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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/10/2025, n. 10440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10440 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro
nn. 375-411/2025 R. Gen.)
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nelle cause riunite
T R A
e , elettivamente domiciliate in Parte_1 Parte_2
Roma, via Ercolano n. 8, presso lo studio dell'avv. Gennaro Del Gaudio che le rappresenta e difende in virtù di deleghe in atti ricorrenti
E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. da propri funzionari e domiciliato in
Roma, via dei Portoghesi 12
resistente
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'avv. Maria Francesca Granata, per procura generale alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Metropolitana dell'Ente in
Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29 resistente all'esito dell'udienza del 15.10.2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti in epigrafe sono dipendenti a tempo indeterminato del
(ex , la prima quale Collaboratore Controparte_1 CP_3 scolastico e la seconda quale Assistente amministrativo (personale ATA), tutte attualmente in servizio presso istituti scolastici di Roma. Le ricorrenti hanno invocato, in relazione alle loro rispettive carriere e con altrettanti ricorsi individuali, il diritto al “riallineamento” previsto dall'art. 4, comma 3, del DPR n. 399/1988, nonché il riconoscimento dell'intero servizio prestato nell'anno 2013, atteso che il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsto dalle norme contrattuali collettive, ex art. 1, co. 1, lett. B, del D.P.R. n. 122 del 2013, non deve inficiare i suoi effetti economici.
Il si è costituito in ciascun giudizio eccependo la prescrizione e, CP_1
nel merito, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Si è costituito altresì l' in ciascun giudizio, chiedendo dichiararsi il CP_2 proprio difetto di legittimazione passiva.
Disposta la riunione di tutti i giudizi, concesso termine per il deposito di note, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2025, viste le note autorizzate e di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Innanzitutto va rilevato come parti ricorrenti, nelle note conclusive depositate il 23.9.25, abbiano dichiarato di rinunciare alla domanda di riconoscimento a fini economici del servizio prestato nell'anno 2013, tenuto conto della sopravvenuta giurisprudenza di legittimità che si è pronunciata in senso sfavorevole alla suddetta pretesa (Cass. civ., sez. lav., 21.5.25 n. 13618).
Nulla avendo il eccepito sul punto, può dichiararsi l'estinzione del CP_1 giudizio in relazione a siffatta domanda.
La domanda delle ricorrenti di riallineamento della carriera al ventesimo anno di servizio è fondata, nei termini che seguono.
L'art. 4, comma 3, del DPR n. 399/1988 dispone che “al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario
e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”. 2 Quanto disposto è da mettere in relazione con le particolari modalità della ricostruzione della carriera del personale dipendente a tempo indeterminato del settore della scuola (personale docente e personale Ata); ed infatti, per i docenti,
l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo”; mentre per il personale Ata l'art. 569 del medesimo d.lgs. n. 297/1994 stabilisce che “al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici”.
In altre parole, per il personale docente e ata una quota di anzianità maturata durante il pre-ruolo (quella utile ai soli fini economici) viene accantonata al momento della ricostruzione della carriera (quest'ultima effettuata normalmente poco dopo la stabilizzazione a tempo indeterminato), per essere poi successivamente recuperata al compimento di una determinata anzianità di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali
(cd. riallineamento).
Contrariamente a quanto sostenuto dal , la disposizione e il CP_1
principio del riallineamento sono tutt'ora in vigore.
La relativa disposizione (art. 4, comma 3, del DPR n. 399/1988) è stata infatti espressamente richiamata dal primo Ccnl di comparto (Ccnl 1994/1997, stipulato in data 4.8.1995), il cui art. 66, comma 6, prevede che “restano confermate, al fine del riconoscimento dei servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati anteriormente alla nomina in ruolo e alla conseguente stipulazione del contratto individuale di lavora tempo indeterminato, le norme di cui al D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni dalla legge
26 luglio 1970, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le relative disposizioni di applicazione, così come definite dall'art. 4 del D.P.R.
23 agosto 1988, n. 399”. 3 I successivi Ccnl hanno poi previsto espressamente che il detto art. 66, comma 6, del primo Ccnl è tra le disposizioni che continuano a trovare applicazione nel comparto scuola (cfr. art. 142, comma , lett. f, n. 8, del Ccnl
2002/2005 stipulato in data 24.7.2003 e art. 146, comma 1, lett. g, n. 8, del Ccnl
2006/2009 stipulato in data 29.11.2007).
Peraltro, una specifica riprova della perdurante vigenza del principio del riallineamento deriva dalla circostanza che la relativa disposizione normativa è espressamente richiamata dalla giurisprudenza di legittimità che si è recentemente pronunciata in materia di ricostruzione della carriera, sia del personale docente che del personale Ata, dopo la cd. sentenza Motter della Corte di giustizia (cfr. Cass. 28.11.2019, n. 31149, punto 4.2 delle ragioni della decisione e Cass. 28.11.2019, n. 31150, punto 5 delle ragioni della decisione).
Siffatte conclusioni sono state confermate anche da ultimo dalla Suprema
Corte, che ha affermato che “In tema di personale del comparto della scuola pubblica, l'art. 4, comma 3, del d.P.R. n. 399 del 1988, che prevede il diritto al riallineamento della carriera alla maturazione di determinate anzianità di servizio, è tuttora vigente, non essendo stato disapplicato per effetto del meccanismo di cui agli artt. 69 e 71 del d.lgs. n. 165 del 2001, né dalla contrattazione collettiva succedutasi nel tempo” (Cass. civ., sez. lav., 20.3.25 n.
7484).
Ciò detto, le modalità operative del principio del riallineamento sono le seguenti.
Si deve tenere in primo luogo conto di quanto accertato in sede di ricostruzione della carriera già effettuata dal nei confronti di ciascun CP_1 dipendente;
in particolare, si deve tenere conto della misura dell'anzianità ai fini giuridici ed economici e della misura dell'anzianità ai soli fini economici
(quest'ultima provvisoriamente accantonata al momento della ricostruzione della carriera).
In secondo luogo, partendo dalla misura dell'anzianità ai fini giuridici ed economici accertata al momento della ricostruzione della carriera, occorre poi andare in avanti ed arrivare al sedicesimo, o diciottesimo, o ventesimo o ventiquattresimo anno di anzianità di ciascun dipendente a seconda del profilo rivestito (sedicesimo anno se docente laureato della scuola secondaria 4 superiore; diciottesimo anno se coordinatore amministrativo o docente della scuola materna ed elementare, della scuola media o docente diplomato della scuola secondaria superiore;
ventesimo anno se personale ausiliario e collaboratore;
ventiquattresimo anno se docente dei conservatori di musica
e delle accademie).
In terzo luogo, al compimento per ciascun dipendente del sedicesimo, o diciottesimo, o ventesimo o ventiquattresimo anno di anzianità, bisogna aggiungere la misura dell'anzianità ai soli fini economici (come detto originariamente accantonata al momento della ricostruzione della carriera).
Con la conseguenza che ciascun dipendente si vedrà riconosciuto al compimento o del sedicesimo, o diciottesimo, o ventesimo o ventiquattresimo anno di anzianità un quid pluris costituito dalla misura dell'anzianità ai soli fini economici originariamente accantonata al momento della ricostruzione della carriera.
Con l'ulteriore conseguenza che per ciascun dipendente, proprio in ragione di questo quid pluris attribuitogli, sarà più breve il raggiungimento del successivo scaglione stipendiale.
