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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/09/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento n N. R.G. 2182/2024 promosso da
, (C.F. ) E_ C.F._1
E DA
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Mortara, Vicolo Gregotti n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Moncalvo, in data 04/09/2010, (atto n. 4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con sentenza n. 270/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Moncalvo (AT) il 4 settembre 2010– E_ Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Moncalvo al
n. 4 serie A Parte II anno 2010.
- accertare e dichiarare che le parti hanno scelto come regime d'affido quello condiviso con collocazione prevalente dei figli minori presso l'abitazione materna sita in
Mortara, corso Torino 36: - il padre ha ampio diritto di visita ai figli minori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni di studio dei minori.
- Il padre potrà trascorrere con i figli due week end alternati al mese allorquando potrà andare a prendere e presso l'abitazione materna dalle ore 17 del Per_1 Per_2 venerdì per riaccompagnarli a Mortara direttamente alla scuola frequentata dai minori il lunedì mattina. I figli trascorreranno con il padre un giorno a settimana, indicativamente il giovedì, pernottando presso la sua abitazione in Casale Monferrato;
il mattino successivo il padre riporterà i figli a scuola a Mortara.
- Le parti saranno libere di concordare, di volta in volta, anche diverse modalità di frequentazione e/o diritto di pernotto dei figli minori.
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale
e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con i figli sempre secondo il principio dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore,
e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione dei figli.
- Il padre si obbliga a gestire in maniera esclusiva tutti gli impegni relativi all'attività calcistica di , sia per quanto concerne gli allenamenti che per i trasferimenti Per_2 nei vari tornei e/o manifestazioni.
-disporre che il padre versi dalla data di pronuncia della separazione la somma di euro
200,00 mensili, per ciascun figlio, entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indice ISTAT del costo della vita (se positivo) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti hanno visionato e accettato.
- prevedere che il marito si farà carico, in maniera esclusiva, di far fronte al pagamento della rata del finanziamento (di circa € 400) entro il 10 di ogni mese, acceso in costanza di matrimonio presso la Cassa di Risparmio di Asti, ed avente scadenza aprile
2028
Pag. 2 di 5 - darsi atto che l'autovettura Citroen Gran Picasso EW702AA, intestata al marito, resterà nella disponibilità dello stesso, che se ne assumerà tutti i relativi oneri;
allo stesso modo l'autovettura Suzuky Swift targata EJ670RY, intestata alla moglie, resterà nella disponibilità della moglie, che se ne assumerà tutti i relativi oneri.
-darsi atto che la GN acquisterà, dal marito E_
, alla pubblicazione della sentenza di separazione, la quota di Parte_2 metà dell'immobile in comproprietà sito in Alfiano Natta (AL), frazione Sanico, via San
Pietro 10 e che il corrispettivo sarà rappresentato dall'accollo del residuo mutuo;
a tale trasferimento verrà applicato l'art.19 L.74/87, per cui sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassazione, diversamente le spese notarili saranno a carico dell'acquirente.
- accertare e dichiarare che l'assegno unico familiare sarà assegnato alla GN
. Pt_1
- dichiarare che le parti all'atto della conclusione della pratica notarile relativa alla cessione della quota dell'immobile sito in Alfiano Natta non avranno nulla a pretendere
l'una dall'altra avendo regolato ogni altra questione di carattere economico di dare/avere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.05.2023 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 270/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvenuto il 13.5.2025, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 3 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima, altresì, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può inoltre essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
Si prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va, altresì, disposto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , sposati in Moncalvo il giorno E_ Parte_2
04/09/2010, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n. 4, parte II, Serie A, anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le statuizioni inerenti alle condizioni di affido e di mantenimento della prole nonché alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente dott.ssa Laura Cortellaro Giudice dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore nel procedimento n N. R.G. 2182/2024 promosso da
, (C.F. ) E_ C.F._1
E DA
(C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. BROMBAL SABRINA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del predetto difensore sito in Mortara, Vicolo Gregotti n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Moncalvo, in data 04/09/2010, (atto n. 4, parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010); separati consensualmente con sentenza n. 270/2024 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“ Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Moncalvo (AT) il 4 settembre 2010– E_ Parte_2 matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Moncalvo al
n. 4 serie A Parte II anno 2010.
- accertare e dichiarare che le parti hanno scelto come regime d'affido quello condiviso con collocazione prevalente dei figli minori presso l'abitazione materna sita in
Mortara, corso Torino 36: - il padre ha ampio diritto di visita ai figli minori, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e gli impegni di studio dei minori.
- Il padre potrà trascorrere con i figli due week end alternati al mese allorquando potrà andare a prendere e presso l'abitazione materna dalle ore 17 del Per_1 Per_2 venerdì per riaccompagnarli a Mortara direttamente alla scuola frequentata dai minori il lunedì mattina. I figli trascorreranno con il padre un giorno a settimana, indicativamente il giovedì, pernottando presso la sua abitazione in Casale Monferrato;
il mattino successivo il padre riporterà i figli a scuola a Mortara.
- Le parti saranno libere di concordare, di volta in volta, anche diverse modalità di frequentazione e/o diritto di pernotto dei figli minori.
- Per quanto concerne le ferie estive: ciascun genitore potrà trascorrere con i figli almeno due settimane anche non consecutive comunicando per tempo (entro il 31 maggio) le settimane di ferie e il luogo di villeggiatura prescelto. Le vacanze di Natale
e di Pasqua saranno trascorse da ciascun genitore con i figli sempre secondo il principio dell'alternanza: Natale e Santo Stefano, sino al 31 dicembre con un genitore,
e l'ultimo dell'anno e l'epifania con l'altro, così pure per la Pasqua e Pasquetta. Le parti anche in questo caso possono assumere accordi diversi circa la frequentazione dei figli.
- Il padre si obbliga a gestire in maniera esclusiva tutti gli impegni relativi all'attività calcistica di , sia per quanto concerne gli allenamenti che per i trasferimenti Per_2 nei vari tornei e/o manifestazioni.
-disporre che il padre versi dalla data di pronuncia della separazione la somma di euro
200,00 mensili, per ciascun figlio, entro il 15 di ogni mese, annualmente rivalutabili secondo indice ISTAT del costo della vita (se positivo) oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche, ludiche secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia che le parti hanno visionato e accettato.
- prevedere che il marito si farà carico, in maniera esclusiva, di far fronte al pagamento della rata del finanziamento (di circa € 400) entro il 10 di ogni mese, acceso in costanza di matrimonio presso la Cassa di Risparmio di Asti, ed avente scadenza aprile
2028
Pag. 2 di 5 - darsi atto che l'autovettura Citroen Gran Picasso EW702AA, intestata al marito, resterà nella disponibilità dello stesso, che se ne assumerà tutti i relativi oneri;
allo stesso modo l'autovettura Suzuky Swift targata EJ670RY, intestata alla moglie, resterà nella disponibilità della moglie, che se ne assumerà tutti i relativi oneri.
-darsi atto che la GN acquisterà, dal marito E_
, alla pubblicazione della sentenza di separazione, la quota di Parte_2 metà dell'immobile in comproprietà sito in Alfiano Natta (AL), frazione Sanico, via San
Pietro 10 e che il corrispettivo sarà rappresentato dall'accollo del residuo mutuo;
a tale trasferimento verrà applicato l'art.19 L.74/87, per cui sarà esente da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassazione, diversamente le spese notarili saranno a carico dell'acquirente.
- accertare e dichiarare che l'assegno unico familiare sarà assegnato alla GN
. Pt_1
- dichiarare che le parti all'atto della conclusione della pratica notarile relativa alla cessione della quota dell'immobile sito in Alfiano Natta non avranno nulla a pretendere
l'una dall'altra avendo regolato ogni altra questione di carattere economico di dare/avere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.05.2023 hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 270/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in data 25.7.2024 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione avvenuto il 13.5.2025, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Pag. 3 di 5 Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima, altresì, sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può inoltre essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico
Si prende, altresì, atto delle ulteriori statuizioni concordate tra le parti.
Nulla va, altresì, disposto in merito alle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e , sposati in Moncalvo il giorno E_ Parte_2
04/09/2010, con atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del suddetto
Comune (atto n. 4, parte II, Serie A, anno 2010);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce integralmente le statuizioni inerenti alle condizioni di affido e di mantenimento della prole nonché alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni concordate;
5) nulla sulle spese.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 24.7.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
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