Sentenza 13 luglio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/07/2004, n. 12950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12950 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Consigliere -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL RI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ISTRIA 2, presso l'avvocato FRANCESCO TALLARICO, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO IONADI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI TORINO;
- intimata -
avverso la sentenza n. 4395/00 del Giudice di pace di Torino, depositata il 23/10/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/05/2004 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice di pace di Torino, con sentenza del 23 ottobre 2000 ha respinto l'opposizione di RI LI contro la cartella n. 6619476 che gli aveva intimato 11 pagamento della somma di L.
1.688.830 per violazione del codice della strada, accertata con verbale del 30 luglio 1997 della Polizia stradale di Torino, osservando che l'opponente non aveva mai provveduto ad aggiornare la carta di circolazione inerente al cambio di indirizzo, come prescritto dall'art. 94 cod. str., - sicché la notifica dell'organo accertatore doveva considerarsi ritualmente avvenuta presso il domicilio dichiarato in quel documento.
Per la Cassazione della sentenza il LI ha proposto ricorso per due motivi. La Prefettura di Torino, cui è stato notificato il ricorso, non ha spiegato difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio deve preliminarmente rilevare che questa Corte, anche a sezioni unite, applicando un principio già espresso in precedenza (Cass. 190/92; 9354/94; 12107/1995), ha ritenuto proponibile l'opposizione prevista dalla legge n. 689/81 e per le violazioni del codice della strada dal d. lgs. 285/1992 - avverso l'ordinanza Ingiunzione irrogativa della sanzione amministrativa - anche contro l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella esattoriale "al fine di dedurre la mancanza di preventiva emissione e notificazione del provvedimento afflittivo" in considerazione dell'equiparabilità delle rispettive situazioni.
Ha rilevato, infatti, che la mancata notificazione del provvedimento sanzionatolo ed a maggior ragione la totale assenza di esso privano il destinatario della cartella del rimedio dell'opposizione e legittimano il recupero di tale momento di garanzia al livello della cartella esattoriale, allo stesso modo in cui in materia tributaria, quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento;
avviso di liquidazione;
atto di irrogazione di sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro il successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il debito di imposta (Case., 11 febbraio 1999, n. 1149). E tuttavia in quest'ultima fattispecie siccome il ricorso al Prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non costituisce presupposto processuale per poter legittimamente adire l'autorità giudiziaria ordinaria, all'interessato è data la facoltà di impugnare direttamente il predetto verbale di accertamento dell'infrazione, ma in tal caso deve convenire in giudizio non più il Prefetto, bensì l'autorità amministrativa da cui dipende l'organo accertatore della violazione;
che nella specie era il Ministero degli interni, essendo stato l'accertamento compiuto, come riferito dallo stesso LI nel ricorso, da agenti della Polstrada di Torino lungo la strada Torino-Caselle. Identica soluzione va adottata nell'ipotesi, qui ricorrente, di opposizione contro cartella esattoriale, fondata sulla totale mancanza degli atti del procedimento sanzionatorio, non essendo neppure in questa ipotesi possibile il riferimento al Prefetto quale organo periferico dell'amministrazione statale dotato di autonomia funzionale in materia, in base all'art. 204 cod. strad., e non essendovi altra alternativa all'infuori di quella dell'amministrazione (centrale dello Stato), alla quale fanno capo gli agenti accertatori.
In conclusione, qualora venga proposta opposizione contro cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzione amministrativa pertinente a violazione del codice stradale, lamentando la mancanza di contestazione immediata, di notificazione del verbale e degli atti successivi, la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione spetta al comune o alla diversa amministrazione, da cui dipendono in via gerarchica gli agenti accertatori della violazione (Cass. 15245/2001; 14319/2001; 4928/2001; 10200/2000).
Il difetto di legittimazione del prefetto, al quale soltanto il LI ha rivolto e notificato l'opposizione contro il menzionato verbale della Polstrada, fa venire meno ogni collegamento con il Ministero e rende inapplicabile il principio enunciato da Cass. 17546/2003 che ove l'opposizione sia stata notificata all'Avvocatura
dello Stato che abbia spiegato attività difensiva, l'indicazione del Prefetto piuttosto che quella del Ministero dell'interno costituisca una mera irregolarità non rilevabile di ufficio:posto che nel caso concreto l'opposizione non soltanto è stata diretta nei confronti del solo Prefetto, ma è stata a quest'ultimo notificata dall'ufficio del Giudice di pace presso la Prefettura di Torino, che si è costituita con il proprio funzionario.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio al Giudice di pace di Torino, altro magistrato, il quale disporrà la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza all'autorità legittimata, previa identificazione della medesima, in base ai principi di cui sopra, di ufficio, in mancanza di indicazioni dell'opponente; e provvedere alla liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di pace di Torino, altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2004