Sentenza 22 marzo 2012
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 87 della legge della Provincia autonoma di Trento 6 luglio 1983, n. 16, il rendiconto finale di gestione dei finanziamenti per l'acquisizione di aree destinate ad edilizia abitativa, inviato dai comuni alla provincia unitamente al decreto di esproprio od al contratto di compravendita, liquida e rende esigibile quanto dovuto dal comune interessato e giustifica gli esborsi da quest'ultimo sostenuti con i fondi ricevuti in prestito per gli acquisti dei suoli, dando diritto alla creditrice di domandarne il rimborso dalla data della sua ricezione, e dovendo le somme erogate ai comuni essere rimborsate alla provincia comunque entro due anni dall'invio di detto rendiconto. Ne deriva che soltanto trascorsi due anni dall'invio del rendiconto finale decorre la prescrizione del credito di rimborso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2012, n. 4569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4569 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria C. - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 28886 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2010 proposto da:
COMUNE DI ISERA (TN), in persona del sindaco p.t. d.sa Rigotti Enrica autorizzata a stare in giudizio da Delib. G.M. 18 ottobre 2010, n. 105 ed elettivamente domiciliata in Roma al Piazzale delle Medaglie d'oro n. 72, presso lo studio dell'avv. Contaldi La Grotteria Carlo, rappresentato e difeso dall'avv. De Nardis Paolo del foro di Trento, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, con sede in Trento, alla P.za Dante n. 15, in persona del presidente della giunta provinciale, autorizzato a stare in giudizio con Delib. G.M. 3 dicembre 2010, n. 2795 ed elettivamente domiciliato in Roma,1 Via di Porta Pinciana n. 4, presso l'avv. Santaroni Mario che, unitamente agli avv.ti Pedrazzoli Nicolò e Dalla Serra Maurizio della Avvocatura provinciale, la rappresenta e difende per procura 9 dicembre 2010, autentica per notar Tommasso Sussarelli, Rep. n. 27440.
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, seconda sezione, n. 202 dell'1 - 30 giugno 2010, notificata al Comune di Isera il 27 settembre 2010.
Udita la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte e sentiti gli avv.ti Gianfranco Saludori, per delega, per il comune ricorrente, Fabrizio Imbardelli, delegato, per la controricorrente e il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dr. ZENO Immacolata, che conclude per la inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 marzo 2007, il Comune di Isera (TN) conveniva in giudizio la Provincia Autonoma di Trento dinanzi al locale Tribunale, per l'accertamento negativo del suo debito di Euro 189.089,23 nei confronti della convenuta, erroneamente adempiuto in data 30 ottobre 2006, con il pagamento della somma che precede a titolo di rimborso del finanziamento della convenuta, pur essendo il credito di questa già estinto per prescrizione.
Deduceva l'ente locale di avere ricevuto dalla Provincia autonoma, nel 1986 - 1987, la somma di L. 366.000.000 del fondo di rotazione per l'acquisizione di aree destinate a edilizia abitativa dai vigenti strumenti urbanistici del comune e per le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della L. Provincia Autonoma Trento 6 luglio 1983, n. 16, artt. 83 e ss..
Con tale sommar il Comune di Isera aveva comprato un'area, trasferendola il 1 dicembre 1989 alla Cooperativa edilizia Ronchi che contestualmente aveva corrisposto all'alienante il prezzo della cessione del terreno, su cui il direttore dei lavori aveva attestato il 21 luglio 1992 l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, con stato finale dei lavori approvato dal consiglio comunale il 28 settembre 1993. L'attore deduceva di non aver provveduto al rendiconto finale di cui alla citata L. Provinciale n. 16 del 1983, art. 86 ne' alla redazione di un piano di rimborso di quanto ricevuto, atti chiesti dalla Provincia per la prima volta con nota del 18 febbraio 2000.
Solo nell'ottobre 2006, la Provincia autonoma di Trento aveva inviato all'ente locale unà diffida ad adempiere, con minaccia di revoca del finanziamento poi disposta con Delib. 29 dicembre 2006, successiva al pagamento di cui sopra e richiesta, in aggiunta alla restituzione, degli interessi maturati per il ritardo, pari ad Euro 199.968,45. La stessa Provincia aveva compensato parzialmente con la somma pretesa per gli interessi un credito del comune nei suoi confronti, di Euro 39.537,93, del quale con la domanda si chiedeva l'adempimento. Il Comune di Isera chiedeva la somma corrisposta per effetto dell'accertamento negativo del suo debito, deducendo di averla versata indebitamente, per essere il credito della Provincia estinto per prescrizione, essendo cessato nel 1993 ogni utilizzo dall'istante delle somme ricevute per le finalità per cui erano state erogate. Affermava l'ente locale di essere stato costretto a pagare la somma per la minaccia della Provincia di revocare il finanziamento e di pretendere gli interessi maturati sulla somma non rimborsata, con la conseguenza che il pagamento non poteva costituire rinuncia tacita alla prescrizione, atto di disposizione di diritti, che l'ente locale, per la sua natura pubblica, non poteva porre in essere con meri comportamenti. Con i rimborsi che precedono era poi domandato al tribunale di dichiarare che nulla era dovuto a titolo di interessi sul capitale pagato e in subordine di computare gli accessori solo a decorrere dalla data della revoca del finanziamento. Costituitasi in giudizio, la Provincia autonoma di Trento chiedeva anzitutto di dichiarare cessata la materia del contendere sull'accertamento negativo del credito degli interessi ai quali essa aveva rinunciato, per la sopravvenuta legge provinciale n. 7 del 2007, che aveva estinto il diritto a tali accessori;
a tale istanza non si opponeva il comune. Con sentenza n. 1123 del 29 ottobre 2008, il Tribunale di Trento rigettava la domanda e compensava le spese di lite, affermando che il credito di restituzione della somma alla Provincia era divenuto esigibile soltanto per effetto del rendiconto finale, inviato alla Provincia autonoma il 30 ottobre 2006, data dalla quale solamente poteva decorrere la prescrizione, da escludere pure per l'esistenza di due atti interruttivi della convenuta del 2000 e del 2002. Con l'appello dell'ente locale era chiesto di rilevare la mancanza di spontaneità del suo pagamento alla Provincia di Trento del dicembre 2006, non avendolo eseguito liberamente, ma sotto la minaccia di revoca del finanziamento. Comunque era indisponibile, per il comune, il diritto di rinunciare alla prescrizione, con la conseguenza che la convenuta doveva essere condannata a restituire alla appellante la somma pagata per rimborsare un debito estinto. La Corte d'appello di Trento ha rigettato l'appello del comune e confermato la decisione del tribunale, non avendo l'appellante negato il dovere di rendiconto della gestione di quanto ricevuto a titolo di finanziamento, ma avendo invece dedotto la inerzia della creditrice nel richiedere il rendiconto e il piano di rimborso, come poteva, anche ai sensi degli artt. 263 - 266 c.p.c.. Ad avviso dell'appellante, doveva negarsi da parte sua ogni rinuncia alla prescrizione, non solo perché tale diritto non è disponibile per il comune, ma anche perché il pagamento non dovuto non era avvenuto spontaneamente, come chiarito. Con sentenza del 30 giugno 2010, la Corte d'appello di Trento ha rigettato il gravame, riesaminando la questione della prescrizione che, secondo l'appellante, non decorreva dalla rendicontazione, a suo avviso non costituente condizione di esigibilità del credito, ma dal trentesimo giorno successivo alla ricezione dal Comune di Isera del corrispettivo del suolo acquisito dalla cooperativa, ai sensi della L. Provinciale n. 16 del 1983, art. 87 (1 dicembre 1989). Il periodo di prescrizione doveva ritenersi decorso alla data del pagamento del debito nel dicembre 2006, essendo iniziato a decorrere dal 1 gennaio 1990, trenta giorni dopo la ricezione del prezzo di vendita, in base a quanto dedotto. La Corte, sul presupposto che il finanziamento era stato unico e che il termine iniziale della prescrizione decorreva "comunque", secondo il testo della citata norma, da due anni dopo l'invio del rendiconto finale della gestione delle somme ricevute con il decreto di esproprio o il contratto di compravendita ovvero con lo stato finale dei lavori per le opere di urbanizzazione terminate il 21 luglio 1992, ha affermato che nel caso la prescrizione decorreva dal 21 luglio 1994, entro due anni dallo stato finale dei lavori. La sentenza oggetto di ricorso ha ritenuto che vi erano pure atti interruttivi della prescrizione della Provincia, costituiti dalle note di questa, inviate all'ente locale in data 18 febbraio 2000 e 5 aprile 2002, le quali avevano impedito che maturasse il periodo decennale per la estinzione del diritto al rimborso avvenuto nel 2006.
La Corte d'appello ha rilevato come la richiesta al comune dei rendiconti o dei piani di rimborso da parte della Provincia autonoma, contenuta negli atti di cui sopra, evidenziasse il carattere di intimazione ad adempiere delle note inviate nel 2000 e nel 2002, come rilevato in primo grado, per cui era da negare potesse dichiararsi prescritto il credito adempiuto dal comune, le cui domande erano da rigettare, con compensazione integrale delle spese del grado. Per la cassazione di tale sentenza della Corte di appello di Trento notificata il 27 settembre 2010, ha proposto ricorso di due motivi notificato il 25 novembre 2010, il Comune di Isera, cui ha replicato la Provincia Autonoma di Trento, con controricorso notificato al ricorrente il 4 gennaio 2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione della L. Provinciale di Trento 6 luglio 1983, n. 16, art. 87 e dell'art. 2935 c.c., per avere fissato la decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso del finanziamento al 21 luglio 1994, due anni dopo lo stato finale dei lavori per le opere di urbanizzazione. L'art. 87 della legge provinciale che si pretende violata regola i finanziamenti per l'edilizia abitativa ed è rubricato come "Rimborso delle somme"; esso stabilisce, al primo comma, che quanto erogato per l'acquisizione di aree destinate ad essere cedute per costruire abitazioni va rimborsato "entro trenta giorni dall'avvenuto incasso del prezzo di cessione di ogni singolo lotto e comunque entro due anni dall'invio del rendiconto finale di cui all'articolo precedente".
La stessa norma prevede al comma 2, con riferimento ai finanziamenti per le opere di urbanizzazione primaria, che gli stessi vanno rimborsati "in dieci rate annuali costanti, scadenti al 30 giugno di ogni anno, a partire dall'anno successivo all'invio del rendiconto finale di cui all'art. 86, comma 2".
Tale ultima norma sancisce, al comma 2, che il rendiconto finale di gestione del finanziamento va trasmesso alla Provincia autonoma, in rapporto all'acquisizione dei suoli da destinare alla edilizia abitativa, unitamente al decreto di esproprio o al contratto di compravendita delle aree, e per le somme spese per le opere di urbanizzazione primaria, va inviato con lo stato finale dei lavori eseguiti.
