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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4942 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13236/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13236/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERUGINI Parte_1 C.F._1 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ZIMA 1/A, BRESCIA, presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOTTI FA CP_1 C.F._2 IO, elettivamente domiciliato in VIA P.M. KOLBE 43 25065 LUMEZZANE presso il difensore avv. PASOTTI FA IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“nel merito: voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare il convenuto al risarcimento CP_1 in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall'illecito Parte_1 descritto in citazione, nella misura che sarà determinata equitativamente all'esito del giudizio, oltre a interessi moratori e/o corrispettivi e/o compensativi e rivalutazione come per legge, detratte le somme che risulteranno già versate in esecuzione delle sentenze penali.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di ammissione di prove per testimoni a prova diretta sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dall'inciso “vero che”:
1) a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, l'attore ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione sia per recuperare quanto più possibile articolarità sulla caviglia che sulla cicatrice stessa;
2) è stato necessario anticipare il secondo intervento poiché i tessuti mal tolleravano i messi di sintesi;
3) la cicatrice necessita ancora oggi di cure;
4) la gamba sinistra in conseguenza della lesione risulta più piccola della destra in termini di circonferenza;
5) ciò comporta ciclici e continui dolori articolari al ginocchio sinistro e all'anca destra (derivanti dalla cd. “compensazione”);
6) il malleolo fratturato risulta doloroso nella deambulazione quando il meteo cambia (temperatura e pressione atmosferica);
7) all'epoca dei fatti l'attore si è visto costretto a trasferirsi a casa di sua madre per motivi assistenziali e logistici, dovendo altresì allestire una brandina provvisoria per consentire i trasferimenti e ridurre i rischi del salire e scendere le scale con le stampelle;
8) anche la doccia presentava difficoltà, poiché il gesso arrivava fin sotto il ginocchio e andava protetto dall'acqua, inoltre l'operazione presentava rischi di caduta dentro la doccia e nella fase di uscita con la superficie bagnata ed un solo piede su cui poggiare il peso;
9) essendo l'attore un rappresentante in campo ospedaliero, il suo abbigliamento è composto soprattutto da abiti ed ancor'oggi la scelta dei pantaloni è penalizzata dalla disparità delle dimensioni dei polpacci e pertanto sovente l'attore si vede costretto a rivolgersi a un sarto per modificare il capo;
10) essendo l'attore attivo da molti anni nell'ambito del volontariato in qualità di autista, capo equipaggio ed istruttore presso la Croce Bianca di Brescia, a seguito dell'evento lesivo egli ha dovuto sospendere il servizio per diversi mesi e successivamente rientrare operativo con ruoli marginali a causa della sua forma fisica incompatibile con l'attività di emergenza e urgenza sul territorio, che richiede prestanza fisica e costanza nell'esprimere lo sforzo di trasportare i pazienti piuttosto che effettuare un massaggio cardiaco e le manovre di respirazione.
pagina 2 di 10 Si indicano come testimoni su tutti i capitoli la sig.ra , da ST LL (BS), Via Gilles Testimone_1
Villeneuve n. 4, e la sig.ra da Brescia, Via Malta n. 43/D, con riserva d'altri Testimone_2 indicarne”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione e domanda avversaria disattesa:
In via principale e nel merito: rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte;
Spese e compenso professionale di lite interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta delittuosa tenuta dal convenuto nel corso di una gara amatoriale di go-kart, durante la quale quest'ultimo ha violentemente e intenzionalmente tamponato l'attore, che di conseguenza è stato scaraventato fuori dal veicolo, finendo a terra.
L'attore ha dedotto che relativamente alla richiamata condotta è stato instaurato un procedimento penale a carico del convenuto, all'esito del quale il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3153/2022 del
10.10.2022, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 582 c.p., con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., accordando a titolo di provvisionale la somma di euro 10.000,00. Ha esposto che la sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Corte
d'Appello di Brescia con sentenza n. 2145/2023 del 28.09.2023 (divenuta irrevocabile nelle more del presente giudizio, in data 12.01.2024). si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e rilevando, in CP_1 particolare, come non vi sia prova dell'intenzionalità dell'incidente, né che il soggetto che l'ha causato possa essere identificato con il convenuto.
Ha inoltre dedotto la concorrente responsabilità del gestore del kartodromo, che non ha assunto alcun provvedimento al fine della sospensione della gara dopo il verificarsi della collisione.
pagina 3 di 10 Ha infine contestato la quantificazione dei danni operata da controparte, evidenziando in particolare come da alcuni post pubblicati sui social network sia possibile desumere come l'attore non abbia subito alcuna limitazione della propria vita privata in conseguenza del sinistro per cui è causa.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al dott. al cui esito è stata Controparte_2 fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto, consistita nell'aver tamponato intenzionalmente il veicolo dell'attore durante una gara di go-kart.
Relativamente a tali fatti, la responsabilità penale del convenuto è stata accertata con sentenza penale di condanna n. 3153/2022 del 10.10.2022 (doc. 6 fascicolo attoreo), con cui il Tribunale di Brescia ha condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 582 c.p., con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., riconoscendo la somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale.
La sentenza di primo grado è stata poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 2145/2023 del 28.09.2023, divenuta irrevocabile nelle more del presente giudizio, in data
12.01.2024 (doc. 23 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la definitività della statuizione penale fa stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che, durante la gara amatoriale di go-kart svoltasi il 17.05.2016 a
Moniga del Garda, il convenuto a seguito del contatto accidentale con il veicolo CP_1 dell'attore occorso durante le fasi iniziali della gara, lo abbia atteso in pista, intenzionalmente seguito e poi tamponato, facendolo sbattere contro le barriere di protezione del circuito e cagionandogli la frattura del malleolo della caviglia sinistra.
pagina 4 di 10 Considerato, dunque, che i fatti di reato contestati al convenuto sono stati oggetto di accertamento definitivo e di riconoscimento di responsabilità, nella presente sede si devono ritenere ricorrenti anche tutti gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., dovendosi pertanto ritenere provata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso.
2.1 Così accertata la responsabilità, deve essere delimitata l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione.
Deve osservarsi come parte attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito nonché al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto.
In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attore si osserva quanto segue.
Per quanto attiene al danno biologico, i danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata al dott. le cui conclusioni – adeguatamente motivate e Controparte_2 del tutto condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che Parte_1 abbia riportato la “frattura del malleolo mediale della tibia sinistra, lesione sicuramente
[...] compatibile con la dinamica descritta di “traumi multipli in seguito al violento tamponamento del go- kart””; il c.t.u. ha inoltre precisato che “dopo un primo approccio conservativo, la lesione trovava indicazione a sintesi chirurgica con 2 viti, che alcuni mesi dopo, per “intolleranza” sarebbero state rimosse”.
Dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta per 2 giorni, al 75% per 40 giorni, al 50% per 35 giorni e al 25% per ulteriori 40 giorni, l'attore ha subito una riduzione definitiva della propria integrità psico-fisica pari al 4%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
pagina 5 di 10 Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, ovvero quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere a parte attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 7.735,00 in moneta attuale, adottando un importo pagina 6 di 10 medio giornaliero di euro 130,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attore nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 4% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attore (30 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 7.073,00 (importo comprensivo della componente di danno morale, da ritenersi presuntivamente provato alla luce delle lesioni subite e delle peculiarità del fatto, non potendo con ciò contrastare quanto ritenuto dal c.t.u. medico-legale in punto ritenuta insussistenza di sofferenza psico-fisica permanente).
L'attore ha altresì richiesto il riconoscimento della personalizzazione, in ragione delle peculiari ricadute delle lesioni sulla sua vita, oltre ad una separata liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno morale da reato, correlato alla specificità della condotta lesiva del convenuto
(lesioni dolose aggravate dai futili motivi).
Sebbene in punto di diritto debba rammentarsi che le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico e debba pertanto escludersi che le limitazioni denunciate dall'attore come conseguenti alla lesione permanente eccedano quelle tipiche, deve in ogni caso osservarsi che, tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del fatto sussumibili nella fattispecie del reato di lesioni dolose, determinato da motivi abietti e futili - posto che il convenuto ha intenzionalmente tamponato il veicolo dell'attore volendosi vendicare per un contatto accidentale tra i delle parti verificatosi nelle fasi CP_3 iniziali della gara – il danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell'attore può essere aumentato con una maggiorazione del 50% per adeguatamente ristorare la voce di danno morale, stante il carattere doloso della condotta, non contemplato dalle Tabelle applicate, e può pertanto essere liquidato nella complessiva misura di euro 22.212,00.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle Tabelle di Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si pagina 7 di 10 calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti, il c.t.u. ha reputato congrue le spese documentate in atti relative a indagini diagnostiche, terapie riabilitative e visite ortopediche, per un importo complessivo di euro 1.053,45.
Per contro, il c.t.u. ha ritenuto di non poter riconoscere in favore di parte attrice le spese di cui ai documenti dal n. 16 al n. 21 del fascicolo attoreo, in quanto relative a problematiche mediche estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, con riferimento alle somme corrisposte per la consulenza medico-legale ante causam redatta dal dott. per l'importo di euro 200,00, nonché per ottenere la copia di cartelle cliniche, per Per_1
l'importo complessivo di euro 50,00, rispetto alle quali il c.t.u. ha rimesso la decisione all'apprezzamento del giudice, deve osservarsi che si tratta di spese sostenute dal danneggiato che costituiscono prestazioni ordinarie e prodromiche rispetto all'instaurazione del giudizio, sicché se ne deve tenere conto in sede di liquidazione del danno. Nella specie, parte attrice ha prodotto idonee fatture comprovanti l'avvenuto esborso degli importi di cui viene chiesto il risarcimento (docc. 10 e 13 fascicolo attoreo), con la conseguenza che la relativa domanda dovrà trovare accoglimento anche sotto tale profilo.
Pertanto, deve essere riconosciuto in capo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva pari ad euro 1.303,45, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.4 Considerato che la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore di parte attrice, pari ad euro 10.000,00 – somma che l'attore stesso ha confermato essere già stata corrisposta da parte del convenuto – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tale importo risarcitorio, lo stesso deve essere sottratto dalle liquidazioni sopra indicate. Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di euro 12.212,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
pagina 8 di 10 e la complessiva somma di euro 1.303,45 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori da calcolarsi come supra indicato.
Deve altresì precisarsi che l'ulteriore importo che risulta essere stato già corrisposto dal convenuto in favore di parte attrice, pari ad euro 500,00, deve considerarsi imputato a quanto dovuto dal convenuto per le spese legali dei diversi gradi di giudizio del procedimento penale (non oggetto del presente giudizio), in assenza di specifiche allegazioni in merito ad una imputazione diversa.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal
D.M. 147/2022), e tenuto conto, in particolare, del valore del decisum e dell'attività difensiva espletata
– con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 564,18 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento nei confronti di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 12.212,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro
1.303,45 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 liquida in euro 564,18 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
pagina 9 di 10 Brescia, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13236/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERUGINI Parte_1 C.F._1 LUCA, elettivamente domiciliato in VIA ZIMA 1/A, BRESCIA, presso il difensore avv. PERUGINI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASOTTI FA CP_1 C.F._2 IO, elettivamente domiciliato in VIA P.M. KOLBE 43 25065 LUMEZZANE presso il difensore avv. PASOTTI FA IO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“nel merito: voglia il Tribunale di Brescia, contrariis rejectis e con rifusione delle spese del giudizio, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, condannare il convenuto al risarcimento CP_1 in favore di di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivati dall'illecito Parte_1 descritto in citazione, nella misura che sarà determinata equitativamente all'esito del giudizio, oltre a interessi moratori e/o corrispettivi e/o compensativi e rivalutazione come per legge, detratte le somme che risulteranno già versate in esecuzione delle sentenze penali.
pagina 1 di 10 In via istruttoria: si ribadisce la richiesta di ammissione di prove per testimoni a prova diretta sulle seguenti circostanze da intendersi precedute dall'inciso “vero che”:
1) a seguito dell'evento lesivo per cui è causa, l'attore ha affrontato un lungo periodo di riabilitazione sia per recuperare quanto più possibile articolarità sulla caviglia che sulla cicatrice stessa;
2) è stato necessario anticipare il secondo intervento poiché i tessuti mal tolleravano i messi di sintesi;
3) la cicatrice necessita ancora oggi di cure;
4) la gamba sinistra in conseguenza della lesione risulta più piccola della destra in termini di circonferenza;
5) ciò comporta ciclici e continui dolori articolari al ginocchio sinistro e all'anca destra (derivanti dalla cd. “compensazione”);
6) il malleolo fratturato risulta doloroso nella deambulazione quando il meteo cambia (temperatura e pressione atmosferica);
7) all'epoca dei fatti l'attore si è visto costretto a trasferirsi a casa di sua madre per motivi assistenziali e logistici, dovendo altresì allestire una brandina provvisoria per consentire i trasferimenti e ridurre i rischi del salire e scendere le scale con le stampelle;
8) anche la doccia presentava difficoltà, poiché il gesso arrivava fin sotto il ginocchio e andava protetto dall'acqua, inoltre l'operazione presentava rischi di caduta dentro la doccia e nella fase di uscita con la superficie bagnata ed un solo piede su cui poggiare il peso;
9) essendo l'attore un rappresentante in campo ospedaliero, il suo abbigliamento è composto soprattutto da abiti ed ancor'oggi la scelta dei pantaloni è penalizzata dalla disparità delle dimensioni dei polpacci e pertanto sovente l'attore si vede costretto a rivolgersi a un sarto per modificare il capo;
10) essendo l'attore attivo da molti anni nell'ambito del volontariato in qualità di autista, capo equipaggio ed istruttore presso la Croce Bianca di Brescia, a seguito dell'evento lesivo egli ha dovuto sospendere il servizio per diversi mesi e successivamente rientrare operativo con ruoli marginali a causa della sua forma fisica incompatibile con l'attività di emergenza e urgenza sul territorio, che richiede prestanza fisica e costanza nell'esprimere lo sforzo di trasportare i pazienti piuttosto che effettuare un massaggio cardiaco e le manovre di respirazione.
pagina 2 di 10 Si indicano come testimoni su tutti i capitoli la sig.ra , da ST LL (BS), Via Gilles Testimone_1
Villeneuve n. 4, e la sig.ra da Brescia, Via Malta n. 43/D, con riserva d'altri Testimone_2 indicarne”.
Per CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni eccezione e domanda avversaria disattesa:
In via principale e nel merito: rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni esposte;
Spese e compenso professionale di lite interamente rifusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ha convenuto in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta delittuosa tenuta dal convenuto nel corso di una gara amatoriale di go-kart, durante la quale quest'ultimo ha violentemente e intenzionalmente tamponato l'attore, che di conseguenza è stato scaraventato fuori dal veicolo, finendo a terra.
L'attore ha dedotto che relativamente alla richiamata condotta è stato instaurato un procedimento penale a carico del convenuto, all'esito del quale il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 3153/2022 del
10.10.2022, lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 582 c.p., con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., accordando a titolo di provvisionale la somma di euro 10.000,00. Ha esposto che la sentenza di primo grado è stata poi confermata dalla Corte
d'Appello di Brescia con sentenza n. 2145/2023 del 28.09.2023 (divenuta irrevocabile nelle more del presente giudizio, in data 12.01.2024). si è costituito contestando la ricostruzione dei fatti operata da parte attrice e rilevando, in CP_1 particolare, come non vi sia prova dell'intenzionalità dell'incidente, né che il soggetto che l'ha causato possa essere identificato con il convenuto.
Ha inoltre dedotto la concorrente responsabilità del gestore del kartodromo, che non ha assunto alcun provvedimento al fine della sospensione della gara dopo il verificarsi della collisione.
pagina 3 di 10 Ha infine contestato la quantificazione dei danni operata da controparte, evidenziando in particolare come da alcuni post pubblicati sui social network sia possibile desumere come l'attore non abbia subito alcuna limitazione della propria vita privata in conseguenza del sinistro per cui è causa.
A seguito del deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., la causa è stata istruita mediante c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore, affidata al dott. al cui esito è stata Controparte_2 fissata l'udienza per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies, comma 1
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente.
1. L'attore ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto, consistita nell'aver tamponato intenzionalmente il veicolo dell'attore durante una gara di go-kart.
Relativamente a tali fatti, la responsabilità penale del convenuto è stata accertata con sentenza penale di condanna n. 3153/2022 del 10.10.2022 (doc. 6 fascicolo attoreo), con cui il Tribunale di Brescia ha condannato l'imputato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui all'art. 582 c.p., con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., riconoscendo la somma di euro 10.000,00 a titolo di provvisionale.
La sentenza di primo grado è stata poi integralmente confermata dalla Corte d'Appello di Brescia con sentenza n. 2145/2023 del 28.09.2023, divenuta irrevocabile nelle more del presente giudizio, in data
12.01.2024 (doc. 23 fascicolo attoreo).
Tanto premesso, la definitività della statuizione penale fa stato nel presente giudizio ai sensi dell'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento dei fatti, alla loro illiceità e alla commissione degli stessi da parte del convenuto.
Deve pertanto ritenersi provato che, durante la gara amatoriale di go-kart svoltasi il 17.05.2016 a
Moniga del Garda, il convenuto a seguito del contatto accidentale con il veicolo CP_1 dell'attore occorso durante le fasi iniziali della gara, lo abbia atteso in pista, intenzionalmente seguito e poi tamponato, facendolo sbattere contro le barriere di protezione del circuito e cagionandogli la frattura del malleolo della caviglia sinistra.
pagina 4 di 10 Considerato, dunque, che i fatti di reato contestati al convenuto sono stati oggetto di accertamento definitivo e di riconoscimento di responsabilità, nella presente sede si devono ritenere ricorrenti anche tutti gli estremi della responsabilità civile ex art. 2043 c.c., dovendosi pertanto ritenere provata la responsabilità del convenuto nella causazione dell'evento dannoso.
2.1 Così accertata la responsabilità, deve essere delimitata l'area del danno risarcibile e procedere, conseguentemente, alla sua quantificazione.
Deve osservarsi come parte attrice abbia chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al danno biologico patito nonché al pregiudizio morale sofferto in conseguenza della condotta delittuosa del convenuto.
In relazione ai danni non patrimoniali subiti dall'attore si osserva quanto segue.
Per quanto attiene al danno biologico, i danni alla persona riportati dall'attore sono stati accertati dalla c.t.u. medico-legale affidata al dott. le cui conclusioni – adeguatamente motivate e Controparte_2 del tutto condivisibili – devono essere interamente condivise. Deve dunque ritenersi che Parte_1 abbia riportato la “frattura del malleolo mediale della tibia sinistra, lesione sicuramente
[...] compatibile con la dinamica descritta di “traumi multipli in seguito al violento tamponamento del go- kart””; il c.t.u. ha inoltre precisato che “dopo un primo approccio conservativo, la lesione trovava indicazione a sintesi chirurgica con 2 viti, che alcuni mesi dopo, per “intolleranza” sarebbero state rimosse”.
Dopo un periodo di inabilità temporanea assoluta per 2 giorni, al 75% per 40 giorni, al 50% per 35 giorni e al 25% per ulteriori 40 giorni, l'attore ha subito una riduzione definitiva della propria integrità psico-fisica pari al 4%.
