Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, lette le note in sostituzione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1340/2024
tra
Parte 1 in persona del presidente p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti F. Ferritto e E. Napoletano, con cui elett. dom. in Piedimonte Matese, alla via De Cesare n. 5, giusta procura allegata all'atto introduttivo opponente e
Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. R. Iodice con cui elett. dom. in Pedimonte Matese, alla via
Coppola n. 71 giusta mandato in atti opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.02.2024, la parte ricorrente in epigrafe esponeva di aver avuto notificato il decreto ingiuntivo n. 665/2023, con il quale si ingiungeva il pagamento in favore di Controparte 1 della somma di € 38123,53 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di
TFR.
Eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di conciliazione e, nel merito, l'infondatezza della pretesa deducendo l'inidoneità del CUD quale documento fondante la pretesa oltre all'incertezza della stessa in ordine al quantum debeatur. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso previa revoca della domanda, spese vinte. Si costituiva l'opposto insistendo per il rigetto del ricorso perché infondato e privo di documentazione a supporto.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa, rinviata per la discussione veniva decisa lette le note in sostituzione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Del tutto destituita di fondamento è l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità non essendo obbligatorio il tentativo di conciliazione nel processo del lavoro.
Quindi, con l'opposizione, il giudice è investito del potere - dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, anche se il decreto risulti emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, sicché la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito (Cass., sez. II, 8 settembre 1998, n. 8853).
In ogni caso, nel merito, deve ancora essere chiarito che, in linea generale, l'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi sul creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa (Cass., sez. lav., 17 novembre 1997, n. 11417).
Tale principio interpretativo scaturisce dalla regola generale di cui all'art. 2697 c.c., secondo cui è chi fa valere un diritto che deve provarne i relativi fatti costitutivi;
viceversa, solo in via successiva ed eventuale, chi contesta l'esistenza del diritto, ha l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi.
Mutuando questi principi al caso di specie osserva la giudicante che parte ricorrente avrebbe dovuto fornire la prova del pagamento, essendo il TFR, un istituto di fonte legale. Nella specie l'opponente non solo non ha fornito la prova del pagamento ma ha genericamente contestato l'idoneità della CU, quale prova scritta fondante il credito. La deduzione è priva di pregio. Osserva la giudicante che la CU è documentazione di provenienza datoriale e, nella specie, parte opponente non disconosce la provenienza e nemmeno contesta nello specifico l'importo indicandone un altro ma si limita esclusivamente a dedurre l'illegittimità della stessa a fondare la pretesa dell'opponente. Rileva la giudicante che, stante la certezza della provenienza della stessa e, in assenza di qualsivoglia prova contraria, circa il pagamento delle somme, il ricorso non può che essere respinto e il decreto ingiuntivo confermato.
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, quindi, il ricorso in opposizione deve essere respinto ed il decreto ingiuntivo n. 665/2023 deve essere confermato con conseguente diritto per l'opposta di ottenere il pagamento della somma di euro 38123,53 per le causali di cui in motivazione oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla debenza sino al soddisfo.
Le spese di lite, ferme quelle della fase monitoria, si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
1) Rigetta il ricorso e conferma il decreto ingiuntivo opposto n.665/2023 che dichiara esecutivo;
2) Condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in € 1800,00 di cui euro 1700,00 per compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione;
Si comunichi
Santa Maria Capua Vetere 16.04.2025 La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza