Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/1969, n. 3600
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Sentenza 30 ottobre 1969

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I dipendenti delle aziende speciali municipali e provinciali non sono dipendenti dell'ente pubblico territoriale autarchico, ma dipendenti dell'azienda, inquadrabili sindacalmente a norma dell'art. 3 del RD 1 luglio 1926, n. 1130, ed i loro rapporti con l'azienda sono parificabili o positivamente parificati dagli articoli 2093 e 2129 cod civ, nella struttura e nella disciplina giuridica sostanziale e processuale ai rapporti di diritto privato. Tali dipendenti, pur essendo lavoratori a paga fissa, hanno, pertanto, diritto al trattamento festivo per il lavoro prestato nelle festivita infrasettimanali. ( V 1225-59).*

Il riposo settimanale tende ad assicurare un preciso e periodico rapporto di alternanza tra riposo e lavoro, onde evitare il sacrificio di un lavoro prolungato ed il danno che ne potrebbe derivare al lavoratore dall'accumularsi oltre misura della fatica. Pertanto, se nei turni di servizio e fissato un giorno di riposo dopo cinque giornate lavorative, il differimento del giorno di riposo da diritto alla percezione da parte del lavoratore alla maggiorazione sulla paga oraria dovuta per i giorni festivi.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 30/10/1969, n. 3600
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3600
    Data del deposito : 30 ottobre 1969

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