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Sentenza 31 gennaio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/01/2022, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2022
N. 00159/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01022/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1022 del 2020, proposto da
DE ZE e IA IE, rappresentati e difesi dall'avvocato Fernando Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Fabrizio Tuccari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
dell’ordinanza n. 255 del 15 luglio 2020 di demolizione opere abusive (art. 31, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii.), notificata in data 27 luglio 2020, emessa il 15 luglio 2020, a firma del Responsabile dell’Area “Tecnica Urbanistica” del Comune di Francavilla Fontana, “per l’accertamento di presenza di soppalchi all’interno dell’abitazione e strutture fisse nel cortile”, nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con i provvedimenti innanzi indicati,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana;
Vista la nota di deposito documenti del 13 ottobre 2021, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27.07.2020, agli odierni ricorrenti perveniva l’ordinanza di demolizione n. 255 del 15.07.2020, notificata dal Comune di Francavilla Fontana, con la quale si accertava “ la presenza di soppalchi all’interno dell’abitazione e strutture fisse nel cortile effettuate in assenza di titolo abilitativo, pertanto, a norma dell’art. 31 DPR n. 380/2001 e s.m.i., interventi eseguiti in assenza di Permesso di Costruire; relative all’immobile di proprietà dei ricorrenti sito in Francavilla Fontana alla Via Simeana n. 148 ”.
I ricorrenti sono insorti avverso tale provvedimento, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi: - Violazione ed errata applicazione di legge. Violazione dell’art. 97 Costituzione - Buon funzionamento della P.A. e corretto esercizio dell’attività di P.A. Violazione L. n. 241/1990 artt. 7 e 8;
- Violazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990;
- Nullità dell’ordinanza per mancanza di sottoscrizione. Violazione dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 2005;
- Violazione del D.P.R. n. 380 del 2001 e s.m.i., nonché dell’art. 7 Regolamento Edilizio del Comune di Francavilla Fontana. Erronea interpretazione dell’art. 31 D.P.R. n. 380 del 2001. Eccesso di potere. Il Comune di Francavilla Fontana si è costituito in data 02.10.2020, svolgendo le proprie controdeduzioni.
I ricorrenti, in data 13.10.2021, hanno depositato le comunicazioni del 05.10.2021 e del 13.10.2021, con allegate fotografie, per attestare l’avvenuta rimozione dei manufatti oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 2020, stante la decisione nelle more della causa di ottemperare alla demolizione, manifestando di conseguenza la sopravvenuta carenza di interesse a proseguire per la decisione del ricorso.
L’avvenuta rimozione dei manufatti de quibus è attestata dal verbale, datato 11.11.2021, relativo alla verificazione disposta da questo Tribunale con ordinanza n. 1361 del 2021, ove si dà atto che “ tutte le opere oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 15/07/2020 sono state rimosse e, quindi, è stato ripristinato lo stato dei luoghi ”.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
A carico dei ricorrenti vanno, peraltro, poste le spese relative all’attività di verificazione, liquidate in favore del verificatore come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese.
Liquida in favore del verificatore la complessiva somma di Euro 500,00 (Cinquecento/00), il cui pagamento è posto a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO