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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 10/07/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1077/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2747/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Silvia Parte_1
Repetto e Biancamaria De Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Genova, Via Marcello Durazzo 1/9come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in totale riforma della sentenza appellata, respingere integralmente le domande proposte in prime cure da in quanto infondate ed improvate. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15 per cento per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione: • In via preliminare: autorizzare il deposito cartaceo dell'originale della contabile bancaria del
23.08.2013, di cui all'allegato n. 20 del fascicolo di primo grado del sig. , già CP_1 autorizzata dal Giudice di primo grado e depositata dall'attore all'udienza del 6 luglio 2023.
• Nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 2747/2024 del 30/10/2024 resa dal Tribunale di Genova;
• In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 il Tribunale di Genova, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 27.706,56 a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'immobile in comunione sito in Mele, via Faldo 257, ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, in via principale ai sensi dell'art. 1110 c.c., in via subordinata ai sensi dell'art. 1299 c.c., in via ulteriormente subordinata ai sensi degli artt. 1203, n.3 c.c. e/o 1205 c.c., nonché in via di ulteriore subordine a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 10.07.2009, Controparte_1
e acquistavano in comune ed in parti uguali tra loro la piena proprietà del Parte_1 complesso immobiliare nel Comune di Mele, località Costalta, composto da un appartamento ad uso abitativo;
-di aver stipulato unitamente al convenuto due contratti per la fornitura dei materiali necessari alla ristrutturazione dell'appartamento rispettivamente in data 24 agosto 2012 e in data 02 ottobre 2012; - che a seguito della fornitura dei materiali richiesti, la emetteva a carico dei sig.ri e quattro fatture per un CP_2 CP_1 Pt_1 totale complessivo pari ad € 59.925,08 e l'attore provvedeva al pagamento della somma di
€ 33.566,55 al fine di evitare di subire azioni giudiziarie derivanti dall'omesso pagamento delle stesse;
che le parti affidavano anche i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Fado 257; per l'esecuzione di tali lavori, la emetteva a carico dei sig.ri Controparte_3
e sei fatture per un totale pari a € 82.185,04, dei quali l'attore corrispondeva CP_1 Pt_1 la somma pari ad € 65.195,03; che complessivamente aveva versato in eccedenza rispetto a quello che avrebbe dovuto versare la somma pari ad € 27.706.56, importo di cui chiedeva il rimborso al convenuto;
- che in data 17.11.2021, a mezzo lettera raccomandata a/r, parte attrice inoltrava formale richiesta di negoziazione assistita a e tale richiesta Parte_1 rimaneva priva di riscontro.
All'udienza del 06.07.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di cui all'art. 183 Parte_1
VI comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 16.11.2023.
In tale udienza, il Giudice ammetteva i capitoli di prova per interpello e testi dedotti all'attore nella memoria istruttoria e fissava per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del
30.01.2024; indi veniva dato atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interpello e veniva ES la teste;
all'esito la causa era rinviata per la Testimone_1 precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , formulava Parte_1 istanza di rimessione in termini, sostenendo di non aver avuto conoscenza dell'atto di citazione avversario, notificato a mezzo posta, a causa di ripetuti e continui danneggiamenti della cassetta postale e da disservizi del portalettere di zona che lasciava la posta abbandonata a sé stessa, fuori della cassetta postale. Chiedeva comunque la reiezione delle domande nei suoi confronti svolte in quanto infondate.
Il Giudice di primo grado revocava la dichiarazione di contumacia di e Parte_1 rinviava la causa all'udienza del 18.04.2024 per consentire al difensore di parte attrice di potere esaminare la comparsa avversaria ed i relativi documenti.
Indi era rigettata l'istanza di rimessione in termini.
A seguito di fissazione di udienza per l'assunzione della causa in decisione, nelle proprie memorie conclusive osservava che non aveva dimostrato Pt_1 Controparte_1
l'effettivo incasso delle somme da parte delle ditte fornitrici in quanto le contabili di bonifico prodotte attestavano solo l'ordine di pagamento ma non l'avvenuto accredito. Riteneva, inoltre, non attendibile la testimonianza resa dalla moglie di in quanto parte CP_1 interessata, e perché le sue dichiarazioni, avvenute in sua contumacia, risultavano generiche e non circostanziate.
L'impugnata sentenza così statuiva: “- Condanna a pagare a Parte_1 CP_1
la somma pari ad € 18.701,53, oltre interessi al tasso legale su tale importo dalla
[...] domanda giudiziale e fino al saldo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio liquidate in €
[...] Controparte_1
5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il quale, in totale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, domandava respingere integralmente tutte le domande proposte da in quanto infondate e non provate. Controparte_1
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha errato nella ricostruzione dei fatti ritenendo avvenuti da parte dell'attore i pagamenti, disattendendo le indicazioni di una consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio: 2) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; 3) ha errato nella ricostruzione dei fatti valorizzando una prova testimoniale irrilevante;
4) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. ; 5) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'116 c.p.c. disattendendo irragionevolmente il risultato probatorio.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dall'appellante in Controparte_1 fatto ed in diritto e chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate.
