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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 15/05/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di VI (Verbale - Sentenza)
Dato atto che l'udienza del giorno 15.05.2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani viene tenuta con le modalità della trattazione scritta;
dato atto, infatti, che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni, eccezioni e le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
pronuncia sentenza dandone lettura.
Il giudice
Daniele Sodani
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3037 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Parte_1
Raffaela Rossi Gironda e dell'avv. Guido Gironda sito in Roma, via Ippolito Nievo n. 61, che la rappresentano e la difendono in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
o Controparte_2 ntata e difesa CP_1 dall' arco Di Giugno e dall'avv. Eleonora Papi Rea, in virtù di procura in atti;
OPPOSTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. proponeva opposizione avverso l'ordinanza di Parte_1
i notificata il 3.08.2022 che la vedeva ingiunta al pagamento della somma di euro 8.653,00 sulla scorta del verbale di accertamento n. 60/2022 elevato dalla Polizia di Frontiera Aerea presso lo scalo di IC Aeroporto a carico del vettore per l'inosservanza di cui all'art. 5 del D. Lgs. 53/2018, sanzionata dall'art. 24, del medesimo Decreto, in quanto “in data 26.02.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati Parte_1
NR/API per il volo BA 560 proveniente da Lon neamente i dati relativi al passeggero nato il [...] di nazionalità italiana Parte_2 comunicando il numero del documento (passaporto ordinario) “ con Numero_1 scadenza 21.01.2020. Al suo arrivo il passeggero mostrava ai Parte_2 controlli documentali il documento (passaporto or con Numero_2 scadenza 13.01.30, documento chiaramente differente da q icato dalla Compagnia British Airway”. Contestava, in particolare, 1) mancata audizione personale dell'interessato pur in presenza nei propri scritti difensivi;
2) distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli NR/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18; 3) omessa indicazione nel verbale di contestazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata accertata l'infrazione, nonché dei motivi della mancata contestazione immediata della stessa;
4) mancata previsione normativa della condotta illecita;
5) nullità dell'ingiunzione per inesistenza della notifica del verbale e disconoscimento del verbale;
6) nullità dell'ingiunzione per invalidità del verbale in quanto elevato nei confronti di persona giuridica e non già nei confronti di trasgressore rispetto al quale non quale non risulta essere stata svolta alcuna effettiva ricerca. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecuzione dell'Ordinanza – Ingiunzione n. 815/22, notificata a mezzo pec il 3.08.22 emessa dalla di IC (RM) a firma Controparte_3 della Dr.ssa nel merito, accogliere il Controparte_4 presente ric ni sopra esposte e, per l'effetto, dichiarare la nullità/invalidità della predetta Ordinanza – Ingiunzione del n. 815/22, notificata a mezzo pec il 3.08.22; c) in via gradata, con salvezza di gravame, condannare l'esponente al pagamento della sanzione nella misura del minimo edittale pari ad € 5.000,00 prevista dall'art 24 del decreto legislativo n 53/18; d) in ogni caso, condannare la parte opposta, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento degli onorari del presente giudizio (oltre spese generali, Iva e Ca). e) condannare la parte opposta al ristoro danni per lite temeraria ex art. 96, 1 e 3 comma, cpc, per aver la medesima imposto l'odierna causa non accettando le difese sollevate ex art. 18 Legge n 689/18 –come motivato nell'ingiunzione de qua. riproposte nella presente sede”.
2.Si costituiva nel merito contestando ogni motivo di doglianza della CP_1 compagnia rite li infondati in fatto ed in diritto.
3.Comparse le parti davanti al giudice, ritenuta la causa di natura documentale, veniva rinviata per la discussione orale. In rito deve escludersi un'ipotesi di inesistenza o nullità della procura alle liti, allegata in calce con la stessa busta telematica alla comparsa di costituzione. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia. Integra l'ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce all'atto, l'inserimento, come avvenuto nella specie, nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato (quale congiunzione virtuale all'atto cui la procura si riferisce) di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore (Cass. civ. Sez. II Ord., 14/09/2023, n. 26587; Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 16/01/2024) 19-01-2024, n. 2077). Questo basta al fine di ritenere sussistente la volontà di conferire la procura alle liti, contenente il riferimento “a questo giudizio di opposizione”, per il giudizio oggetto di esame.
4.Nel merito, vale premettere sul primo motivo di doglianza che il costante orientamento della Suprema Corte è nel senso che “la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (cfr. Cass. S.U. n. 1786/2010; Cass. civ. Ord. n. 21146/2019). Pertanto, è priva di fondamento l'eccezione relativa alla nullità dell'ingiunzione opposta per mancata audizione personale dell'interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della L. 689/1981.
5.Con riguardo al quarto motivo di doglianza, il verbale di accertamento elevato dalla Polizia di Frontiera riporta che “in data 26.02.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati NR/API per il volo BA 560 proveniente Parte_1 da Londra inviava erroneamente i dati relativi al passeggero nato Parte_2 il 18.05.1085 di nazionalità italiana comunicando il num ento (passaporto ordinario) “ con scadenza 21.01.2020. Al suo arrivo il Numero_1 passeggero a ai controlli documentali il documento Parte_2
(passaporto ordinario n. “ con scadenza 13.01.30, documento Numero_2 chiaramente differente da q cato dalla Compagnia British Airway”. Vengono poi richiamati, quali norme violate, l'art. 5 e l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018. In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati NR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco
o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati NR al Sistema Informativo”. E' dunque evidente che dalla fattispecie descritta in verbale e dalle norme richiamate l'illecito non è quello della mera discrasia tra il passaporto inserito dal vettore nella lista passeggeri comunicata all'Autorità di frontiera e quello invece esibito dal passeggero alla Polizia di Frontiera all'esito dello sbarco;
bensì che l'illecito contestato e proprio quello previsto dall'art. 5 e 24 del richiamato decreto, ossia che ha erroneamente trasmesso, Parte_1 in relazione al volo BA560 proveniente da Londra, il numero di passaporto utilizzato per il volo dal passeggero in quanto riportato Parte_2 erroneamente in lista passeggeri con un erso da quello esibito al suo arrivo ai controlli di Polizia frontiera. E', pertanto, infondato il motivo di censura laddove assume che il verbale contesti un fatto non previsto dalla norma sanzionatoria, viceversa la questione attenendo piuttosto al piano probatorio ossia alla dimostrazione che il numero di passaporto comunicato dal vettore e diverso da quello esibito alla frontiera, non fosse in possesso del passeggero al momento del volo tale da rendere errata la trasmissione di dati api/pnr. Vale a questo punto ricordare che secondo l'art. 6 comma 11 del D.Lgs n. 150/2011 “11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”. In tema di ripartizione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa, spetta all'amministrazione e non all'opponente, la prova dei fatti che "costituiscono il fondamento" della sanzione amministrativa. L'amministrazione, convenuta in giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione, assume la posizione sostanziale di attrice, sicché, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa, mentre l'opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l'esistenza di cause modificative o estintive degli stessi. Infatti, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione fondato sulla pretesa dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, cui spetta la dimostrazione degli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, anche in virtù di presunzioni, che trasferiscono a quest'ultimo l'onere della prova contraria (Cass. civ. Sez. I, 26/05/1999, n. 5095; Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 13/02/2020) 22-09-2020, n. 19811; Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 28/01/2021) 02-11-2021, n. 31101). Nella specie, l'erronea indicazione del passaporto da parte del vettore è stata provata all'esito della istruttoria svolta, dovendosi ritenere che il passeggero abbia senz'altro utilizzato in fase di imbarco il passaporto poi esibito all'arrivo alla frontiera, atteso che il documento indicato dalla compagnia aerea risultava scaduto e dunque inutilizzabile alla data di trasmissione dei dati NR/API. Tale elemento trova ulteriore supporto in quanto annotato nella richiesta di apertura ticket sanzione dall'Agente nei giorni successivi al volo CP_5 perché “Alert sis (segnalato da qu enerato su passaporto nr. CP_6 come risulta accettato nei s del vettore, confermato da Numero_1 personale handler “avia partner, gianluca”, contattato alle ore 18,50 odierne. Tuttavia l'interessato esibisce DPLF riportante nuovo pasel n. YB6582900. Il pasel in allert risulta annullato per nuova emissione”. Come detto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati NR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco
o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati NR al Sistema Informativo”. E' utile anche richiamare che secondo l'art. 1 del decreto citato “
1.Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (NR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, disciplina: a) il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri (NR) dei voli extra-UE e dei voli intra-UE; b) le modalità del trattamento dei dati di cui alla lettera a), comprese le operazioni di raccolta, uso, conservazione e scambio con gli Stati membri.
