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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2891 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11954/2024 R.G,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. residente in [...]
(CT), S.P. 230, Boccadorzo 16, elettivamente domiciliata in Messina Via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59320240004157452000 per un importo di € 2.672,83; n. 593202400041575 53 000 per un importo di € 2.606,17; n. 59320240004157654 000 per un importo di € 2.707,92, relativi ad indebiti per prestazioni di disoccupazione agricola in merito alle giornate lavorate dalla ricorrente negli anni
2018, 2019 e 2021, le quali sono state cancellate con tre distinti provvedimenti di disconoscimento datati 29/9/2022, avverso i quali è stato presentato ricorso innanzi a questo Tribunale (n. 1144/2023
RG), che sono prodromici agli indebiti richiesti con gli avvisi di addebito opposti e che discendono da un verbale ispettivo datato 16/6/2022 e notificato alla Società Cooperativa Agricola Bionatura. Parte opponente, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della predetta società cooperativa
Bionatura dall'anno 2013 per un numero di giornate pari a: 108 nell'anno 2018; 105 nell'anno 2019;
105 nell'anno 2021, ha rilevato di aver maturato i requisiti di legge per l'ottenimento della prestazione a sostegno del reddito, per cui è illegittima la cancellazione delle su elencate giornate agricole, riportandosi a tutto quanto già dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 1144/2023 RG avverso i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole.
L'opponente ha quindi così concluso: “1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso;
2) per i motivi di cui in narrativa, annullare gli avvisi di addebito impugnati dichiarando illegittime le richieste di indebito;
3) con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori che possano rivelarsi utili e conducenti;
4) con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' rilevando che l'opponente non ha provato, né ha chiesto di provare il carattere subordinato del rapporto di lavoro, ha così concluso: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare integralmente gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte delle somme e degli interessi e oneri aggiuntivi determinati come per legge, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito ivi citati e, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente,
e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Gli avvisi di addebito opposti sono stati emessi dall' in relazione ad indebiti derivanti dal disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo svolto negli anni 2018, 2019 e 2021 avvenuto con tre provvedimenti del 29.9.2022 che sono stati oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale
(n. 1144/2023 RG).
Quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza, depositata in pari data rispetto alla presente pronuncia, che ha rigettato il ricorso di per mancanza di prova che tra la ricorrente e Parte_1
la società agricola Bionatura sia intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, rilevando:
“[…] a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro non continuativi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione CP_ soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto
17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(v. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Nella specie, l'onere di provare che l'attività svolta in concreto in favore della società presenta il carattere della subordinazione grava sulla parte ricorrente, onere non debitamente assolto, non essendo provato l'esercizio di poteri direttivi, di controllo e disciplinari nei suoi confronti, né quali direttive le fossero impartite e da chi in concreto le ricevesse, mentre appare del tutto omessa ogni allegazione in ordine al potere disciplinare cui parte ricorrente sarebbe stata assoggetta, ad esempio, in caso di assenze o ritardi.
Parimenti deve ritenersi non provata la sussistenza degli indici sussidiari della subordinazione, quali ad esempio l'osservanza di un orario predeterminato, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il godimento delle ferie annuali, non potendo all'uopo assumere rilevanza a tal fine i contratti, le comunicazioni e le buste paga in atti.
Invero, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché
Cass. 9290/2000).
La prova per testi richiesta da parte ricorrente non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli appaiono inconducenti e formulati in termini generici e non circostanziati o volti a far esprimere al teste valutazioni anche giuridiche (quali le modalità di calcolo delle retribuzioni e la qualificazione del rapporto come “alle dipendenze” della Bionatura).
Il complesso di tali elementi, dunque, induce ad escludere il carattere della subordinazione ed a ritenere l'attività svolta dalla ricorrente e dai suoi familiari nell'ambito della società Bionatura come di natura autonoma.
La costituzione della predetta società, infatti, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della qualifica di coadiutrice coltivatore diretto in capo alla ricorrente.
In tal senso rileva quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 2527 del
19.3.1988: “La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'Assicurazione e dell'iscrizione negli appositi elenchi, può essere riconosciuta anche a persone che svolgano l'attività di coltivazione di un fondo in
Forma associata, giacché la non equiparabilità della società all'uopo costituita al "nucleo familiare" menzionato nell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 non esclude la configurabilità quali coltivatori diretti dei singoli soci, ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali, a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato che la ricorrente, nel periodo in esame, ha svolto attività lavorativa di manuale coltivazione dei fondi e di allevamento e di governo del bestiame e che tale attività ha rivestito i caratteri non di subordinazione ma di abitualità e prevalenza nei termini indicati dall'istituto previdenziale (coadiutrice – coltivatore diretto)”.
Ciò considerato, e tenuto conto che la prova della subordinazione non risulta acquisita neppure nel presente giudizio, in cui invero non sono state formulate richieste istruttorie, deve ritenersi infondato l'unico motivo di opposizione agli avvisi di addebito, basato sull'illegittimità del disconoscimento per la dedotta assunzione della ricorrente alle dipendenze della società Bionatura.
Conseguentemente l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai minimi delle tariffe previste dal DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 per le cause in materia di previdenza, secondo lo scaglione di valore applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione agli avvisi di addebito n. 59320240004157452000, n. 59320240004157553000
e n. 59320240004157654000; CP_ condanna a rifondere le spese processuali all' che si liquidano in € 1.865,00 Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 4.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del 17.6.2025 con il deposito di note nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni precisate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11954/2024 R.G,
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...], c.f. residente in [...]
(CT), S.P. 230, Boccadorzo 16, elettivamente domiciliata in Messina Via Rocca Guelfonia n. 6, presso lo studio dell'avv. Grazia Pinzone, che la rappresenta e difende per procura in atti;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , con sede in Roma, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p. t., elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26 presso l'Avvocatura sede provinciale di Catania, rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. Livia Gaezza, per mandato generale alle liti n. 37875/7313, a rogito del 22.3.2024 del notaio di Roma;
Resistente Per_1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di
Catania, in funzione di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso gli avvisi di addebito n.
59320240004157452000 per un importo di € 2.672,83; n. 593202400041575 53 000 per un importo di € 2.606,17; n. 59320240004157654 000 per un importo di € 2.707,92, relativi ad indebiti per prestazioni di disoccupazione agricola in merito alle giornate lavorate dalla ricorrente negli anni
2018, 2019 e 2021, le quali sono state cancellate con tre distinti provvedimenti di disconoscimento datati 29/9/2022, avverso i quali è stato presentato ricorso innanzi a questo Tribunale (n. 1144/2023
RG), che sono prodromici agli indebiti richiesti con gli avvisi di addebito opposti e che discendono da un verbale ispettivo datato 16/6/2022 e notificato alla Società Cooperativa Agricola Bionatura. Parte opponente, deducendo di aver lavorato alle dipendenze della predetta società cooperativa
Bionatura dall'anno 2013 per un numero di giornate pari a: 108 nell'anno 2018; 105 nell'anno 2019;
105 nell'anno 2021, ha rilevato di aver maturato i requisiti di legge per l'ottenimento della prestazione a sostegno del reddito, per cui è illegittima la cancellazione delle su elencate giornate agricole, riportandosi a tutto quanto già dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio iscritto al n. 1144/2023 RG avverso i provvedimenti di cancellazione delle giornate agricole.
L'opponente ha quindi così concluso: “1) preliminarmente, sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito oggetto del presente ricorso;
2) per i motivi di cui in narrativa, annullare gli avvisi di addebito impugnati dichiarando illegittime le richieste di indebito;
3) con riserva di articolare tutti i mezzi istruttori che possano rivelarsi utili e conducenti;
4) con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dell'odierno procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso i secondi”. CP_ Costituitosi tempestivamente in giudizio, l' rilevando che l'opponente non ha provato, né ha chiesto di provare il carattere subordinato del rapporto di lavoro, ha così concluso: “In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso, ove non venga fornita prova della sua tempestività ex art. 24, d. lgs. n. 46/99. In via principale, dichiarare l'infondatezza dell'avversa opposizione, e per l'effetto, confermare integralmente gli avvisi di addebito impugnati. In via subordinata, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento in capo a controparte delle somme e degli interessi e oneri aggiuntivi determinati come per legge, relativi ai periodi citati in narrativa, così come quantificati negli avvisi di addebito ivi citati e, ovvero nella somma che sarà stabilita dal Decidente,
e per l'effetto condannare parte ricorrente al pagamento di quanto accertato. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
L'udienza del 17.6.2025 è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate dalle parti come in atti, la causa viene decisa nei termini che seguono. CP_ Gli avvisi di addebito opposti sono stati emessi dall' in relazione ad indebiti derivanti dal disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo svolto negli anni 2018, 2019 e 2021 avvenuto con tre provvedimenti del 29.9.2022 che sono stati oggetto di impugnazione innanzi a questo Tribunale
(n. 1144/2023 RG).
Quest'ultimo giudizio è stato definito con sentenza, depositata in pari data rispetto alla presente pronuncia, che ha rigettato il ricorso di per mancanza di prova che tra la ricorrente e Parte_1
la società agricola Bionatura sia intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, rilevando:
“[…] a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento, dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, è necessario che provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti gli elementi tipici della subordinazione o quanto meno i c.d. elementi sintomatici della medesima, non essendo a tal fine sufficiente la mera generica prova di avere svolto attività lavorativa “alle dipendenze” di una determinata azienda o l'indicazione del numero di giorni lavorati o delle ore lavorate, posto che tali elementi - specialmente per periodi di lavoro non continuativi - non appaiono determinanti per sostenere, anche ove risultino provati, l'effettiva natura subordinata del rapporto.
La Suprema Corte ha ribadito tali principi, affermando che “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie a una mera funzione ricognitiva della corrispondente situazione CP_ soggettiva e di agevolazione probatoria. Funzione che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro” (Cass., sez. lav., 2 dicembre 2022, n. 35548).
In caso di contestazione da parte dell' , incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, CP_1
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto d'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli a tempo determinato (Cass., sez. lav., 16 maggio 2018, n. 12001, in linea con
Cass., S.U., 26 ottobre 2000, n. 1133; di recente, la già richiamata sentenza n. 37971 del 2022, punto
17)” (cfr. Cass. 2 febbraio 2023, n. 3129).
L'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è
l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale
(v. Cass., civ. sez. lav., 9/3/2009 n. 5645).
Nella specie, l'onere di provare che l'attività svolta in concreto in favore della società presenta il carattere della subordinazione grava sulla parte ricorrente, onere non debitamente assolto, non essendo provato l'esercizio di poteri direttivi, di controllo e disciplinari nei suoi confronti, né quali direttive le fossero impartite e da chi in concreto le ricevesse, mentre appare del tutto omessa ogni allegazione in ordine al potere disciplinare cui parte ricorrente sarebbe stata assoggetta, ad esempio, in caso di assenze o ritardi.
Parimenti deve ritenersi non provata la sussistenza degli indici sussidiari della subordinazione, quali ad esempio l'osservanza di un orario predeterminato, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, il versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, il godimento delle ferie annuali, non potendo all'uopo assumere rilevanza a tal fine i contratti, le comunicazioni e le buste paga in atti.
Invero, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali attinenti al disconoscimento del rapporto di lavoro, per assenza dei requisiti tipici della subordinazione o per ritenuta insussistenza dello stesso, laddove venga appunto contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr. tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché
Cass. 9290/2000).
La prova per testi richiesta da parte ricorrente non è stata ammessa in quanto i relativi capitoli appaiono inconducenti e formulati in termini generici e non circostanziati o volti a far esprimere al teste valutazioni anche giuridiche (quali le modalità di calcolo delle retribuzioni e la qualificazione del rapporto come “alle dipendenze” della Bionatura).
Il complesso di tali elementi, dunque, induce ad escludere il carattere della subordinazione ed a ritenere l'attività svolta dalla ricorrente e dai suoi familiari nell'ambito della società Bionatura come di natura autonoma.
La costituzione della predetta società, infatti, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della qualifica di coadiutrice coltivatore diretto in capo alla ricorrente.
In tal senso rileva quanto precisato dalla Corte di Cassazione Sez. Lavoro nella sentenza n. 2527 del
19.3.1988: “La qualifica di coltivatore diretto, ai fini dell'Assicurazione e dell'iscrizione negli appositi elenchi, può essere riconosciuta anche a persone che svolgano l'attività di coltivazione di un fondo in
Forma associata, giacché la non equiparabilità della società all'uopo costituita al "nucleo familiare" menzionato nell'art. 2 della legge 9 gennaio 1963 n. 9 non esclude la configurabilità quali coltivatori diretti dei singoli soci, ferma, peraltro, la necessità che il fabbisogno lavorativo del fondo di cui agli artt. 3 e 4 di tale legge ed il rapporto fra esso e la prestazione lavorativa di cui al primo comma del citato art. 2 siano apprezzati con riferimento non già al fondo oggetto dell'attività sociale ma alle frazioni di esso corrispondenti alle quote dei singoli soci, le quali, a norma dell'art. 2263, primo comma, cod. civ., si presumono eguali”.
Alla stregua delle superiori considerazioni, pertanto, deve ritenersi non provato che la ricorrente, nel periodo in esame, ha svolto attività lavorativa di manuale coltivazione dei fondi e di allevamento e di governo del bestiame e che tale attività ha rivestito i caratteri non di subordinazione ma di abitualità e prevalenza nei termini indicati dall'istituto previdenziale (coadiutrice – coltivatore diretto)”.
Ciò considerato, e tenuto conto che la prova della subordinazione non risulta acquisita neppure nel presente giudizio, in cui invero non sono state formulate richieste istruttorie, deve ritenersi infondato l'unico motivo di opposizione agli avvisi di addebito, basato sull'illegittimità del disconoscimento per la dedotta assunzione della ricorrente alle dipendenze della società Bionatura.
Conseguentemente l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base ai minimi delle tariffe previste dal DM 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 per le cause in materia di previdenza, secondo lo scaglione di valore applicabile per le fasi di studio, introduttiva e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione agli avvisi di addebito n. 59320240004157452000, n. 59320240004157553000
e n. 59320240004157654000; CP_ condanna a rifondere le spese processuali all' che si liquidano in € 1.865,00 Parte_1
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%.
Catania, 4.7.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi