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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 06/06/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1137/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
(C.F. ) nato a [...] il [...] residente in [...]C.F._1
di Pinè, fraz. Miola, via della Cros n. 12, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Margoni (C.F. - fax 0461 – 983881, C.F._2 pec e dall'avv. Paola Paolazzi (C.F. Email_1
- fax 0461 -983881 pec e C.F._3 Email_2
presso costoro domiciliato in Trento, galleria Tirrena 10;
e
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._4
in Baselga di Pinè, via di Campolongo n. 15, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce al ricorso, dall'avv. Giulio Margoni (C.F. - fax 0461 – 983881, C.F._2 pec e dall'avv. Paola Paolazzi (C.F. Email_1
- fax 0461 -983881 pec e C.F._3 Email_2
presso costoro domiciliata in Trento, galleria Tirrena 10;
con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 12-03-2025, così come successivamente confermate all'udienza del 28-05-2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127-ter, c.c., introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
Il PM non si oppone, per tacite conclusioni, giusta punto 2 protocollo PM-Tribunale del
14/3/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 12-03-2025.
All'udienza del 28-05-2025, le parti hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto. 2) la casa familiare sita in Miola, via della Cros 12, di intestata proprietà di con tutti gli arredi e corredi presenti, rimane assegnata Parte_1
al marito. 3) Il figlio minore viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Per_1 con collocazione abitativa prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
4) il figlio potrà stare con il padre nella giornata di giovedì nelle giornate scolastiche Per_1 dall'uscita dalla scuola e nei periodi di vacanza dalla mattina fino alla mattina del venerdì e per tre fine settimana al mese da individuare su accordo delle parti, e salvo d iversi accordi che dovessero intervenire in ragione delle mutate esigenze del figlio minore e dei coniugi;
I genitori si garantiranno la reciproca collaborazione nell'accompagnare o prendere il figli o nelle varie attività che lo stesso ha in corso o che deciderà di intraprendere o in occasione di visite mediche di controllo. Il figlio trascorrerà altresì con ciascun genitore in via alternata le vacanze natalizie e pasquali, trascorrerà con il padre due settimane, anche non continuativamente durante le vacanze estive ed i relativi periodi andranno comunicati e concordati entro il 30 aprile di ogni anno. Ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio la giornata del proprio compleanno ed entrambi i genitori parteciperanno ai compleanni del figlio. 4) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del figlio minore , Parte_1 Per_1
mediante versamento di un assegno mensile alla madre di € 300,00 ( trecento) a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla stessa, entro il giorno 05 di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, con prima rivalutazione a partire dall'anno successivo. 5) Le spese straordinarie che si renderanno necessarie nella vita de l figli o , come indicate nelle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, Per_1
rimarranno integralmente a carico del padre e precisamente: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione : libri scolastici, eventualmente anche usati e materiale di inizio anno e/o supporti anche informatici richiesti dalla scuola, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori : a. - spese scolastiche: iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede di università pubblica o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b. - spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso la scuola privata;
c. - spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica. d. - spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Quanto alle visite mediche verrà prescelto il servizio sanitario nazionale salvo particolare urgenza certificata dal medico, e. - organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e -mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. La deduzione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dal genitore che ha provveduto al relativo pagamento. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro ente pubblico privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole, vanno a beneficio del genitore che le ha anticipate, con obbligo al rimborso da parte di quello che le percepirà. 6) Il figlio si intenderà a carico della madre ai fini della fruizione Per_1
dell'assegno unico provinciale, assegno unico nazionale e di ogni altro eventuale contributo e/o provvidenza pubblica. Il signor si obbliga a sottoscrivere quanto fosse necessario Pt_1
e a fornire la documentazione pure necessaria per l'attribuzione di dette somme direttamente alla madre. Fintanto che i suddetti assegni non saranno volturati a nome della signora e dovessero venir incassati dal signor questi si impegna a volturarli a Parte_2 Pt_1
favore di . 7) I coniugi dichiarano di essere economicamente Parte_2
autosufficienti; ciascuno provvederà pertanto al proprio sostentamento, con rinuncia espressa ad ogni assegno e/o contributo nel mantenimento reciproco. 8) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio del passaporto e documento valido per l'espatrio e di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per i l figlio . 9) Con ciò le parti dichiarano di Per_1
aver definito ogni questione economica tra loro pendente e/o nascente dal rapporto di coniugio, e conseguentemente di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo. 10) Le spese legali della presente procedura saranno a carico di ” Parte_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, avendo le parti, per altro, raggiunto un accordo anche sulla regolamentazione delle stesse.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 12-03-2025, riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 27-06-2009 a Baselga di Pinè, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Baselga di Pinè al n. 10 - P. II Serie A - Anno
2009).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 04 giugno 2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott. Luciano Spina
Dott.ssa Laura Di Bernardi