2. Il presente decreto disciplina, altresì, il trattamento dei dati API trasmessi dai vettori aerei e relativi ai passeggeri che fanno ingresso nel territorio dello Stato italiano, effettuato dai competenti Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera”, chiarendo che la trasmissione dei dati NR è preordinata alla tutela dal terrorismo e dalla commissione di gravi reati, mentre la trasmissione dei dati API ha la finalità di prevenire la immigrazione illegale. Secondo l'art. 2 poi si intendono per dati NR “le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero consistenti nei dati di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2016/681” mentre per dati API “parte dei dati NR, comprendenti il tipo, il numero, paese di rilascio e la data di scadenza del documento di viaggio utilizzato, la cittadinanza, il nome completo, sesso, la data e il luogo di nascita, il valico di frontiera di ingresso nel territorio italiano, la compagnia aerea, il numero del volo, la data di partenza e di arrivo, l'ora di partenza, l'ora di arrivo e la durata del volo, l'aeroporto di partenza e di arrivo, il numero complessivo dei passeggeri trasportati con tale volo, il primo punto di imbarco”. L'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, richiamata ai fini della definizione dei dati NR, dall'art. 2 del D.Lgs n. 53/2018, fa riferimento al punto 18 ai dati Api ossia “18. Informazioni anticipate sui passeggeri (API) eventualmente raccolte (tra cui: tipo, numero, paese di rilascio e data di scadenza del documento, cittadinanza, cognome, nome, sesso, data di nascita, compagnia aerea, numero di volo, data di partenza, data di arrivo, aeroporto di partenza, aeroporto di arrivo, ora di partenza e ora di arrivo)”. Deve allora osservarsi che la sanzione dell'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 per violazione dell'art. 5 è integrata per l'erroneo invio dei dati NR (ma anche uno solo dei dati da comunicare) e tra questi rientra il numero del documento di viaggio. Non vi è alcuna previsione di esclusione dell'illecito in ordine all'ingresso del passeggero, né in ordine alla sua nazionalità. E' vero che le informazioni relative al documento di viaggio costituiscono dati API, ma i dati Api hanno una duplice veste, perché rientrano nella più ampia categoria dei dati Pnr, cui si riferisce la violazione dell'art. 5 sanzionata dall'art. 24. La normativa che regola l'invio dei dati NR è finalizzata al contrasto al terrorismo e a reati gravi, per la quale trova allora ragione anche il controllo su cittadini con nazionalità italiana. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale.
6.E' da respingere il secondo motivo di opposizione (“distorto e antigiuridico utilizzo della normativa da parte della Polizia di frontiera la quale non effettuava alcuna verifica sulla rispondenza dei dati dei passeggeri sopraggiunti dal volo con quelli NR/API inviati elettronicamente dalla Compagnia Aerea alla predetta banca dati ex decreto Legislativo n 53/18”), posto che, come detto, è dimostrata la sussistenza dell'illecito e, quindi, la trasmissione di dati api/pnr errati, in specie relativi al numero di passaporto del passeggero. L'assunto del vettore circa l'obbligo di cancellazione dei dati personali dei passeggeri, in adempimento dell'obbligo risultante dalle norme, non può aver compromesso il diritto di difesa, posto che è pacifico l'invio dei dati api/pnr da parte della compagnia e non risulta posto in discussione malfunzionamento del canale di trasmissione e ricezione dei dati. La verifica di eventuali malfunzionamenti del sistema informatico non è impedita dopo la cancellazione dei dati trasmessi, malfunzionamento che non è stato neppure dedotto dal vettore che invece ha asserito la correttezza della comunicazione sull'assunto che trattavasi di doppio passaporto. Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs n. 53/2018 “
5. I vettori aerei trasferiscono i dati NR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo;
e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non è più' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a)”. Quindi dalla disposizione appena richiamata si evince che la comunicazione delle informazioni relative ai passeggeri deve avvenire in favore della Polizia di Frontiera con l'aggiornamento dei dati anche sulla scorta di quanto viene esibito al momento dell'imbarco. Comunicazione di rettifica e aggiornamento in seguito all'imbarco che non vi è allegazione alcuna che sia stata effettuata né che anche in relazione a tale aggiornamento vi sia stato un malfunzionamento del sistema.
