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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 02/07/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 382/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
[...]
************
Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 382 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Papa Giovanni XXI, 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_2
,
[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , CP_2 sito in Viterbo, via del Paradiso n.
4. RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.03.2025, ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la Cont Cont ricorrente e il dall'a.s.2017/18 all'a.s.2024/25 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno commisurato ad 8 mensilità o in quella ritenuta di giustizia dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge.” La ricorrente, docente di religione cattolica precaria, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente di religione cattolica CP_1 stipulando 13 contratti annuali per i periodi riportati in ricorso;
che per tali anni il non aveva previsto né effettuato il concorso per l'assunzione a tempo CP_1 indeterminato per i docenti di religione cattolica. In diritto ha dedotto la illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati con l'amministrazione su organico di diritto e posto vacante e disponibile per un periodo complessivo superiore a 36 mesi in violazione della clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE dall'a.s. 2013/2014 e fino all'a.s. 2024/2025; ritenendo integrata la fattispecie della illegittima reiterazione dei contratti a termine delineata dalla giurisprudenza, ha sostenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In tema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica viene in rilievo la legge n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30%) da assegnare "mediante contratto di incarico annuale". In particolare, la L. n. 183 cit. ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti "si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva" (art. 1, co.2), mentre l'art. 2 della stessa legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, "articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti" (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per "i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio". Tale riserva di reclutamento con incarico annuale rinviene la propria ratio nella necessità di adeguamento dell'organico alle scelte effettuate dagli alunni di avvalersi o meno della religione cattolica, scelte che rendono incerto il numero degli insegnanti di religione da impiegare anno per anno. Su tale variabile incide anche una ulteriore specificità che si concretizza nelle ampie prerogative accordate all'Autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato. Tali peculiarità, tuttavia, conformemente a quanto ritenuto da consolidata giurisprudenza, non possono giustificare l'assunzione a tempo determinato, trattandosi di variabili comuni ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica e, pertanto, non tipizzano solo il contratto a termine. Ne consegue che anche per i docenti di religione cattolica il normale sistema di reclutamento è costituito dal pubblico concorso e che i posti vanno prevalentemente coperti con personale assunto stabilmente a tempo indeterminato, potendosi utilizzare i contratti a tempo determinato per sopperire alle esigenze scolastiche di anno in anno solo per i posti limitatamente residuali non coperti (così, Carte Appello Bari n. 282/2021; Corte Appello Roma n. 747/2017; Corte Appello Firenze n. 227/2016). In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza n. 282 del 13.1.2022, proprio con riferimento alla reiterazione dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti di religione cattolica da parte dello Stato italiano, precisando che: “da un lato, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non subordina ad alcuna condizione di tale natura la deroga da essa introdotta alle norme di diritto comune applicabili ai contratti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Dall'altro, la conclusione dei contratti di lavoro in successione di cui al procedimento principale non sembra rispondere a mere esigenze provvisorie del datore di lavoro, ma sembra piuttosto rientrare nelle necessità della gestione ordinaria del medesimo. Per di più, i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali i ricorrenti nel procedimento principale sono stati assunti hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili, se non identiche, per svariati anni, cosicché si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno non già provvisorio, bensì, al contrario, duraturo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare” (punto 110). La Corte, quindi, ha risposto alle questioni pregiudiziali poste affermando che: “la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”. Al fine di stabilire se si è in presenza di un abusivo ricorso alla stipula di contratti a tempo determinato vengono in rilievo inoltre i parametri elaborati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce da 22552 a 22558, deliberate il 18.10.2016 e depositate il 7.11.2016. La Corte, nelle predette sentenze, muovendo dalla premessa che "la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un corpus normativo completo e speciale", quindi vigente quale lex specialis nonostante le modifiche del D. Lgs n. 368/01 alla legislazione generale in materia di contratti di lavoro a termine e perseguendo l'obiettivo di "assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto comunitario", ha configurato una fattispecie di abusivo ricorso alle assunzioni precarie basata sui seguenti tre elementi costitutivi:
1) durata ultratriennale della illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine;
2) collocazione cronologica dell'abuso triennale dopo il 10 luglio 2001;
3) rilevanza soltanto della reiterazione ultratriennale delle "supplenze annuali …, cosiddette su organico di diritto", che "riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)". Se l'abuso ultratriennale, riferito a supplenze su organico di diritto, maturato nel periodo tra il 10 luglio 2001 e la proposizione della domanda giudiziaria, venga accertato nel processo e non risulti sanato mediante stabilizzazione ai sensi della L. n. 107/2015 o sanabile allo stesso modo in tempi certi e ravvicinati, tra le conseguenze deve senz'altro escludersi la conversione dei rapporti di lavoro precari in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Ancora prima, la vigenza nel nostro ordinamento dell'art 97, comma 3, Cost., secondo cui, salvo le eccezioni previste dalla legge, "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso", impedisce che, sul presupposto dell'illegittimità di una sequenza di contratti a termine, si giunga alla stabilizzazione nel posto di lavoro pubblico per effetto di conversione negoziale. Ne deriva che la sanzione dell'abuso dell'amministrazione scolastica non può che essere di natura risarcitoria. Di recente sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che: “…questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio;
in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., n. 6565 del 2023, Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003 costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso CP_1
a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (cfr. ordinanze 11227 del 28 aprile 2023, 11180, 11175, 11169, 11153 del 27 aprile 2023). In base alla normativa vigente, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del deve quindi escludersi la conversione dei rapporti di lavoro precari in rapporti CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, essendo la tutela circoscritta al risarcimento del danno. Per quanto riguarda poi il concreto criterio per la liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072/2016, ha precisato che: "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito". Per completezza deve rilevarsi che l'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 (vigente all'epoca della scadenza dell'ultimo contratto), ha riprodotto pedissequamente la misura risarcitoria di cui all'abrogato art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Ciò posto, con riferimento al caso di specie risulta che la ricorrente: 1) non è stata ancora immessa in ruolo;
2) non è stata destinataria della stabilizzazione ex L. n. 107/2015; 3) ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di diritto con scadenza al 31 agosto per un numero di anni superiore a tre. Può ritenersi pertanto integrata la fattispecie di abuso. Ne deriva che, esclusa la possibilità di conversione del rapporto per le ragioni su esposte, spetta alla ricorrente il risarcimento del danno c.d. eurounitario, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio e quantificazione ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Tale norma prevede in favore del lavoratore una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Con riferimento al caso di specie, il risarcimento può essere quantificato nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maggiorata di mezza mensilità per ciascuna annualità di servizio prestata in virtù di contratti a termine a decorrere dal trentaseiesimo mese di rapporto e con il limite massimo di 12 mensilità. Alla luce di tale criterio spetta alla ricorrente un importo pari a 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra Parte_1
ed il nei
[...] Controparte_2 termini indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto, in CP_1 persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente di un importo pari a 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 382/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione;
Controparte_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CANCILLA MIDOSSI DOMENICO per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di Controparte_1
[...]
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Ritenuta la causa di pronta soluzione, visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 02/07/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 382 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2025 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Papa Giovanni XXI, 23, presso lo studio dell'Avv. Domenico Cancilla Midossi che la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
[...]
Controparte_2
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[...] rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dalla Dott.ssa Anna Maria Volpi, dal Dott. Eugenio Cetrini e dalla Dott.ssa Marzia Stefani, quali Funzionari del suddetto , CP_2 sito in Viterbo, via del Paradiso n.
4. RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 14.03.2025, ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia al Giudice adito, dichiarare l'illegittimità dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra la Cont Cont ricorrente e il dall'a.s.2017/18 all'a.s.2024/25 e per l'effetto condannare il resistente al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno commisurato ad 8 mensilità o in quella ritenuta di giustizia dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi legali;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre spese generali, iva e CAP come per legge.” La ricorrente, docente di religione cattolica precaria, ha esposto di avere lavorato alle dipendenze del convenuto in qualità di docente di religione cattolica CP_1 stipulando 13 contratti annuali per i periodi riportati in ricorso;
che per tali anni il non aveva previsto né effettuato il concorso per l'assunzione a tempo CP_1 indeterminato per i docenti di religione cattolica. In diritto ha dedotto la illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti stipulati con l'amministrazione su organico di diritto e posto vacante e disponibile per un periodo complessivo superiore a 36 mesi in violazione della clausola 5 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE dall'a.s. 2013/2014 e fino all'a.s. 2024/2025; ritenendo integrata la fattispecie della illegittima reiterazione dei contratti a termine delineata dalla giurisprudenza, ha sostenuto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno quale misura alternativa alla stabilizzazione. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del Controparte_2 ricorso poiché infondato in fatto ed in diritto. La causa, istruita con prove esclusivamente documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In tema di reclutamento degli insegnanti di religione cattolica viene in rilievo la legge n. 186/2003, che ha istituito due distinti ruoli regionali, ha disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami ed ha limitato al 70% del fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato. La legge, poi, ha istituito una sorta di riserva (del residuo 30%) da assegnare "mediante contratto di incarico annuale". In particolare, la L. n. 183 cit. ha previsto per tali docenti appositi ruoli regionali (art. 1, co. 1) ed ha stabilito che ai predetti insegnanti "si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico", e dalla contrattazione collettiva" (art. 1, co.2), mentre l'art. 2 della stessa legge ha affidato all'Amministrazione il compito di stabilire la dotazione organica dei posti per l'insegnamento della religione cattolica, "articolata su base regionale, determinata nella misura del 70 per cento dei posti d'insegnamento complessivamente funzionanti" (co. 1), percentuale ribadita con riferimento sia alla scuola secondaria (co. 2) sia alla scuola dell'infanzia ed elementare (co. 3), laddove solo per "i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio". Tale riserva di reclutamento con incarico annuale rinviene la propria ratio nella necessità di adeguamento dell'organico alle scelte effettuate dagli alunni di avvalersi o meno della religione cattolica, scelte che rendono incerto il numero degli insegnanti di religione da impiegare anno per anno. Su tale variabile incide anche una ulteriore specificità che si concretizza nelle ampie prerogative accordate all'Autorità ecclesiastica, atteso che il riconoscimento di idoneità proveniente da quest'ultima è requisito di partecipazione al concorso per l'assunzione nell'apposito ruolo regionale e presupposto indispensabile per la stipula di tutte le assunzioni (a tempo determinato e indeterminato), il cui venir meno integra una condizione risolutiva del rapporto di lavoro eventualmente instaurato. Tali peculiarità, tuttavia, conformemente a quanto ritenuto da consolidata giurisprudenza, non possono giustificare l'assunzione a tempo determinato, trattandosi di variabili comuni ad entrambi i tipi contrattuali (a termine ed a tempo indeterminato) che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica e, pertanto, non tipizzano solo il contratto a termine. Ne consegue che anche per i docenti di religione cattolica il normale sistema di reclutamento è costituito dal pubblico concorso e che i posti vanno prevalentemente coperti con personale assunto stabilmente a tempo indeterminato, potendosi utilizzare i contratti a tempo determinato per sopperire alle esigenze scolastiche di anno in anno solo per i posti limitatamente residuali non coperti (così, Carte Appello Bari n. 282/2021; Corte Appello Roma n. 747/2017; Corte Appello Firenze n. 227/2016). In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Giustizia dell'Unione europea, nella sentenza n. 282 del 13.1.2022, proprio con riferimento alla reiterazione dei contratti a termine nei confronti degli insegnanti di religione cattolica da parte dello Stato italiano, precisando che: “da un lato, la normativa nazionale di cui al procedimento principale non subordina ad alcuna condizione di tale natura la deroga da essa introdotta alle norme di diritto comune applicabili ai contratti di lavoro e intese a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato. Dall'altro, la conclusione dei contratti di lavoro in successione di cui al procedimento principale non sembra rispondere a mere esigenze provvisorie del datore di lavoro, ma sembra piuttosto rientrare nelle necessità della gestione ordinaria del medesimo. Per di più, i diversi contratti di lavoro a tempo determinato con i quali i ricorrenti nel procedimento principale sono stati assunti hanno dato luogo allo svolgimento di mansioni simili, se non identiche, per svariati anni, cosicché si può ritenere che tali rapporti di lavoro abbiano soddisfatto un fabbisogno non già provvisorio, bensì, al contrario, duraturo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare” (punto 110). La Corte, quindi, ha risposto alle questioni pregiudiziali poste affermando che: “la clausola 5 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso, da un lato, che essa osta a una normativa nazionale che esclude gli insegnanti di religione cattolica degli istituti di insegnamento pubblico dall'applicazione delle norme dirette a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato, qualora non esista nessun'altra misura effettiva nell'ordinamento giuridico interno che sanzioni detto ricorso abusivo, e, dall'altro, che la necessità di un titolo di idoneità rilasciato da un'autorità ecclesiastica al fine di consentire a tali insegnanti di impartire l'insegnamento della religione cattolica non costituisce una «ragione obiettiva» ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), dell'accordo quadro, nella misura in cui tale titolo di idoneità è rilasciato una sola volta, e non prima di ogni anno scolastico che dà luogo alla stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato”. Al fine di stabilire se si è in presenza di un abusivo ricorso alla stipula di contratti a tempo determinato vengono in rilievo inoltre i parametri elaborati dalla Corte di Cassazione nelle pronunce da 22552 a 22558, deliberate il 18.10.2016 e depositate il 7.11.2016. La Corte, nelle predette sentenze, muovendo dalla premessa che "la disciplina del reclutamento del personale scolastico, docente ed ATA, costituisce un corpus normativo completo e speciale", quindi vigente quale lex specialis nonostante le modifiche del D. Lgs n. 368/01 alla legislazione generale in materia di contratti di lavoro a termine e perseguendo l'obiettivo di "assicurare il continuum di compatibilità tra diritto nazionale (ordinario e costituzionale) e diritto comunitario", ha configurato una fattispecie di abusivo ricorso alle assunzioni precarie basata sui seguenti tre elementi costitutivi:
1) durata ultratriennale della illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine;
2) collocazione cronologica dell'abuso triennale dopo il 10 luglio 2001;
3) rilevanza soltanto della reiterazione ultratriennale delle "supplenze annuali …, cosiddette su organico di diritto", che "riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto)". Se l'abuso ultratriennale, riferito a supplenze su organico di diritto, maturato nel periodo tra il 10 luglio 2001 e la proposizione della domanda giudiziaria, venga accertato nel processo e non risulti sanato mediante stabilizzazione ai sensi della L. n. 107/2015 o sanabile allo stesso modo in tempi certi e ravvicinati, tra le conseguenze deve senz'altro escludersi la conversione dei rapporti di lavoro precari in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Infatti, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Ancora prima, la vigenza nel nostro ordinamento dell'art 97, comma 3, Cost., secondo cui, salvo le eccezioni previste dalla legge, "agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso", impedisce che, sul presupposto dell'illegittimità di una sequenza di contratti a termine, si giunga alla stabilizzazione nel posto di lavoro pubblico per effetto di conversione negoziale. Ne deriva che la sanzione dell'abuso dell'amministrazione scolastica non può che essere di natura risarcitoria. Di recente sulla questione è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di affermare che: “…questa S.C., con plurime concordanti decisioni - rese sulla scia anche della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19 - da tempo ha ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in cui va inserita la questione dell'abuso di contratti a termine per gli insegnanti di religione cattolica della scuola pubblica, di cui si discute nel presente giudizio;
in tali decisioni, alle quali si fa riferimento - richiamandosi, in particolare, ex art. 118 disp. att. c.p.c., Cass., n. 6565 del 2023, Cass., n. 18698 del 2022; n. 19319 del 2022; n. 22420 del 2022; n. 24760 del 2022 - sono stati enunciati i principi di diritto di seguito trascritti: “nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003 costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui all'art. 32, co. 5, L. 183/2010 (poi, art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato”; “i contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al qualora sorga contestazione a fini risarcitori per abuso nella reiterazione del ricorso CP_1
a contratti a termine, l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso” (cfr. ordinanze 11227 del 28 aprile 2023, 11180, 11175, 11169, 11153 del 27 aprile 2023). In base alla normativa vigente, in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nei casi di reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato da parte del deve quindi escludersi la conversione dei rapporti di lavoro precari in rapporti CP_1 di lavoro a tempo indeterminato, essendo la tutela circoscritta al risarcimento del danno. Per quanto riguarda poi il concreto criterio per la liquidazione del danno, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 5072/2016, ha precisato che: "in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario", determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l'indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito". Per completezza deve rilevarsi che l'art. 28, comma 2, D. Lgs. n. 81 del 2015 (vigente all'epoca della scadenza dell'ultimo contratto), ha riprodotto pedissequamente la misura risarcitoria di cui all'abrogato art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Ciò posto, con riferimento al caso di specie risulta che la ricorrente: 1) non è stata ancora immessa in ruolo;
2) non è stata destinataria della stabilizzazione ex L. n. 107/2015; 3) ha ricevuto incarichi di supplenza su organico di diritto con scadenza al 31 agosto per un numero di anni superiore a tre. Può ritenersi pertanto integrata la fattispecie di abuso. Ne deriva che, esclusa la possibilità di conversione del rapporto per le ragioni su esposte, spetta alla ricorrente il risarcimento del danno c.d. eurounitario, con esonero dalla prova del concreto pregiudizio e quantificazione ex art. 32, comma 5, L. n. 183 del 2010. Tale norma prevede in favore del lavoratore una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Con riferimento al caso di specie, il risarcimento può essere quantificato nella misura minima di 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maggiorata di mezza mensilità per ciascuna annualità di servizio prestata in virtù di contratti a termine a decorrere dal trentaseiesimo mese di rapporto e con il limite massimo di 12 mensilità. Alla luce di tale criterio spetta alla ricorrente un importo pari a 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo. Alla soccombenza segue la condanna alle spese nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara l'illegittimità dei contratti a termine stipulati in successione tra Parte_1
ed il nei
[...] Controparte_2 termini indicati in motivazione e, per l'effetto, condanna il convenuto, in CP_1 persona del Ministro p.t., al pagamento in favore della ricorrente di un importo pari a 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- condanna il convenuto, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese CP_1 di lite, liquidate in € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge.
Viterbo lì, 2 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Michela Mignucci