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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 380/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
RA BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, con sede in Roma Via Lima 7, C.F. e p.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, Sig ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Parte_2
Merulana, n. 247, presso lo studio dell'Avv. Marco Romoli (c.f. ), il quale la C.F._1
rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Eliana Bernardini (c.f.
) in virtù di procura in atti. I predetti procuratori hanno dichiarato di voler C.F._2
ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento, ai sensi degli artt. 170 e 176 c.p.c.,
al numero di fax 06/94299787 e/o agli indirizzi di e-mail, pec
; Email_1 Email_2
Parte appellante contro
, (C.F. ), nato a [...] il [...], residente a Controparte_1 CodiceFiscale_3
Martellago (VE), Via Olmo n. 303, rappresentato e difeso dagli avv.ti Dino Bravin (C.F.
[...]
) e SA GA (C.F. ), suoi procuratori giusta mandato C.F._4 CodiceFiscale_5
1 in atti, PEC Email_3 Email_4
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 325/2024 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento per mancato superamento del periodo di prova
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui si legge: (…) “Deve, pertanto concludersi per la
nullità del patto di prova per mancanza di causa ex art. 1418 e 1346 c.c., in quanto la verifica era
già avvenuta con esito positivo per le medesime mansioni per un congruo periodo presso il
precedente appaltatore, prevendendo il CCNL il passaggio diretto da appaltatore o subappaltatore
uscente ad appaltatore o subappaltare subentrante;
che la procedura non sia stata svolta e
l'appaltante non l'abbia previsto nel contratto d'appalto o subappalto, non toglie che le società
fossero tenute nei termini di cui all'art. 42 CCNL.” (…) da modificarsi con: “Accertato e dichiarato il
diritto del datore di lavoro, in assenza di clausola di garanzia secondo quanto previsto dall'art. 42 e
42 bis del CCNL applicato, di valutare l'idoneità dei lavoratori assunti, anche ai sensi dell'art. 5 CCNL
applicato, deve pertanto concludersi per la validità del patto di prova per indimostrata continuità tra
i datori di lavoro L2B S.p.A. e con rigetto della domanda attorea”. Parte_1
Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui si legge: “Sotto altro profilo ritiene la giudicante
che il patto di prova sia nullo atteso che ai sensi del CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E
LOGISTICA l'autista, non compreso nel livello 3° o 3° Super, è previsto unicamente tra i profili
professionali del livello 4 e non tra quelli del livello 4J, […] E pertanto le mansioni indicate nel patto
di prova, livello 4J, sono diverse da quelle svolte dal ricorrente, autista, livello 4”, da modificarsi con:
“Accertata e dichiarata la piena corrispondenza delle mansioni indicate con quelle svolte dal
ricorrente deve pertanto concludersi per la validità del patto di prova e per il rigetto della domanda
attorea”.
In subordine:
Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui condanna al pagamento di n. 16 mensilità, e
accertare e dichiarare che la nullità del patto di prova determini l'applicazione dell'indennizzo pari a
2 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto,
secondo quanto previsto dall'art. 3 co 1 D. Lgs 23/2015.
Accertare e dichiarare che le pretese attoree erano state accolte solo parzialmente e per l'effetto
diminuire la liquidazione delle spese di lite della percentuale che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi di avvocato dei due gradi di giudizio, di primo grado e del presente
grado di giudizio, il tutto oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, da
distrarsi nei confronti dei procuratori che si dichiarano antistatari.”
Per parte appellata:
“
1 - Previa ogni declaratoria, rigettarsi l'appello de quo perché infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermarsi l'impugnata sentenza.
2 - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano
antistatari. Quanto alla determinazione delle spese legali, se ne chiede la liquidazione con la
maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con
tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando
esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati” ex D.M. n. 55/2014
art. 4, comma 1-bis introdotto dal D.M. n. 37/2018.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto le domande del sig. , CP_1
accertando che non sussistono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa e dichiarando estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento, nonché condannando la società al pagamento di un'indennità in misura pari a 16
mensilità dell'ultima retribuzione. Ha, altresì, condannato la società alla rifusione delle spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. L2B dal 21.2.2022 al 30.5.2023, con mansioni CP_1
di autista e inquadramento nel livello 4J del CCNL Autotrasporti Merci e Logistica. In particolare, egli ha svolto il servizio di consegna della spesa on line per conto del supermercato Famila di Mestre.
Ha allegato che, a seguito del subentro della soc. nell'appalto di tale servizio, Parte_1
egli ha rassegnato le dimissioni per venire assunto dall'azienda subentrante.
Il sig. è stato assunto dalla soc. dall'1.6.2023, con contratto che CP_1 Parte_1
3 prevedeva un patto di prova di 30 giorni, mantenendo le medesime mansioni e il medesimo inquadramento precedenti.
Con lettera del 27.6.2023, la soc. ha comunicato al lavoratore il licenziamento Parte_1
per mancato superamento del periodo di prova.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento e ha instaurato il presente procedimento.
1.2. Il primo giudice ha accolto le domande del ricorrente.
Ha rilevato che non è stato contestato che il lavoratore sia stato impiegato nel medesimo appalto per il servizio di consegne e con le medesime mansioni di autista. Ha osservato che la circostanza è stata, altresì, provata con l'istruttoria orale, dalla quale è anche emerso un intreccio di appalti e subappalti del servizio (testi e ). Ha aggiunto che tale intreccio risulta Tes_1 Tes_2
confermato dalla premessa del contratto di subappalto tra Consorzio IS 2016 e , Parte_1
da cui si evince che: la soc. Unicomm (proprietaria del marchio Famila) ha appaltato il servizio alla soc. che lo ha, a sua volta, subappaltato al Consorzio IS 2016 che lo ha ulteriormente Pt_3
subappaltato alla soc. , subentrata alla soc. L2B. Parte_1
Ha, dunque, ritenuto nullo il patto di prova per mancanza di causa ex art. 1418 e 1346 c.c.,
poiché la verifica era già avvenuta con esito positivo per le medesime mansioni per un congruo periodo presso il precedente appaltatore, atteso che l'art. 42 CCNL prevede il passaggio diretto dei lavoratori tra l'appaltatore uscente e quello subentrante.
Ha, inoltre, ritenuto nullo il patto di prova in quanto il CCNL applicato include l'autista tra i profili professionali del livello 4 e non tra quelli del livello 4J, sicché le mansioni indicate nel patto di prova (livello 4J) sono diverse da quelle svolte dal lavoratore (livello 4).
Ha, quindi, richiamato l'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/20215 e ha precisato che non sono emersi elementi per ritenere ritorsivo il licenziamento. Pertanto, tenuto conto dell'entità della violazione, ha riconosciuto al lavoratore un indennizzo pari a 16 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello la soc. sulla base di Parte_1
sette motivi. Ribadisce che non vi era alcuna continuità con il precedente datore di lavoro del sig.
4 e che, comunque, il CCNL applicato non prevedeva clausole di salvaguardia. CP_1
2.1. Con il primo motivo di appello, la società ha sostenuto l'erroneità della sentenza nella parte in cui il giudice ha fatto applicazione dei principi stabiliti da Cass. n. 17371/2015. La società
rileva che tale pronuncia è inconferente nel caso di specie, poiché il CCNL de quo non contiene un divieto di patto di prova nell'ambito della successione dell'appalto. Ribadisce che è valido il patto di prova in caso di riassunzione a seguito di passaggio diretto dei lavoratori nel c.d. cambio appalto.
2.2. Con il secondo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per errata individuazione del CCNL applicabile.
L'appellante si duole che il primo giudice abbia applicato la precedente formulazione dell'art. 42 CCNL ed evidenzia che la clausola di garanzia ivi contenuta è stata abrogata con il rinnovo contrattuale del 2021. Precisa che la formulazione vigente ratione temporis (artt. 42 e 42-bis CCNL
2021) prevede, per l'appaltatore subentrante, non più l'obbligo, bensì la mera possibilità/preferenza di assumere i lavoratori in servizio nel medesimo appalto, sicché il patto di prova è applicabile.