Per la liquidazione di detti pregiudizi è opportuno attenersi all'insegnamento espresso dalla Suprema
Corte (Cass. S.U. n. 26972/08), che – nel rilevare l'esistenza di due sole categorie di danno
(patrimoniale ex art. 2043 c.c. e non patrimoniale ex art. 2059 c.c.) – ha affermato come quest'ultimo vada ravvisato nella lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Fra questi, pertanto, la lesione del bene salute costituisce una categoria ampia e omnicomprensiva, nella cui liquidazione occorre tener conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, non potendosi tuttavia attribuire nomi diversi a pregiudizi identici.
pagina 5 di 10 Nell'ambito del danno non patrimoniale, infatti, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte categorie di danno;
ne consegue che risulta necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie (ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte), imponendosi una valutazione congiunta di tutte le sofferenze soggettivamente patite dal danneggiato in relazione alle condizioni personali dello stesso e ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato sugli aspetti relazionali della vita, da ritenersi compresi nel danno biologico c.d. dinamico.
Sulla scorta di tali principi l'Osservatorio della Giustizia Civile del Tribunale di Milano ha individuato parametri cui attenersi nella liquidazione del danno non patrimoniale, confluiti nelle note “tabelle” espresse in moneta attuale (2024), che sono state riconosciute dalla Corte di Cassazione quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale su tutto il territorio nazionale
(Cass.
7.06.2011 n. 12408; Cass. 30.06.2011 n. 14402; Cass. 20.04.2017, n. 9950).
Ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica esprime, pertanto, la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana del danneggiato, restando preclusa la possibilità di un separato e autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie.
Deve altresì rammentarsi che le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un punto base di danno non patrimoniale, che si compone del “punto di danno biologico” (seconda colonna delle Tabelle) e di una componente ulteriore aggiuntiva (“aumento”, terza colonna delle Tabelle), indicata in termini percentuali: tali due componenti, sommate, costituiscono il punto base del danno non patrimoniale
(quarta colonna delle Tabelle). Nella relazione che accompagna tali Tabelle viene chiarito che la componente di cui alla seconda colonna è da intendersi quale “danno biologico standard”, ovvero quale lesione all'integrità psico-fisica, mentre la componente aggiuntiva (l'“aumento” percentuale) è da intendersi quale danno morale, vale a dire quale sofferenza soggettiva.
2.2 Sulla scorta di tali principi si ritiene equo riconoscere a parte attrice, a titolo di invalidità temporanea, un importo complessivo pari ad euro 7.735,00 in moneta attuale, adottando un importo pagina 6 di 10 medio giornaliero di euro 130,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito in relazione ai periodi di inabilità temporanea parziale patiti dall'attore nel caso di specie.
Per quanto concerne, invece, il danno non patrimoniale di natura permanente, lo stesso deve ritenersi, per quanto già osservato, pari al 4% e può essere liquidato, in considerazione dell'età dell'attore (30 anni) al momento del consolidamento dei postumi permanenti, nella somma di euro 7.073,00 (importo comprensivo della componente di danno morale, da ritenersi presuntivamente provato alla luce delle lesioni subite e delle peculiarità del fatto, non potendo con ciò contrastare quanto ritenuto dal c.t.u. medico-legale in punto ritenuta insussistenza di sofferenza psico-fisica permanente).
L'attore ha altresì richiesto il riconoscimento della personalizzazione, in ragione delle peculiari ricadute delle lesioni sulla sua vita, oltre ad una separata liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno morale da reato, correlato alla specificità della condotta lesiva del convenuto
(lesioni dolose aggravate dai futili motivi).
Sebbene in punto di diritto debba rammentarsi che le conseguenze dannose normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento del danno biologico e debba pertanto escludersi che le limitazioni denunciate dall'attore come conseguenti alla lesione permanente eccedano quelle tipiche, deve in ogni caso osservarsi che, tenuto conto delle concrete modalità di accadimento del fatto sussumibili nella fattispecie del reato di lesioni dolose, determinato da motivi abietti e futili - posto che il convenuto ha intenzionalmente tamponato il veicolo dell'attore volendosi vendicare per un contatto accidentale tra i delle parti verificatosi nelle fasi CP_3 iniziali della gara – il danno non patrimoniale riconosciuto in favore dell'attore può essere aumentato con una maggiorazione del 50% per adeguatamente ristorare la voce di danno morale, stante il carattere doloso della condotta, non contemplato dalle Tabelle applicate, e può pertanto essere liquidato nella complessiva misura di euro 22.212,00.
Sulla predetta somma, liquidata all'attualità (in applicazione, come osservato, delle Tabelle di Milano rivalutate al 2024), devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del
17.02.95), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si pagina 7 di 10 calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice
Istat. Sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo.
2.3 In relazione alla domanda di risarcimento del danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti, il c.t.u. ha reputato congrue le spese documentate in atti relative a indagini diagnostiche, terapie riabilitative e visite ortopediche, per un importo complessivo di euro 1.053,45.
Per contro, il c.t.u. ha ritenuto di non poter riconoscere in favore di parte attrice le spese di cui ai documenti dal n. 16 al n. 21 del fascicolo attoreo, in quanto relative a problematiche mediche estranee rispetto all'oggetto del presente giudizio.
Infine, con riferimento alle somme corrisposte per la consulenza medico-legale ante causam redatta dal dott. per l'importo di euro 200,00, nonché per ottenere la copia di cartelle cliniche, per Per_1
l'importo complessivo di euro 50,00, rispetto alle quali il c.t.u. ha rimesso la decisione all'apprezzamento del giudice, deve osservarsi che si tratta di spese sostenute dal danneggiato che costituiscono prestazioni ordinarie e prodromiche rispetto all'instaurazione del giudizio, sicché se ne deve tenere conto in sede di liquidazione del danno. Nella specie, parte attrice ha prodotto idonee fatture comprovanti l'avvenuto esborso degli importi di cui viene chiesto il risarcimento (docc. 10 e 13 fascicolo attoreo), con la conseguenza che la relativa domanda dovrà trovare accoglimento anche sotto tale profilo.
Pertanto, deve essere riconosciuto in capo a parte attrice il diritto al risarcimento del danno patrimoniale per una somma complessiva pari ad euro 1.303,45, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data degli esborsi, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza. Dalla data di quest'ultima decorrono gli interessi legali fino al saldo.
2.4 Considerato che la sentenza penale ha già assegnato una provvisionale in favore di parte attrice, pari ad euro 10.000,00 – somma che l'attore stesso ha confermato essere già stata corrisposta da parte del convenuto – sussistendo in ogni caso già un titolo limitatamente a tale importo risarcitorio, lo stesso deve essere sottratto dalle liquidazioni sopra indicate. Ne consegue che in questa sede deve essere liquidato in favore di l'importo di euro 12.212,00 a titolo di danno non patrimoniale Parte_1
pagina 8 di 10 e la complessiva somma di euro 1.303,45 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori da calcolarsi come supra indicato.
Deve altresì precisarsi che l'ulteriore importo che risulta essere stato già corrisposto dal convenuto in favore di parte attrice, pari ad euro 500,00, deve considerarsi imputato a quanto dovuto dal convenuto per le spese legali dei diversi gradi di giudizio del procedimento penale (non oggetto del presente giudizio), in assenza di specifiche allegazioni in merito ad una imputazione diversa.
3. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposta, anche in via subordinata o alternativa, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
4. Si rileva la superfluità e inammissibilità delle istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, a conferma dei provvedimenti istruttori emessi in corso di causa.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate, secondo i parametri minimi previsti dallo scaglione di riferimento del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (come modificato, da ultimo, dal
D.M. 147/2022), e tenuto conto, in particolare, del valore del decisum e dell'attività difensiva espletata
– con riconoscimento di un importo inferiore a quello indicato nella nota spese di parte attrice redatta ex art. 75 disp. att. c.p.c., alla luce delle ragioni poc'anzi richiamate – in euro 564,18 per spese e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- condanna al pagamento nei confronti di della complessiva CP_1 Parte_1 somma di euro 12.212,00 a titolo di danno non patrimoniale, nonché della somma di euro
1.303,45 a titolo di danno patrimoniale, il tutto oltre accessori come da parte motiva;
- condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite del presente giudizio, che CP_1 liquida in euro 564,18 per esborsi e in complessivi euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
- pone le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico del convenuto.
pagina 9 di 10 Brescia, 18 novembre 2025
Il Giudice dott. Laura Frata
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