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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/07/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1043/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1043/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Nicola Masè e RI AL (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Alessia Sighel
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Bologna in data 2 dicembre 1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna, Parte I, N. 594, Anno 1989, e che dalla loro unione sono nati a Bologna i figli (il 2 dicembre 1993) e Per_1 Per_2
(il 25 febbraio 1996), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
le
1 parti hanno dato atto di aver adottato i figli (nato a [...] – Persona_3
Etiopia il 13 dicembre 1997 e adottato nel 2005, studente e lavoratore a tempo indeterminato) e (nato a [...] il [...] Persona_4 ed adottato nel 2022, studente non ancora economicamente indipendente, che attualmente vive con la madre).
I ricorrenti hanno allegato che il sig. IS lavora quale docente di storia e filosofia presso una scuola secondaria di secondo grado di Trento con stipendio medio di circa € 2.200,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità, mentre la sig.ra
è attualmente in pensione e percepisce una pensione di € 2.216,00 per 13 Pt_1 mensilità.
I coniugi hanno dedotto che il nucleo familiare viveva nell'abitazione sita in Salita
Sant'Agata n. 29 a Trento il cui contratto di locazione è stato risolto il 28 febbraio
2025.
I ricorrenti hanno rappresentato di essere titolari ciascuno di un conto corrente personale oltre che di un conto corrente cointestato. Le parti, inoltre, sono comproprietarie di un autoveicolo in uso alla sig.ra e di un altro autoveicolo Pt_1 in uso al sig. IS.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale il 12 Pt_1 gennaio 2025 in accordo con il marito e si è trasferita in un immobile condotto in locazione sito in via Gorizia n. 84 a Trento, mentre il sig. IS si è trasferito in un immobile condotto in locazione sito in Piazza Oveno n. 20 a Trento – fraz.
Sopramonte.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi, che già vivono separati, continueranno a farlo fermi gli obblighi di legge;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando quindi di rinunciarvi espressamente;
2 3) l'immobile adibito a casa familiare, che è stato locato dai coniugi, sarà riconsegnato ai proprietari entro la fine del mese di febbraio 2025. La cauzione restituita dalla parte locatrice sarà equamente suddivisa tra le Parti e verrà accreditata sul conto corrente cointestato n. 010/0001413-1 aperto presso Banca
CREDEM;
4) il conto corrente cointestato n. 010/0001413-1 aperto presso Banca CREDEM verrà estinto, con divisione a metà del saldo, entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avveramento delle seguenti circostanze: a) accredito della cauzione menzionata al punto precedente;
b) pagamento delle utenze arretrate relative all'immobile che era adibito a casa familiare;
5) il saldo del costo della tinteggiatura della casa familiare è stato già sostenuto dalle Parti in pari quota, con versamento diretto all'incaricato;
6) qualora il costo dell'accredito della cauzione copra integralmente quello delle utenze arretrate, vi sarà un saldo positivo che verrà diviso al 50% tra le Parti;
in caso contrario, le Parti integreranno il conto corrente cointestato con pari versamenti fino alla concorrenza del dovuto, facendo così fronte al pagamento;
7) l'autoveicolo modello Jeep Compass, targato GC270GN, attualmente in uso alla signora verrà assegnato in proprietà alla medesima, con disposizione nel Pt_1 decreto di omologa;
8) l'autoveicolo modello Renault Capture, targato GC741MC, attualmente in uso al signor IS, verrà assegnato in proprietà al medesimo, con disposizione nel decreto di omologa;
9) con riguardo al mantenimento ordinario del figlio Persona_4 attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
[...] residente presso la madre, le Parti, in accordo con il figlio come da Per_4 dichiarazione che si allega (doc. 15), convengono quanto segue: il padre verserà direttamente sul conto corrente intestato al figlio aperto presso la banca Per_4
CREDEM, IBAN: [...], la somma di € 250,00 mensili
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario;
tale importo, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (la rivalutazione decorrerà dal
2026, a partire dal mese successivo a quello di deposito della sentenza di
3 separazione), dovrà essere corrisposto dal signor IS entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (all. 15);
10) le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordarsi tra lo stesso e i genitori e da identificarsi con Per_4 quelle di cui alle Linee Guida del CNF di data 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso (all. 16) e sono espressamente accettate dalle Parti, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, al netto di eventuali contributi che verranno detratti dal conteggio. Le modalità di accordo, laddove previsto, nonché i termini e le modalità di rimborso saranno parimenti quelli indicati nelle menzionate Linee Guida;
11) la signora percepirà integralmente eventuali assegni, bonus, incentivi e Pt_1 tutti i contributi a qualsiasi titolo riconosciuti per il figlio curandone la Per_4 relativa domanda preceduta da calcolo ISEE, ICEF e quant'altro. La detrazione delle spese straordinarie sostenute per il figlio avverrà, invece, al 50% da Per_4 parte dei genitori;
12) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni questione relativa a tutti gli intercorsi rapporti e ogni reciproca pendenza economica, di aver ripartito fra loro ogni bene ancora in comune e dichiarano, oltre a quanto sopra previsto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per questioni di natura economico-patrimoniale, rinunciando, come in effetti rinunciano, a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto e richiesta;
13) le spese del presente giudizio sono compensate fra le Parti e le spese relative al
Contributo Unificato per il deposito del presente atto verranno rimborsate nella misura del 50% direttamente al coniuge il cui legale avrà curato il deposito;
14) si chiede venga ordinata la trasmissione di copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e ulteriori incombenze”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
4 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1043/2025 V.G., congiuntamente promossa con ricorso depositato in data 7 marzo 2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Nicola Masè e RI AL (c.f. ) C.F._2 con l'Avv. Alessia Sighel
ricorrenti
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni congiunte dei ricorrenti: come da ricorso
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti in epigrafe hanno esposto di aver contratto matrimonio a Bologna in data 2 dicembre 1989, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bologna, Parte I, N. 594, Anno 1989, e che dalla loro unione sono nati a Bologna i figli (il 2 dicembre 1993) e Per_1 Per_2
(il 25 febbraio 1996), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
le
1 parti hanno dato atto di aver adottato i figli (nato a [...] – Persona_3
Etiopia il 13 dicembre 1997 e adottato nel 2005, studente e lavoratore a tempo indeterminato) e (nato a [...] il [...] Persona_4 ed adottato nel 2022, studente non ancora economicamente indipendente, che attualmente vive con la madre).
I ricorrenti hanno allegato che il sig. IS lavora quale docente di storia e filosofia presso una scuola secondaria di secondo grado di Trento con stipendio medio di circa € 2.200,00 mensili oltre alla tredicesima mensilità, mentre la sig.ra
è attualmente in pensione e percepisce una pensione di € 2.216,00 per 13 Pt_1 mensilità.
I coniugi hanno dedotto che il nucleo familiare viveva nell'abitazione sita in Salita
Sant'Agata n. 29 a Trento il cui contratto di locazione è stato risolto il 28 febbraio
2025.
I ricorrenti hanno rappresentato di essere titolari ciascuno di un conto corrente personale oltre che di un conto corrente cointestato. Le parti, inoltre, sono comproprietarie di un autoveicolo in uso alla sig.ra e di un altro autoveicolo Pt_1 in uso al sig. IS.
Le parti hanno dato atto del deterioramento della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, rappresentando che è definitivamente venuta meno l'affectio coniugalis e che la convivenza è divenuta intollerabile senza possibilità di riconciliazione, dando atto che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale il 12 Pt_1 gennaio 2025 in accordo con il marito e si è trasferita in un immobile condotto in locazione sito in via Gorizia n. 84 a Trento, mentre il sig. IS si è trasferito in un immobile condotto in locazione sito in Piazza Oveno n. 20 a Trento – fraz.
Sopramonte.
I coniugi hanno, quindi, deciso di separarsi consensualmente come da seguenti condizioni:
“1) i coniugi, che già vivono separati, continueranno a farlo fermi gli obblighi di legge;
2) i coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento, dichiarando quindi di rinunciarvi espressamente;
2 3) l'immobile adibito a casa familiare, che è stato locato dai coniugi, sarà riconsegnato ai proprietari entro la fine del mese di febbraio 2025. La cauzione restituita dalla parte locatrice sarà equamente suddivisa tra le Parti e verrà accreditata sul conto corrente cointestato n. 010/0001413-1 aperto presso Banca
CREDEM;
4) il conto corrente cointestato n. 010/0001413-1 aperto presso Banca CREDEM verrà estinto, con divisione a metà del saldo, entro il termine di giorni 10 (dieci) dall'avveramento delle seguenti circostanze: a) accredito della cauzione menzionata al punto precedente;
b) pagamento delle utenze arretrate relative all'immobile che era adibito a casa familiare;
5) il saldo del costo della tinteggiatura della casa familiare è stato già sostenuto dalle Parti in pari quota, con versamento diretto all'incaricato;
6) qualora il costo dell'accredito della cauzione copra integralmente quello delle utenze arretrate, vi sarà un saldo positivo che verrà diviso al 50% tra le Parti;
in caso contrario, le Parti integreranno il conto corrente cointestato con pari versamenti fino alla concorrenza del dovuto, facendo così fronte al pagamento;
7) l'autoveicolo modello Jeep Compass, targato GC270GN, attualmente in uso alla signora verrà assegnato in proprietà alla medesima, con disposizione nel Pt_1 decreto di omologa;
8) l'autoveicolo modello Renault Capture, targato GC741MC, attualmente in uso al signor IS, verrà assegnato in proprietà al medesimo, con disposizione nel decreto di omologa;
9) con riguardo al mantenimento ordinario del figlio Persona_4 attualmente maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e
[...] residente presso la madre, le Parti, in accordo con il figlio come da Per_4 dichiarazione che si allega (doc. 15), convengono quanto segue: il padre verserà direttamente sul conto corrente intestato al figlio aperto presso la banca Per_4
CREDEM, IBAN: [...], la somma di € 250,00 mensili
(duecentocinquanta/00) a titolo di mantenimento ordinario;
tale importo, che verrà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT (la rivalutazione decorrerà dal
2026, a partire dal mese successivo a quello di deposito della sentenza di
3 separazione), dovrà essere corrisposto dal signor IS entro il giorno 05 di ogni mese a mezzo bonifico bancario (all. 15);
10) le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio da concordarsi tra lo stesso e i genitori e da identificarsi con Per_4 quelle di cui alle Linee Guida del CNF di data 29.11.2017, che si allegano al presente ricorso (all. 16) e sono espressamente accettate dalle Parti, saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, al netto di eventuali contributi che verranno detratti dal conteggio. Le modalità di accordo, laddove previsto, nonché i termini e le modalità di rimborso saranno parimenti quelli indicati nelle menzionate Linee Guida;
11) la signora percepirà integralmente eventuali assegni, bonus, incentivi e Pt_1 tutti i contributi a qualsiasi titolo riconosciuti per il figlio curandone la Per_4 relativa domanda preceduta da calcolo ISEE, ICEF e quant'altro. La detrazione delle spese straordinarie sostenute per il figlio avverrà, invece, al 50% da Per_4 parte dei genitori;
12) i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni questione relativa a tutti gli intercorsi rapporti e ogni reciproca pendenza economica, di aver ripartito fra loro ogni bene ancora in comune e dichiarano, oltre a quanto sopra previsto, di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo per questioni di natura economico-patrimoniale, rinunciando, come in effetti rinunciano, a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto e richiesta;
13) le spese del presente giudizio sono compensate fra le Parti e le spese relative al
Contributo Unificato per il deposito del presente atto verranno rimborsate nella misura del 50% direttamente al coniuge il cui legale avrà curato il deposito;
14) si chiede venga ordinata la trasmissione di copia autentica della emananda sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni e ulteriori incombenze”.
La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma 2, c.p.c.
4 Il Tribunale, dato atto che le condizioni sopra riportate non trovano ostacolo nella legge e non pregiudicano l'interesse della prole e rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate;
visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.; omologa per ogni effetto di legge le condizioni di separazione concordate dalle parti, come riportate integralmente nella presente sentenza;
ordina l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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