Art. 8.
Dopo l' art. 263 del codice di procedura penale , e' inserito il seguente:
Art. 263-bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.
Dopo l' art. 263 del codice di procedura penale , e' inserito il seguente:
Art. 263-bis. (Impugnazione dell'imputato avverso provvedimento di emissione di ordine o mandato di cattura). - L'imputato puo' ricorrere per cassazione per violazione di legge contro l'ordine o mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento. Il ricorso non sospende l'esecuzione.