7.Prive di fondamento sono altresì le contestazioni in ordine all'omessa specificazione dei motivi per i quali non si è proceduto alla contestazione immediata dell'infrazione nonché in ordine alla mancata indicazione della data e dell'orario del volo in relazione al quale è stata commessa la violazione. In primo luogo, deve richiamarsi il costante orientamento della Suprema Corte, secondo cui “nel regime previsto dall'art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell'obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell'autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione” (cfr. Cass. civ. sez. II, 12/12/2023, n. 36640; Cass. Civ. n. 19957/2024). Secondo l'art. 14, comma 1, legge n. 689/1981, inoltre, “la violazione deve essere contestata immediatamente” “quando è possibile”; qualora ciò non possa avvenire è necessario che gli estremi della violazione vengano notificati agli interessati, come nel caso di specie, entro i termini prescritti secondo l'art. 14, comma 2, legge n. 689/1981. Nel caso di specie, dal verbale di accertamento n. 60/2022, notificato in data 15.03.2022 a fronte di una condotta integrata in data 26.02.2022 e dunque entro il termine assegnato dalla legge, emergono i motivi alla base della non contestazione immediata dell'infrazione, costituiti dalla non individuazione del trasgressore e l'assenza o difficile reperibilità del responsabile legale della compagnia aerea. L'accertamento si fonda per sua natura su una verifica documentale sui dati trasmessi dalla Compagnia, in assenza di esponenti della compagnia medesima, quindi ricorre un'ipotesi di impossibilità nella quale, per espressa previsione della norma appena citata, la contestazione immediata non è richiesta. E' infondato anche l'altro profilo riguardante l'omessa indicazione della data e dell'orario del volo, posto che il verbale chiaramente osserva che “in data 26.02.2022 la Compagnia aerea nel fornire i dati NR/API per il Parte_1 volo BA 560 proveniente da L rroneamente i dati relativi al passeggero”, con ciò essendo chiaro che la data del 26.06.2022 veniva non solo riferita all'invio dei dati ma anche al volo stesso con provenienza da Londra per il quale veniva anche riferito il codice BA560. Il report Sipa conferma che infatti si tratta del volo del 5.04.2022. Non vi è alcuna prova circa la riconducibilità del report Sipa a società terza rispetto all'apparato delle forze di polizia. Anzi, nello stesso report Sipa vi è chiara evidenza della provenienza in quanto è riportato il logo della stessa polizia di frontiera. Come addotto dall'opposta, è da ritenere che i dati contenuti nel sistema SIPA sono tratti dal sistema informativo istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ex art. 4 dlgs.vo 53/18 gestito dalle Forze di Polizia che compongono l'Unità d'Informazione dei Passeggeri (UIP) ex art. 6 del medesimo D.Lgs. La specificazione, invece, dell'orario del volo non appare rilevante per l'identificazione del volo già sufficientemente delineato, del resto non essendo stato dedotto con quale altro volo con provenienza da Londra e con il codice BA560 potesse insorgere confusione. L'orario del volo non rileva anche perché non vi è contestazione sulla tardiva o meno comunicazione dei dati, i quali è pacifico che siano stati inviati tempestivamente.
8.Con riferimento all'asserita inesistenza della notifica tramite posta elettronica certificata del verbale presupposto, è sufficiente richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui “nel caso di notifica di un atto a mezzo posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova, ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo.” (da ultimo cfr. Cass. civ. sez. I, 21/05/2024, n. 14063). Ciò posto, nel caso di specie, la consegna telematica del verbale da parte della Polizia di frontiera all'indirizzo di posta elettronica certifica di ha Pt_1 prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e deter il raggiungimento dello scopo legale, atteso che la compagnia aerea ha potuto pienamente esercitare il suo diritto di difesa mediante il deposito di scritti difensivi. Ne consegue che la notifica del verbale di accertamento tramite Pec non può considerarsi inesistente e, comunque, l'eventuale irregolarità nella modalità di notificazione deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo. Quanto all'eccezione di non conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c. del verbale notificato via pec, il disconoscimento non è stato articolato in modo specifico. Sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento, l'utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell'originale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10912 del 11/07/2003 Rv. 564977 - 01). La contestazione della conformità, insomma, è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale (cfr. Cass. ordinanza Sez. 3, n. 8481/2020).
9.Parimenti priva di fondamento è la doglianza inerente all'esatta individuazione del destinatario della sanzione amministrativa. Al riguardo, si evidenzia che il combinato disposto degli artt. 5 e 24 del d.lgs. n. 53/2018 individua, quale destinatario della sanzione in caso di inottemperanza all'obbligo di trasmissione dei dati NR/API esclusivamente il vettore aereo. Pertanto, l'autorità incaricata dei controlli di polizia ha correttamente identificato nella compagnia opponente il destinatario del verbale di accertamento
10.Secondo l'art. 24 del D.Lgs n. 53/2018 “
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il vettore che non trasmette i dati, ovvero li trasmette in modo difforme da quanto previsto dall'articolo 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 100.000 euro per ogni viaggio a cui si riferisce la condotta. La medesima sanzione amministrativa pecuniaria si applica in caso di trasmissione di dati incompleti o errati. La sanzione di cui al primo periodo si applica, altresi', al vettore aereo che non adempia entro il termine fissato alle prescrizioni dell'UIP nazionale, adottate per garantire il trasferimento dei dati NR al Sistema Informativo”. Come detto, la previsione della norma è integrata per l'erroneo invio dei dati (ma anche uno solo dei dati da comunicare) tra i quali rientra il numero del documento di viaggio. Proprio detta difformità rileva in quanto tale, senza che occorra indagare sulla natura di refuso o meno all'origine dell'errore, atteso che la finalità del flusso informativo è costituita dalla possibilità di eseguire controlli e di cercare riscontri sull'identità dei passeggeri. La perfetta corrispondenza tra i dati
“veri” e quelli trasmessi è, all'evidenza, fondamentale per i suddetti controlli, specie ove si consideri come la ricerca con metodologie e sistemi informatici presuppone assoluta precisione dei dati immessi, determinando ogni disallineamento il fallimento di ogni ricerca o, quantomeno, un rallentamento non compatibile con le finalità della norma. La violazione posta in essere, infatti, non fa riferimento al rispetto di vuoti formalismi ma costituisce presidio di un sistema articolato di controlli preventivi finalizzati alla protezione della collettività da gravi attentati all'incolumità individuale e alla stessa sicurezza nazionale. Pertanto, anche la sanzione di euro 8.653,00 non appare sproporzionata, tenuto conto del disvalore oggettivo e soggettivo della condotta posta in essere nonché dell'ampia cornice edittale prevista per la violazione in oggetto (da € 5.000,00 a € 100.000,00).
11.I motivi di doglianza, in conclusione, vanno respinti e l'opposizione va quindi rigettata.
12.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in ragione del DM vigente, del valore della causa, della complessità e dell'attività processuale in concreto svolta.
PQM
il Tribunale di VI, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-RESPINGE l'opposizione e CONFERMA l'ordinanza di ingiunzione n. 815/2022 emessa da CP_1
-CONDANNA al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite da liquidarsi nella somma complessiva di euro 4.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani