TRIB
Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/04/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3714/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano - A.U. Corigliano, Via Parte_1
dell'Agrifoglio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco De Rosis che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso la sede dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Carmela CP_1
Filice - resistente
Oggetto: indennità ex art. 69 D.L. 73/2021.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. Controparte_2
al pagamento dell'indennità previsti dall'art. 69 D.L. 73/2021 pari alla somma netta di €
800,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2) condannare l al CP_1
pagamento della somma di € 800,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria in
favore della ricorrente;
3) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o
infondata. Con favore di spese …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che nel 2020 aveva lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate;
che, pertanto, spettava l'indennità Covid-19 ex art. 69 D.L. 73/2021; che la domanda ammnistrativa non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni principalmente sul rilievo per cui il ricorrente aveva usufruito del reddito di cittadinanza, incompatibile con la prestazione oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L ha affermato la percezione da parte del ricorrente del reddito di cittadinanza quale unico motivo per il rigetto dell'istanza, dovendosi tuttavia rilevare che dalla schermata allegata dall risulta la percezione del reddito di cittadinanza per un importo minimo CP_1
(€. 155,73 da ottobre 2019 ed €. 78,42 da febbraio 2020) fino a gennaio 2021.
La percezione dell'indennità oggetto di giudizio è incompatibile con l'intervenuta riscossione del reddito di cittadinanza alla data di entrata in vigore dell'art. 69 DL 73/2021,
convertito dalla legge 106/2021, che è successiva al gennaio 2021, dovendosi affermare che tale disposizione di legge deve interpretarsi nel senso di fissare il limite temporale indicato, sicché non si può riferire a prestazioni erogate prima dell'entrata in vigore della legge.
CP_ Per il resto non vi sono contestazioni specifiche dell (imposte dall'art. 115 c.p.c.),
CP_ sicché la domanda va accolta, con conseguente condanna dell' a corrispondere la prestazione oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 121°
2 giorno dalla data di presentazione della domanda e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione, nella misura della metà, con compensazione della restante metà in ragione dell'andamento complessivo del procedimento, nel corso del quale è stato disposto rinvio ex art. 309 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'indennità ex art. 69 DL 73/2021,
CP_ convertito dalla legge 106/2021 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121°
giorno dalla presentazione della domanda, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
CP_ compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese del procedimento, che si liquida in €. 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3714/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano - A.U. Corigliano, Via Parte_1
dell'Agrifoglio n. 6, presso lo studio dell'Avv. Marco De Rosis che lo rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Piazza Loreto 22/A
presso la sede dell , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto Ferrato e Carmela CP_1
Filice - resistente
Oggetto: indennità ex art. 69 D.L. 73/2021.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare il diritto del Sig. Controparte_2
al pagamento dell'indennità previsti dall'art. 69 D.L. 73/2021 pari alla somma netta di €
800,00, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
2) condannare l al CP_1
pagamento della somma di € 800,00 oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria in
favore della ricorrente;
3) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente
giudizio, oltre IVA e CPA, come per legge da distrarre ex art. 93 c.p.c. …”.
Conclusioni di parte resistente: “… rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o
infondata. Con favore di spese …”.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo che nel 2020 aveva lavorato come bracciante agricolo per 102 giornate;
che, pertanto, spettava l'indennità Covid-19 ex art. 69 D.L. 73/2021; che la domanda ammnistrativa non aveva avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni principalmente sul rilievo per cui il ricorrente aveva usufruito del reddito di cittadinanza, incompatibile con la prestazione oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 28.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ L ha affermato la percezione da parte del ricorrente del reddito di cittadinanza quale unico motivo per il rigetto dell'istanza, dovendosi tuttavia rilevare che dalla schermata allegata dall risulta la percezione del reddito di cittadinanza per un importo minimo CP_1
(€. 155,73 da ottobre 2019 ed €. 78,42 da febbraio 2020) fino a gennaio 2021.
La percezione dell'indennità oggetto di giudizio è incompatibile con l'intervenuta riscossione del reddito di cittadinanza alla data di entrata in vigore dell'art. 69 DL 73/2021,
convertito dalla legge 106/2021, che è successiva al gennaio 2021, dovendosi affermare che tale disposizione di legge deve interpretarsi nel senso di fissare il limite temporale indicato, sicché non si può riferire a prestazioni erogate prima dell'entrata in vigore della legge.
CP_ Per il resto non vi sono contestazioni specifiche dell (imposte dall'art. 115 c.p.c.),
CP_ sicché la domanda va accolta, con conseguente condanna dell' a corrispondere la prestazione oggetto di giudizio, oltre interessi al tasso legale con decorrenza dal 121°
2 giorno dalla data di presentazione della domanda e rivalutazione monetaria, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16, comma 6, della legge 412/1991.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la chiesta distrazione, nella misura della metà, con compensazione della restante metà in ragione dell'andamento complessivo del procedimento, nel corso del quale è stato disposto rinvio ex art. 309 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire l'indennità ex art. 69 DL 73/2021,
CP_ convertito dalla legge 106/2021 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere alla parte ricorrente la prestazione indicata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 121°
giorno dalla presentazione della domanda, con applicazione dei criteri dettati dall'art. 16,
comma 6, della legge 412/1991;
CP_ compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l al pagamento, in favore della parte ricorrente, della restante metà delle spese del procedimento, che si liquida in €. 200,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 5.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3