patrimoniale derivante dalla impossibilità -per dovere/opportunità derivante dal codice deontologico forense- di difendere il convenuto e, così, maturare il diritto al relativo Controparte_1
compenso professionale.
In ogni caso, la chiama in giudizio la propria compagnia assicuratrice, chiedendo PT CP_2
di essere manlevata nell'ipotesi di responsabilità.
La compagnia assicuratrice chiamata chiede il rigetto della domanda attorea nei confronti dell'assicurata deducendone l'inammissibilità e comunque l'infondatezza nel merito.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
La domanda di nullità testamentaria
Le attrici non hanno provato la natura apocrifa del testamento impugnato.
La relazione di consulenza tecnica a firma della dott.ssa incaricata con ordinanza del Persona_2
giudice istruttore del 2.12.2023, conclude infatti nel senso che il testamento impugnato
(dell'11.11.2008, col quale l'eredità di viene devoluta integralmente in favore del Controparte_4
coniuge ) “APPARTIENE alla gestualità grafica della de cuius ”. Controparte_7 Controparte_4
Alla conclusione in questione il consulente del tribunale perviene all'esito di una analitica disamina pagina 13 di 36 delle scritture comparative, riferibili con certezza alla de cuius, e del testamento impugnato, nonché
della comparazione delle prime con il secondo.
Si rinvia, per eSIenze di economia redazionale, al contenuto della relazione di consulenza tecnica
(depositata in data 20.5.2024) quanto agli aspetti di dettaglio in ordine alle caratteristiche della grafia di
Controparte_4
Preme rilevare come il consulente mantiene ferma la propria conclusione anche a seguito delle osservazioni delle attrici, cui viene fornita ampia risposta da parte del consulente del tribunale (si rinvia, sul punto, all'allegato “risposta alle osservazioni di parte attrice” depositato dal c.t.u. in in data
20.5.2024).
Dalle conclusioni del c.t.u., ricche di specifici riferimenti tecnico-scientifici, non v'è ragione di discostarsi.
Infondate, oltre che irrilevanti, appaiono le doglianze di parte attrice, che lamenta come il c.t.u. abbia utilizzato quali scritture comparative soltanto le firme della de cuius, e non anche il testamento col quale la medesima ha testato in favore delle attrici.
L'irrilevanza della questione si coglie osservando che il c.t.u. perviene alle conclusioni in questione utilizzando scritture che con certezza sono riferibili alla de cuius (tenute dai pubblici depositari o incontroverse tra le parti) e che di per sé appaiono già sufficienti a escludere la natura apocrifa del testamento impugnato: dallo studio delle scritture in questione, difatti, risulta la coincidenza, nel testamento impugnato e nelle scritture in verifica, di diversi elementi grafici. Tra l'altro: livello grafico generale, sviluppo del tracciato e inclinazione degli assi, lettere G, g, a, m, n e t (si rinvia all'elaborato peritale per le immagini e le specificazioni tecniche).
Ne segue che non si vede in che modo l'eventuale divergenza tra la grafia del testamento impugnato e quella del testamento in favore delle attrici (non assunto in comparazione dal c.t.u.) potrebbe condurre a esiti diversi. pagina 14 di 36 Si evidenzia altresì che le attrici non deducono in modo specifico e con osservazioni tali da smentire le risultanze della c.t.u. quali elementi grafici presenti nel testamento ad esse favorevole dovrebbero condurre a una diversa conclusione.
La domanda di nullità testamentaria ex art. 606 c.c. va quindi rigettata mancando la prova della natura apocrifa dell'atto di ultima volontà.
Esclusa la falsità del testamento impugnato, va osservato che sono infondate le ulteriori censure che avverso lo stesso testamento muovono le attrici.
Anzitutto, non coglie nel segno la deduzione secondo cui il testamento in questione sarebbe stato revocato dal testamento successivamente redatto dalla medesma de cuius, e col quale questa ha istituto
“eredi universali” le sole attrici.
E infatti, in primo luogo, non v'è modo di sapere quale dei due testamenti (l'uno in favore del coniuge premorto, l'altro in favore delle attrici) sia stato redatto per primo e quale per secondo. L'unico dato disponibile è che i testamenti vennero redatti nello stesso giorno.
In secondo luogo, e soprattutto, devesi ricordare il principio di conservazione degli atti giuridici e, con particolare riguardo al testamento, di salvaguardia degli atti di ultima volontà, i quali vanno sempre interpretati in modo tale -finché possibile- da dare efficacia alle disposizioni del de cuius.
Orbene, quand'anche il testamento in favore delle attrici fosse stato redatto successivamente rispetto a quello in favore del coniuge, non può che rilevarsi che la de cuius, pur consapevole di aver già testato,
non ha revocato il precedente testamento.
Quanto alla revocazione del testamento, ai sensi dell'art. 680 c.c.: “La revocazione espressa può farsi
soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui
il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore”.
Ai sensi dell'art. 682 c.c.: “Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti,
pagina 15 di 36 annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili”.
Ebbene, non si ravvisa totale incompatibilità tra i testamenti prodotti dalle parti.
I testamenti, ben posso convivere: il testamento col quale vengono istituite eredi universali le attrici,
difatti, è compatibile con quello che istituisce erede universale il coniuge (poi premorto), nel senso che l'eredità è da intendersi devoluta, nelle intenzioni della testatrice, per metà alle attrici e per metà al coniuge.
Non coglie nel segno nemmeno l'ulteriore censura di nullità formulata dalle attrici per violazione del divieto di patti successori.
A dire delle attrici, infatti, poiché i coniugi e testarono nel Parte_9 Controparte_4
medesimo giorno in maniera identica, si sarebbe in presenza di testamenti redatti in esecuzione di un contratto col quale i testatori si erano vincolati a testare reciprocamente, con conseguente nullità per violazione dell'art. 458 c.c.
Nessuna prova di un patto successorio tra i defunti testatori, infatti, può evincersi nel caso in esame, né
le attrici sono state in grado di evidenziare alcun indizio.
L'unica circostanza evidenziata dalle attrici è il contenuto identico dei testamenti dei propri genitori,
dacché dovrebbe inferirsi l'esistenza del patto vietato.
È vero che la giurisprudenza (v., ad es., Cass. 2020 n. 18197) afferma come “L'esistenza di un patto
successorio istitutivo non deve necessariamente risultare dal testamento, quale motivo determinate
della disposizione, o da atto scritto, essendo al contrario ammissibile qualunque mezzo di prova,
trattandosi di provare un accordo che la legge considera illecito”; ed è altresì vero che la pronuncia ora menzionata ha confermato le pronunce di merito che ritennero nulli, perché in esecuzione di un patto successorio, i testamenti sottoposti all'esame.
Tuttavia, nei casi considerati dalla giurisprudenza appena richiamata, il contenuto dei testamenti era pagina 16 di 36 senz'altro indice inequivoco dell'esistenza di un previo accordo. Appare sul punto utile riportare la descrizione del contenuto dei testamenti in questione richiamando le parole della Corte regolatrice: “i
testamenti, redatti lo stesso giorno con atti separati da (omissis), contenevano innanzitutto disposizioni
reciproche in favore dei due testatori. Chi fosse morto per primo avrebbe avuto a titolo di legato
l'usufrutto generale della impresa commerciale, menzionata in ambedue i testamenti. I testatori
disponevano poi reciprocamente di parti di immobili di rispettiva appartenenza (pian terreno e primo
piano del palazzo di via Milano 28 e della casa di via Palestro 433): il testatore superstite avrebbe
ereditato la parte dell'altro. Ambedue i testatori avevano previsto una sostituzione per il caso che il
deSInato non avesse voluto o potuto accettare e per il caso di commorienza: i beni sarebbero andati
Con al figlio I due testamenti contenevano disposizioni in favore dell'altro figlio al quale i testatori CP_8
lasciavano le quote di relativa spettanza di altri immobili (terreno agricolo e fabbricato annesso di
c.da Fontana;
palazzina di via Bixio, angolo via Milano;
secondo piano di via Milano 28; garage di
via Milano 42). I testamenti contenevano una disposizione di chiusura con la quale si lasciavano gli
altri beni al figlio deSInato quale legatario dei beni che ciascuno dei testatori avrebbe ereditato CP_8
da chi dei due fosse morto per primo … questa Corte, nel delineare la distinzione fra testamenti
simultanei validi e il patto successorio istitutivo, ha chiarito che «si ha patto successorio, vietato, ai
sensi dell'art. 458 c.c., quando le disposizioni testamentarie redatte da più persone, pur essendo
contenute in schede formalmente distinte, danno luogo a un accordo con il quale ciascuno dei testatori
provvede alla sua successione in un determinato modo, in determinante correlazione con la concordata
disposizione dei propri beni da parte degli altri (Cass. n. 2623/1982. Nella specie si è ravvisato un
patto successorio vietato, avendo, ciascuno dei due coniugi, lasciato i propri beni a uno dei due figli,
perché l'altro coniuge aveva disposto delle sue sostanze a favore dell'altro figlio)” (cfr. Cass. 2020 n.
18197).
Nel caso in esame, invece, è del tutto evidente che manca una tale peculiare articolazione dei testamenti, espressiva di un accordo tra i testatori: si è presenza di testamenti molto meno articolati, pagina 17 di 36 potrebbe dirsi essenziali, nei quali i testatori si limitano a istituire erede universale, ciascuno, l'altro testatore.
Non vi è quindi ragione di obliterare il già richiamato principio generale di conservazione degli atti di ultima volontà.
La fattispecie in esame rientra, in definitiva, nell'ipotesi di testamenti reciproci redatti in piena libertà
dalle parti e in schede testamentarie ben distinte.
Si evidenzia, sul punto, che il testamento del è testamento pubblico, mentre quello della Pt_9
è testamento olografo. CP_4
Poiché i testamenti della e del TO sono redatti nello stesso giorno, appare altresì utile CP_4
richiamare le parole di Cass. 2020 n. 18197 sui testamenti simultanei: “l'art. 589 c.c. (Testamento
congiuntivo o reciproco) dispone «non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto,
né a vantaggio di un terzo, né con disposizione reciproca». Diversa dal testamento congiuntivo è
l'ipotesi del testamento simultaneo che ricorre quando due diposizioni testamentarie, sia pure
reciproche, costituiscano due atti perfettamente distinti, quantunque scritti sullo stesso foglio (Cass. n.
2942/1937; n. 5508/2012). L'utilizzo dello stesso strumento cartaceo non esclude l'autonomia delle
singole dichiarazioni testamentarie. Né l'autonomia delle singole dichiarazioni può essere esclusa
dalla reciprocità delle disposizioni (Cass. n. 2364/1959). A maggior ragione non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 589 c.c. l'ipotesi dei testamenti simultanei redatti con atti separati dai testatori, a
prescindere dalla circostanza che il loro oggetto sia costituito da lasciti reciproci ovvero destinati a
beneficiare uno o più terzi. Si osserva che «in presenza di schede testamentarie separate non ricorre
«quella presunzione assoluta di mancanza di una libera estrinsecazione della volontà dei testatori
propria del testamento congiuntivo, legata quindi alla manifestazione di volontà dei testatori in un
documento unitario» (Cass. n. 5508/2012)”.
In definitiva, la domanda di nullità testamentaria va rigettata sotto tutti i profili prospettati dalle attrici.
pagina 18 di 36 La domanda di indegnità
Vista la mancata prova della natura apocrifa del testamento impugnato, va da sé che è del tutto infondata la domanda di indegnità formulata dalle attrici contro i convenuti.
La domanda delle attrici nei confronti della PT
Come si è accennato, la viene citata dalle attrici, le quali, tuttavia, non formulano alcuna PT
domanda contro la stessa.
Solo in sede di prima memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c. le attrici deducono che con la propria condotta la convenuta avrebbe pregiudicato i loro diritti ereditari e che mediante la richiesta di voltura PT
catastale avrebbe violato il loro diritto alla riservatezza, giungendo a chiedere la somma di euro
40.000,00, ovvero altra somma equitativamente determinata dal tribunale.
Come rilevato dalla e dalla compagnia assicuratrice chiamata, trattasi di domanda PT
inammissibile perché nuova e non rientrante nella facoltà di specificazione o di modificazione della domanda originaria.
In citazione, difatti, le attrici si dolgono del fatto che la ha fatto pubblicare il testamento della PT
in favore del TO , senza mai lamentare alcuna lesione del diritto alla propria CP_4 Parte_9
riservatezza o ad altri diritti.
Giammai, in altri termini, in seno allo scritto introduttivo, le attrici deducono in giudizio il diritto alla riservatezza e la sua violazione. Si tratta, quindi, di una posizione giuridica che viene introdotta nel processo in violazione delle regole di rito.
Ad abundantiam, comunque, si può osservare che le attrici -in dispare ogni considerazione in merito all'esistenza di una violazione del diritto alla riservatezza delle stesse-, nemmeno sono in grado di indicare in cosa la lesione sia consistita o, meglio, in cosa sia consistito il danno di cui le stesse domandano il risarcimento, così trascurando, con ogni evidenza, la distinzione tra il danno evento (la pagina 19 di 36 lesione della posizione giuridica astratta) e il danno conseguenza (ossia il danno risarcibile, consistente nelle conseguenze pregiudizievoli che la lesione del diritto ha comportato).
Sotto il profilo dei diritti ereditari, poi, alcun pregiudizio ingiusto le attrici possono lamentare, non apparendo antigiuridica la condotta della la quale si è limitata a far pubblicare un testamento PT
di cui è stata peraltro accertata l'appartenenza alla de cuius, e ad eseguire i successivi adempimenti di legge su mandato del coerede . Controparte_1
Anche tale domanda va quindi, in definitiva, rigettata.
Domande riconvenzionali dei convenuti e nei confronti delle Controparte_1 Parte_4
attrici.
Come si è visto, subordinatamente all'accoglimento della domanda nullità del testamento impugnato,
gli attori formulano domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della propria quota di riserva ex art. 536 c.c.
Esclusa la nullità del testamento impugnato non occorre di conseguenza prendere in considerazione la domanda essendone richiesto l'esame, da entrambi i convenuti e Controparte_1 Parte_4
solo in via subordinata all'accoglimento dell'azione di nullità.
Vanno invece prese in esame le domande: i) di accertamento della qualità di eredi di Parte_9
e di e, ii) di petizione dell'eredità ex artt. 533 c.c. in quanto formulate
[...] Parte_7
senza subordinazione all'accoglimento dell'azione principale.
Preliminarmente, va dato atto della palese infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali in esame formulata dalle attrici.
È del tutto evidente, infatti, che l'oggetto della domanda è strettamente connesso alla questione sostanziale dedotta in giudizio dalle stesse attrici e che, perciò, non sussiste alcuna ragione di negare il
simultaneus processus: trattasi infatti di giudizio avviato per la dichiarazione di nullità di un pagina 20 di 36 testamento, il quale costituisce proprio il titolo della pretesa fatta valere in via riconvenzionale (arg. ex art. 36 c.p.c.).
i) domanda di accertamento della qualità di eredi
Il rapporto di discendenza tra i convenuti, e risulta pacifico tra le Controparte_1 Controparte_4
parti ed emerge dai documenti.
Come si è detto, infatti, i convenuti (come le attrici) sono figli di e di Controparte_1 CP_4
[...]
I figli sono eredi necessari, nel senso che ad essi è riservata una quota del patrimonio ereditario (arg. ex art. 536 c.c.).
Nulla, quindi, osta, in astratto, all'accoglimento dell'azione di mero accertamento della qualità di eredi formulata dai convenuti.
In concreto, tuttavia, a ben vedere, i convenuti non sono chiamati all'eredità del avendo Pt_9
questo istituito erede la sola e non essendo la disposizione in questione investita da un'azione CP_4
di riduzione, con la conseguenza che, non essendovi chiamata, non v'è luogo ad accettazione di eredità.
Secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice, difatti, “il legittimario totalmente
pretermesso, proprio perché pretermesso dalla successione, non acquista per il solo fatto dell'apertura
della successione, ovvero per il solo fatto della morte del de cuius, né la qualità di erede, né la
titolarità dei beni ad altri attribuiti: potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle
azioni di riduzione o di annullamento del testamento” (Cass. 2013 n. 16635).
L'azione di accertamento va quindi rigettata con riguardo alla qualità di eredi del Pt_9
Rispetto, invece, alla , l'azione va accolta, sebbene per ragioni diverse da quelle spese dai CP_4
convenuti.
Segnatamente, essendo valido il testamento della in favore di , ed essendo CP_4 Controparte_1
pagina 21 di 36 questo premorto alla , essi convenuti subentrerebbero nei diritti ereditari per l'operare della CP_4
successione ex lege.
In altri termini, secondo i convenuti, l'impossibilità per il TO di accettare l'eredità della
, per essere egli premorto alla stessa, darebbe luogo alla successione priva di testamento, ossia CP_4
ex lege.
L'opzione ermeneutica non appare condivisibile.
Piuttosto, deve rilevarsi che proprio l'efficacia del testamento della in favore del CP_4 Pt_9
comporta l'operatività dell'istituto della rappresentazione.
Ai sensi dell'art. 467 c.c.: “La rappresentazione fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del
loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità … si ha
rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto per il caso in
cui l'istituito non possa o non voglia accettare”.
Nella fattispecie in esame si versa proprio in un caso di impossibilità di accettazione da parte dell'istituito in quanto premorto e di mancata previsione di una sostituzione da parte del testatore.
Ne segue che i convenuti subentrano nei diritti patrimoniali della per rappresentazione del CP_4
, in quanto discendenti dello stesso e non già in quanto chiamati ex lege. Parte_9
ii) domanda di petizione ereditaria
Ai sensi dell'art. 533 c.c. l'erede può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni stessi.
In base alla disposizione appena richiamata i convenuti e Controparte_1 Parte_4
domandano, ai sensi della disposizione richiamata, la restituzione dei beni ereditari di Parte_9
e
[...] Controparte_4
pagina 22 di 36 Quanto all'asse ereditario di , la domanda va rigettata in quanto, non essendo Parte_9
esperita azione di riduzione delle disposizioni con le quali i discendenti sono stati pretermessi, le disposizioni ad essi pregiudizievoli restano efficaci, sì che i convenuti nulla possono reclamare nei confronti di chi possiede i beni non essendo stati chiamati all'eredità e non versando, quindi, in un rapporto giuridicamente apprezzabile con l'eredità del Pt_9
Quanto all'asse ereditario di si osserva quanto segue. Controparte_4
I convenuti deducono di avere diritto, da parte delle attrici, alla restituzione di 1/6 dell'eredità.
Ciò, secondo quanto visto sopra, in ragione del fatto che nella prospettazione dei convenuti la premorienza del TO darebbe luogo all'inoperatività del testamento in suo favore e alla conseguente successione ex lege nel patrimonio della di tutti i figli. CP_4
Come detto, l'impostazione non è condivisibile: la validità ed efficacia del testamento in favore del
TO comporta l'operatività dell'istituto della rappresentazione.
I convenuti, quindi, subentrano nei diritti patrimoniali della per rappresentazione del CP_4
in quanto discendenti dello stesso (e non già in quanto chiamati ex lege). Parte_9
Poiché, peraltro, secondo quanto si è visto sopra, il testamento che istituisce erede il TO coesiste con quello che dispone l'istituzione delle attrici quali “eredi universali”, la quota da intendersi come attribuita al primo, è quella del 50%, ed è in questa quota che, per rappresentazione, succedono tutti i discendenti.
In altri termini, l'eredità della è così devoluta: per metà alle attrici e, per metà, a CP_4 Parte_9
.
[...]
Quanto a quest'ultima metà, in essa subentrano -per rappresentazione del TO- tutti i discendenti,
ossia le attrici e i convenuti.
Ai due convenuti-attori in via riconvenzionale, in definitiva, ferme le disposizioni testamentarie -come pagina 23 di 36 detto, non oggetto di riduzione- spetta una quota pari a 1/6 del 50% dell'eredità della CP_4
ciascuno.
Ciò chiarito, si osserva che è pacifica tra le parti l'appartenenza all'asse ereditario dei seguenti immobili: “abitazione sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al NCEU al
foglio 24 part. 149 sub 2, Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita
al foglio 24 part. 149 sub 1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA (En) alla
Via Catapendonte n. 11 - Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio 24 part.
3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in RA
(En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2, Classe 4,
15 mq, r. c. € 38,73; - terreno sito in RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58
are 27 ca censito al NCT al foglio 27 part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. €
8,22 e part. 414, uliveto, classe U, 31 are 71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato
censito al foglio 27 part. 413, cat. C/2, classe 1, mq 33, r.c. € 49,43 (cfr doc. 17, 18, 19 e 20 _ Visure
catastali e ipotecarie)”, di cui l'ultimo già alienato ai terzi chiamati e che sarà preso in considerazione successivamente.
In ordine alla prova dell'appartenenza dei beni in questione all'eredità, essendo la stessa pacifica tra le parti costituite, deve ritenersi sufficiente la documentazione versata in atti (che, tuttavia, consistendo in mera documentazione ipotecaria e catastale e non già nella produzione di titoli di acquisto da parte dei danti causa, come meglio si dirà, non potrà invece ritenersi sufficiente contro i terzi chiamati).
Più in particolare, per quanto ora rileva, può osservarsi che pur essendo quella di petizione dell'eredità
un'azione reale, nella fattispecie in esame non vale richiamare l'orientamento che eSIe la prova rigorosa della appartenenza del bene all'asse ereditario dovendosi ammettere che, in ragione dell'esplicita ammissione delle parti costituite dell'appartenenza in questione, l'onere probatorio ne esce fortemente affievolito.
pagina 24 di 36 Come si è detto, tra le parti non è mai sorta controversia in ordine all'appartenenza degli immobili sopra elencati all'asse ereditario della . CP_4
In definitiva, la controversia restitutoria tra attrici e convenuti-attori in via riconvenzionale, pur presupponendo l'accertamento dell'appartenenza dei beni all'eredità della , non eSIe una CP_4
prova rigorosa dell'acquisto dei beni da parte di quest'ultima.
Appare opportuno, sul punto, richiamare la giurisprudenza che, addirittura in tema di azione di rivendicazione, ritiene affievolito l'onere probatorio quando non vi sia controversia tra le parti in ordine all'appartenenza del bene a un dante causa comune: v. Trib. Napoli 2023 n.8402, in Onelegale:
“In tema di azione di rivendica, la "probatio diabolica", la dimostrazione, cioè, dell'acquisto legittimo
dei danti causa all'infinito fino a trovare un acquisto originario, non è sempre mezzo istruttorio
necessario per la vittoria giudiziaria del rivendicante. Il limite della eSIenza probatoria a carico del
rivendicante non è costituito, infatti, da una fattispecie legale tipica ed astratta e, cioè, da una figura di
prova legale, bensì, come per qualsiasi altro istituto giuridico, dalla sufficienza della prova rispetto
all'entità giuridica che nelle singole fattispecie deve essere dimostrata, avuto riguardo sempre alle
contestazioni tra i contendenti. Si tratta di un limite logico all'onere della prova, che deve essere
sempre valutato in relazione alle pretese delle parti. Così, il rigore probatorio a carico dell'attore in
rivendicazione trova temperamento nell'ipotesi in cui il convenuto ammetta in tutto od in parte il diritto
di proprietà del rivendicante, riconoscendo l'esistenza del diritto stesso fino ad un dato momento ed a
un determinato acquisto”, nonchè i richiami alla giurisprudenza di legittimità sul tema ivi presenti in motivazione. Si veda, altresì ex multis, Cass. 2023 n. 1835: “Il rigore probatorio nell'azione di
rivendica rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto o, comunque, non abbia
specificamente contestato l'appartenenza del bene a uno dei danti causa del rivendicante”.
Non si vede quindi per quale ragione, nel caso in esame, debba pretendersi una prova rigorosa da parte dei convenuti-attori in via riconvenzionale.
pagina 25 di 36 Non appare allora revocabile in dubbio che i convenuti - attori in riconvenzione – hanno diritto alla restituzione del compossesso degli immobili ereditari sopra elencati posseduti dalle attrici, essendone comproprietari per 1/12 (ossia 1/6 della metà).
Aggiungasi, per inciso, che nemmeno è controverso che i beni (diversi da quello alinato, del quale si tratterà oltre) siano nel possesso delle attrici, con conseguente sussistenza di tutti gli elementi di cui all'art. 533 c.c.
Infondata è invece la richiesta dei frutti.
Anzitutto si osserva che “Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di
beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni”
(art. 535 c.c.); secondo le norme in materia di possesso “Il possessore di buona fede fa suoi i frutti
naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso
giorno. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante dei frutti percepiti dopo la
domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un
buon padre di famiglia” (1148 c.c.)
Ebbene, quanto ai frutti percepiti fino al giorno della domanda, non risulta che le attrici abbiano posseduto in mala fede i beni ereditari.
Quanto ai frutti percepiti dopo la domanda, i convenuti non hanno in alcun modo fornito indizi circa il valore d'uso degli immobili di cui si è detto, e in particolare circa il presumibile valore locativo degli stessi, di modo che è impossibile, a causa delle carenze assertorie e probatorie, determinare i frutti in questione.
Passando ai beni mobili, risulta pacificamente che, al momento della morte del TO, vi fosse, sul conto corrente a questi intestato (recte, cointestato con la coniuge ) un saldo attivo di oltre CP_4
38.000,00.
pagina 26 di 36 L'eredità del come detto, è stata integralmente ed efficacemente devoluta alla . Pt_9 CP_4
La spostò la somma di cui sopra su un conto cointestato con le attrici. CP_4
All'epoca del decesso della , sul conto in questione risulta un saldo attivo per euro 2.891,48: CP_4
di tale somma i convenuti sono titolari per 1/12.
Essendo il conto nella disponibilità delle attrici, queste vanno condannate al pagamento, sia in favore di
, che in favore di della somma di euro 240,95 ciascuno. Controparte_1 Parte_4
Si aggiungono gli interessi a decorrere dalla domanda, non ravvisandosi una precedente costituzione in mora e in applicazione dei già richiamati principi in ordine al possesso di buona fede dei beni ereditari,
secondo cui il possessore di buona fede fa suoi i frutti della cosa sino al giorno della domanda, non risultando -come detto- la mala fede delle attrici (v. artt. 1148 e 535 c.c.).
Del tutto irrilevanti sono le questioni sollevate dalle parti con riguardo alle spese funerarie e tributarie eseguite.
Difatti, quanto alle spese documentate dalle attrici, trattasi di spese eseguite direttamente dal conto cointestato ove giacevano le somme ereditate dalla e rispetto alle quali non viene eccepita CP_4
l'eventuale comproprietà, né, di conseguenza, l'utilizzo di fondi personali delle attrici stesse che debbano in qualche modo essere recuperati contro gli altri coeredi.
Quanto, invece, alle spese sostenute da , trattasi di deduzioni e richieste introdotte Controparte_1
tardivamente, con la seconda memoria istruttoria, come tali inammissibili.
La domanda restitutoria, poi, si estende ad ulteriori e indefiniti beni mobili asseritamente rientranti nell'asse ereditario.
Di tali beni alcuna prova né descrizione viene fornita: i convenuti si limitano a dedurre che le attrici avrebbero usurpato o comunque dismesso i beni immobili rientranti nel patrimonio della . CP_4
Le attrici deducono di aver dismesso “qualche vetusto e modesto suppellettile rinvenuto nella casa di pagina 27 di 36 Via Abramo in RA” al fine di evitare il pagamento di tasse comunali.
Non essendo i convenuti in grado di fornire alcuna indicazione sui beni in questione, essi richiamano l'orientamento della Corte regolatrice secondo cui, in caso di mancanza di inventario, va considerato un incremento dell'imponibile nella misura del 10%, quale che sia il valore effettivo di denaro, gioielli e mobilia esistente nell'asse (Cass. n. 4751/2008).
Il richiamo non appare pertinente giacchè si riferisce alle peculiari modalità di calcolo della base imponibile relativa all'imposta di successione e, precisamente all'interpretazione dell'art. 9, comma 2,
del d.lgs 31 ottobre 1990, n. 346.
Va piuttosto riconosciuto che i convenuti-attori in riconvenzionale non assolvono l'onere di provare i beni mobili appartenenti all'eredità; di qui non può discendere un diritto alla percezione di un importo arbitrariamente stabilito, quanto, piuttosto, il rigetto della domanda.
In definitiva, le domande riconvenzionali spiegate da e contro le Controparte_1 Parte_4
attrici vanno accolte nei termini di cui si è detto (restituzione del compossesso degli immobili e attribuzione delle somme giacenti sul conto corrente intestato alla de cuius nella misura di 1/12).
Domanda riconvenzionale dei convenuti e nei confronti dei terzi Controparte_1 Parte_4
chiamati e come si è visto, chiamano in giudizio e Controparte_1 Parte_4 Parte_7
quali terzi acquirenti di uno dei beni ereditari (precisamente il terreno sito in Parte_8
RA (En) alla Contrada Contessa esteso complessivamente 58 are 27 ca censito al NCT al foglio 27
part. 412, uliveto, classe U, 26 are 54 ca, r. d. € 15,08, r. a. € 8,22 e part. 414, uliveto, classe U, 31 are
71 ca, r. d. € 18,01, r. a. € 9,83 con annesso fabbricato censito al foglio 27 part. 413, cat. C/2, classe 1,
mq 33, r.c. € 49,43).
Nei confronti di detti terzi, i convenuti chiedono la condanna alla restituzione dei beni ad essi alienati.
pagina 28 di 36 La domanda non può essere accolta.
I terzi chiamati non si sono infatti costituiti e nella controversia tra questi e i convenuti-attori in via riconvenzionale non può operare il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., né può spiegare rilevanza la circostanza per cui l'appartenenza dei beni in questione all'asse ereditario della è CP_4
pacifica tra le attrici e i convenuti.
In altri termini, non può operare quell'affievolimento dell'onere probatorio sopra richiamato nei rapporti tra attori in via riconvenzionale e attrici.
Dell'appartenenza del bene all'asse ereditario si hanno solo indizi che non appaiono potersi dire gravi,
precisi e concordati: trattasi delle denunce di successione, delle visure catastali e dell'atto di vendita stipulato tra le attrici e i terzi chiamati.
Invero, quest'ultimo, nulla prova in ordine all'appartenenza del bene alla . CP_4
Né una tale prova può dirsi raggiunta sulla base delle visure catastali: “il catasto è preordinato a fini
essenzialmente fiscali, di conseguenza il diritto di proprietà, al pari degli altri diritti reali, non può –
in assenza di altri e piu' qualificanti elementi ed in considerazione del rigore formale prescritto per
tali diritti – essere provato in base alla mera annotazione di dati nei registri catastali”, v. Cass. 2019
n. 22339. Analogo principio vale per la denuncia di successione, che, lungi dal provare alcunché in ordine all'appartenenza dei beni, è adempimento meramente fiscale e può fondare il convincimento del giudice solo allorché sussistano ulteriori elementi tali da comprovare una certa situazione di fatto esistente al momento dell'apertura della successione (Cass. 2002 n. 15716). Nella specie, tuttavia,
nessun elemento di fatto rilevante risulta provato, al di là dell'atto dispositivo compiuto dalle attrici,
che tuttavia, come detto, appare inidoneo a fornire concreti riscontri sulla effettiva appartenenza del bene all'asse ereditario.
Nei confronti dei terzi rimasti contumaci, dunque, all'accoglimento dell'azione restitutoria osta la carente prova dell'appartenenza del bene all'asse ereditario della (prova che invece si ritiene CP_4 pagina 29 di 36 raggiunta quanto ai beni appartenenti alle attrici costituite in ragione dell'assenza di alcuna controversia sul punto).
Solo per inciso, va osservato che i convenuti- attori in via riconvenzionale, preferendo citare i terzi acquirenti ai sensi dell'art. 534 c.c., non hanno invece esperito l'azione di cui all'art. 535 c. 2 c.c.
contro le attrici alienanti, con la conseguenza che queste non possono essere condannate, nel presente giudizio, alla restituzione del prezzo (recte, della quota di prezzo spettante ai convenuti quali eredi della per rappresentazione del . CP_4 Pt_9
Domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta nei confronti delle attrici PT
rilevata l'inammissibilità, e comunque l'infondatezza, della domanda rivolta nei Parte_6
propri confronti domanda la condanna delle attrici al pagamento, in proprio favore, di una somma di denaro ex art. 96 c. 1 c.p.c.
La somma richiesta viene anzitutto ragguagliata alla liquidazione delle spese di lite ex d.m. 55/14.
Ciò in quanto, svolgendo ella la professione di avvocato, ed essendo già stata incaricata da P_
in ordine alla pubblicazione del testamento che ha dato luogo alla controversia,
[...]
presumibilmente avrebbe ricevuto l'incarico di difendere lo stesso nel presente giudizio. Tuttavia,
essendo stata citata insieme col essa non avrebbe potuto accettare l'incarico Pt_9 PT
professionale. Di qui il lucro cessante generato dalla citazione in giudizio e di cui ora ella si duole.
Senonché, nessuna norma del codice deontologico forense impediva alla di assumere PT
l'incarico difensivo.
La citazione della difatti, non la pone su un piano di conflitto di interessi col PT P_
(ossia con la parte che ella avrebbe dovuto difendere); piuttosto, il piano degli interessi appare
[...]
pressoché nullo per la (per la quale è del tutto irrilevante l'autenticità o meno del testamento PT
impugnato e da lei fatto pubblicare su incarico del ) se non comunque coincidente con Controparte_1
pagina 30 di 36 quello del soggetto che avrebbe dovuto assistere.
Non pertinente è quindi il richiamo a Cassazione civile sez. un., 2021, n.7030 operato dalla PT
ove osserva che “nei rapporti tra avvocato e cliente, la nozione di conflitto di interessi, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 24 del vigente codice deontologico forense non va riferita, restrittivamente, alla sola
ipotesi in cui l'avvocato si ponga in contrapposizione processuale con il suo assistito in assenza di un
consenso da parte di quest'ultimo, ma comprende tutti i casi in cui per qualsiasi ragione, il
professionista si ponga processualmente in antitesi con il proprio assistito, potendo essere il conflitto
anche solo potenziale” (cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. del 18.1.2024 depositata dalla . Come si PT
è detto, infatti, nessuna antitesi, nemmeno potenziale, appare sussistere tra gli interessi della e PT
del . Controparte_1
Ancor meno pertinente è il richiamo ad altra pronuncia della Corte regolatrice operato in seno alle note ex art. 127 ter già citate: così, precisamente, deduce la “L'art. 24 del codice deontologico PT
attualmente in vigore mira difatti ad evitare situazioni che possano far dubitare della correttezza
dell'operato dell'avvocato e, quindi, perché si verifichi l'illecito, è sufficiente che potenzialmente
l'opera del professionista possa essere condizionata da rapporti di interesse con la controparte
(Cassazione civile sez. un., 11/03/2019, n.6961)”.
Non si comprende in che modo, infatti, possa giungersi a sostenere un potenziale condizionamento dell'opera che la avrebbe prestato a causa di rapporti di interesse con le controparti, ossia con PT
le attrici, che, invece e tutto al contrario, hanno citato in giudizio anche lei.
Parimenti non convince la domanda là dove si richiede il risarcimento del danno non patrimoniale per il patema d'animo conseguito alla vocatio in ius.
L'art. 2059 c.c. stabilisce che il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge.
Non esiste una norma che prevede la risarcibilità della sofferenza psichica transeunte, non sfociata in danno biologico, conseguente alla citazione in un giudizio civile. pagina 31 di 36 Può solo rilevarsi che la chiamata in giudizio infondata comporta di regola la refusione delle spese legali e, nel caso di temerarietà, anche la condanna ex art. 96 c.p.c.: qualora non venga offerta prova del danno, questo può comunque essere liquidato d'ufficio.
Poiché infatti, come si è visto, il danno da lite temeraria, nei termini sostenuti dalla non PT
sussiste, appare utile ricordare che il c. 3 dell'art. 96 c.p.c. va inteso quale sanzione per l'abuso del processo, applicabile anche d'ufficio, con conseguente risarcimento punitivo che prescinde dalla sussistenza e dalla prova di un danno per la parte vittoriosa (v. Cass.,17 ottobre 2017, n. 24410, nonché
Cass. 2018 n. 4136-ord.).
Ebbene, non può certo trascurarsi come, al di là dell'accertata validità del testamento impugnato, le attrici chiamano in giudizio la incautamente: come detto infatti, dapprima, non formulano in P_0
citazione alcuna domanda contro la stessa e, successivamente, formulano domande del tutto nuove,
legate alla asserita violazione della propria privacy, rispetto alle quali, nonostante la palese inammissibilità, insistono sino agli scritti conclusivi.
Una tale condotta riflette un atteggiamento processuale che può qualificarsi come gravemente colposo avendo senz'altro generato un ampliamento non necessario dei temi sottoposti al tribunale, peraltro con modalità non ammissibili.
Per tale ragione va accolta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla nei PT
confronti delle attrici (sebbene non nella misura richiesta dalla prima).
Orbene, in adesione all'orientamento che ritiene di poter quantificare la somma equitativamente dovuta ex art. 96 c.p.c., in assenza di diversa prova, sulla base delle spese di lite liquidate, si ritiene equo liquidare la somma dovuta ex art. 96 cit. nel 10% delle spese di lite di cui appresso.
Spese legali
Le spese legali seguono le regole della soccombenza e della causalità.
pagina 32 di 36 Quanto ai rapporti tra le attrici e i convenuti e viene in rilievo Controparte_1 Parte_4
una sicura maggior soccombenza delle attrici.
Ne segue la condanna delle stesse alla refusione delle spese in favore dei convenuti suddetti.
Le domande spiegate dalle parti devono considerarsi, quanto allo scaglione di riferimento per la liquidazione degli onorari, di valore indeterminabile e di media complessità.
Avuto riguardo alla nota spese depositata dai procuratori delle parti in questione, le attrici sono quindi tenute al pagamento, nei confronti di e di della somma di euro Controparte_1 Parte_4
6.000,00, oltre accessori di legge, per ciascuna delle due parti.
Nei confronti della convenuta v'è altresì, senz'altro, soccombenza delle attrici. PT
Va applicato, in forza del criterio del disputatum, (su cui v. Cass. 2021 n. 10984), il medesimo scaglione sopra indicato, ossia quello relativo alle cause di valore indeterminabile di media complessità.
Nei confronti della difatti, le attrici domandano la condanna al pagamento di euro 40.000,00, PT
“o di quella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia”, e ciò in relazione alla presunta lesione non patrimoniale, di modo che la richiesta è da ritenersi indeterminabile (Cass. 22 giugno 2020,
n. 12043; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1499; Cass. 11 maggio 985, n. 2942).
Le spese si liquidano quindi nella medesima misura di euro 6.000,00 oltre accessori di legge.
Le attrici sono tenute altresì al pagamento delle spese legali nei confronti della compagnia assicuratrice chiamata dalla PT
Deve infatti aversi riguardo, a tal proposito, al principio della causalità: per un verso, a dar causa alla lite sono state le attrici e, per altro verso, la chiamata di terzo non appare né abusiva né eccentrica rispetto al giudizio. Tant'è che la compagnia assicuratrice non deduce l'inoperativa della polizza (se non nella parte in cui rileva che, quantomeno in citazione, nessuna domanda di risarcimento del danno pagina 33 di 36 viene formulata dalle attrici contro l'assicurata)
La somma da corrispondere a titolo di spese legali per la compagnia assicuratrice è uguale a quella da corrispondere alla PT
Nulla, invece, sulle spese di lite in relazione alla domanda spiegata dai convenuti-attori in riconvenzione verso i terzi, essendo la domanda rigettata e i terzi rimasti contumaci.
Infine, le spese di c.t.u., visti gli esiti del giudizio, vanno poste integralmente a carico delle attrici in via solidale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa pretesa rigettata, così dispone:
dichiara la contumacia di , e;
Parte_5 Parte_7 Parte_8
rigetta le domande di nullità formulate dalle attrici;
rigetta la domanda risarcitoria formulata dalle attrici nei confronti di Parte_6
dichiara che e sono eredi di nata ad [...] Controparte_1 Parte_4 Controparte_4
(EN) il 13.7.1947 e deceduta in Mons (Belgio) il 22.5.2019;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di , della somma di euro 240,95 Controparte_1
oltre interessi dalla domanda;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di della somma di 240,95, Parte_4
oltre interessi dalla domanda;
condanna le attrici a restituire, in favore di e il compossesso dei Controparte_1 Parte_4
seguenti immobili: abitazione sita in RA (En) alla Via Abramo nn. 5 - 7, piano 1 - 2, censita al
NCEU al foglio 24 part. 149 sub 2, Cat. A/5, Classe 2, 3,5, vani, r. c. € 52,42 con rimessa di pertinenza censita al foglio 24 part. 149 sub 1, Cat. C/6, Classe 2, 34 mq, r. c. € 63,21; - fabbricato sito in RA
pagina 34 di 36 (En) alla Via Catapendonte n. 11 - Cortile Sibilla n. 12 - 14 e 15, piano T - 1, censito al NCEU al foglio
24 part. 3895 sub 1 (graffata 3901 sub 2), Cat. A/6, Classe 2, 5,5, vani, r. c. € 71,01; - magazzino sito in
RA (En) alla Via Sabini n. 11, piano T, censito al NCEU al foglio 24 part. 3901 sub 1, Cat. C/2,
Classe 4, 15 mq, r. c. € 38,73;
rigetta le ulteriori domande dei convenuti e nei confronti delle Parte_4 Controparte_1
attrici;
rigetta la domanda formulata dai convenuti e nei confronti dei Parte_4 Controparte_1
terzi chiamati e;
Parte_7 Parte_8
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Parte_6
nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
condanna le attrici, in solido, al pagamento, in favore di della somma di euro Parte_6
600,00 ex art. 96 c.p.c.;
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
, liquidate nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
Controparte_2
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_4
liquidate nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
condanna le attrici, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore di liquidate Controparte_1
nella somma di euro 6.000,00, oltre accessori di legge;
pone le spese di c.t.u. definitivamente in capo alle attrici in solido.
Così deciso in Enna il 18 aprile 2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Davide Palazzo dott. Rosario Vacirca
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