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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
6857/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N.R.G. 6857/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. r.g. 6857/2022 promossa da:
pagina 1 di 5 (c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Eboli ed elett.te domiciliata in Portici
(Na), al Corso Garibaldi n. 85;
-appellante contro
(c.f.: ) Controparte_2 C.F._1
-appellato contumace
nonché
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_3 P.IVA_2
-appellata contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, l' ha impugnato Controparte_1
la sentenza n. 4365/2022, depositata in data 13.05.2022, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da avverso la cartella di pagamento n. Controparte_2
07120140084275977, per un importo complessivo di € 517,24 relativo al mancato pagamento della Tassa
Automobilistica dell'Anno 2009 - Ente impositore Regione Campania, deducendo l'inesigibilità del credito per intervenuta prescrizione.
In accoglimento dell'opposizione spiegata, il Giudice di Pace di Nola annullava il ruolo e relativa cartella di pagamento ivi indicata, relativa a crediti avente ad oggetto tassa automobilistica regionale per intervenuta prescrizione, e condannava l' al pagamento delle spese di lite. CP_4
L'appellante censurava la predetta sentenza, eccependo l'incompetenza del giudice ordinario in favore del giudice tributario, nonché la regolarità della notifica della cartella di pagamento;
ha dedotto l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme della stessa vantate, concludendo per l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Nonostante la regolarità della notifica, non si sono costituiti in giudizio e la Controparte_2 CP_3
e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
[...]
pagina 2 di 5 In via preliminare va dato atto dell'ammissibilità dell'appello per essere stato rispettato dall'
[...]
il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 c.p.c., tra la pubblicazione della Controparte_1 sentenza, avvenuta in data 05.09.2022 e la notifica dell'impugnazione, eseguita il 04.11.2022.
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto.
In via assorbente rispetto ad ogni altra questione va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, rientrando la controversia nella competenza giurisdizionale delle commissioni tributarie (ora, Corte di Giustizia Tributaria), in relazione alla natura del tributo, all'atto impugnato ed ai motivi di impugnazione.
Sul punto, giova ricordare che: “in relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere, dovendosi in particolare verificare se quest'ultimo scaturisca da una pretesa impositiva della P.A. o se costituisca il semplice corrispettivo di una prestazione erogata da un soggetto pubblico in esecuzione di un rapporto privatistico” (cfr. Cass., Sez. Un., 29.04.2021 n.
11293).
In ordine alla corretta individuazione del giudice munito di giurisdizione, rileva il cd. “petitum sostanziale”, da identificare “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (cfr. Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350; ordinanza n.
8465 del 15.3.2022).
Rispetto al discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo, principale fonte normativa di riferimento
è il D.lgs. n. 546/1992 (a seguito delle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del
2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla l. n. 248 del 2005).
In particolare, detto decreto ha attribuito alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, precisando nel secondo periodo dell'art. 2, co. 2 che: “appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro pagina 3 di 5 accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica” (ex multis Trib. Nola, sent. n. 1339/2023; n. 904/2023; n. 3268/2024).
Si è, in merito, consolidato l'orientamento secondo cui “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (cfr. Cass. SS.
UU, ordinanza n. 16986 del 25.5.2022; n. 30666 del 18.10.2022; n. 35116 del 29.11.2022).
Ebbene, alla luce della documentazione versata in atti, è pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio, trattandosi di importo dovuto per la tassa automobilistica regionale.
A ciò si aggiunga che, a far data dal 1° gennaio 1993, il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 23, co. 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal
Testo Unico approvato con DPR 5 febbraio 1953, n. 39, e ss. mm., che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte
Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione".
Orbene, i principi suddetti non possono che trovare applicazione al caso di specie, atteso che l'opponente ha dedotto la prescrizione del credito e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e, tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo (non potendosi, all' evidenza, intendere tale il mero estratto di ruolo).
In definitiva, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice tributario territorialmente competente.
Ogni altra questione deve ritenersi assorbita.
La continua evoluzione giurisprudenziale sul controverso tema dei limiti del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, comprovato dai numerosi interventi chiarificatori delle sezioni pagina 4 di 5 unite della Suprema Corte, induce a ritenere sussistenti le condizioni di cui all'art. 92, co. 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello e dichiara l' opposizione proposta in primo grado inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Nola, 28 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Esposito
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