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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/12/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 4136/2024 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 17 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Silvana Mura e Letizia Mura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze alla Via Ciro Menotti n. 6, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. Per_1 12.428, dall'avv. Paolo Spiga e, a seguito di nomina a procuratore alle liti effettuata in forza del predetto atto, dall'avv. Stefania Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, alla Via delle Porte Nuove n. 61; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l impugnando il verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 00146-2023005604 del 18.3.2024 e i successivi e Parte_2 conseguenti provvedimenti di variazione e liquidazione recanti n. 6021533 e 60227765 e CP_1 notificati il 27.3.2024, dei quali ha eccepito l'illegittimità per i motivi specificati in ricorso.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda CP_1 attrice.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 17 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127- ter c.p.c.
4. È pacifico tra le parti e, comunque, comprovato dalle produzioni documentali di parte ricorrente del 24.10.2025 e del 27.10.2025, il fatto che, innanzi al Tribunale di Sassari, penda fra la medesima azienda ricorrente, l e l , il giudizio n. 322/2025 R.G., avente a CP_1 Controparte_3 oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 10220240024965379000 emessa dall
[...]
sede di Sassari proprio sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4 impugnato nel presente giudizio e notificata in data 11.02.2025. 5. Come dedotto e documentato dalla stessa società ricorrente, “Il Verbale unico e i conseguenti Certificati di Variazione n. 6021533 e 60227765 notificati il 27/03/2024 venivano impugnati dalla Parte_1 CP_ in via amministrativa innanzi ai competenti organi dell e, per quanto in questa sede rileva,
[...] CP_ anche dell mediante ricorso depositato in via telematica in data 17/04/2024 (All. 8); - Con
pagina 1 di 3 Delibera n.203 dell'11/11/2024 (All. 1) adottata dal CDA dell sul ricorso amministrativo CP_1 n.206/2024 presentato dalla , il ricorso veniva rigettato, abilitando la Società a Parte_1 ricorrere nella presente sede giudiziale per opporsi alla succitata decisione e impugnare sia i Certificati di variazione n.6021533 e 60227765 notificati il 27/03/2024 che, ab origine, il Verbale unico di Accertamento e notificazione N. 00146-2023005604 del 18.3.2024; …”. Parte_2 6. Ad avviso di questo giudice, risulta dirimente ai fini del decidere rilevare che, come affermato anche di recente dal giudice di legittimità, “Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi e la cui motivazione qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo (Cass., Sez. L, n. 6753 del 10 marzo 2020). Allo stesso modo, la S.C. ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito (nella specie, si trattava di un'opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale - c.d. p.a.t. -) perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza (Cass., Sez. L, n. 6199 del 7 marzo 2024). D'altronde, è vero che l'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 (normativa applicabile per ragioni temporali alla fattispecie) stabilisce che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Peraltro, parte ricorrente non tiene conto del disposto del successivo comma 4, del citato art. 24, in base al quale “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Non a caso, l'art. 24, comma 5, è posto subito dopo il comma 4, chiarendo che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nella specie, il ricorso amministrativo era stato proposto e rigettato (come precisato a pagina due del ricorso), con la conseguenza che, ormai, era possibile contestare l'avviso di addebito. Ciò posto, sarebbe incoerente consentire, nella presente fattispecie, di non impugnare l'iscrizione a ruolo nel termine decadenziale che il legislatore ha fissato per l'ipotesi nella quale detta iscrizione sia stata effettuata in conseguenza (anche) del rigetto del ricorso amministrativo. … dopo l'iscrizione a ruolo, neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass., Sez. L, n. 4225 del 21 febbraio 2018) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (benché si debba valutare il valore del relativo verbale a fini di prova). … In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo il rigetto del relativo ricorso amministrativo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa pagina 2 di 3 impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al tempo della decisione (Cass., SU, n. 10553 del 28 aprile 2017; Cass., Sez. 3, n. 9201 del 2 aprile 2021). …” (così, Cass. n. 28987/2025).
7. Di conseguenza, applicati tali pertinenti principi di diritto alla fattispecie di causa, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. È assorbita ogni ulteriore questione controversa.
9. Attese le ragioni della decisione, si compensano integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 17 dicembre 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 4136 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente TRA in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_1 anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti Silvana Mura e Letizia Mura ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze alla Via Ciro Menotti n. 6, giusta procura a margine del ricorso;
RICORRENTE E
Controparte_1
, in persona del in carica pro tempore, rappresentato e difeso,
[...] Controparte_2 congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio del 5/4/16 rep. Per_1 12.428, dall'avv. Paolo Spiga e, a seguito di nomina a procuratore alle liti effettuata in forza del predetto atto, dall'avv. Stefania Gualtieri ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Firenze, alla Via delle Porte Nuove n. 61; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, l impugnando il verbale unico di CP_1 accertamento e notificazione n. 00146-2023005604 del 18.3.2024 e i successivi e Parte_2 conseguenti provvedimenti di variazione e liquidazione recanti n. 6021533 e 60227765 e CP_1 notificati il 27.3.2024, dei quali ha eccepito l'illegittimità per i motivi specificati in ricorso.
2. L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito di respingere la domanda CP_1 attrice.
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 17 dicembre 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127- ter c.p.c.
4. È pacifico tra le parti e, comunque, comprovato dalle produzioni documentali di parte ricorrente del 24.10.2025 e del 27.10.2025, il fatto che, innanzi al Tribunale di Sassari, penda fra la medesima azienda ricorrente, l e l , il giudizio n. 322/2025 R.G., avente a CP_1 Controparte_3 oggetto l'opposizione alla cartella esattoriale n. 10220240024965379000 emessa dall
[...]
sede di Sassari proprio sulla base del verbale unico di accertamento e notificazione Controparte_4 impugnato nel presente giudizio e notificata in data 11.02.2025. 5. Come dedotto e documentato dalla stessa società ricorrente, “Il Verbale unico e i conseguenti Certificati di Variazione n. 6021533 e 60227765 notificati il 27/03/2024 venivano impugnati dalla Parte_1 CP_ in via amministrativa innanzi ai competenti organi dell e, per quanto in questa sede rileva,
[...] CP_ anche dell mediante ricorso depositato in via telematica in data 17/04/2024 (All. 8); - Con
pagina 1 di 3 Delibera n.203 dell'11/11/2024 (All. 1) adottata dal CDA dell sul ricorso amministrativo CP_1 n.206/2024 presentato dalla , il ricorso veniva rigettato, abilitando la Società a Parte_1 ricorrere nella presente sede giudiziale per opporsi alla succitata decisione e impugnare sia i Certificati di variazione n.6021533 e 60227765 notificati il 27/03/2024 che, ab origine, il Verbale unico di Accertamento e notificazione N. 00146-2023005604 del 18.3.2024; …”. Parte_2 6. Ad avviso di questo giudice, risulta dirimente ai fini del decidere rilevare che, come affermato anche di recente dal giudice di legittimità, “Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi e la cui motivazione qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo l'iscrizione a ruolo, perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in relazione all'accertamento ispettivo (Cass., Sez. L, n. 6753 del 10 marzo 2020). Allo stesso modo, la S.C. ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel precedente giudizio di accertamento negativo del credito (nella specie, si trattava di un'opposizione avverso la nota di variazione della posizione assicurativa territoriale - c.d. p.a.t. -) perché l'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede uno specifico mezzo dell'impugnazione a ruolo, da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza della pretesa, sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito, sicché nessun risultato utile il ricorrente potrebbe più conseguire in virtù dell'autonoma azione di accertamento negativo proposta in precedenza (Cass., Sez. L, n. 6199 del 7 marzo 2024). D'altronde, è vero che l'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 46 del 1999 (normativa applicabile per ragioni temporali alla fattispecie) stabilisce che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Peraltro, parte ricorrente non tiene conto del disposto del successivo comma 4, del citato art. 24, in base al quale “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”. Non a caso, l'art. 24, comma 5, è posto subito dopo il comma 4, chiarendo che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nella specie, il ricorso amministrativo era stato proposto e rigettato (come precisato a pagina due del ricorso), con la conseguenza che, ormai, era possibile contestare l'avviso di addebito. Ciò posto, sarebbe incoerente consentire, nella presente fattispecie, di non impugnare l'iscrizione a ruolo nel termine decadenziale che il legislatore ha fissato per l'ipotesi nella quale detta iscrizione sia stata effettuata in conseguenza (anche) del rigetto del ricorso amministrativo. … dopo l'iscrizione a ruolo, neppure potrebbero incidere sulla procedura di riscossione vizi propri dell'accertamento ispettivo, considerato che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dagli artt. 24 ss. del d.lgs. n. 46 del 1999, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, a differenza di quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative in forza di quanto previsto, segnatamente, dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'istituto (Cass., Sez. L, n. 4225 del 21 febbraio 2018) o, si aggiunge, pur in presenza di un accertamento comunque viziato (benché si debba valutare il valore del relativo verbale a fini di prova). … In definitiva, la notifica della cartella esattoriale per contributi previdenziali e premi determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire nel giudizio di impugnazione dell'accertamento ispettivo che sia stato promosso dopo il rigetto del relativo ricorso amministrativo e con il quale si impugni la fondatezza della medesima pretesa pagina 2 di 3 impositiva, considerato che nessun risultato utile il ricorrente potrebbe conseguire in virtù di detta autonoma azione di accertamento negativo e posto che l'interesse ad agire deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione, ma anche al tempo della decisione (Cass., SU, n. 10553 del 28 aprile 2017; Cass., Sez. 3, n. 9201 del 2 aprile 2021). …” (così, Cass. n. 28987/2025).
7. Di conseguenza, applicati tali pertinenti principi di diritto alla fattispecie di causa, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
8. È assorbita ogni ulteriore questione controversa.
9. Attese le ragioni della decisione, si compensano integralmente fra le parti le spese di lite ex art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- accerta e dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ad agire;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Firenze, 17 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
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