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Articolo 2 del Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289
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Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289
Articolo 2 del Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 289
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21 maggio 1992
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Versione
21 luglio 1992
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Art. 2.
DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA
L. 19 MARZO 1993, N. 68
Entrata in vigore il 21 luglio 1992
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