Con provvedimento dell'11.6.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 10.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in primo grado, odierno appellato, assume che all'esito delle prestazioni rese le due ditte incaricate dalle parti emettevano fatture nei confronti di e per un valore CP_1 Pt_1 rispettivamente di euro 59.925,08 ed euro 82.185,04 a fronte CP_2 Controparte_3 del mancato pagamento della quota imputabile all'odierno appellante, CP_1 corrispondeva alle due imprese un totale di 98.761,58 euro, ossia 27.706,56 euro in più rispetto a quanto sarebbe derivato dalla imputazione al 50% a ciascuna delle parti, che doveva intendersi il criterio di cui fare applicazione.
L'attore ha affermato di aver diritto ad ottenere il rimborso di tale somma, sulla base delle norme in materia di comunione oppure sulla base della disciplina applicabile alle obbligazioni solidali. La sentenza appellata ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 1100 cc, dal momento che tale norma si applica nell'ipotesi in cui un comunista sostenga spese necessarie per la conservazione della cosa comune, avendo prima interpellato gli altri comunisti ed in caso di trascuranza degli stessi.
Ha invece fatto applicazione dell'art. 1299 cc, perché l'azione di regresso spetta al condebitore che abbia pagato anche solo parzialmente il debito solidale, allorquando la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la prova del pagamento raggiunta, avendo l'odierno appellato prodotto le contabili di bonifico con riferimento alla somma indicata
(“particolarmente attendibili essendo i bonifici stati effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili ai sensi dell' art. 16-bis TUIR al fine di ottenere le conseguenti detrazioni fiscali ( dai documenti prodotti risultano infatti anche i timbri di un centro di assistenza fiscale ed è quindi plausibile che i bonifici siano stati allegati alle dichiarazioni fiscali dell' attore per ottenere le detrazioni di legge”), ed evidenziando la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'interrogatorio formale da parte del convenuto e le dichiarazioni rese dalla teste ES.
La pronuncia appellata sottolinea che nei rapporti interni tra più obbligati la prova del pagamento non essendo diretta contro il creditore non è soggetta ai limiti posti dall' art. 2726
c.c. e può essere data anche a mezzo di presunzione semplici (richiama sul punto la pronuncia Cass. n. 2673/1983).
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancanza di prova dell'avvenuto incameramento delle somme da parte delle due società creditrici e non CP_2 Controparte_3 ritenendo sufficiente la documentazione attestante il bonifico di tali somme.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. L'unico fatto noto, vale a dire l'apposizione di timbri di un centro di assistenza fiscale sulle fatture, unitamente alla circostanza che sia ritenuto “plausibile” che i bonifici siano stati allegati alle dichiarazioni fiscali, non sarebbe sufficiente, in assenza di altri elementi “concordanti”, a ritenere raggiunta la prova del pagamento.
Con il terzo motivo è dedotto l'erroneo rilievo dato alla prova testimoniale assunta, da valutarsi invece irrilevante, avendo la teste unicamente confermato le Testimone_1 distinte dei bonifici prodotti in causa.
Con il quarto motivo, quanto alla mancata partecipazione del convenuto all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., deduce che essa consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, nella fattispecie insussistente.
Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il difetto di prova del reale incameramento da parte di e di della somme indicate nelle distinte di CP_2 Controparte_3 bonifico, nonché valorizzare il contenuto della lettera di messa in mora per il mancato pagamento delle fatture, rivolta ad entrambe le parti del presente giudizio, idonea proprio a confermare il mancato pagamento delle somme.
Deduce l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalla controparte ( 6) ”Vero che Lei si rendeva inadempiente rispetto al pagamento delle suddette fatture emesse dalla CP_2
”; 7) “Vero che il sig. , al fine di evitare di subire azioni giudiziarie da parte
[...] CP_1 della ditta fornitrice del materiale, pagava alla più del 50% dell'importo totale delle CP_2 fatture poc'anzi riportate?”; 9) “Vero che in forza dei pagamenti effettuati dal sig. CP_1
in favore della parte attrice vanta un credito nei suoi confronti pari ad
[...] CP_2 euro 3.604,05?”; - 15) “Vero che il sig. , al fine di evitare di subire azioni giudiziarie CP_1 da parte della ditta appaltatrice, pagava alla più del 50% dell'importo Controparte_3 totale delle fatture poc'anzi riportate?”; - 18) “Vero che in forza dei pagamenti effettuati dal sig. in favore della parte attrice vanta un credito nei Controparte_1 CP_3 suoi confronti pari ad euro 24.102,51?”).
Con il quinto motivo lamenta che la sentenza non abbia dato rilievo alla raccomanda datata
20/09/2013, sottoscritta dall'amministratore unico di avente ad oggetto Controparte_3
“sollecito pagamento fatture”, con la quale veniva sollecitato alle parti il saldo “delle fatture fin d'ora emesse a vs. carico”. Pertanto, a seguito delle censure svolte con riferimento al capo della decisione impugnata, doveva ritenersi che l'attore in primo grado non avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza di non potere agire in via di regresso nei confronti dell'odierno appellante.
L'appellante da' anche atto che il 12 giugno 2024 ha radicato il procedimento n. 8892/24 nanti la Procura Della Repubblica Presso il Tribunale di Genova nei confronti del CP_1 per non aver prodotto nel giudizio civile di primo grado l'integrazione timbrata e sottoscritta della fattura n. 3/2013, dalla quale si evidenziaerebbe l'accordo di retrocessione di somme da al per l'importo di € 11.217,00. CP_3 Controparte_1
Rileva inoltre che gli ordini di bonifico allegati sub doc. 6 e doc. 7 del fascicolo di parte di primo grado e portanti rispettivamente l'importo di Euro 9.372,05 del 12.11.2012 CP_1
e di Euro 3.300,00 del 16.11.2012 non si riferiscono alla Fattura n. 10 del 10 CP_2 novembre 2012 per euro 18.745,00 e alla Fattura n. 11 dell'11 novembre 2012 CP_2 per euro 3.300,00 riferendosi le causali delle distinte allegate, genericamente, quanto alla prima, a “ ” e quanto la seconda, a “Lavori ristrutturazione (N.d.a., non Controparte_1 forniture di materiale) ”. Controparte_1
Deduce che il riferimento all'importo di € 7.260,00 relativo alla fattura n. 4 del 10.05.2013 bonificato in data 23.8.2013 (doc. 20), non sarebbe ricavabile dalla documentazione allegata al fascicolo.
L'appellato richiama la produzione documentale delle fatture emesse dalle due CP_1 società creditrici: n. 10 del 10 novembre 2012 per euro 18.745,00; Fattura Parte_2
n. 11 dell'11 novembre 2012 per euro 3.300,00; Fattura n. 12 del 26 CP_2 CP_2 novembre 2012 per euro 12.605,00; Fattura n. 14 del 14 dicembre 2012 per euro CP_2
25.275,08; Fattura n. 1 del 18 gennaio 2013 per euro 10.956,00; Fattura n. CP_3
2 del 18 febbraio 2013 per euro 1.914,00; Fattura n. 3 del CP_3 CP_3
7 marzo 2013 per euro 28.645,01; Fattura n. 4 del 10 maggio 2013 per CP_3 euro 14.520,00; Fattura n. 5 del 29 giugno 2013 per euro 18.150,00; CP_3
Fattura n. 8 del 4 settembre 2013 per euro 8.000,03. CP_3
Deduce di aver eseguito i seguenti pagamenti delle suddette fatture, con riferimento ai quali aveva in promo grado prodotto le contabili bancarie: Euro 9.372,05 in riferimento alla fattura n. 10 del 10 novembre 2012 tramite bonifico del 12.11.2012; Euro 3.300,00 in CP_2 riferimento alla fattura n. 11 dell'11 novembre 2012 tramite bonifico del CP_2
16.11.2012; Euro 6.297,50 in riferimento alla fattura n. 12 del 26 novembre 2012 CP_2 tramite bonifico del 6.12.2012; Euro 14.597,00 (di cui euro 10.000,00 tramite bonifico del
18.12.2012 ed euro 4.597,00 tramite bonifico del 28.01.2013) in riferimento alla fattura CP_2
n. 14 del 14 dicembre 2012; Euro 5.478,00 (di cui euro 2.000,00 con bonifico del
[...]
28.01.2013 ed euro 3.478,00 tramite bonifico del 10.04.13) in riferimento alla fattura n. 1 del 18 gennaio 2013; Euro 957,00 in riferimento alla fattura n. 2 CP_3 CP_3 del 19.03.2013 tramite bonifico del 12.11.2012; Euro 23.500,00 (di cui euro 4.000,00
[...] con bonifico del 24/04/2013, euro 4.000,00 con bonifico del 24/5/2013, euro 3.500,00 con bonifico del 28/05/2013, euro 4.000,00 con bonifico del 18/06/2013, euro 8.000,00 con bonifico del 1/10/2013) in riferimento alla fattura n. 3 del 7 marzo 2013; CP_3
Euro 7.260,00 in riferimento alla fattura n. 4 del 10.05.2013 tramite bonifico CP_3 del 23.08.2013; Euro 11.000,00 (di cui euro 2.000,00 con bonifico del 1/10/13; euro 5.000 con bonifico del 26/7/2013; euro 4.000 con bonifico del 23 agosto 2013;) in riferimento alla fattura n. 5 del 29 giugno 2013; Euro 8.000,03 con bonifico dell'11.10.2013 CP_3 in riferimento ed a saldo della fattura n. 8 del 4 settembre 2013; Euro CP_3 9.000,00 il 26 novembre 2014 a mezzo assegno circolare intestato al rappresentante legale della tal sig. . CP_2 Persona_1
Ribadisce la che pronuncia di primo grado ha esaminato, oltre ai documenti citati, altresì la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'interrogatorio formale da parte del convenuto e le dichiarazioni della teste ES , moglie dell'attore, che hanno Tes_1 confermato l'assunto attoreo.
Riferisce che la contabile bancaria del 23.08.2013 relativa al pagamento della fattura n.
4/2013 di effettuato dal sig. risultava illeggibile dopo la CP_3 CP_1 scannerizzazione e ne veniva autorizzata pertanto la produzione cartacea, avvenuta all'udienza del 6 luglio 2023.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi sotto il profilo probatorio, del quale deve esaminarsi la fondatezza.
Orbene, va anzitutto rilevato che nel costituirsi in giudizio tardivamente il convenuto
(essendo stata rigettata la richiesta di rimessione in termini) non contestava i pagamenti eseguiti dall'attore in eccedenza rispetto alla propria quota (come da contabili bancarie dei bonifici), né il contenuto della testimonianza resa dalla teste . Tes_1
Parte appellata asserisce che lo avrebbe addirittura ammesso di avere pagato, in Pt_1 relazione alla fattura n. 3/2013 emessa da con valenza di confessione CP_3 giudiziale ex art. 2733 c.c., degli acconti per l'importo di € 12.700,00” (cit. pag. 10 comparsa conclusionale parte convenuta).
Quanto alla teste ES, moglie dell'attore, ha confermato i pagamenti da parte del in misura maggiore alla metà, così come la circostanza che l'appellante ha CP_1 riconosciuto di essere tenuto alla restituzione delle somme versate in eccedenza dalla controparte rispetto alla misura dovuta in base alla propria quota.
La lettera di intimazione del 20 settembre 2013, nel richiedere il “pagamento delle totalità delle fatture emesse”, non consente di ritenere provato il mancato pagamento di somme eccedenti la propria quota da parte dell'attore in primo grado, bensì esprime la doglianza di parte creditrice in ordine al (pacifico) mancato integrale pagamento delle somme fatturate.
In ordine al documento integrativo della fattura n. 3/2013, oltre alla tardività della produzione, va rilevato che la mera indicazione di “somma dovuta al sig. ” non CP_1 vale, stante l'estrema genericità del contenuto, a provare l'avvenuta corresponsione ed il titolo della stessa.
Quanto all'ordine di bonifico, effettivamente lo stesso non consente di per sé di ritenere provato l'avvenuto pagamento. La Suprema Corte (Cass 8046/23) si è espressa nel senso che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata, tra l'altro, dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei.
Pertanto, non è condivisibile la conclusione secondo cui, una volta provata la disposizione di bonifico, è onere della controparte -per il principio di vicinanza della prova- dimostrare di non aver ricevuto l'importo bonificato;
ciò in quanto essa procede dall'errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisce prova del pagamento superabile solo con la dimostrazione, che compete alla destinataria, di non aver ricevuto alcunché. Difatti, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione-ove non immediatamente eseguibile-è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine;
inoltre, il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello
"accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.
Nella fattispecie però, oltre alla documentazione allegata con riferimento agli ordini di bonificare somme, sussiste altresì la esaminata prova testimoniale in ordine all'avvenuto pagamento da parte dell'appellato. La mancata riposta all'interrogatorio formale ex art. 232 cpc, pertanto, considerata la sussistenza di tale elementi probatori, ben può valere a ritenere ammessi i fatti dedotti.
Conclusivamente, i motivi d'appello sono infondati e va confermata la statuizione di primo grado, avendo l'attore/appellato fornito la prova del fatto che la somma pagata eccede la sua quota nei rapporti interni, nei limiti della pronunciata eccedenza.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N Parte_1
2747/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
nelle persone dei magistrati
Dott. Marcello BRUNO - Presidente
Dott.ssa Valeria Albino - Consigliere
Dott.ssa Maria Laura MORELLO - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile d'appello avverso la sentenza N. 2747/2024 del Tribunale di Genova promossa da:
, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Silvia Parte_1
Repetto e Biancamaria De Bianchi, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Genova, Via Marcello Durazzo 1/9come da mandato in atti
Appellante contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Russo, ed elettivamente Controparte_1 domiciliato presso il suo studio in Genova, Corso Andrea Podestà 12/2, come da mandato in atti
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso, in totale riforma della sentenza appellata, respingere integralmente le domande proposte in prime cure da in quanto infondate ed improvate. Controparte_1
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15 per cento per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se dovuta”
Per l'appellato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello disattesa ogni contraria istanza e/o eccezione: • In via preliminare: autorizzare il deposito cartaceo dell'originale della contabile bancaria del
23.08.2013, di cui all'allegato n. 20 del fascicolo di primo grado del sig. , già CP_1 autorizzata dal Giudice di primo grado e depositata dall'attore all'udienza del 6 luglio 2023.
• Nel merito in via principale: rigettare l'appello promosso dal sig. e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n. 2747/2024 del 30/10/2024 resa dal Tribunale di Genova;
• In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, dinanzi Controparte_1 il Tribunale di Genova, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo di Parte_1
€ 27.706,56 a titolo di rimborso delle spese di ristrutturazione dell'immobile in comunione sito in Mele, via Faldo 257, ovvero al maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, in via principale ai sensi dell'art. 1110 c.c., in via subordinata ai sensi dell'art. 1299 c.c., in via ulteriormente subordinata ai sensi degli artt. 1203, n.3 c.c. e/o 1205 c.c., nonché in via di ulteriore subordine a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c.
L'attore, a sostegno della domanda, deduceva che: -in data 10.07.2009, Controparte_1
e acquistavano in comune ed in parti uguali tra loro la piena proprietà del Parte_1 complesso immobiliare nel Comune di Mele, località Costalta, composto da un appartamento ad uso abitativo;
-di aver stipulato unitamente al convenuto due contratti per la fornitura dei materiali necessari alla ristrutturazione dell'appartamento rispettivamente in data 24 agosto 2012 e in data 02 ottobre 2012; - che a seguito della fornitura dei materiali richiesti, la emetteva a carico dei sig.ri e quattro fatture per un CP_2 CP_1 Pt_1 totale complessivo pari ad € 59.925,08 e l'attore provvedeva al pagamento della somma di
€ 33.566,55 al fine di evitare di subire azioni giudiziarie derivanti dall'omesso pagamento delle stesse;
che le parti affidavano anche i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Fado 257; per l'esecuzione di tali lavori, la emetteva a carico dei sig.ri Controparte_3
e sei fatture per un totale pari a € 82.185,04, dei quali l'attore corrispondeva CP_1 Pt_1 la somma pari ad € 65.195,03; che complessivamente aveva versato in eccedenza rispetto a quello che avrebbe dovuto versare la somma pari ad € 27.706.56, importo di cui chiedeva il rimborso al convenuto;
- che in data 17.11.2021, a mezzo lettera raccomandata a/r, parte attrice inoltrava formale richiesta di negoziazione assistita a e tale richiesta Parte_1 rimaneva priva di riscontro.
All'udienza del 06.07.2023, il Giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di citazione, dichiarava la contumacia di e concedeva i termini di cui all'art. 183 Parte_1
VI comma c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 16.11.2023.
In tale udienza, il Giudice ammetteva i capitoli di prova per interpello e testi dedotti all'attore nella memoria istruttoria e fissava per l'assunzione delle prove orali ammesse l'udienza del
30.01.2024; indi veniva dato atto della mancata comparizione del convenuto per rendere l'interpello e veniva ES la teste;
all'esito la causa era rinviata per la Testimone_1 precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , formulava Parte_1 istanza di rimessione in termini, sostenendo di non aver avuto conoscenza dell'atto di citazione avversario, notificato a mezzo posta, a causa di ripetuti e continui danneggiamenti della cassetta postale e da disservizi del portalettere di zona che lasciava la posta abbandonata a sé stessa, fuori della cassetta postale. Chiedeva comunque la reiezione delle domande nei suoi confronti svolte in quanto infondate.
Il Giudice di primo grado revocava la dichiarazione di contumacia di e Parte_1 rinviava la causa all'udienza del 18.04.2024 per consentire al difensore di parte attrice di potere esaminare la comparsa avversaria ed i relativi documenti.
Indi era rigettata l'istanza di rimessione in termini.
A seguito di fissazione di udienza per l'assunzione della causa in decisione, nelle proprie memorie conclusive osservava che non aveva dimostrato Pt_1 Controparte_1
l'effettivo incasso delle somme da parte delle ditte fornitrici in quanto le contabili di bonifico prodotte attestavano solo l'ordine di pagamento ma non l'avvenuto accredito. Riteneva, inoltre, non attendibile la testimonianza resa dalla moglie di in quanto parte CP_1 interessata, e perché le sue dichiarazioni, avvenute in sua contumacia, risultavano generiche e non circostanziate.
L'impugnata sentenza così statuiva: “- Condanna a pagare a Parte_1 CP_1
la somma pari ad € 18.701,53, oltre interessi al tasso legale su tale importo dalla
[...] domanda giudiziale e fino al saldo, per le motivazioni di cui in narrativa;
- Condanna Parte_1
a rimborsare a le spese di lite del presente giudizio liquidate in €
[...] Controparte_1
5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre spese generali 15%, cpa ed iva di legge.”
Avverso la pronuncia proponeva appello il quale, in totale riforma della Parte_1 sentenza di primo grado, domandava respingere integralmente tutte le domande proposte da in quanto infondate e non provate. Controparte_1
In particolare, parte appellante, censurava la statuizione di primo grado nella parte in cui: 1) ha errato nella ricostruzione dei fatti ritenendo avvenuti da parte dell'attore i pagamenti, disattendendo le indicazioni di una consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio: 2) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.; 3) ha errato nella ricostruzione dei fatti valorizzando una prova testimoniale irrilevante;
4) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c. ; 5) è incorso nella violazione e falsa applicazione dell'116 c.p.c. disattendendo irragionevolmente il risultato probatorio.
Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto dall'appellante in Controparte_1 fatto ed in diritto e chiedendo l'integrale rigetto delle pretese avversarie in quanto infondate.
Con provvedimento dell'11.6.2025 il Consigliere istruttore, viste le note depositate dalle parti sostitutive dell'udienza in data 10.06.2025, visto l'art. 352 c.p.c., riservava la decisione al
Collegio ed il deposito della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attore in primo grado, odierno appellato, assume che all'esito delle prestazioni rese le due ditte incaricate dalle parti emettevano fatture nei confronti di e per un valore CP_1 Pt_1 rispettivamente di euro 59.925,08 ed euro 82.185,04 a fronte CP_2 Controparte_3 del mancato pagamento della quota imputabile all'odierno appellante, CP_1 corrispondeva alle due imprese un totale di 98.761,58 euro, ossia 27.706,56 euro in più rispetto a quanto sarebbe derivato dalla imputazione al 50% a ciascuna delle parti, che doveva intendersi il criterio di cui fare applicazione.
L'attore ha affermato di aver diritto ad ottenere il rimborso di tale somma, sulla base delle norme in materia di comunione oppure sulla base della disciplina applicabile alle obbligazioni solidali. La sentenza appellata ha escluso l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 1100 cc, dal momento che tale norma si applica nell'ipotesi in cui un comunista sostenga spese necessarie per la conservazione della cosa comune, avendo prima interpellato gli altri comunisti ed in caso di trascuranza degli stessi.
Ha invece fatto applicazione dell'art. 1299 cc, perché l'azione di regresso spetta al condebitore che abbia pagato anche solo parzialmente il debito solidale, allorquando la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza.
La sentenza di primo grado ha ritenuto la prova del pagamento raggiunta, avendo l'odierno appellato prodotto le contabili di bonifico con riferimento alla somma indicata
(“particolarmente attendibili essendo i bonifici stati effettuati per lavori di ristrutturazione edilizia degli immobili ai sensi dell' art. 16-bis TUIR al fine di ottenere le conseguenti detrazioni fiscali ( dai documenti prodotti risultano infatti anche i timbri di un centro di assistenza fiscale ed è quindi plausibile che i bonifici siano stati allegati alle dichiarazioni fiscali dell' attore per ottenere le detrazioni di legge”), ed evidenziando la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'interrogatorio formale da parte del convenuto e le dichiarazioni rese dalla teste ES.
La pronuncia appellata sottolinea che nei rapporti interni tra più obbligati la prova del pagamento non essendo diretta contro il creditore non è soggetta ai limiti posti dall' art. 2726
c.c. e può essere data anche a mezzo di presunzione semplici (richiama sul punto la pronuncia Cass. n. 2673/1983).
Con il primo motivo l'appellante lamenta la mancanza di prova dell'avvenuto incameramento delle somme da parte delle due società creditrici e non CP_2 Controparte_3 ritenendo sufficiente la documentazione attestante il bonifico di tali somme.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. L'unico fatto noto, vale a dire l'apposizione di timbri di un centro di assistenza fiscale sulle fatture, unitamente alla circostanza che sia ritenuto “plausibile” che i bonifici siano stati allegati alle dichiarazioni fiscali, non sarebbe sufficiente, in assenza di altri elementi “concordanti”, a ritenere raggiunta la prova del pagamento.
Con il terzo motivo è dedotto l'erroneo rilievo dato alla prova testimoniale assunta, da valutarsi invece irrilevante, avendo la teste unicamente confermato le Testimone_1 distinte dei bonifici prodotti in causa.
Con il quarto motivo, quanto alla mancata partecipazione del convenuto all'interrogatorio formale senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c., deduce che essa consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio solo valutando ogni altro elemento di prova, nella fattispecie insussistente.
Lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto valutare il difetto di prova del reale incameramento da parte di e di della somme indicate nelle distinte di CP_2 Controparte_3 bonifico, nonché valorizzare il contenuto della lettera di messa in mora per il mancato pagamento delle fatture, rivolta ad entrambe le parti del presente giudizio, idonea proprio a confermare il mancato pagamento delle somme.
Deduce l'inammissibilità dei capitoli di prova dedotti dalla controparte ( 6) ”Vero che Lei si rendeva inadempiente rispetto al pagamento delle suddette fatture emesse dalla CP_2
”; 7) “Vero che il sig. , al fine di evitare di subire azioni giudiziarie da parte
[...] CP_1 della ditta fornitrice del materiale, pagava alla più del 50% dell'importo totale delle CP_2 fatture poc'anzi riportate?”; 9) “Vero che in forza dei pagamenti effettuati dal sig. CP_1
in favore della parte attrice vanta un credito nei suoi confronti pari ad
[...] CP_2 euro 3.604,05?”; - 15) “Vero che il sig. , al fine di evitare di subire azioni giudiziarie CP_1 da parte della ditta appaltatrice, pagava alla più del 50% dell'importo Controparte_3 totale delle fatture poc'anzi riportate?”; - 18) “Vero che in forza dei pagamenti effettuati dal sig. in favore della parte attrice vanta un credito nei Controparte_1 CP_3 suoi confronti pari ad euro 24.102,51?”).
Con il quinto motivo lamenta che la sentenza non abbia dato rilievo alla raccomanda datata
20/09/2013, sottoscritta dall'amministratore unico di avente ad oggetto Controparte_3
“sollecito pagamento fatture”, con la quale veniva sollecitato alle parti il saldo “delle fatture fin d'ora emesse a vs. carico”. Pertanto, a seguito delle censure svolte con riferimento al capo della decisione impugnata, doveva ritenersi che l'attore in primo grado non avesse assolto all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., con la conseguenza di non potere agire in via di regresso nei confronti dell'odierno appellante.
L'appellante da' anche atto che il 12 giugno 2024 ha radicato il procedimento n. 8892/24 nanti la Procura Della Repubblica Presso il Tribunale di Genova nei confronti del CP_1 per non aver prodotto nel giudizio civile di primo grado l'integrazione timbrata e sottoscritta della fattura n. 3/2013, dalla quale si evidenziaerebbe l'accordo di retrocessione di somme da al per l'importo di € 11.217,00. CP_3 Controparte_1
Rileva inoltre che gli ordini di bonifico allegati sub doc. 6 e doc. 7 del fascicolo di parte di primo grado e portanti rispettivamente l'importo di Euro 9.372,05 del 12.11.2012 CP_1
e di Euro 3.300,00 del 16.11.2012 non si riferiscono alla Fattura n. 10 del 10 CP_2 novembre 2012 per euro 18.745,00 e alla Fattura n. 11 dell'11 novembre 2012 CP_2 per euro 3.300,00 riferendosi le causali delle distinte allegate, genericamente, quanto alla prima, a “ ” e quanto la seconda, a “Lavori ristrutturazione (N.d.a., non Controparte_1 forniture di materiale) ”. Controparte_1
Deduce che il riferimento all'importo di € 7.260,00 relativo alla fattura n. 4 del 10.05.2013 bonificato in data 23.8.2013 (doc. 20), non sarebbe ricavabile dalla documentazione allegata al fascicolo.
L'appellato richiama la produzione documentale delle fatture emesse dalle due CP_1 società creditrici: n. 10 del 10 novembre 2012 per euro 18.745,00; Fattura Parte_2
n. 11 dell'11 novembre 2012 per euro 3.300,00; Fattura n. 12 del 26 CP_2 CP_2 novembre 2012 per euro 12.605,00; Fattura n. 14 del 14 dicembre 2012 per euro CP_2
25.275,08; Fattura n. 1 del 18 gennaio 2013 per euro 10.956,00; Fattura n. CP_3
2 del 18 febbraio 2013 per euro 1.914,00; Fattura n. 3 del CP_3 CP_3
7 marzo 2013 per euro 28.645,01; Fattura n. 4 del 10 maggio 2013 per CP_3 euro 14.520,00; Fattura n. 5 del 29 giugno 2013 per euro 18.150,00; CP_3
Fattura n. 8 del 4 settembre 2013 per euro 8.000,03. CP_3
Deduce di aver eseguito i seguenti pagamenti delle suddette fatture, con riferimento ai quali aveva in promo grado prodotto le contabili bancarie: Euro 9.372,05 in riferimento alla fattura n. 10 del 10 novembre 2012 tramite bonifico del 12.11.2012; Euro 3.300,00 in CP_2 riferimento alla fattura n. 11 dell'11 novembre 2012 tramite bonifico del CP_2
16.11.2012; Euro 6.297,50 in riferimento alla fattura n. 12 del 26 novembre 2012 CP_2 tramite bonifico del 6.12.2012; Euro 14.597,00 (di cui euro 10.000,00 tramite bonifico del
18.12.2012 ed euro 4.597,00 tramite bonifico del 28.01.2013) in riferimento alla fattura CP_2
n. 14 del 14 dicembre 2012; Euro 5.478,00 (di cui euro 2.000,00 con bonifico del
[...]
28.01.2013 ed euro 3.478,00 tramite bonifico del 10.04.13) in riferimento alla fattura n. 1 del 18 gennaio 2013; Euro 957,00 in riferimento alla fattura n. 2 CP_3 CP_3 del 19.03.2013 tramite bonifico del 12.11.2012; Euro 23.500,00 (di cui euro 4.000,00
[...] con bonifico del 24/04/2013, euro 4.000,00 con bonifico del 24/5/2013, euro 3.500,00 con bonifico del 28/05/2013, euro 4.000,00 con bonifico del 18/06/2013, euro 8.000,00 con bonifico del 1/10/2013) in riferimento alla fattura n. 3 del 7 marzo 2013; CP_3
Euro 7.260,00 in riferimento alla fattura n. 4 del 10.05.2013 tramite bonifico CP_3 del 23.08.2013; Euro 11.000,00 (di cui euro 2.000,00 con bonifico del 1/10/13; euro 5.000 con bonifico del 26/7/2013; euro 4.000 con bonifico del 23 agosto 2013;) in riferimento alla fattura n. 5 del 29 giugno 2013; Euro 8.000,03 con bonifico dell'11.10.2013 CP_3 in riferimento ed a saldo della fattura n. 8 del 4 settembre 2013; Euro CP_3 9.000,00 il 26 novembre 2014 a mezzo assegno circolare intestato al rappresentante legale della tal sig. . CP_2 Persona_1
Ribadisce la che pronuncia di primo grado ha esaminato, oltre ai documenti citati, altresì la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'interrogatorio formale da parte del convenuto e le dichiarazioni della teste ES , moglie dell'attore, che hanno Tes_1 confermato l'assunto attoreo.
Riferisce che la contabile bancaria del 23.08.2013 relativa al pagamento della fattura n.
4/2013 di effettuato dal sig. risultava illeggibile dopo la CP_3 CP_1 scannerizzazione e ne veniva autorizzata pertanto la produzione cartacea, avvenuta all'udienza del 6 luglio 2023.
I motivi sono trattati congiuntamente in quanto connessi sotto il profilo probatorio, del quale deve esaminarsi la fondatezza.
Orbene, va anzitutto rilevato che nel costituirsi in giudizio tardivamente il convenuto
(essendo stata rigettata la richiesta di rimessione in termini) non contestava i pagamenti eseguiti dall'attore in eccedenza rispetto alla propria quota (come da contabili bancarie dei bonifici), né il contenuto della testimonianza resa dalla teste . Tes_1
Parte appellata asserisce che lo avrebbe addirittura ammesso di avere pagato, in Pt_1 relazione alla fattura n. 3/2013 emessa da con valenza di confessione CP_3 giudiziale ex art. 2733 c.c., degli acconti per l'importo di € 12.700,00” (cit. pag. 10 comparsa conclusionale parte convenuta).
Quanto alla teste ES, moglie dell'attore, ha confermato i pagamenti da parte del in misura maggiore alla metà, così come la circostanza che l'appellante ha CP_1 riconosciuto di essere tenuto alla restituzione delle somme versate in eccedenza dalla controparte rispetto alla misura dovuta in base alla propria quota.
La lettera di intimazione del 20 settembre 2013, nel richiedere il “pagamento delle totalità delle fatture emesse”, non consente di ritenere provato il mancato pagamento di somme eccedenti la propria quota da parte dell'attore in primo grado, bensì esprime la doglianza di parte creditrice in ordine al (pacifico) mancato integrale pagamento delle somme fatturate.
In ordine al documento integrativo della fattura n. 3/2013, oltre alla tardività della produzione, va rilevato che la mera indicazione di “somma dovuta al sig. ” non CP_1 vale, stante l'estrema genericità del contenuto, a provare l'avvenuta corresponsione ed il titolo della stessa.
Quanto all'ordine di bonifico, effettivamente lo stesso non consente di per sé di ritenere provato l'avvenuto pagamento. La Suprema Corte (Cass 8046/23) si è espressa nel senso che la parte che agisca per la restituzione di una somma che assume di aver pagato è gravata, tra l'altro, dell'onere di dimostrare l'effettività del versamento con mezzi idonei.
Pertanto, non è condivisibile la conclusione secondo cui, una volta provata la disposizione di bonifico, è onere della controparte -per il principio di vicinanza della prova- dimostrare di non aver ricevuto l'importo bonificato;
ciò in quanto essa procede dall'errato presupposto che la semplice disposizione di bonifico costituisce prova del pagamento superabile solo con la dimostrazione, che compete alla destinataria, di non aver ricevuto alcunché. Difatti, il pagamento delle obbligazioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso, dovendo soggiungersi che tale disposizione-ove non immediatamente eseguibile-è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine;
inoltre, il pagamento postula il trasferimento, concretantesi in una "traditio" anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del "solvens" a quella dello
"accipiens" e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi conseguito, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme siano state sicuramente incamerate.
Nella fattispecie però, oltre alla documentazione allegata con riferimento agli ordini di bonificare somme, sussiste altresì la esaminata prova testimoniale in ordine all'avvenuto pagamento da parte dell'appellato. La mancata riposta all'interrogatorio formale ex art. 232 cpc, pertanto, considerata la sussistenza di tale elementi probatori, ben può valere a ritenere ammessi i fatti dedotti.
Conclusivamente, i motivi d'appello sono infondati e va confermata la statuizione di primo grado, avendo l'attore/appellato fornito la prova del fatto che la somma pagata eccede la sua quota nei rapporti interni, nei limiti della pronunciata eccedenza.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM
55/2014, aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante nei confronti della parte appellata, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'impegno defensionale richiesto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza N Parte_1
2747/2024 del Tribunale di Genova.
Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite del grado di appello in favore di parte appellata, che liquida in € 4000,00 per competenze, oltre 15% rimb forfet, iva e cpa come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Genova, 17.6.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Laura Morello dott. Marcello Bruno