Sulla base di detti criteri, quanto a (stabilizzata Parte_1
dal settembre 2009, con la qualifica di Collaboratore scolastico, con riconoscimento del pre-ruolo pari a 7 anni, 6 mesi e 14 giorni ai fini giuridici ed economici ed a 1 anno, 9 mesi e 9 giorni ai soli fini economici), le differenze stipendiali conseguenti al riallineamento da operare al 20° anno di servizio
(maturato il 16 febbraio 2023, aggiungendo 1 anno, 9 mesi e 9 giorni di anzianità accantonata, ai fini economici, nel decreto di ricostruzione carriera, doc. 2 prod. ricorr.), con conseguente raggiungimento, alla medesima data, della superiore fascia stipendiale 21/27 anni, ammontano ad € 1.115,19, per il periodo dal 16 febbraio 2023 al 16 febbraio 2024; quanto a Parte_2
(stabilizzata dal settembre 2009, con la qualifica di Assistente amministrativo, con riconoscimento del pre-ruolo pari a 8 anni, 9 mesi e 14 giorni ai fini giuridici ed economici ed a 2 anni, 4 mesi e 24 giorni ai soli fini economici), le differenze stipendiali conseguenti al riallineamento da operare al 20° anno di servizio
(maturato il 16 novembre 2021, aggiungendo 2 anni, 4 mesi e 24 giorni di anzianità accantonata, ai fini economici, nel decreto di ricostruzione carriera, 5 doc. 2 prod. ricorr.), con conseguente raggiungimento, alla medesima data, della superiore fascia stipendiale 21/27 anni, ammontano ad € 1.477,93, per il periodo dal 16 novembre 2021 al 16 novembre 2022.
I conteggi depositati a tal fine da parte ricorrente il 23.9.25, rielaborati eliminando il riconoscimento anche dell'anno 2013, cui entrambe le parti hanno rinunciato, appaiono pienamente condivisibili, risultando correttamente eseguiti sulla scorta dei summenzionati criteri, e peraltro non sono stati contestati dal
. CP_1
Infondata è poi l'eccezione di prescrizione, non essendo per nessuna delle ricorrenti maturato il relativo termine quinquennale, che decorre dalla data del riconosciuto riallineamento.
In conclusione, va dichiarato il diritto di ciascuna ricorrente al riallineamento della rispettive carriere ex art. 66, comma 6, del Ccnl di comparto
1994/1997, e conseguentemente ordinato al convenuto di inquadrare CP_1 le ricorrenti nei corretti scaglioni stipendiali conseguenti a detto riallineamento, nei termini innanzi specificati, con condanna dello stesso al pagamento in favore di ciascuna ricorrente delle differenze stipendiali di cui in dispositivo, oltre interessi legali dalla maturazione delle differenze al saldo, ed alla regolarizzazione della rispettiva posizione previdenziale.
Le spese del giudizio tra le ricorrenti ed il seguono la CP_1
soccombenza in misura dei due terzi e si compensano per il residuo, tenuto conto del complessivo esito della lite. Esse si liquidano come da dispositivo.
Spese compensate nei confronti dell' parte in giudizio ai soli fini della CP_2 condanna a suo favore in ordine al pagamento dei contributi.
PQM
Definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio per la parte tesa al riconoscimento dell'intero servizio prestato nell'anno 2013; dichiara il diritto di e al Parte_1 Parte_2
riallineamento delle rispettive carriere ex art. 66, comma 6, del Ccnl di comparto
1994/1997, con raggiungimento, alla data del 16.2.23 per
[...]
, ed alla data del 16.11.21 per della superiore Parte_1 Parte_2
fascia stipendiale 21/27 anni, e ordina al Controparte_1
6 di inquadrare le ricorrenti nei corretti scaglioni stipendiali conseguenti a detto riallineamento, ed a regolarizzare la relativa posizione previdenziale;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento della somma di € 1.115,19 a favore di
[...] [...]
, e di € 1.477,93 a favore di oltre interessi Parte_1 Parte_2 legali dalla maturazione al saldo;
condanna il , in persona del Controparte_1 CP_4
al pagamento dei due terzi dei compensi di lite a favore delle ricorrenti, che
[...]
si liquidano, per l'intero, in complessivi € 1.701,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
compensa il restante terzo tra le suddette parti;
compensa le spese di lite nei confronti dell' CP_2
Roma, 20 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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