Afferma il comune ricorrente che la L. Provinciale n. 16 del 1983, art. 87, due commi citati, prevedono diverse date di decorrenza della prescrizione per le distinte ipotesi di finanziamento in ciascuno di essi regolate, per le acquisizioni delle aree da cedere per costruirvi abitazioni e per le opere di urbanizzazione. È però errato, secondo l'ente locale, fare dipendere da un atto del debitore, cioè dal rendiconto della gestione del finanziamento, la esigibilità del credito di rimborso della Provincia, perché la rendicontazione rileva solo sul piano contabile e per la trasparenza nell'uso del danaro oggetto di finanziamento costituito da fondi pubblici, decorrendo il credito al rimborso della Provincia dalla data degli atti di alienazione per i comuni delle aree acquisite e dal conto finale dei lavori per le opere di urbanizzazione eseguite. Erroneamente la Corte d'appello individua nella data di due anni dall'invio del conto finale dei lavori, quella da cui il credito al rimborso dell'intero finanziamento sarebbe stato esigibile, violando la lettera della legge, che mantiene ferma la distinzione dei due casi e dei due rimborsi e la diversità di decorrenza della durata delle loro prescrizioni. La interpretazione della Corte di merito viola l'art. 12 preleggi e va oltre la lettera della norma;
l'art. 86 infatti prevede il decorso di due anni dalla acquisizione delle aree al comune per il rimborso del finanziamento, solo per il caso che i suoli non trovino acquirenti che li vogliano utilizzare per la edilizia residenziale. Sul piano pratico, per il ricorrente, la scelta ermeneutica della Corte di merito rende difficile la riscossione del credito, perché la collega alla vendita delle aree e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, a operazioni che possono avvenire in tempi diversi e possono dar luogo, in tal modo, a gravi ritardi nelle restituzioni, da pretendere solo dopo la realizzazione, dei due scopi del finanziamento. L'unificazione della esigibilità dei rimborsi comporta per il comune un aggravio delle posizioni dell'una o dell'altra parte dell'obbligazione, rendendo più difficile individuare il decorso della prescrizione disciplinato chiaramente dalla legge, in danno dell'ente locale debitore.
1.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 2945 c.c., in relazione dell'art. 360 c.p.c., n. 3, e omessa,
contraddittoria e insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, per avere ritenuto che le note della Provincia, inviate al Comune di Isera debitore il 18.2.2000 e 5.4.2002, siano interruttive della prescrizione. Ai sensi dell'art. 2943 c.c., commi 1 e 4, hanno effetto interruttivo della prescrizione, con la domanda giudiziale, gli atti stragiudiziali idonei a costituire in mora il debitore che, secondo la Cassazione, hanno tale effetto sempre "che il creditore manifesti chiaramente, con qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto" (il ricorso cita Cass. 12.2.2010 n. 3371 e 30.11.2006 n. 25500). Riportato integralmente il contenuto delle note del 2000 e del 2002, nelle quali la Provincia chiede informazioni sullo stato degli interventi finanziati, richiamando l'obbligo di rendiconto finale dal Comune, con il riferimento testuale alla L. Provinciale n. 16 del 1983, citato art. 86 e chiedendo tale atto o il piano di rimborso, il ricorso esclude che tali atti possano interrompere la prescrizione. Il ricorrente, in contrasto sul punto con la Corte d'appello, afferma che le due note non sono atti interruttivi, mancando un'espressa richiesta di pagamento della somma finanziata, costituendo tali documenti un mero sollecito a rendere il conto di quanto ricevuto in prestito, a carattere generico e come tale irrilevante per costituire in mora il debitore da parte del creditore.
Infine, in ordine al valore di rinuncia alla prescrizione che potrebbero avere avuto i pagamenti effettuati dal Comune di Isera, circostanza questa non trattata dalla sentenza impugnata, l'ente locale insiste nel dedurre la sua carenza di libertà nel pagamento, dovuto solo alla minaccia di revoca del finanziamento, con la connessa richiesta di interessi moratori dall'ente finanziatore. Comunque il Comune di Isera non aveva diritto a rinunciare alla prescrizione con il pagamento del suo debito, dovendosi escludere il valore di comportamento concludente di tale adempimento, per non essere applicabile al caso l'art. 2937 c.c., u.c., per la necessità della forma scritta degli atti di disposizione degli enti pubblici.
2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, anche se della decisione di merito deve correggersi la motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., in quanto non risulta dalla lettera della L. Provinciale n. 16 del 1983, art. 87, il termine di due anni dal rendiconto finale dei lavori per le opere di urbanizzazione, che la Corte di merito pone a base del rigetto delle domande del comune di Isera. Per le somme erogate per tali opere il rimborso può chiedersi infatti, a differenza di quanto affermato nel merito e in conformità a quanto previsto dal secondo comma del detto art. 87, il 30 giugno di ogni anno "in dieci rate annuali decorrenti dall'anno successivo all'invio del rendiconto finale" cioè dal 30 giugno 1993 e non, come afferma la sentenza impugnata, dal 21 luglio 1994.
Inoltre non è sufficiente la redazione del rendiconto finale della gestione dei fondi ricevuti a rendere esigibile il credito, prevedendo i due commi, della L. Provinciale n. 16 del 1983, citato art. 87, termini decorrenti solo "dall'invio del rendiconto finale" alla creditrice, edotta, con l'inoltro del documento contabile anche di quanto può chiedere in restituzione sia per il capitale che per gli interessi, oltre che del momento da cui può esercitare il suo diritto, per quanto sancito nella norma.
Il dovere di rendiconto dei fondi gestiti dagli enti locali è sancito dal D.Lgs. 16 agosto 2000, n. 267, artt. 227 e ss., per tutti i comuni e, in quanto rientra nella fase di esecuzione delle concessioni o dei finanziamenti, si ritiene che delle controversie su di esso possa conoscere l'A.G.O. (S.U. 10 luglio 2006 n. 15618, 30 marzo 2005 n. 6639). Il dovere di rendicontazione, nel caso, riguarda la gestione di finanziamenti con fondi a rotazione dei quali è previsto il reimpiego per gli stessi scopi per cui furono erogati (L. Prov. Trento n. 16 del 1983, artt. 83 e 88). Di regola i rendiconti sono obbligatori in ogni caso di gestione di fondi fruiti da soggetti diversi da coloro che ne sono i titolari, e servono quindi ad accertare, con la spettanza dei frutti della gestione, l'entità del dovuto liquidato con la rendicontazione (così Cass. 12 ottobre 2011 n. 21013 e Cass. 10 febbraio 2004 n. 2483). Il rendiconto di gestione di fondi pubblici assume rilievo peculiare, quando questi siano utilizzati al fine di realizzare interessi socialmente rilevanti, come accade nel caso, in rapporto all'edilì zia residenziale e abitativa. Il soggetto finanziato, che è comunque tenuto ai rendiconti di gestione, per la citata legislazione della Provincia autonoma di Trento, deve dare conto dell'uso delle somme ricevute solo per realizzare i fini pubblici per cui il danaro fu ad esso erogato in prestito, dovendo restituire immediatamente e a semplice richiesta del creditore con gli accessori quanto non risulta contabilizzato e giustificato nel conto finale. La L. Provinciale n. 16 del 1983, art. 86 prevede, per ogni finanziamento pubblico del tipo di quello erogato nella specie, l'invio dai comuni alla Provincia autonoma del "rendiconto finale" della gestione di quanto ricevuto, con allegati diversi, per i distinti finanziamenti disposti. La norma prevede che i rendiconti siano inviati alla Provincia, secondo che si tratti di prestito per costruire abitazioni ovvero per la esecuzione delle opere di urbanizzazione, prevedendo che le somme che risultino dovute da tali documenti, vadano rimborsate alla Provincia in date diverse fissate in rapporto alla ricezione degli stessi, dalla quale solo il credito di tale parte "può essere fatto valere", ai sensi dell'art. 2935 c.c.. Il più volte citato art. 87, L. prov. n. 16 del 1983, al comma 1, sancisce che il credito di rimborso per la acquisizione di aree da destinare ad abitazioni deve rimborsarsi, quando la somma non sia stata restituita nei trenta giorni dall'incasso del prezzo di cessione dei suoli agli assegnatari "comunque entro due anni dall'invio del rendiconto finale" alla Provincia, con allegati il contratto di compravendita o il decreto di esproprio, termine prorogabile di un altro anno, se i suoli non siano ceduti. Il rendiconto finale nel caso risulta essersi inviato dal comune alla creditrice soltanto al 30 ottobre 2006 come rilevato in primo grado e confermato in appello (pag. 9 della sentenza), con conseguente palese infondatezza, per tale profilo, della domanda di accertamento negativo del debito dell'attore per prescrizione, che non poteva decorrere prima di tale atto contabile necessario a liquidare il credito e gli interessi, alla data del pagamento ancora dovuti. Lo stesso art. 87 della citata legge provinciale, al secondo comma, prevede il rimborso in dieci rate annuali delle somme del finanziamento per la parte destinata "ad opere di urbanizzazione primaria", con scadenza al 30 giugno di ogni anno a decorrere da quello "successivo all'inoltro del rendiconto finale" dei lavori (art. 86, comma 2). Anche se la sentenza e il ricorso non sembrano rilevare che non è il "rendiconto finale", ma il suo "invio" o "inoltro" alla Provincia, a rendere esigibile il credito, liquidandolo nel suo ammontare in rapporto al modo in cui il denaro è stato utilizzato, nessuna specifica impugnazione della sentenza di merito vi è dalle parti per tale profilo.
Deve allora presumersi che la Corte di merito abbia identificato i due momenti della redazione e dell'invio del rendiconto finale in fatto, con ogni conseguenza in diritto. Peraltro la ragione per cui la citata L. Provinciale n. 16 del 1983 prevede che il rendiconto finale di gestione dei finanziamenti per acquisti di suoli per costruire abitazioni vada inviato dai comuni che li hanno ricevuti alla Provincia, unitamente al decreto d'espropriazione o al contratto di compravendita dei terreni, è quella di far conoscere alla creditrice quanta parte delle somme finanziate è stata erogata per le acquisizioni a cui esse erano destinate. In ragione di quanto rilevato, è il documento contabile indicato che liquida e rende esigibile quanto dovuto dal comune e che, con gli atti allegati, giustifica gli esborsi sostenuti dal comune con i fondi ricevuti in prestito per gli acquisti dei suoli, dando diritto solo dalla data della sua ricezione dal creditore di domandarne il rimborso nei limiti di quanto risulta sborsato per i fini del finanziamento. Oltre a consentire la immediata ripetizione di quanto non è riportato come erogato per i fini del finanziamento, il rendiconto serve ad evitare azioni di responsabilità delle sezioni regionali della Corte dei conti contro gli amministratori del comune, per eventuali distrazioni di somme da detti scopi per cui solo entro i limiti di quanto da esso risulta correttamente speso, il rimborso può chiedersi con ogni accessorio come per legge.
Anche a considerare, come fa il comune ricorrente, diverso il finanziamento per l'acquisto dei suoli rispetto a quello per le opere di urbanizzazione, il rilevato inoltro nell'ottobre 2006 del rendiconto finale dell'intero prestito, avendo reso liquido e esigibile il credito di rimborso della Provincia con tale atto, esclude che quanto si è versato dal Comune di Isera alla creditrice aree non fosse dovuto alla data del pagamento del dicembre 2006 per prescrizione del credito. In quanto non liquidabili senza rendiconto gli esborsi del Comune di Isera per le somme ricevute da esso per edilizia abitativa e le opere di urbanizzazione primaria, il debito di rimborso non poteva esigersi prima della rendicontazione e quindi è conforme a legge il rigetto nel merito dell'azione di accertamento negativo dell'ente locale.
Il rendiconto dei lavori per le opere di urbanizzazione primaria doveva essere inviato alla Provincia, unitamente alla contabilità finale dei lavori;
esso giustifica gli esborsi del comune per tale distinto titolo a base del finanziamento unico, anche se destinato a due fini concorrenti, per soddisfare le esigenze abitative dei cittadini del comune.
Anche a ritenere distinti i due finanziamenti, come deduce il comune, per gli scopi diversi che essi hanno, di acquisizione delle aree da destinare ad abitazione e di realizzazione di opere di urbanizzazione, in nessun caso può ritenersi fondato il ricorso del Comune di Isera.
Anche a considerare distinta la data costituente dies a quo della durata della prescrizione in rapporto alle distinte finalità del finanziamento, la L. Prov. n. 16 del 1983, art. 86, fa decorrere, in ogni caso, da termini collegati ai due detti rendiconti finali della gestione delle somme ricevute, la prescrizione, per cui deve negarsi che essa fosse decorsa alla data dell'avvenuto rimborso. Anche a ritenere che la durata della prescrizione abbia avuto inizio invece che entro due anni "dall'invio del rendiconto finale" del 2006, dal 30 giugno 1993, data di scadenza della prima rata di rimborso nell'anno "successivo all'invio del rendiconto finale", per le opere d'urbanizzazione, come secondo il comune, sancirebbero rispettivamente i commi 1 e 2, art. 87 della legge provinciale citata, va esclusa la decorrenza della durata decennale della prescrizione nei trenta giorni dal pagamento del prezzo di vendita del suolo dalla cooperativa assegnataria. Comunque non era ancora decorso il decennio di inerzia del creditore, idoneo a dar luogo, ai sensi dell'art. 2946 c.c., all'estinzione del diritto al rimborso del finanziatore, quando la Provincia aveva sollecitato l'inoltro dal comune del rendiconto o del piano di rimborso, indispensabili a liquidare il credito e gli accessori, con le note del 18 febbraio 2000 e del 5 aprile 2002.
Tali atti sono stati ritenuti interruttivi della durata della prescrizione del credito, perché con essi si diffidava il comune ad adempiere ai suoi doveri di rendiconto, necessari a liquidare e rendere esigibile il debito da rimborsare alla Provincia autonoma di Trento.
Per entrambi i finanziamenti che precedono, il rimborso è dalla legge collegato al "dovere" del comune del rendiconto finale della gestione delle risorse pubbliche ricevute, per dare attuazione ad interessi generali, entro termini previsti dalla legge in connessione alla rendicontazione finale, prima del cui "invio" alla Provincia, non poteva da questa esigersi il rimborso di somme non certe nell'ammontare, dovendo queste, come liquidate nel rendiconto, restituirsi nei termini e con le modalità diverse in ordine alle somme spese per l'edilizia abitativa e a quelle per le opere di urbanizzazione, e non potendo comprendersi nell'atto le somme erogate per altri fini.
Per queste ultime la legge non prevede, non essendo possibile per esse rendere, il conto, termini di decorrenza della prescrizione, essendo per esse dovuti gli interessi moratori sin dalla loro ricezione dal comune.
La prevista facoltà del comune debitore di anticipare la restituzione dei finanziamenti nei trenta giorni dalla ricezione del prezzo di cessione da parte dei privati acquirenti dei lotti per l'edilizia abitativa (art. 87, comma 1), non esercitata nel caso, "comunque" consente di esigere il pagamento nei distinti termini di due anni dall'invio dal comune alla Provincia autonoma del rendiconto finale delle somme erogate per tale fine, come già precisato, salvo a poter pagare con un altro anno di proroga il rimborso per la mancata vendita a terzi dei suoli acquisiti con il denaro ricevuto. Al comune che ha dedotto la prescrizione del credito di controparte come causa petendi dell'azione di accertamento negativo del suo debito verso la Provincia autonoma di Trento, incombeva l'onere di provare l'avvenuto invio del rendiconto finale alla finanziatrice, in data anteriore a quella che ha determinato, secondo la sentenza impugnata, la esigibilità del credito dal 21 luglio 1994, indicando la diversa data desumibile dalla interpretazione letterale della L. Provinciale n. 16 del 1983, citato art. 87. Ai sensi di tale norma, pur potendo esservi restituzioni precedenti, "comunque" (la parola è nel comma 1), da due anni dopo il rendiconto finale delle somme ricevute per l'acquisizione di suoli, diviene esigibile il credito di rimborso e decorre la prescrizione che, in rapporto agli esborsi per costruire le opere di urbanizzazione, iniziava dal 30 giugno 1993, nel primo anno successivo all'invio della rendicontazione del 1992 con lo stato finale dei lavori. Nella fattispecie, rispetto all'invio dei rendiconti finali tardivamente inoltrati dall'ente locale, i giudici del merito hanno solo affermato che, pur essendovi il rendiconto finale del finanziamento dell'ottobre 2006, in ragione dello stato finale dei lavori delle opere di urbanizzazione del 21 luglio 1992, la prescrizione è iniziata a decorrere dopo due anni da tale data, cioè dal 21 luglio 1994, data non prevista nella legge nè impugnata specificamente dal Comune di Isera, il cui ricorso è infondato anche anticipando la decorrenza del periodo per l'estinzione del credito al 30 giugno 1993, come sopra chiarito. Il pagamento del rimborso dell'intero finanziamento fu sollecitato, con le note citate del febbraio 2000 e dell'aprile 2002 che, chiedendo i rendiconti e i piani di rimborso, intimavano l'ente locale ad adempiere ai suoi doveri, che avrebbero reso esigibile il suo credito, che, in ogni caso, non era estinto alla data del pagamento dal comune del dicembre 2006, a causa dei predetti atti interruttivi. Pertanto il primo motivo di ricorso deve rigettarsi, con la modifica parziale della motivazione che precede, perché, anche a causa degli atti interruttivi costituiti dalle note citate, la sentenza di appello esattamente ha negato, con quella di primo grado, la esigibilità del credito prima del pagamento avvenuto indipendentemente dal rendiconto finale, atto dovuto di natura pubblica e non volontario del debitore.
2.2. Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi infondato pure il secondo motivo di ricorso, per la parte in cui pretende che la richiesta al comune del rendiconto o del piano di rimborso del debito, con i documenti di giustificazione della gestione del danaro finanziato, non significava diffida a pagare il dovuto, con invio della documentazione richiesta, indispensabile a liquidare quanto poteva pretendere la Provincia autonoma di Trento dal comune ricorrente.
La creditrice ha intimato l'invio del rendiconto finale di quanto utilizzato dal comune del finanziamento, perché non aveva ricevuto il documento contabile nel 2000 e nel 2002, e, per quanto rilevato, poteva solo dopo tale rendicontazione intimare al comune l'adempimento di quanto da tale documentazione risultava dovuto (sugli atti interruttivi diversi dalla domanda, con le sentenze di cui in ricorso, n. 3372/10 e 25500/06, cfr. Cass. 3 dicembre 2010 n. 24656). Pertanto, correttamente si è ritenuto che la durata della prescrizione decennale non era decorsa ad ottobre 2006, epoca del pagamento, non potendo considerarsi decorsi i dieci anni di durata dell'inerzia fonte dell'estinzione dell'obbligo, in difetto della prova dall'attore dell'invio da esso dell'atto di rendiconto finale e della data di ricezione di esso, indispensabile a far decorrere il termine per far valere il diritto anche ai fini della prescrizione. Comunque, anche a ritenere corretto che vi sia stato un invio del rendiconto dei lavori per le opere di urbanizzazione che ha fatto decorrere la prescrizione dal luglio 1994 come afferma la sentenza impugnata o dal 30 giugno 1993, come emerge nel massimo dalla legge, le note della Provincia autonoma del 2000 e del 2002 sono state interruttive della vicenda estintiva, perché intimavano all'ente locale di inviare tale documento contabile e i piani di rimborso. Tali atti si chiedevano con urgenza per accertare l'entità della prestazione da esigere e degli interessi da computare, in modi e forme diverse, in rapporto alle somme spese in conformità ai fini per cui il finanziamento fu erogato e a quelle usate eccedendo da tali limiti.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato e alla soccombenza del Comune di Isera segue la condanna dello stesso a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Comune di Isera a rimborsare alla Provincia autonoma di Trento le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 marzo 2012. Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2012