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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 24/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1808/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1808/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], TE C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. BUSETTA AGATA SABRINA MILENA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASTANI LUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito TE Parte_2 concordatario in POIRINO il 05/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 17.10.2019 (R.G. 2692/2019).
1 Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in POIRINO il 05/06/1999, iscritto nel TE Parte_2 registro del detto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
a) La casa familiare, sita in Poirino (TO), Via Isolabella n. 75, in precedenza di proprietà di entrambi i coniugi, per accordo tra i medesimi e a tacitazione di ogni loro reciproco precedente rapporto di dare/avere, è stata dal SI. donata in data 28/03/2025 con rogito a firma del notaio Pt_1
limitatamente alla quota di sua proprietà pari al 50%, al figlio che vi Persona_2 Per_1 continuerà ad abitare insieme alla madre, SI.ra . Pt_2
b) Il SI. , a seguito dell'intervenuta donazione della casa familiare al figlio TE
, si impegna altresì a pagare le rate del mutuo ancora in essere sull'immobile sino alla sua Per_1 estinzione, altresì si impegna, qualora l'istituto di credito erogante il suddetto mutuo presti l'assenso, ad estinguere tale finanziamento e/o ad intestarlo esclusivamente a se stesso, cosi da liberare la SI.ra e i di lei genitori e fideiussori del ridetto Parte_2 CP_1 Controparte_2 mutuo, da ogni pretesa economica da parte dell'istituto erogante;
c) Il SI. si obbliga a corrispondere al figlio , che è socio TE Per_1 coadiuvante della ditta, uno stipendio mensile non inferiore a € 1.500 (millecinquecento/00);
d) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di TE Parte_2 euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo compensi legali per la presente procedura;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e per effetto del puntuale adempimento di quanto sopra, le parti
2 dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non vantare pertanto alcuna ulteriore reciproca pretesa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1808/2025 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...], il [...], TE C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. BUSETTA AGATA SABRINA MILENA come da procura in atti e
, (C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. CASTANI LUCA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito TE Parte_2 concordatario in POIRINO il 05/06/1999.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di POIRINO (atto n. 13 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999).
Dal matrimonio è nato il figlio , maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Asti in data 17.10.2019 (R.G. 2692/2019).
1 Con ricorso depositato il 09/06/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze, come da condizioni che si trascrivono integralmente.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , in POIRINO il 05/06/1999, iscritto nel TE Parte_2 registro del detto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 13 alle condizioni congiuntamente indicate in ricorso e per l'effetto:
PRENDE ATTO CHE:
a) La casa familiare, sita in Poirino (TO), Via Isolabella n. 75, in precedenza di proprietà di entrambi i coniugi, per accordo tra i medesimi e a tacitazione di ogni loro reciproco precedente rapporto di dare/avere, è stata dal SI. donata in data 28/03/2025 con rogito a firma del notaio Pt_1
limitatamente alla quota di sua proprietà pari al 50%, al figlio che vi Persona_2 Per_1 continuerà ad abitare insieme alla madre, SI.ra . Pt_2
b) Il SI. , a seguito dell'intervenuta donazione della casa familiare al figlio TE
, si impegna altresì a pagare le rate del mutuo ancora in essere sull'immobile sino alla sua Per_1 estinzione, altresì si impegna, qualora l'istituto di credito erogante il suddetto mutuo presti l'assenso, ad estinguere tale finanziamento e/o ad intestarlo esclusivamente a se stesso, cosi da liberare la SI.ra e i di lei genitori e fideiussori del ridetto Parte_2 CP_1 Controparte_2 mutuo, da ogni pretesa economica da parte dell'istituto erogante;
c) Il SI. si obbliga a corrispondere al figlio , che è socio TE Per_1 coadiuvante della ditta, uno stipendio mensile non inferiore a € 1.500 (millecinquecento/00);
d) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la somma di TE Parte_2 euro 500,00 (cinquecento/00) a titolo di contributo compensi legali per la presente procedura;
e) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento e per effetto del puntuale adempimento di quanto sopra, le parti
2 dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto economico-patrimoniale derivante dal matrimonio e di non vantare pertanto alcuna ulteriore reciproca pretesa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POIRINO di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio e di provvedere alle incombenze di legge.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 16/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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