L'appellante aggiunge che, in primo grado, il lavoratore ha tardivamente allegato la questione della clausola di garanzia, depositando soltanto in sede di note conclusive uno stralcio dell'art. 42
CCNL 2017.
2.3. Con il terzo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per errata valutazione dell'istruttoria svolta.
L'appellante osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che la società subentrante alla soc. L2B non è la soc. , bensì la soc. che ha poi affidato l'appalto al Consorzio Parte_1 Pt_3
IS (socio di ), il quale ha subappaltato alla soc. . Ribadisce che, Pt_3 Parte_1
contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, vi è stata una trasparente successione di aziende nell'appalto e non vi era alcun legame tra la soc. e l'appaltatore uscente soc. L2B. Parte_1
2.4. Con il quarto motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per errata declaratoria di nullità del patto di prova in considerazione della presunta differenza tra le mansioni indicate nel contratto e le mansioni effettivamente svolte.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha affermato la nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni ma poi ha sostenuto che le mansioni indicate (livello 4J) non
5 corrispondevano a quelle svolte dal lavoratore (livello 4). Ribadisce che il contratto sottoscritto dal lavoratore prevedeva l'assunzione al livello 4J CCNL (che sarebbe soltanto un livello più specifico degli autisti non compresi nel 3° livello Super e nel 3° livello) e le mansioni di autista, sicché il patto di prova è stato validamente apposto.
2.5. Con il quinto motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per motivazione apparente, non essendo chiaro il fondamento della decisione.
2.6. Con il sesto motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza per errata applicazione del sistema sanzionatorio, con violazione dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015 ed errata condanna nel quantum.
L'appellante lamenta che, in applicazione dell'art. 3 D.Lgs. 23/2015, la soc. Parte_1
non poteva essere condannata a una somma superiore a 6 mensilità, atteso che il sig. ha CP_1
lavorato un mese presso la stessa (o, riconoscendo l'anzianità presso la precedente azienda, un anno e tre mesi totali).
2.7. Con il settimo motivo di appello, la società ha impugnato la sentenza anche con riferimento al capo relativo alla condanna alla rifusione delle spese di lite.
L'appellante rileva che il lavoratore è stato riconosciuto vittorioso soltanto parzialmente e si duole che, ai fini delle spese di lite, il primo giudice non ha tenuto conto della soccombenza reciproca.
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo e al secondo motivo di appello, il lavoratore afferma che il primo giudice ha correttamente accertato la nullità del patto di prova applicando la norma vigente all'epoca dei fatti;
precisa che l'art. 42 CCNL 2021 rinvia all'accordo di rinnovo del 3.12.2017, che include la previsione del passaggio diretto dei lavoratori all'appaltatore subentrante.
Quanto al terzo motivo di appello, il lavoratore sostiene che il primo giudice ha correttamente valorizzato le risultanze istruttorie;
ribadisce di aver continuato a svolgere le stesse mansioni e con le stesse modalità nel subentro del nuovo appaltatore;
osserva che nel supermercato operavano diverse aziende e che i subappalti (alla soc. L2B e alla soc. ) risultano fittizi. Parte_1
Quanto al quarto motivo di appello, il lavoratore evidenzia la confusione ingenerata
6 dall'inquadramento in un livello che non contempla le mansioni svolte effettivamente;
ribadisce che dal contratto individuale non è ricavabile l'indicazione specifica, per relationem, del livello contrattuale e delle mansioni.
Quanto al quinto motivo di appello, il lavoratore afferma l'irrilevanza della tipologia del vizio che ha determinato la nullità del patto di prova.
Quanto al sesto motivo di appello, il lavoratore richiama Corte Cost. n. 194/2018 che ha consentito un'espansione della discrezionalità del giudicante nella determinazione del risarcimento;
precisa che, nel caso di specie, sul punto devono essere valorizzati vari criteri (anzianità di servizio,
condizione personale delle parti, comportamento aziendale).
