Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4569
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Sentenza 22 marzo 2012

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Ai sensi dell'art. 87 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 luglio 1983, n. 16, il rendiconto finale di gestione dei finanziamenti per l'acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa, inviato dai comuni alla provincia unitamente al decreto di esproprio od al contratto di compravendita, liquida e rende esigibile quanto dovuto dal comune interessato e giustifica gli esborsi da quest'ultimo sostenuti con i fondi ricevuti in prestito per gli acquisti dei suoli, dando diritto alla creditrice di domandarne il rimborso dalla data della sua ricezione, e dovendo le somme erogate ai comuni essere rimborsate alla provincia comunque entro due anni dall'invio di detto rendiconto. Ne deriva che soltanto trascorsi due anni dall'invio del rendiconto finale decorre la prescrizione del credito di rimborso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4569
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4569
    Data del deposito : 22 marzo 2012

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