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Ordinanza 10 aprile 2025
Ordinanza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, ordinanza 10/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5039-1/2024
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il giudice dott. Dario Morsiani, all'esito dell'udienza 10.4.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
osservato che parte opponente non contesta di essere debitrice dell'opposta ma si limita a contestare la correttezza dell'importo ingiunto e a dedurre propri crediti in compensazione;
ritenuto che, ai fini della valutazione circa la richiesta concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione può dirsi fondata su prova scritta o comunque su argomenti verosimilmente fondati con riguardo ad una frazione del credito della convenuta pari ad €
42.216,93 – in relazione al contestato ammontare di una nota di credito emessa da ai Parte_1 pagamenti eseguiti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e al controcredito per le spese di trasporto – mentre, per il resto, l'opposizione non appare fondata – in relazione all'eccepita inesigibilità parziale del credito azionato, stante l'applicazione dell'art. 1186 c.c. invocata dalla convenuta – o non si traduce in una specifica e documentata eccezione di compensazione – con riguardo all'asserito illecito contrattuale in tema di ricarichi operati dal franchisor, nonché al premio di fine anno per l'esercizio 2024;
ritenuto, pertanto, di concedere la provvisoria esecuzione per il residuo ammontare del credito;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1609/24 per l'importo di € 294.400,71.
Vicenza, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Dario Morsiani
Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA
Il giudice dott. Dario Morsiani, all'esito dell'udienza 10.4.2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
osservato che parte opponente non contesta di essere debitrice dell'opposta ma si limita a contestare la correttezza dell'importo ingiunto e a dedurre propri crediti in compensazione;
ritenuto che, ai fini della valutazione circa la richiesta concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, l'opposizione può dirsi fondata su prova scritta o comunque su argomenti verosimilmente fondati con riguardo ad una frazione del credito della convenuta pari ad €
42.216,93 – in relazione al contestato ammontare di una nota di credito emessa da ai Parte_1 pagamenti eseguiti dopo l'emissione del decreto ingiuntivo e al controcredito per le spese di trasporto – mentre, per il resto, l'opposizione non appare fondata – in relazione all'eccepita inesigibilità parziale del credito azionato, stante l'applicazione dell'art. 1186 c.c. invocata dalla convenuta – o non si traduce in una specifica e documentata eccezione di compensazione – con riguardo all'asserito illecito contrattuale in tema di ricarichi operati dal franchisor, nonché al premio di fine anno per l'esercizio 2024;
ritenuto, pertanto, di concedere la provvisoria esecuzione per il residuo ammontare del credito;
P.Q.M.
concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1609/24 per l'importo di € 294.400,71.
Vicenza, 10/04/2025
Il Giudice
dott. Dario Morsiani