Quanto al settimo motivo di appello, il lavoratore ne rileva l'infondatezza poiché la domanda risarcitoria non accolta dal primo giudice riguardava comunque il danno conseguente alla domanda principale (reintegrazione nel posto di lavoro) e non un danno ulteriore a sé stante.
4. All'udienza del 20.11.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
è stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. Il Collegio ritiene che alla riassunzione di presso la non Controparte_1 Parte_1
poteva essere legittimamente apposto un patto di prova. Ancorchè il CCNL di riferimento non contenga un espresso divieto in tal senso, alla predetta conclusione si perviene sulla base dell'interpretazione del testo e della ratio delle disposizioni di riferimento.
Il CCNL prodotto dalla società, sub art. 42, rubricato “(Appalto di lavori di logistica,
facchinaggio/movimentazione merci)” si legge: “(Vedi accordo di rinnovo in nota)
Le parti si impegnano ad adoperarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di logistica,
facchinaggio/movimentazione merci.
Le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro
imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di commercio ed in regola con l'istituto della
revisione previsto dalD.M. delle attività produttive del 6 dicembre 2004, o che dimostrino di aver
7 formulato formale richiesta scritta al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale degli
enti cooperativi - per l'esercizio della stessa.
L'appalto per la gestione delle operazioni di logistica, facchinaggio/movimentazione merci
sarà affidato solo a imprese che applicano il presente c.c.n.l.
Le imprese verificheranno l'idoneità dell'appaltatore interessato da eventuale
terziarizzazione, fornendo preventivamente alle R.S.A./R.S.U. e alle OO.SS. le informazioni circa
l'applicazione del contratto di lavoro e delle normative previdenziali di legge.
A fronte dell'accertamento di almeno una delle seguenti violazioni:
- omesso e/o incongruente versamento contributivo e/o assicurativo con il fine di trarne un
illecito vantaggio;
- applicazione di un c.c.n.l. diverso dal presente contratto;
- mancata e/o incongruente corresponsione degli istituti contrattuali a carattere economico
nei confronti di una pluralità di lavoratori con il fine di trarne un illecito vantaggio;
le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione ai
lavoratori, presso altre imprese appaltatrici che offrano garanzie di pieno rispetto dei diritti
contrattuali e di legge dei lavoratori.
Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di
personale con mansioni analoghe a quelle precedentemente svolte, la precedenza va attribuita al
personale di cooperativa che ha maturato la maggior anzianità nell'unità produttiva stessa.
Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti”.
Nella nota richiamata all'inizio del testo, è stato riprodotto il testo del 2017 che, al comma 9,
prevedeva: “
9. L'impresa appaltante includerà nel contratto di appalto con l'impresa subentrante il
passaggio diretto, senza soluzione di continuità, a parità di condizioni di appalto, di tutti i lavoratori
impiegati nell'appalto stesso da almeno 6 mesi continuativi, fatti salvi gli eventi sospensivi previsti
dalla legge, mantenendo l'anzianità pregressa e tutti i trattamenti salariali ed i diritti normativi, ivi
compresa per i lavoratori occupati nei siti produttivi prima del 7 marzo 2015 l'applicazione della legge
n. 92/2012 e la continuità della loro storia disciplinare. Quanto sopra nel rispetto dell'autonomia
organizzativa apicale dell'azienda subentrante e delle innovazioni tecnologiche, informatiche e di
8 automazione intervenute”.
Ebbene, il testo introdotto dal rinnovo del 2021 afferma espressamente che “Restano ferme
le condizioni di miglior favore esistenti” e riproduce in nota il testo del 2017 che, per il profilo che ci occupa, è senz'altro di maggior favore per i lavoratori, in quanto mira a far mantenere ai lavoratori coinvolti nel cambio appalto la medesima posizione sostanziale di cui beneficiavano alle dipendenze del precedente datore di lavoro (anzianità, trattamento economico e normativo).
In questa prospettiva, l'introduzione di un patto di prova in sede di riassunzione viola quella continuità di posizione e trattamento giuridico, pur nel cambio di datore di lavoro, che le parti sociali hanno voluto garantire ai lavoratori coinvolti nel cambio appalto.
Va, poi, considerato che nel testo del 2021 è stato introdotto un art. 42 bis, rubricato “Cambi
di appalto” che prevede: “In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà
comunicazione alle OO.SS. competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
Su richiesta delle OO.SS. stipulanti competenti territorialmente l'azienda appaltante,
informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare
riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della
gestione subentrante del presente c.c.n.l.
L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante
l'impegno di questa, nel rispetto dell'autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto ed a
fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a
parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.
In caso di subappalto e/o cambio di subappalto e/o nel caso di affidamento all'interno di
un'impresa consortile ad impresa diversa andrà attivata la procedura di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo da parte dell'impresa titolare dell'appalto.
Nel caso in cui la procedura non fosse esperita si applicherà quanto previsto dal comma 3
dell'art.42”.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, non si fa questione di obbligo o mera preferenza per la riassunzione del a seguito del cambio appalto: il è stato, in concreto, riassunto. CP_1 CP_1
La questione è se poteva essere riassunto “in prova” per lo svolgimento delle medesime mansioni.
9 L'apposizione di un patto in prova al contratto con l'impresa subentrante si pone in contrasto anche con il testè riportato l'art. 42 bis laddove prevede il requisito “a parità di condizioni” in sede di riassunzione: di tal chè il , che lavorava per la società cessata sulla base di un ordinario CP_1
contratto di lavoro, non poteva essere riassunto in prova.
Né sussistono specifiche allegazioni in relazione alla eventuale utilità, nel caso concreto, di
“testare” nuovamente il lavoratore.
7. Il Collegio ritiene, ad abundantiam, condivisibile la sentenza impugnata anche nella parte in cui il primo giudice ha rilevato la discrasia del nuovo inquadramento attribuito al : il CCNL CP_1
di riferimento include nel livello 4J operatori che svolgono le loro mansioni con mezzi che non richiedono la patente per aree pubbliche e nel 4° livello gli autisti non compresi nelle superiori declaratorie. Quindi il livello corretto era il 4 (come prima del cambio appalto) e non il livello 4J che non assicura, quindi, le richiamate “parità di condizioni” imposte anche dal CCNL rinnovato (a fronte del pacifico svolgimento, in concreto, delle medesime mansioni).
8. Quanto alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, l'art. 3 d.lgs. 23/2015 prevede che
“nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo
oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di
lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non
assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
Il primo giudice ha fatto buon governo della discrezionalità attribuita da tale norma, in quanto ha tenuto presente non solo l'anzianità di servizio del lavoratore, ma anche la condotta del datore di lavoro che, attraverso l'inserimento nel contratto di lavoro di un patto di prova, ancorchè illegittimo e fonte di obbligazione risarcitoria, ha sostanzialmente ottenuto l'effetto di espellere ad nutum il CP_1
dall'organizzazione aziendale. Sicchè, in tale prospettiva, le 16 mensilità riconosciute dal primo giudice, corrispondenti, nella sostanza, al “valore” del posto di lavoro (15 mensilità in caso di esercizio dell'opzione) integrano una indennità risarcitoria congrua e ragionevole.
9. La sentenza di primo grado va confermata anche in punto spese di lite, posto che l'importo
10 liquidato dal giudice si colloca tra i minimi e i medi (tenuto conto dell'istruttoria svolta) dello scaglione di riferimento della causa, sicchè, comunque, il giudice, nel liquidare un importo inferiore ai medi, ha tenuto conto della soccombenza del lavoratore in punto ritorsività del licenziamento.
10. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
12. Quanto alle spese di lite del presente grado, in applicazione del principio della soccombenza, esse devono essere poste a carico di parte appellante.
Sicché parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore della parte appellata delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 e ss. mod., in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa (con maggiorazione per collegamenti ipertestuali), oltre a rimborso spese forfetario, IVA e
CPA come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
13. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.2013 – data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 – deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 5.156,00, oltre rimborso forfettario IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 20.11.2025
11 Il Consigliere estensore Silvia Burelli
Il Presidente
RA OT
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