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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Basilicata, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 7/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO DO IU GI, Presidente
DI NI IU, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova Siri - Largo Dott. Melidoro N.1 75020 Nova Siri MT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5838 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la contribuente in atti Ricorrente_1 in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado n. 173 del 2024 della Corte di Matera in materia di IMU 2016 richiesta dal Comune di Nova
Siri.
L'appellante censura la motivazione come resa, sottolinea vizi di notifica, il giudicato interno ed esterno favorevole, l'assenza dei dati catastali sulle aree fabbricabili, il pagamento parziale, l'inagibilità e l'inabitabilità per alcuni immobili e l'assenza di particelle fabbricabili nel 2016, tutti elementi a favore dell'accoglimento dell'appello con spese conseguenti.
Il Comune ribatte punto per punto, anche in memoria, riconosce il versamento parziale e una serie di sentenze in realtà favorevoli all'ente, per cui chiede il rigetto dell'appello e spese conseguenti.
Vi è, poi, in atti richiesta di sospensiva della contribuente all'uopo rigettata con ordinanza n. 30 del 2025.
All'udienza del 15.12.2025, discussa la causa come da verbale in atti, presenti le parti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni ulteriore eccezione, l'appello della contribuente è infondato e non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza in prime cure, per questo collegio, dopo attenta valutazione, risulta bilanciata e proporzionale ed assolve scrupolosamente all'obbligo motivazionale, per cui la motivazione dello stesso avviso di accertamento n. 5838 IMU 2016, complessivamente inteso, non è censurabile e risponde ai canoni di legge.
E' di tutta evidenza in atti, viste anche le numerose controversie incancrenite, citate nel corso del tempo con il Comune di Nova Siri, come dato probatorio pro ufficio, il continuum ostinato del disordine dichiarativo sugli immobili oggetto di tassazione, come diretta conseguenza della iniziale omessa denuncia degli immobili, realizzatasi a macchia di leopardo nel 2012 e, poi, tardivamente, addirittura per alcuni casi nel settembre 2021, con una dichiarazione sostitutiva.
La contribuente ha denunciato molteplici vizi solo a scopo dilatorio, come ben messo in luce in primo grado, laddove, nello spirito della buona fede e della leale collaborazione, anche in relazione all'età, come scrupolosamente sottolineata in atti (quasi novantenne), avrebbe dovuto avvalersi già da tempo di un tecnico abilitato per dialogare con l'ente, mai in lite temeraria, e fotografare ed aggiornare non solo catastalmente la situazione immobiliare reale come contribuente pro-quota, ai fin del pagamento del dovuto ex lege, cui non è possibile sottrarsi ex art. 53 Cost. con rilievi del tutto fumosi, confusi ed errati, anche sul piano del giudicato interno ed esterno smarrito della Soget spa, le cui omissione informative, nell'iter amministrativo dell'ufficio competente che ora sopperisce, sono ben sottolineate nella difesa dell'ente locale.
Le spese di lite per il grado di appello seguono la soccombenza come in dispositivo ex lege
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di euro 500,00 per spese del grado.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della BASILICATA Sezione 2, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TO DO IU GI, Presidente
DI NI IU, Relatore
PALMA AMERIGO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Nova Siri - Largo Dott. Melidoro N.1 75020 Nova Siri MT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 173/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MATERA e pubblicata il 08/05/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 5838 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 299/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Formula appello la contribuente in atti Ricorrente_1 in esito alla sentenza sfavorevole di primo grado n. 173 del 2024 della Corte di Matera in materia di IMU 2016 richiesta dal Comune di Nova
Siri.
L'appellante censura la motivazione come resa, sottolinea vizi di notifica, il giudicato interno ed esterno favorevole, l'assenza dei dati catastali sulle aree fabbricabili, il pagamento parziale, l'inagibilità e l'inabitabilità per alcuni immobili e l'assenza di particelle fabbricabili nel 2016, tutti elementi a favore dell'accoglimento dell'appello con spese conseguenti.
Il Comune ribatte punto per punto, anche in memoria, riconosce il versamento parziale e una serie di sentenze in realtà favorevoli all'ente, per cui chiede il rigetto dell'appello e spese conseguenti.
Vi è, poi, in atti richiesta di sospensiva della contribuente all'uopo rigettata con ordinanza n. 30 del 2025.
All'udienza del 15.12.2025, discussa la causa come da verbale in atti, presenti le parti, la stessa è assunta in decisione previo dispositivo ex lege.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, disattesa ogni ulteriore eccezione, l'appello della contribuente è infondato e non merita accoglimento in questa sede di giudizio.
La sentenza in prime cure, per questo collegio, dopo attenta valutazione, risulta bilanciata e proporzionale ed assolve scrupolosamente all'obbligo motivazionale, per cui la motivazione dello stesso avviso di accertamento n. 5838 IMU 2016, complessivamente inteso, non è censurabile e risponde ai canoni di legge.
E' di tutta evidenza in atti, viste anche le numerose controversie incancrenite, citate nel corso del tempo con il Comune di Nova Siri, come dato probatorio pro ufficio, il continuum ostinato del disordine dichiarativo sugli immobili oggetto di tassazione, come diretta conseguenza della iniziale omessa denuncia degli immobili, realizzatasi a macchia di leopardo nel 2012 e, poi, tardivamente, addirittura per alcuni casi nel settembre 2021, con una dichiarazione sostitutiva.
La contribuente ha denunciato molteplici vizi solo a scopo dilatorio, come ben messo in luce in primo grado, laddove, nello spirito della buona fede e della leale collaborazione, anche in relazione all'età, come scrupolosamente sottolineata in atti (quasi novantenne), avrebbe dovuto avvalersi già da tempo di un tecnico abilitato per dialogare con l'ente, mai in lite temeraria, e fotografare ed aggiornare non solo catastalmente la situazione immobiliare reale come contribuente pro-quota, ai fin del pagamento del dovuto ex lege, cui non è possibile sottrarsi ex art. 53 Cost. con rilievi del tutto fumosi, confusi ed errati, anche sul piano del giudicato interno ed esterno smarrito della Soget spa, le cui omissione informative, nell'iter amministrativo dell'ufficio competente che ora sopperisce, sono ben sottolineate nella difesa dell'ente locale.
Le spese di lite per il grado di appello seguono la soccombenza come in dispositivo ex lege
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento di euro 500,00 per spese del grado.