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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/11/2024, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 2973/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Velecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2973 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Federica D'Agostino, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti CP_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 1.08.2024, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione era
[...]
nato il figlio (15.09.2013) – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di Per_1
regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini: “1) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza;
ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui e assumerà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore informando al più presto l'altro genitore così da poter prendere di comune accordo decisioni relative alle cure;
2) i sigg.ri e osserveranno i princìpi generali della bigenitorialità volti a Pt_1 CP_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza del figlio e più specificatamente a porre in essere le condotte di seguito descritte:
a) mantenere una comunicazione funzionale con il figlio (non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio);
b) mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
c) osservare il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
d) contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio.
3) Il genitore collocatario dovrà:
a) condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, amici, attività extra, questione mediche, ecc.);
b) mostrarsi flessibile nella frequentazione con il genitore non collocatario e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
4) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e firmerà qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio, entrambi risulteranno nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio.
5) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia l'indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
6) il minore avrà collocazione prevalente presso la madre nell' abitazione sita in via Piazza di Mario n. 61 egli ha diritto alla bigenitorialità e quindi a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei familiari d'origine, a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti, alienanti e/o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario Pt_1 Per_1
preavviso e coordinamento con la madre sig.ra e comunque secondo i periodi di seguito CP_1
indicati che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il minore trascorrerà due fine settimana al mese con ciascun genitore, Persona_2
alternando un weekend con la madre ed un weekend con il padre a partire dal sabato mattina
(fascia oraria 10:00-12:00 da stabilirsi il giorno precedente e sempre nel rispetto di eventuali impegni/eventi organizzati,) sino alla domenica sera con accompagnamento dopo cena (entro le
21:00); agli eventuali impegni in linea generale farà fronte il genitore che ha con sé il minore nel giorno di propria spettanza, diversamente il padre recupererà il tempo a lui spettante in altro giorno della stessa settimana o nel weekend successivo.
- Nella settimana con weekend spettante alla madre il minore permarrà presso il padre dal mercoledì mattina (ovvero al termine dell'orario scolastico) al giovedì sera con accompagnamento dopo cena (entro le 21:00);
- Nella settimana con weekend spettante al padre, il minore permarrà presso il padre dal martedì mattina (ovvero al termine dell'orario scolastico) al mercoledì sera con accompagnamento dopo cena (entro le 21:00);
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivi con pernottamento da concordare preventivamente tra i genitori entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno, tale periodo potrà essere interrotto esclusivamente nel rispetto delle vacanze e/o gite organizzate da ciascun genitore concordando due giorni consecutivi con un pernotto presso l'altro genitore;
- le festività Natalizie e Pasquali (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua Pasquetta
e le relative vigilie) verranno ripartite equamente e saranno organizzate preventivamente in modo tale che il minore le trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre (es. Vigilia di
Natale con il padre e Natale con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre), le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno…) dovranno essere previamente concordate tra i genitori seguendo la regola dell'alternanza (25 aprile con un genitore, 1maggio con l' altro e così via);
- il minore trascorrerà presso ciascun genitore la festa del papà e la festa della mamma mentre trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori (nell' ipotesi in cui non siano entrambi presenti, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore) salvo diversi accordi. 8) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e le attività extra curriculari del figlio tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo e sarà loro onere tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative il minore. Tutte le informazioni riguardanti tali ambiti andranno comunicate per tempo e prese di comune accordo fra i genitori;
9) Il sig. corrisponderà 230,00 (duecentotrenta/00) euro mensili a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 20 di ogni mese, che sarà Persona_2
rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT, oltre la restituzione nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) documentate fiscalmente e sostenute nell'interesse del minore come indicate dal Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Velletri;
10) L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i sigg.ri e Pt_1 CP_1
11) Le parti concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico del sig. Parte_1
nella misura del 100%, la sig.ra fornirà al sig. tutta la documentazione fiscale CP_1 Pt_1 affinché quest'ultimo possa dichiarare le spese sostenute per il minore e ricevere eventuali rimborsi ad esse riferibili che verranno ripartiti al 50% tra i genitori che le hanno sostenute in egual misura;
12) Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
13) Le spese legali sono compensate tra le parti;
14) I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Pt_1 CP_1 che accettano e sottoscrivono.”.
Con provvedimento del 13.11.2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti e della prole.
Il contenuto dell'accordo può essere, pertanto, recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
2973/2024, così provvede: a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Velecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2973 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promosso congiuntamente da rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Federica D'Agostino, giusta procura in Parte_1
atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Arianna Buzi, giusta procura in atti CP_1
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: regolamentazione responsabilità genitoriale su domanda congiunta
Conclusioni: come da atti e note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 13.11.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex 473 bis.51 c.p.c., depositato in data 1.08.2024, e Parte_1 CP_1
– premesso di aver intrattenuto una convivenza more uxorio e che dalla loro unione era
[...]
nato il figlio (15.09.2013) – hanno agito dinanzi all'intestato Tribunale chiedendo di Per_1
regolamentare i rapporti personali e patrimoniali discendenti dal vincolo genitoriale nei seguenti termini: “1) il figlio sarà affidato ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle Persona_2
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente nei rispettivi periodi di convivenza;
ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana del figlio quando si trova presso di lui e assumerà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza del minore informando al più presto l'altro genitore così da poter prendere di comune accordo decisioni relative alle cure;
2) i sigg.ri e osserveranno i princìpi generali della bigenitorialità volti a Pt_1 CP_1
mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano inoltre a tutelare la figura paterna e materna evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'un dell'altro alla presenza del figlio e più specificatamente a porre in essere le condotte di seguito descritte:
a) mantenere una comunicazione funzionale con il figlio (non devono squalificare l'altro genitore, né controllare o interferire nella comunicazione tra lo stesso e il figlio);
b) mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro;
c) osservare il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
d) contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio.
3) Il genitore collocatario dovrà:
a) condividere con l'altro genitore tutte le informazioni riguardanti il figlio (es. scuola, insegnanti, amici, attività extra, questione mediche, ecc.);
b) mostrarsi flessibile nella frequentazione con il genitore non collocatario e sostenere la relazione del figlio con l'altro genitore.
4) Ogni genitore avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute e alla sicurezza del figlio e firmerà qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ogni genitore ha la responsabilità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano del figlio, entrambi risulteranno nell'elenco dei contatti di emergenza per il figlio.
5) Ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia l'indirizzo di casa e di lavoro e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
6) il minore avrà collocazione prevalente presso la madre nell' abitazione sita in via Piazza di Mario n. 61 egli ha diritto alla bigenitorialità e quindi a sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei familiari d'origine, a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori, a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti, alienanti e/o ad assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro; a non essere usato come messaggero, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
7) il Sig. potrà tenere con sé il figlio ogni volta che vorrà salvo il necessario Pt_1 Per_1
preavviso e coordinamento con la madre sig.ra e comunque secondo i periodi di seguito CP_1
indicati che le parti riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita:
- il minore trascorrerà due fine settimana al mese con ciascun genitore, Persona_2
alternando un weekend con la madre ed un weekend con il padre a partire dal sabato mattina
(fascia oraria 10:00-12:00 da stabilirsi il giorno precedente e sempre nel rispetto di eventuali impegni/eventi organizzati,) sino alla domenica sera con accompagnamento dopo cena (entro le
21:00); agli eventuali impegni in linea generale farà fronte il genitore che ha con sé il minore nel giorno di propria spettanza, diversamente il padre recupererà il tempo a lui spettante in altro giorno della stessa settimana o nel weekend successivo.
- Nella settimana con weekend spettante alla madre il minore permarrà presso il padre dal mercoledì mattina (ovvero al termine dell'orario scolastico) al giovedì sera con accompagnamento dopo cena (entro le 21:00);
- Nella settimana con weekend spettante al padre, il minore permarrà presso il padre dal martedì mattina (ovvero al termine dell'orario scolastico) al mercoledì sera con accompagnamento dopo cena (entro le 21:00);
- durante le vacanze estive il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di 15 giorni consecutivi con pernottamento da concordare preventivamente tra i genitori entro e non oltre il
30 maggio di ogni anno, tale periodo potrà essere interrotto esclusivamente nel rispetto delle vacanze e/o gite organizzate da ciascun genitore concordando due giorni consecutivi con un pernotto presso l'altro genitore;
- le festività Natalizie e Pasquali (Natale, S. Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua Pasquetta
e le relative vigilie) verranno ripartite equamente e saranno organizzate preventivamente in modo tale che il minore le trascorrerà ad anni alterni con la madre e con il padre (es. Vigilia di
Natale con il padre e Natale con la madre, Pasqua con il padre e Pasquetta con la madre), le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno…) dovranno essere previamente concordate tra i genitori seguendo la regola dell'alternanza (25 aprile con un genitore, 1maggio con l' altro e così via);
- il minore trascorrerà presso ciascun genitore la festa del papà e la festa della mamma mentre trascorrerà il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori (nell' ipotesi in cui non siano entrambi presenti, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro genitore) salvo diversi accordi. 8) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e le attività extra curriculari del figlio tenendo conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del medesimo e sarà loro onere tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative il minore. Tutte le informazioni riguardanti tali ambiti andranno comunicate per tempo e prese di comune accordo fra i genitori;
9) Il sig. corrisponderà 230,00 (duecentotrenta/00) euro mensili a titolo di contributo Pt_1
al mantenimento ordinario del figlio entro il giorno 20 di ogni mese, che sarà Persona_2
rivalutato annualmente come per legge secondo gli indici ISTAT, oltre la restituzione nella misura del 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche e sportive) documentate fiscalmente e sostenute nell'interesse del minore come indicate dal Protocollo delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Velletri;
10) L'assegno unico verrà diviso al 50% tra i sigg.ri e Pt_1 CP_1
11) Le parti concordano che il minore rimarrà fiscalmente a carico del sig. Parte_1
nella misura del 100%, la sig.ra fornirà al sig. tutta la documentazione fiscale CP_1 Pt_1 affinché quest'ultimo possa dichiarare le spese sostenute per il minore e ricevere eventuali rimborsi ad esse riferibili che verranno ripartiti al 50% tra i genitori che le hanno sostenute in egual misura;
12) Le parti esprimono reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
13) Le spese legali sono compensate tra le parti;
14) I signori e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni Pt_1 CP_1 che accettano e sottoscrivono.”.
Con provvedimento del 13.11.2024, emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. In ordine alle condizioni concordate dalle parti, ritiene il Tribunale che le stesse possano essere poste a fondamento della presente decisione, non essendo contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico e risultando conformi all'interesse delle parti e della prole.
Il contenuto dell'accordo può essere, pertanto, recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici.
Spese di lite integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, sulla causa avente R.G.V.G. n.
2973/2024, così provvede: a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone in conformità alle condizioni trascritte in parte motiva;
b) spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 15 novembre 2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Marco Valecchi