Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/02/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TAINA PV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Agnese Angiuli
Alla udienza del 18/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 13629/2024 R.G. promossa da:
Parte 1 rappr. e dif. dall'avv. MATERA CAMILLA;
RICORRENTE
contro
:
CP 1, rappr. e dif. dall'avv. DAPRILE BARBARA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07.11.2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio 1 CP 1 chiedendo l'accoglimento delle seguenti
11 1. Condannare 1 CP 1 in persona del legaleconclusioni rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di € 6.903,68, come innanzi determinata a titolo di
Parte 1arretrati di indennità di accompagnamento dovuti alla IG.ra
[...] , oltre interessi legali come per legge dal dì del dovuto sino al soddisfo, nonché il riconoscimento del beneficio mensile per il proseguo a partire dall'effettivo soddisfo degli arretrati;
2. Per l'effetto, condannare 1 CP 1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, distrarsi ex art 93 c.p.c. in favore della sottoscritta da procuratrice che si dichiara antistataria;
3. L'istante chiede, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, che venga manlevata da una eventuale condanna al pagamento delle spese, competenze ed onorari di giudizio, trovandosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. Att. C.p.c., nelle condizioni indicate dall'art. 42, CO. 11, D.L. n. 269/2003 convertito nella L. 326/2003 in quanto i ricorrenti stessi consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni
-
mendaci è punito ai senso del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai 76 D.P.R.senso e per gli effetti dell'art. n. 115/02 hanno
-
dichiarato con la dichiarazione sostitutiva di certificazione che si deposita contestualmente al presente ricorso, e notificata pedissequamente alle conclusioni del presente atto, quindi, facente parte integrante dello stesso e sottoscritta dallo stesso ricorrente, che nell'anno precedente all'instaurazione del presente giudizio risulta essere titolare di un
risultantereddito familiare imponibile dall'ultimaCP 2
dichiarazione, pari O inferiore ad euro 25.676,02 (ovvero a due volte
l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al D.P.R. 115/02) e cioè inferiore ai limiti fissati dal D.M 01.01.14 in G.U. 23.07.14 e si impegna a comunicare, fino alla definizione del processo, le eventuali variazioni rilevanti dei limiti di reddito che dovessero verificarsi nell'anno precedente".
Costituendosi in giudizio, 1 CP 1 chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, rappresentando di aver dato esecuzione al decreto
di omologa giusta comunicazione di liquidazione del 27.11.2024.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa. Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio.
che,E' opportuno, in proposito, evidenziare secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del
contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti
trovando direttamente disciplinata nel codice di rito civile nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR
costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è
venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr.,
ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11
gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che 1 CP 1 ha liquidato, nelle more del giudizio, la prestazione richiesta in ricorso (cfr. comunicazione di liquidazione e cedolino di pensione dicembre 2024 allegati al fascicolo di parte resistente).
Del resto, la statuizione di cessata materia del contendere è stata richiesta dai procuratori delle parti costituite.
E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, venuto meno
ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso.
al regolamento delle spese del giudizio, ritiene ilQuanto, da ultimo, stesse debbano essere poste a carico dell CP 1 giudicante che le
considerato che il riconoscimento del diritto della ricorrente è avvenuto solo dopo il deposito del ricorso introduttivo;
tuttavia, il comportamento dell'istituto, il quale ha provveduto alla liquidazione della prestazione entro un breve lasso temporale dalla notifica del ricorso introduttivo,
consente di compensarle nella misura di un terzo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa con il ricorso introduttivo del giudizioazionata da Parte 1
depositato il 07.11.2024;
2) liquida le spese di lite in favore del ricorrente in complessivi €
1.865,00, oltre iva, сра e rimborso forfettario 15%, che pone a carico
nella misura di 2/3, con distrazione in favore del procuratoredell CP 1 dichiaratosi anticipante, e che compensa per il residuo.
Bari, 18.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli