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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 25/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2194/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2194/2024promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Giovanni Sittoni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Buondonno (c.f.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e nato La Spezia il 22/12/1957 (c.f. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Spezia, Via Sardegna n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno (c.f.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 15/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 8/01/1988) e (il Per_1
31/10/2000, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, condotta in locazione viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è già allontanata dalla stessa;
3. i figli oggi di anni 36 e , oggi di anni 24, sono entrambi Persona_3 Persona_4
economicamente autosufficienti svolgendo stabili attività lavorative. Per gli stessi nulla si deve stabilire
in merito al loro mantenimento, né tanto meno al loro affidamento;
4. i coniugi, svolgono entrambi stabile attività lavorativa e quindi, in ragione della loro autosufficienza
economica, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno attinente al loro mantenimento”.
L'udienza del 26/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
pag. 2 di 3 Per_ Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e della Per_1
autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 05/10/1986 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1986, al n. 271, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, condotta in locazione viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è già allontanata dalla stessa;
3. i figli oggi di anni 36 e , oggi di anni 24, sono entrambi Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti svolgendo stabili attività lavorative. Per gli stessi nulla si deve stabilire
in merito al loro mantenimento, né tanto meno al loro affidamento;
4. i coniugi, svolgono entrambi stabile attività lavorativa e quindi, in ragione della loro autosufficienza
economica, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno attinente al loro mantenimento”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente
dott. Ettore Di Roberto Giudice
dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2194/2024promossa da:
nata a [...] il [...] (c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
Spezia, Via Giovanni Sittoni n. 3, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Buondonno (c.f.
ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e nato La Spezia il 22/12/1957 (c.f. ) residente in [...]Controparte_1 C.F._3
Spezia, Via Sardegna n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Buondonno (c.f.
ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._2
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, a cui le parti si sono riportate nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza tenutasi ex art. 127 ter c.p.c. pag. 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 15/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per_ concordatario in La Spezia (SP) e che dall'unione sono nati i figli (il 8/01/1988) e (il Per_1
31/10/2000, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, condotta in locazione viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è già allontanata dalla stessa;
3. i figli oggi di anni 36 e , oggi di anni 24, sono entrambi Persona_3 Persona_4
economicamente autosufficienti svolgendo stabili attività lavorative. Per gli stessi nulla si deve stabilire
in merito al loro mantenimento, né tanto meno al loro affidamento;
4. i coniugi, svolgono entrambi stabile attività lavorativa e quindi, in ragione della loro autosufficienza
economica, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno attinente al loro mantenimento”.
L'udienza del 26/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.p.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi. La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla volontà espressa e confermata dai coniugi stessi nelle note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (che si sono integralmente richiamate al ricorso), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
pag. 2 di 3 Per_ Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte dei figli maggiorenni e della Per_1
autosufficienza economica che permette loro di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 05/10/1986 e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia (SP) dell'anno 1986, al n. 271, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso, e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, condotta in locazione viene assegnata al marito con i beni e gli arredi ivi contenuti.
La moglie si è già allontanata dalla stessa;
3. i figli oggi di anni 36 e , oggi di anni 24, sono entrambi Persona_3 Persona_4 economicamente autosufficienti svolgendo stabili attività lavorative. Per gli stessi nulla si deve stabilire
in merito al loro mantenimento, né tanto meno al loro affidamento;
4. i coniugi, svolgono entrambi stabile attività lavorativa e quindi, in ragione della loro autosufficienza
economica, dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno attinente al loro mantenimento”.
Nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale
dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 06/03/2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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