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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 20/01/2026, n. 698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 698 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 698/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA AL, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1158/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061949950000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6088/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.9285/2024, depositata il 13-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.07120230061949950000 per crediti a titolo di Irpef, pretesi dall'Agenzia delle Entrate all'esito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis D.P.R. n.600 del 1973, relativo alla dichiarazione dei redditi
2020 (periodo d'imposta 2019) per complessivi € 4.688,18, lamentando: a) la nullità dell'iscrizione a ruolo, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato al ricorrente l'avviso bonario di cui all'art. 36 bis n. 3 DPR
600/1973; b) errore di calcolo sanzioni ed interessi frutto di parametri non trasparenti né dichiarati;
c) carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella, elevato a ruolo di dirigente senza concorso;
d) nullità della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC;
e) carenza di motivazione in ordine alla ragione della richiesta, poiché limitata alla dicitura: “carente/omesso versamento”; f) omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Quindi, aveva osservato quanto segue.
1) Quanto alla notifica a mezzo PEC, era pacifico (Cass. civile Sez. 6 ord. 982/2023) che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. n. 15979 del 2022).
2) Sulla mancata notifica dell'avviso bonario, in diritto la Suprema Corte aveva affermato che in tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n.
600 del 1973, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 27716 del 21/11/2017, Rv. 646427 - 01).
3) Non andava notificato alcun avviso di accertamento. 4) La motivazione dell'atto era congrua, poiché si limitava a constatare l'omesso versamento di quanto autoliquidato.
5) Apparivano assolutamente generiche le doglianze relative all'errore di calcolo di sanzioni ed interessi frutto di parametri non trasparenti né dichiarati, meramente esplorativa;
quella riguardante la carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella, elevato a ruolo di dirigente senza concorso;
peraltro “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Sez. 5, ordinanza n. 21290 del
29/08/2018, Rv. 650058 - 01).
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.550,00 oltre accessori per AdER e in € 2.000,00 per AdE.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) omesso avviso bonario;
nullità iscrizione a ruolo;
2) errore calcolo sanzioni ed interessi;
3) carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, perché nominato senza concorso;
4) nullità della notifica della cartella effettuata a mezzo pec;
5) carenza di motivazione;
6) omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate RI non si era costituita.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti costituite che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) Il motivo sub 1) è palesemente infondato. Nel caso di controlli automatizzati l'avviso bonario è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art.6 co.5 L.212/2000). Nel caso di specie era stato contestato al contribuente il mancato integrale versamento delle imposte indicate in dichiarazione. Peraltro, l'avviso bonario era stato inviato all'intermediario come da richiesta formulata nella dichiarazione.
B) Il motivo sub 2) è incomprensibile. Nella cartella erano indicate sia la misura delle sanzioni, sia le modalità di calcolo degli interessi;
come rilevato dalla Corte di primo grado il ricorrente (appellante in questa sede) non ha chiarito quale sarebbe stato l'errore di calcolo.
C) Anche il motivo sub 3) è scarsamente comprensibile, posto che la questione della legittimazione dei dirigenti nominati senza concorso (superata dalla giurisprudenza che aveva chiarito che l'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario di grado terzo, anche non dirigente) riguardava l'Agenzia delle Entrate e non l'organo della riscossione.
D) La possibilità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è prevista esplicitamente dall'art.26 co.2 D.P.R. 602/73; del resto, l'atto era giunto a conoscenza del destinatario che l'aveva ritualmente impugnato, così realizzando la sanatoria di qualsiasi nullità ai sensi dell'art.156 c.p.c.
E) La cartella era adeguatamente motiva in ordine alle ragioni della pretesa, del resto ben note la contribuente consapevole dell'omesso versamento.
F) Nel caso di controlli automatizzati l'avviso di accertamento non è previsto.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 in favore di Agenzia Entrate
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
BA AL, Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1158/2025 depositato il 12/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - cf_difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9285/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
21 e pubblicata il 13/06/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230061949950000 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6088/2025 depositato il
14/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: la DP 2 si riporta agli atti depositati, chiedendone l'accoglimento; assente AD
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.9285/2024, depositata il 13-6-2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento indicata in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento n.07120230061949950000 per crediti a titolo di Irpef, pretesi dall'Agenzia delle Entrate all'esito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.36 bis D.P.R. n.600 del 1973, relativo alla dichiarazione dei redditi
2020 (periodo d'imposta 2019) per complessivi € 4.688,18, lamentando: a) la nullità dell'iscrizione a ruolo, poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva notificato al ricorrente l'avviso bonario di cui all'art. 36 bis n. 3 DPR
600/1973; b) errore di calcolo sanzioni ed interessi frutto di parametri non trasparenti né dichiarati;
c) carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella, elevato a ruolo di dirigente senza concorso;
d) nullità della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC;
e) carenza di motivazione in ordine alla ragione della richiesta, poiché limitata alla dicitura: “carente/omesso versamento”; f) omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Quindi, aveva osservato quanto segue.
1) Quanto alla notifica a mezzo PEC, era pacifico (Cass. civile Sez. 6 ord. 982/2023) che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della I. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della RA., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass. n. 15979 del 2022).
2) Sulla mancata notifica dell'avviso bonario, in diritto la Suprema Corte aveva affermato che in tema di riscossione delle imposte, l'art. 6, comma 5, della l. n. 212 del 2000, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n.
600 del 1973, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo;
del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (Sez. 6 - 5, ordinanza n. 27716 del 21/11/2017, Rv. 646427 - 01).
3) Non andava notificato alcun avviso di accertamento. 4) La motivazione dell'atto era congrua, poiché si limitava a constatare l'omesso versamento di quanto autoliquidato.
5) Apparivano assolutamente generiche le doglianze relative all'errore di calcolo di sanzioni ed interessi frutto di parametri non trasparenti né dichiarati, meramente esplorativa;
quella riguardante la carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella, elevato a ruolo di dirigente senza concorso;
peraltro “in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del
1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione (Sez. 5, ordinanza n. 21290 del
29/08/2018, Rv. 650058 - 01).
Aveva condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.550,00 oltre accessori per AdER e in € 2.000,00 per AdE.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione il Ricorrente_1, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) omesso avviso bonario;
nullità iscrizione a ruolo;
2) errore calcolo sanzioni ed interessi;
3) carenza di legittimazione funzionario emittente cartella, perché nominato senza concorso;
4) nullità della notifica della cartella effettuata a mezzo pec;
5) carenza di motivazione;
6) omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato;
con vittoria di spese e onorari.
Si era costituita la parte appellata, Agenzia delle Entrate D.P.1 di Napoli, chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari.
La parte appellata Agenzia delle Entrate RI non si era costituita.
All'odierna udienza sono comparsi i difensori delle parti costituite che si sono riportati alle conclusioni rassegnate negli atti scritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è palesemente privo di fondamento e deve essere rigettato.
A) Il motivo sub 1) è palesemente infondato. Nel caso di controlli automatizzati l'avviso bonario è obbligatorio solo nel caso in cui sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (art.6 co.5 L.212/2000). Nel caso di specie era stato contestato al contribuente il mancato integrale versamento delle imposte indicate in dichiarazione. Peraltro, l'avviso bonario era stato inviato all'intermediario come da richiesta formulata nella dichiarazione.
B) Il motivo sub 2) è incomprensibile. Nella cartella erano indicate sia la misura delle sanzioni, sia le modalità di calcolo degli interessi;
come rilevato dalla Corte di primo grado il ricorrente (appellante in questa sede) non ha chiarito quale sarebbe stato l'errore di calcolo.
C) Anche il motivo sub 3) è scarsamente comprensibile, posto che la questione della legittimazione dei dirigenti nominati senza concorso (superata dalla giurisprudenza che aveva chiarito che l'avviso di accertamento può essere sottoscritto da un funzionario di grado terzo, anche non dirigente) riguardava l'Agenzia delle Entrate e non l'organo della riscossione.
D) La possibilità della notifica della cartella di pagamento a mezzo pec è prevista esplicitamente dall'art.26 co.2 D.P.R. 602/73; del resto, l'atto era giunto a conoscenza del destinatario che l'aveva ritualmente impugnato, così realizzando la sanatoria di qualsiasi nullità ai sensi dell'art.156 c.p.c.
E) La cartella era adeguatamente motiva in ordine alle ragioni della pretesa, del resto ben note la contribuente consapevole dell'omesso versamento.
F) Nel caso di controlli automatizzati l'avviso di accertamento non è previsto.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle doglianze dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 1600,00 in favore di Agenzia Entrate