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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/09/2025, n. 2300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2300 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. GAUDIO VINCENZO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA - Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma richiesta dall' con la nota del CP_1
30.09.2024: in particolare, asseriva che, il ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso indebito di € 5.204,91, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2024, vantato dall' con comunicazione del 30.09.2024, dichiarando non CP_1 dovuta in restituzione la somma.
1
Sentenza Si costituiva l' e chiedeva e deduceva di avere provveduto, nelle CP_1 more del giudizio, alla compilazione delle schede di abbandono del debito;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto CP_1 il diritto fatto valere nei suoi confronti e, cioè, ha provveduto ad eseguire una ulteriore ricostituzione batch in data 8 luglio 2025 con la quale sono stati rettificati i redditi del ricorrente, annullando integralmente l'indebito oggetto del contendere.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell parte virtualmente soccombente, con distrazione in favore CP_1
2
Sentenza del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi €.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Gaudio Vincenzo, dichiaratosi antistatario.
Taranto, lì 17.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
3
Sentenza
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott.ssa Viviana Di Palma, all'udienza del 17/09/2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da: Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. GAUDIO VINCENZO - Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BATTIATO RITA - Convenuto -
OGGETTO: “RIPETIZIONE DI INDEBITO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la integrale restituzione della somma richiesta dall' con la nota del CP_1
30.09.2024: in particolare, asseriva che, il ricorrente, titolare di pensione di inabilità civile, chiedeva di accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso indebito di € 5.204,91, per il periodo da gennaio 2021 a luglio 2024, vantato dall' con comunicazione del 30.09.2024, dichiarando non CP_1 dovuta in restituzione la somma.
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Sentenza Si costituiva l' e chiedeva e deduceva di avere provveduto, nelle CP_1 more del giudizio, alla compilazione delle schede di abbandono del debito;
chiedeva pertanto dichiararsi cessata tra le parti la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il procuratore della parte ricorrente, all'odierna udienza, concordava con la declaratoria di cessazione della materia del contendere ma insisteva nella condanna dell'istituto convenuto alla rifusione delle spese.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
***************
Alla stregua delle dichiarazioni rese dai procuratori delle parti, supportate peraltro dalla esibita documentazione, risulta che l' ha riconosciuto CP_1 il diritto fatto valere nei suoi confronti e, cioè, ha provveduto ad eseguire una ulteriore ricostituzione batch in data 8 luglio 2025 con la quale sono stati rettificati i redditi del ricorrente, annullando integralmente l'indebito oggetto del contendere.
Deve pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Inoltre, non avendo le parti chiesto congiuntamente la compensazione delle spese di lite deve procedersi all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
Ed allora, nel caso di specie, ritiene il TRIBUNALE che le spese, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55 come da dispositivo, in applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., vadano poste integralmente a carico dell parte virtualmente soccombente, con distrazione in favore CP_1
2
Sentenza del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
2. condanna l al pagamento delle spese e competenze del giudizio, CP_1 che liquida in complessivi €.900,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Gaudio Vincenzo, dichiaratosi antistatario.
Taranto, lì 17.09.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Viviana Di Palma)
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Sentenza