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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 2173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2173 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come modificato con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 24.6.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 1172/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 1781/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola D'Avino Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Napoli (NA), Via Vannella Gaetani n.27; APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cola di Rienzo, 265, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Monica Aranzanu, che la rappresenta e difende;
APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con ricorso depositato in data 4 aprile 2023, la
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore impugnava [innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro] il verbale conclusivo di accertamento ispettivo notificato il 7 marzo 2023 dalla CP_1
che aveva contestato alla predetta società la posizione, per la parte oggetto del
[...] presente giudizio, della e della prodromica iscrizione Controparte_2
d'ufficio del presunto rapporto di agenzia alla con conseguente Controparte_1 richiesta di pagamento di contributi previdenziali, FIRR e sanzioni accertati dal 1.1.2018 al 31.12.2022 con richiesta di pagamento di complessivi € 12.919,37; deduceva che la convenuta aveva erroneamente inquadrato il rapporto intercorso con la CP_1 da ritenere di procacciamento di affari, nell'alveo dei Controparte_2 rapporti di agenzia in quanto la posizione segnalata in sede ispettiva riguardava rapporti di natura episodica, occasionale ed aventi ad oggetto la mera segnalazione di clienti e non l'attività promozionale di conclusione di contratti. Dopo aver ampiamente argomentato in punto di fatto e di diritto in relazione alla posizione della predetta società, da riferire, come detto, alla figura del procacciatore di affari, concludeva chiedendo al tribunale “A) In via cautelare e contestualmente all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza: Sospendere l'esecutività dell'atto impugnato. Risultano integrati, difatti, gli estremi ed i presupposti di legge per l'emissione del provvedimento di sospensione. Il fumus boni iuris è rilevabile da tutto quanto esposto, dedotto ed argomentato nel presente atto. Per quel che concerne il periculum in mora, questo si vede certamente integrato in re ipsa dal valore della controversia rapportato alle dimensioni ed alla tipologia di attività esercitata. L'eventuale conferma della provvisoria esecutività dell'atto potrebbe arrecare un grave pregiudizio alla ricorrente attesa l'immediata iscrizione a ruolo delle somme richieste dalla
. L'Agente della Riscossione potrebbe, difatti, nelle more del Controparte_1 presente giudizio avviare tutte le procedure di riscossione coattiva del credito con grave danno per la ricorrente alla continuità aziendale, soprattutto in ragione del periodo di crisi economica in corso dovuta alla galoppante inflazione connessa all'aumento dei prezzi delle materie prime e della materia energia. B) In via principale e nel merito: accogliere la presente domanda dichiarando contestualmente l'illegittimità, l'infondatezza, l'inesistenza e la nullità di tutto quanto preteso con il VERBALE CONCLUSIVO DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO n. 2 reg. carico NA5150 Prot. n. ENA230000071248I notificato il 7.3.2023 a mezzo PEC Prot. n. ENA230000071252U riguardante contributi previdenziali, FIRR e sanzioni accertati dal 1.1.2018 al 31.12.2022 per € 12.919,37 dichiarando illegittima l'ISCRIZIONE D'UFFICIO del presunto rapporto di agenzia alla della Controparte_1 [...]
(02056940683) procedendo all'annullamento dell'iscrizione appena Controparte_2 citata;
In via ulteriormente gradata nella denegatissima ipotesi in cui questo On.le Giudicante dovesse ritenere fondato quanto dedotto nell'avviso di addebito, Voglia comunque ordinare la disapplicazione delle sanzioni comminate con l'avviso notificato tenuto conto dell'esistenza di una causa di punibilità date le reali ed obiettive condizioni di incertezza con le quali sono determinate le violazioni contestate;
Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”. Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la fondazione convenuta deducendo, nel merito, che la posizione della società indicata nel verbale di accertamento ispettivo impugnato era da ricondurre al rapporto di agenzia, presentando tutte le caratteristiche tipiche e non già quelle del procacciamento di affari. Rilevava, in via ulteriore, che il verbale di accertamento ispettivo impugnato dava ampiamente conto delle ragioni - in punto di fatto e in punto di diritto - per le quali era stata ritenuta la sussistenza di un rapporto di agenzia con la società In Controparte_2 particolare, la resistente evidenziava la continuità e stabilità dell'attività svolta CP_1 dalla predetta società, la regolarità delle fatture provvigionali emesse da questa, l'entità delle provvigioni percepite e la durata del rapporto, evidenziando che tali caratteristiche erano del tutto incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari. Ciò premesso concludeva pertanto chiedendo di: “Nel merito: - Rigettare il ricorso proposto da
, in quanto totalmente infondato in fatto e diritto e Parte_1 per l'effetto tenere indenne la da qualsivoglia responsabilità e/ Controparte_1 pretesa;
In via riconvenzionale: - accertato il credito vantato dalla Controparte_1 come esposto in narrativa, condannare la , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della resistente dell'importo di euro 14.819,90 oltre interessi moratori e sanzioni successive al 24.4.2023 o della diversa somma, anche maggiore, ritenuta di giustizia. Con condanna dell'opponente al pagamento di spese di procedura, compensi spese generali IVA e CPA come per legge”.
Il Tribunale rilevava che “la pretesa contributiva fatta valere dall nei confronti CP_1 della società opponente è fondata perché il rapporto di fatto instaurato tra la e la CP_2 stessa società opponente è stato caratterizzato da una collaborazione continua, stabile e ripetuta nel tempo, diretta a promuovere la conclusione di affari in favore e per conto della mandante, a fronte del pagamento periodico e regolare di compensi provvigionali calcolati secondo il valore dell'affare ed in percentuale rispetto ad esso. I detti elementi inducono pertanto a far ritenere la stabilità e la continuità dei rapporti tipica di un rapporto di natura agenziale, piuttosto che di un'ipotesi di occasionalità e episodicità” e, pertanto, rigettava il ricorso, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla CP_1
e, per l'effetto, condannava la società ricorrente al pagamento in favore della
[...]
resistente della complessiva somma di euro 14.819,90, oltre accessori di legge, CP_1 con condanna della società opponente al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Con ricorso depositato il 3.5.2024 la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale. Si è costituita la opponendosi. Controparte_1
Invero, con l'atto di gravame la censura la Parte_1 decisione del giudice di primo grado per: 1. “ERRATA RICOSTRUZIONE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE TRA LE PARTI – ERRONEE DEDUZIONI IN FATTO DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO – VIOLAZIONE DELL'ART. 116 CPC”. Deduce l'appellante che: ”l Parte_1
non ha mai intrecciato rapporti e/o collaborato con il Sig.
[...] CP_2 personalmente, ma con la società della quale era rappresentante, ovvero
[...] la Il G.L. peraltro, ricava gli elementi rilevanti ai fini Controparte_2 della qualificazione del rapporto giuridico in agenzia, dal contratto intercorrente tra le parti e dalla fatturazione che evidenzierebbero la continuità e la stabilità del rapporto, oltre che la ripetitività dei pagamenti … il G.L. ha avallato la tesi dell'ente contributivo acriticamente limitandosi a confermare una diversa interpretazione degli elementi del rapporto non solo senza che l'opposta fornisse alcuna prova, ma, addirittura, senza procedere al riscontro delle circostanze affermate dalla ricorrente mediante l'assunzione delle prove richieste. Del resto, la totale autonomia nell'esercizio della propria attività e l'assenza di preventiva o postuma rendicontazione alla ricorrente delle fasi del reclutamento e dell'accompagnamento dei potenziali clienti presso le fiere, sarebbe potuta emergere solo dall'audizione dei testi indicati … la non Controparte_2 aveva alcun obbligo di convogliare i potenziali clienti presso lo stand della ricorrente, ma erano gli avventori stessi a chiedere la traduzione presso l'uno o l'altro espositore. E del resto, al di là della figura dell'agente plurimandatario, è risaputo che ai sensi dell'art. 1743 c.c., nella vigenza del contratto di agenzia, l'agente non può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Come può il rapporto giuridico essere qualificato come rapporto di agenzia se nello stesso luogo fisico si trovano espositori di prodotti della medesima classe merceologica ed in concorrenza tra loro?!? Come già ripetuto, l'oggetto dell'attività di sono le traduzioni simultanee che hanno ad oggetto CP_2 le merci, la loro descrizione, la contrattazione delle quantità e del prezzo. Ma tutte tali attività vengono svolte in fiera dalle aziende personalmente, senza nessuna ingerenza della che si limitava solo ed unicamente a tradurre. Il lavoro di CP_2 procacciamento della e di cui al contratto sottoscritto Controparte_2 dalle parti, non veniva effettuato solo per la ricorrente, ma anche per tutto il resto delle aziende presenti in fiera ed avveniva in territorio straniero prima che gli avventori giungessero in Italia … non si comprende quali siano le prove offerte dalla fondazione sulle quali ha fondato la sentenza, tenuto conto che le uniche prove fornite non hanno ad oggetto l'attività posta in essere da per l'appellante, CP_2 ma la documentazione contabile spontaneamente inoltrata dall'azienda.”; 2. “CORRETTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO GIURIDICO”. Afferma, in particolare, l'appellante che “La ricorrente non ha mai saputo quante e quali persone sarebbero state convogliate presso il suo stand in fiera da . Del resto, , poneva la CP_2 CP_2 ricorrente e gli altri rivenditori presenti presso la fiera in un'ottica di concorrenza incompatibile con la funzione e l'attività dell'Agente. Difatti, eseguiva e CP_2 forniva i medesimi servizi anche ad altri soggetti presenti in fiera (Cfr. all. sub.
6 - fatture altri clienti), da ciò derivando che l'avventore aveva la possibilità di CP_2 scegliere dove effettuare il preordine senza alcun vincolo di esclusiva nei confronti della he non solo non era certa che l'attività di Parte_1 CP_2 avrebbe condotto ad un risultato, ma neanche che qualcuno degli avventori condotti da in fiera si sarebbe mai avvicinato al proprio stand … a voler CP_2 essere precisi, sarebbe forzato finanche qualificare la Controparte_2 come un procacciatore d'affari atteso che si tratta, di contro, di un soggetto economico operante nel settore della promozione di una determinata categoria merceologica e che offre servizi ai rivenditori al dettaglio tra i quali, il principale, è quello di traduttore ed accompagnamento all'acquisto, non alla vendita … né
partecipa o ha mai partecipato a tutte le fiere, né la ricorrente ha sempre
CP_2 partecipato a tutti gli eventi del settore e/o a tutti gli eventi del settore ai quali ha preso parte Nessuna delle due parti ha mai avuto l'obbligo di comunicare
CP_2 all'altra la partecipazione o la non partecipazione all'evento e tanto poiché, come detto sopra, l'attività di è diretta a convogliare possibili avventori anche ad
CP_2 altri soggetti presenti in fiera, senza nessun obbligo per questi di recarsi presso lo stand della ricorrente. non ha mai ricevuto un pagamento periodico e su un
CP_2 numero indistinto di ordini, ma pagamenti di volta in volta con specifica indicazione della conferma d'ordine ricevuta dalla ricorrente (Cfr. all. sub 5 – Fatture emesse da
) che avvenivano al momento dell'emissione della fattura contestuale alla CP_2 traduzione della conferma d'ordine ed invio contabile bonifico. Tutto ciò, anche in un momento molto successivo allo svolgimento della fiera. Nessun obbligo ha mai gravato in capo alla così come non ha mai percepito un fisso o dovuto CP_2 rispettare un minimo di vendita”.
L'appello è infondato. E' noto, peraltro, che “Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto valore di piena prova al verbale ispettivo dell'INPS, i cui funzionari avevano personalmente esaminato il libro paga e matricola, nonché le denunce contributive ed i pagamenti dell'impresa edile artigiana dell'opponente, accertando il mancato rispetto dei minimi retributivi, con conseguente indebito conguaglio degli sgravi, ed il versamento di contributi su una retribuzione inferiore a quella corrispondente all'orario normale di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva, in violazione dell'art. 29 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244, conv. in legge 8 agosto 1995, n. 341)”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014. Del pari, è altrettanto noto che “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l fondi su rapporto CP_3 ispettivo”. Tuttavia, la stessa giurisprudenza di legittimità ha precisato che “a tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori”, così Cass. Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012. Certamente, “Nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5851 del 05/03/2024. S'impone, da subito, di richiamare la S.C., che, occupandosi della differenza tra agente e procacciatore d'affari ha sempre distinto detti concetti, affermando che
“caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa” (Cass 13629/2005). Del pari, la medesima Corte di legittimità ha rilevato che “Nel contratto di agenzia la prestazione dell'agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato che tendono tutti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente, quali il compito di propaganda, la predisposizione dei contratti, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l'accettazione; l'attività tipica dell'agente di commercio non richiede, quindi, necessariamente la ricerca del cliente ed è sempre riconducibile alla prestazione dedotta nel contratto di agenzia anche quando il cliente, da cui proviene la proposta di contratto trasmessa dall'agente, non sia stato direttamente ricercato da quest'ultimo ma risulti acquisito su indicazioni del preponente (o in qualsiasi altro modo), purché sussista nesso di causalità tra l'opera promozionale svolta dall'agente nei confronti del cliente e la conclusione dell'affare cui si riferisce la richiesta di provvigione. In ogni caso, perché possa configurarsi un contratto di agenzia non occorre che l'agente abbia la possibilità di fissare prezzi e sconti e comunque quella di modulare le condizioni del servizio alle peculiari esigenze dei clienti del servizio stesso, potendo la standardizzazione delle condizioni di vendita rendere preminente l'azione di propaganda rispetto a quella di preparazione e allestimento del contratto”, v. Cass. n. 6482/2004, (in applicazione di tali principi, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la sussistenza di un contratto di agenzia tra la società avente quale attività il servizio di CP_4 autonoleggio su tutto il territorio nazionale, e i soggetti da essa incaricati della vendita del servizio stesso, attribuendo rilievo a circostanze, quali la predisposizione delle tariffe e la individuazione dei requisiti previsti agli utenti del servizio da parte della società, di per sé non indispensabili per la configurazione di un rapporto di agenzia, ed escludendo invece, senza logica e congrua motivazione, un collegamento diretto tra la conclusione dei contratti e il complesso dell'opera svolta dagli incaricati, omettendo altresì di considerare se questi avessero o meno svolto un'azione efficiente nella promozione e incremento degli affari della società). Più di recente, poi, la stessa Corte di cassazione (Cass. n. 12776/2012) ha evidenziato che ha premesso che i “caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell'attività dell'agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell'ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo con quest'ultimo una non episodica collaborazione professionale autonoma con risultato a proprio rischio e con l'obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo;
invece il rapporto di procacciatore d'affari si concreta nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni;
mentre la prestazione dell'agente è stabile, avendo egli l'obbligo di svolgere l'attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa. Conseguentemente, al rapporto di procacciamento d'affari possono applicarsi in via analogica solo le disposizioni relative al contratto di agenzia (come le provvigioni) che non presuppongono un carattere stabile e predeterminato del rapporto e non anche quelle - di legge o di contratto - che lo presuppongono (come nella specie l'indennità di mancato preavviso, l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di cessazione del rapporto) (cfr. Cass. 24.6.2005 n. 13629). La configurabilità del contratto di agenzia non trova, tuttavia, ostacolo nel fatto che l'atto di conferimento dell'incarico non abbia designato espressamente e formalmente la zona nella quale l'incarico deve essere espletato, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all'ambito territoriale nel quale le parti incontestabilmente operano (cfr. Cass.
4.11.1994 n. 9063 e, con riguardo al carattere di elemento naturale e non essenziale del diritto di esclusiva nel contratto di agenzia, Cass.
5.8.2011 n. 17063). Ha precisato, inoltre, il Supremo Collegio che “l'esiguità dei compensi percepiti dai soggetti ai quali si riferiscono i verbali di accertamento non è affatto incompatibile con il rapporto di agenzia. Ed intatti, come ha già avuto modo di affermare questa Corte, con orientamento giurisprudenziale consolidato, nel rapporto di agenzia le parti "possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi (come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso)" (Cass. 9 ottobre 1991, n. 1588), essendo anche ammessa la previsione di un "minimo forfettario" (Cass. n. 1346 del 1975) e di un "minimo mensile" (Cass. n. 34 del 1980”). Ha proseguito la Corte nel rilevare, tra l'altro, che “il basso costo dei prodotti commercializzati aveva una incidenza sull'ammontare dei compensi, ritenuti immotivatamente esigui, caratterizzati da un sistema di acconti mensili dello stesso importo, con successivi conguagli a fine anno, incompatibile anzi, in via astratta, con l'occasionalità ed episodicità delle prestazioni … Al riguardo, sia pure ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, è stato affermato che non deve prescindersi dalla volontà dei contraenti e, che, se pure sotto questo profilo va tenuto presente il "nomen iuris" utilizzato dalle parti, questo però non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi conto altresì, sul piano della interpretazione della volontà delle parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2), la cui valutazione è necessaria anche per l'accertamento di una nuova, diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e, talora, la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente prevista e che, pertanto, in caso di contrasto tra iniziali dati formali e successivi dati fattuali, questi assumono necessariamente un rilievo prevalente (cfr. Cass 2.4.2002 n. 4682)
…”. Inoltre, la Corte di legittimità ha osservato che “nella sua determinazione il Giudice a quo avrebbe dovuto tener conto, ai fini di riconoscere od escludere la sussistenza dei rapporti di agenzia, della presenza o della assenza dei connotati della "stabilità" e "continuità", e considerare se” coloro che erano considerati procacciatori di affari
“fossero preposti a tutti gli affari di una certa specie per un certo tempo, in coordinazione con l'attività del preponente, circostanze” che “unitamente” a quella “dell'erogazione di acconti fissi mensili con conguagli a fine anno ed alla considerazione che l'incarico era riferito a tutti i possibili affari perseguiti dalla” preponente “e non già ad un singolo e determinato affare” sono “incompatibili con un rapporto di procacciamento di affari, che - secondo l'univoco indirizzo giurisprudenziale - deve essere caratterizzato da una collaborazione professionale autonoma "in via del tutto episodica" (tra le tante, Cass. 24 giugno 2005 n. 13629; Cass., 5 giugno 1998, n. 5569 e Cass. 9686/2009)”. Vero è che la giurisprudenza di legittimità rileva che “le controversie relative al cosiddetto. "procacciamento d'affari" - contratto atipico che si concreta in un'attività di collaborazione consistente nel raccogliere proposte di contratto ovvero ordinazioni presso terzi e nel trasmetterle al preponente - sono soggette al rito e alla competenza del giudice del lavoro qualora il relativo rapporto, a norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione;
il carattere della continuità va però tenuto distinto da quello della stabilità (che si verifica quando la prestazione si ripete periodicamente nel tempo, non soltanto di fatto, ma anche in osservanza di un impegno contrattuale, come nel caso del rapporto di agenzia, prevedente l'obbligo di svolgere un'attività di promozione dei contratti), con la conseguenze che l'attività del procacciatore d'affari, pur non corrispondendo ad una "necessita" giuridica, ma dipendendo esclusivamente dall'iniziativa del procacciatore e non potendo perciò, in tal senso, qualificarsi come "stabile", può tuttavia di fatto svolgersi periodicamente nel tempo e presentare perciò il carattere della continuità richiesto dal citato art. 409 n. 3 ai fini della individuazione del giudice competente e del rito applicabile alle relative controversie” (cfr. Cass. n. 7799/1998). E' altrettanto vero, però, che la detta pronuncia, peraltro più datata nel tempo delle altre più recenti sopra richiamate, tutte concordi nel ritenere sia la stabilità che la continuità come caratteristiche proprie del contratto di agenzia, si riferisce, piuttosto a profili processuali circa l'applicabilità o meno del rito lavoro alle controversie relative ai rapporti di procacciamento d'affari. Ebbene, nel caso di specie, l'esistenza di una zona di competenza (“Russia/Est Europa” v. contratto del 5.1.2015) la periodicità delle fatture redatte, come previsto dal detto contratto, secondo cui nell'arco di non meno di un quinquennio – da inizio 2018 a fine 2022 (con cadenza quasi mensile), l'entità delle stesse (né. peraltro l'esiguità degli importi, invero nel caso di specie non rinvenibile, comporterebbe necessariamente l'inesistenza del vincolo agenziale), la continuità del rapporto con la società appellata, l'assenza di prova di diverse formalizzati rapporti con la medesima da parte di altri enti o società evidenziano la sussistenza di quel rapporto di agenzia sostenuto dall'appellante
. CP_1
Ne consegue il rigetto dell'appello. In considerazione della soccombenza, le spese del grado, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico della società appellante Deve darsi atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in complessivi € 1.984,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto Roma, 24.6.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste