Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/05/2025, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 1214/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARTELLOTTA GIOVANNI giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv CASTELLANETA
[...]
ELVIRA giusta procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 30.1.2021, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver lavorato come bracciante agricolo e operaio edile prima e ora di essere titolare artigiano di impresa edile. Deduceva che, a causa delle mansioni svolte aveva contratto la malattia professionale dell'ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Affermava che aveva presentato domanda per il riconoscimento della malattia professionale, ma l' non aveva CP_2 riconosciuto un danno. Concludeva per il riconoscimento del danno e la liquidazione della prestazione assicurativa nella misura del 40%.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente va precisato che dalla lettura dell'art. 41 e successivi del
D.Lgs. n° 277/91 (attuativo di direttive comunitarie), se per un verso emerge che il valore dei 90 d.B.A. (oggi 80 in virtù delle nuove tabelle delle malattie professionali) per l'esposizione quotidiana del lavoratore al rumore rappresenta la soglia di intollerabilità, il cui superamento determina particolari obblighi del datore di lavoro, risulta anche che l'esposizione a rumori superiori agli 80 decibel comporta per il datore di lavoro obblighi di
“informazione e formazione”, e che già il superamento della soglia di 85 decibel richiede l'adozione di adeguati mezzi di protezione e l'assoggettamento del lavoratore a controllo sanitario. Consegue da ciò che anche l'esposizione a rumorosità non eccedente l'indicato limite dei 90
d.B.A. può essere reputata idonea a pregiudicare l'apparato uditivo, tenendo conto anche alla diversa capacità di resistenza di ciascun organismo. Si deve, pertanto, ritenere che l'esposizione da parte dell'assicurato -durante l'attività lavorativa- ad una rumorosità inferiore alla predetta soglia di 90 d.B.A. non è di per se sola ostativa della configurabilità di una malattia professionale indennizzabile e, in particolare, non esime il giudice dall'indagine medico-legale in ordine alla sussistenza di tale malattia (cfr. in tal senso Cass. Sez. Lav., n°. 3582/98).
Tanto premesso, nel caso di specie si deve ritenersi raggiunta la prova circa l'attività lavorativa dell'istante, svolta in campagna prima e come operaio edile poi.
Per quanto detto, si deve ritenere con ragionevole certezza che il ricorrente nell'esercizio della sua attività lavorativa sia stato effettivamente esposto a rischio ambientale.
Quanto poi all'idoneità di tale esposizione a determinare la patologia denunciata dall'istante, la stessa è risultata esclusa dalla consulenza tecnica medico-legale. La dott.ssa nell'elaborato peritale depositato, ha escluso la Per_1 sussistenza del nesso eziologico tra attività lavorativa e malattia.
In particolare il ctu ha evidenziato che: “…Un elemento di particolare rilevanza è rappresentato dal fatto che solo nel 2022 il signor si sia Pt_1 sottoposto ad esame audiometrico, il quale ha evidenziato non una tipica ipoacusia da rumore, bensì un'ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale.
Le caratteristiche del tracciato audiometrico assumono importanza fondamentale nell'attribuzione del nesso causale fra esposizione a rumore ed ipoacusia. L'ipoacusia di origine professionale presenta tipicamente un tracciato con una caratteristica depressione sulle frequenze 3000-4000 Hz (il cosiddetto "scotoma acustico"), con successivo recupero sulle frequenze più acute, configurando il tipico pattern a "V". Tale configurazione audiometrica rappresenta un elemento distintivo della patologia uditiva correlata all'esposizione a rumore, in quanto riflette il peculiare meccanismo patogenetico di danno alle cellule ciliate dell'organo del Corti.
Con il progredire dell'età e la persistenza dell'esposizione, il tracciato tende a perdere specificità, con estensione del deficit uditivo anche alle frequenze acute. Tuttavia, per una corretta valutazione dell'evoluzione temporale del danno uditivo, sarebbe necessario disporre di audiometrie seriali che documentino la progressione del deficit. Nel caso in esame, l'assenza di precedenti valutazioni audiometriche costituisce un significativo limite alla definizione dell'eziologia del disturbo.
L'unica audiometria disponibile mostra invece un declino lineare pantonale, pattern che si riscontra con elevata frequenza nella presbiacusia, ovvero nel fisiologico deterioramento dell'udito correlato all'invecchiamento. Tale configurazione audiometrica è caratterizzata da una progressiva riduzione della sensibilità uditiva che interessa in modo relativamente uniforme tutte le frequenze, senza la selettività tipica del danno da rumore.
Va inoltre considerato che nel 2022, quando è stata eseguita l'unica audiometria, il soggetto aveva già 64 anni, età in cui la presbiacusia rappresenta un reperto comune nella popolazione generale, con una prevalenza stimata tra il 25% e il 40%, indipendentemente dalla pregressa esposizione a rumore occupazionale.
In soggetti di età superiore ai 60 anni, risulta progressivamente più complesso discriminare il contributo del danno acustico professionale rispetto ai fisiologici processi degenerativi età-correlati, in particolare in assenza di documentazione audiometrica precedente che attesti l'evoluzione temporale del deficit.
Questi elementi, valutati nel loro complesso, orientano verso una diagnosi di presbiacusia piuttosto che di ipoacusia professionale, rendendo difficilmente sostenibile, sul piano medico-legale, un nesso causale diretto tra l'attività lavorativa svolta e il deficit uditivo riscontrato nel signor Pt_1
Si ritiene pertanto che, allo stato attuale della documentazione disponibile, non sussistano elementi sufficienti per stabilire con ragionevole certezza una correlazione causale tra l'esposizione professionale a rumore e l'ipoacusia neurosensoriale pantonale bilaterale diagnosticata...”.
Tali risultando le conclusioni medico-legali deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità - al fine della valutazione della pregnanza della prova dell'origine professionale della malattia denunciata - sia passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, ed infine alla semplice compatibilità: ha, invece, sicuramente escluso la mera possibilità.
Si è detto, in particolare, che la prova deve avere un grado di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell' eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve non solo consentire all'assicurato di esperire i mezzi di prova ammissibili e ritualmente dedotti, ma deve altresì valutare le conclusioni probabilistiche del consulente tecnico in tema di nesso causale, facendo ricorso anche ad ogni utile iniziativa ex officio diretta ad acquisire ulteriori elementi (assunzione di deposizioni testimoniali, richiesta di chiarimenti al consulente tecnico e quanto altro si appalesi opportuno) in relazione all'entità ed alla esposizione del lavoratore ai fattori di rischio (Cass. 8 gennaio 2003 n. 87; Cass. 20 maggio 2000 n. 6592; Cass. 8 luglio 1994 n.
6434; Cass. 23 aprile 1997 n. 3523; Cass. 7 aprile 1998 n. 3602). È stato detto ancora che il ctu può giungere al giudizio di ragionevole probabilità anche in base alla compatibilità della malattia non tabellata con la noxa professionale, desunta dalla tipologia delle lavorazioni svolte, dalla natura dei macchinari presenti sul luogo di lavoro, della durata della prestazione lavorativa, e per l'assenza di altri fattori extra-professionali (Cass. 13 aprile
2002 n. 5352; Cass. 21 febbraio 2003 n. 2716; Cass. 24 marzo 2003 n.
4292).
Si possono a tale scopo utilizzare congiuntamente anche dati epidemiologici (Cass. 24 luglio 1991, n. 8310; Cass. sez. un. 4 giugno 1992
n. 6846; Cass. 27 giugno 1998 n. 6388; Cass. 29 settembre 2000 n.
12909), per suffragare una qualificata probabilità (Cass. 5638/1991 cit.;
Cass. 3 aprile 1990, n. 2684).
È opportuno, però, precisare che il giudizio di compatibilità si differenzia dalla mera possibilità in quanto il primo implica, oltre l'affermazione che la noxa professionale può avere causato la malattia, anche la esclusione di ogni altro fattore extraprofessionale (cfr. Cass. n. 10042/2004). Orbene, applicando gli esposti principi al caso che occupa, deve rilevarsi che le conclusioni peritali depongono per l'esclusione del nesso causale in relazione all'attività lavorativa svolta dal in quanto la natura della Pt_1 malattia deve ritenersi non causalmente riconducibile all'attività lavorativa.
Il ctu, infatti, ha in modo condivisibile motivato tali conclusioni anche sulla base degli esami clinici in atti.
Il ricorso va dunque respinto con compensazione delle spese del giudizio attesa la sussistenza della patologia, quelle di consulenza tecnica liquidate con decreto separato sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto EL , nei Pt_1 confronti Controparte_3
, così provvede:
[...]
1. Rigetta il ricorso 2. Compensa le spese tra le parti.
3. Pone definitivamente a carico del ricorrente le spese di ctu liquidate in separato decreto.
Bari,20/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi