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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
CHIAPPANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250013557251000 MOD. 770 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250013557251000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 9.7.2025, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
NE di AN (rectius, Brescia) ed Agenzia delle Entrate-Territorio di Brescia, Nominativo_1
, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Spa, corrente in Brescia, impugnava la Cartella di pagamento n.02220250013557251000, notificata il 18 aprile 2025, facente riferimento al ruolo relativo al controllo Mod. Unico/Redditi, IRES anno d'imposta 2020, ed al ruolo relativo al controllo delle ritenute Mod. 770, relativo all'anno 2021, per un importo complessivo portato nella Cartella, inclusi sanzioni, interessi e spese esecutive, di euro 5.493,79.
Si premette che la Cartella cumulativa impugnata fa riferimento a due ruoli distinti, specificamente:
1- ruolo 2025/250201, reso esecutivo in data 24.2.2025, relativo riguardante l'Unico/Reddito 2020, originato da controllo ex art. 36-ter DPR n. 600/73, avente ad oggetto omesso o carente versamento Ires anno 2020 per € 3.140,00, più sanzioni ed interessi. Nello specifico, l'Ufficio effettuava controllo formale nei confronti della società ricorrente, riscontrando che la stessa aveva detratto spese afferenti ad interventi di riqualificazione energetica sull'” “involucro” di edificio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006, e, all'esito di richiesta documentale, ritenendo che parte di tali spese si riferissero ad opere di nuova costruzione e quindi non fossero detraibili, rettificava l'importo delle spese ammissibili al beneficio da € 94.492,00 ad € 44.000,00 e liquidava la corrispondente maggiore imposta di € 3.140,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 4.551,37;
2- ruolo 2025/550153, reso esecutivo in data 14.2.2025, originato da controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, relativo ad omesso o carente versamento di ritenute Irpef e relative addizionali, con riferimento al 2021.
Nello specifico, veniva riscontrato l'omesso ovvero carente versamento nel 2021 di ritenute IRPEF e relative addizionali per € 600,70, per cui veniva iscritta ruolo la complessiva somma di € 936,54.
La cartella di pagamento era preceduta dalla Comunicazione recante gli esiti del controllo formale ex art. 36 ter relativo all'Ires, in relazione al quale la contribuente, in data 17.12.2024, presentava all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela, inviando attraverso il canale CIVIS, tutta la documentazione utile, in particolare le fatture relative alle opere eseguite, al fine di dimostrare la validità della detrazione, ulteriormente illustrando, anche tramite Relazione Tecnica di Asseverazione, come, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, i lavori di ampliamento fabbricato non costituissero affatto l'oggetto degli interventi realizzati, ma le opere riguardassero “interventi sull'involucro” ai sensi e per gli effetti del comma 345 dell'art. 1 legge 296/2006, come descritti nella Relazione, e la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale, come previsto nel successivo comma 347.
Nella richiesta si sosteneva che i lavori eseguiti si riferivano ad interventi 'agevolabili', trattandosi di interventi di miglioramento energetico nel limite dell'importo massimo detraibile, pari ad euro 60 mila (per i lavori ex comma 345) e di euro 30 mila (per i lavori ex comma 347).
L'Ufficio, riscontrata negativamente l'istanza di annullamento in autotutela, provvedeva, in data 18.5.2025,
a notificare la Cartella oggetto del presente procedimento. Rappresentava la ricorrente che l'ulteriore importo di € 936,54, relativo ad omesso pagamento delle ritenute nel periodo 2021, oltre sanzioni e interessi, non risultava dovuto, in quanto frutto di un errore occorso in sede di redazione ed invio del Mod. 770/2021, poi corretto con dichiarazione integrativa.
In corso di istruttoria giudiziale, il recupero delle ritenute ex art. 36-bis veniva annullato dall'Agenzia in autotutela, con notifica alla ricorrente del provvedimento di sgravio.
Eccepiva la società ricorrente l'illegittimità della cartella:
- per violazione degli artt. 36-ter DPR 600/73 e degli artt.3 e sgg. Legge 241/1990;
- per violazione dell'art.1, c. 345 e 347, della legge 296/2006;
- per violazione e falsa applicazione degli artt.23, 53 e 97 della Costituzione;
- per violazione dei princìpi di buona amministrazione e collaborazione previsti dagli artt.97 della Costituzione
e 10 della legge 212/2000.
Lamentava, in buona sostanza, come l'attività di controllo posta in essere dall'Ufficio avesse avuto “come unico obiettivo” quello di disconoscere l'agevolazione fiscale relativa agli interventi di miglioramento energetico eseguiti e rideterminare il reddito imponibile della società ricorrente, “senza replicare in maniera adeguata alle osservazioni contenute nell'Istanza di annullamento in autotutela presentata e senza tenere in alcun conto che sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni stesse”, presupposti ricavabili da tutta la documentazione presentata, indicativa di un intervento effettivamente finalizzato al miglioramento energetico di un immobile già esistente, sito in Indirizzo_1 a Parma.
Concludeva con richiesta di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento, condannando la controparte alle spese e ai compensi del giudizio, con distrazione delle spese a favore del difensore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che rilevava l'infondatezza delle doglianze oggetto del ricorso.
Rappresentava che legge finanziaria per il 2007, ai commi da 344 a 349 dell'articolo unico, aveva previsto agevolazioni fiscali per la realizzazione di specifici interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti, agevolazioni consistenti nel riconoscimento di una detrazione d'imposta in misura proporzionale alle spese sostenute, da ripartire in rate annuali, entro un limite massimo di stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Per la fruizione del beneficio la legge finanziaria citata faceva espressamente rinvio alle modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, come da comma 348, che richiama l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998,
e successive modificazioni. Il decreto MEF 19.2.2007, emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, disciplinava poi i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione, comprendendo non solo edifici residenziali, ma i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi quelli strumentali, con la limitazione che si trattasse di fabbricati esistenti, escludendo quindi gli edifici di nuova costruzione, mentre nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, l'incentivo veniva ammesso solo nel caso di 'fedele ricostruzione', tale da mantenere identica la volumetria del precedente manufatto, e nel caso di ampliamento la detrazione spettasse solo per le spese riferibili alla parte preesistente.
In pratica e nella fattispecie, sull'assunto che l'ampiamento di un edificio configurava ipotesi di 'nuova costruzione', l'Ufficio disconosceva l'agevolazione e provvedeva al recupero delle somme che ne erano l'oggetto.
Sul punto, l'Ufficio ribadiva che l'immobile di Parma in relazione al quale sarebbero stati effettuati gli interventi di riqualificazione energetica era stato oggetto di lavori di ampliamento e nessun cenno veniva fatto nelle fatture prodotte, a spese per riqualificazione energetica.
Donde il disconoscimento dell'agevolazione operato dall'Agenzia, che ammetteva in detrazione l'imponibile delle sole fatture in cui si faceva riferimento ad interventi di riqualificazione energetica (spese per sostituzione impianti di climatizzazione di cui al rigo RS83).
Con riferimento alla doglianza circa l'illegittimità della seconda contestazione, relativa ad omesso ovvero carente versamento di ritenute IRPEF e relative addizionali, l'Ufficio rappresentava che era cessata la materia del contendere alla luce dello sgravio notificato alla controparte in corso di causa, rappresentando altresì, ai fini delle spese, che il ruolo era stato occasionato da un errore della contribuente, come dalla stessa riconosciuto in atti.
Con memoria depositata in data 3.1.2026, la parte ricorrente precisava ulteriormente che la cartella di pagamento impugnata, così come la prodromica Comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter del DPR n.
600/1973, era 'palesemente illegittima', in quanto “l'Ufficio ha agito in violazione della normativa di riferimento e non ha dato adeguata considerazione alle osservazioni presentate dalla società ricorrente” e che la decadenza dalle agevolazioni poteva scattare solo in caso di violazioni rilevanti, mentre le irregolarità formali prive di pregiudizio -come nel caso di specie- non potevano determinare la perdita dei benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione, rappresenta a Corte che è indubbio che la spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico, prevista dall'art.1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sia subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti, quindi edifici che siano oggetto di ristrutturazione, dovendosi specificare che, in base al Testo Unico dell'Edilizia, in presenza di opere di demolizione e ricostruzione, è possibile parlare di ristrutturazione solo a condizione che il nuovo manufatto abbia la stessa identica volumetria di quello precedente, per cui, in caso di ampliamento, non di “ristrutturazione” si tratta, ma di “nuova costruzione”.
I lavori di ristrutturazione edilizia per i quali è possibile ottenere l'agevolazione fiscale sono dunque quelli legati alla manutenzione straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo di un immobile, in pratica quando si tratti di recupero del patrimonio edilizio su un immobile esistente, venendo esclusi, quindi, gli edifici di nuova costruzione.
A conferma, con la circolare dell'Agenzia del 31 maggio 2007, n. 36/E R è stato chiarito che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di 'fedele ricostruzione', ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di 'nuova costruzione'.
Conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione»: in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Tale conclusione si ricava anche dalla normativa TUED, laddove all'art.3 lett.e) del DPR n. 380/2001 si definisce come interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero “l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente”.
In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.
Ulteriori indicazioni sono contenute nella risoluzione n. 4/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, che ribadisce come la detrazione vada applicata unicamente ai lavori di ristrutturazione e non a quelli di ampliamento, ma solo e soltanto se i costi di ristrutturazione si tengono completamente separati da quelli sostenuti per ampliare l'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, in altre parole, nei documenti di prassi sottolinea come l'agevolazione che permette di accedere detrazione spetti unicamente per le spese che si riferiscono alla parte esistente: l'ampliamento viene considerato come una 'nuova costruzione' e quindi non dà diritto a detrazione.
Nella documentazione prodotta, osserva questo giudicante, non risulta che i costi di ristrutturazione siano stati tenuti completamente separati da quelli sostenuti per ampliare l'immobile, per cui essi risultano di difficile enucleazione.
In effetti, come puntualmente rilevato dall'Ufficio, dalle fatture prodotte in causa dalla società ricorrente, emerge esclusivamente che l'immobile di Indirizzo_1, a Parma, ossia quello in relazione al quale sarebbero stati effettuati gli interventi di riqualificazione energetica in questione, è stato oggetto di lavori di
'ampliamento' e, nella genericità della dizione, “nessun cenno viene fatto, in quelle fatture, a spese per riqualificazione energetica” e tantomento viene presentata una specifica distinta relativa a tali spese.
Correttamente, quindi, l'Agenzia ha disconosciuto le spese per lavori di ampliamento in quanto non agevolabili ed ha ammesso in detrazione l'imponibile delle sole fatture (di cui al doc.5 in atti) in cui si fa riferimento ad interventi di riqualificazione energetica (“spese per sostituzione impianti di climatizzazione di cui al rigo
RS83”).
Ne conclude questo Giudice che il ricorso sul punto relativo alla specifica impugnazione del ruolo
2025/250201, reso esecutivo in data 24.2.2025, sia infondato e quindi vada respinto, mentre vada accolto con riferimento al ruolo 2025/550153, già sgravato dall'Ufficio.
Ritiene altresì di poter compensare le spese di causa in ragione del parziale accoglimento del ricorso nella parte già sgravata dall'Ufficio e che era stata oggetto di dichiarazione integrativa del contribuente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la Cartella di pagamento n.02220250013557251000 limitatamente alla partita erariale di cui al ruolo 2025/550153 e rigetta nel resto. Spese compensate.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 13:00 in composizione monocratica:
CHIAPPANI ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 789/2025 depositato il 09/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brescia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - AN
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250013557251000 MOD. 770 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02220250013557251000 IRES-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato in data 9.7.2025, proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
NE di AN (rectius, Brescia) ed Agenzia delle Entrate-Territorio di Brescia, Nominativo_1
, nella sua qualità di legale rappresentante della Ricorrente_1 Spa, corrente in Brescia, impugnava la Cartella di pagamento n.02220250013557251000, notificata il 18 aprile 2025, facente riferimento al ruolo relativo al controllo Mod. Unico/Redditi, IRES anno d'imposta 2020, ed al ruolo relativo al controllo delle ritenute Mod. 770, relativo all'anno 2021, per un importo complessivo portato nella Cartella, inclusi sanzioni, interessi e spese esecutive, di euro 5.493,79.
Si premette che la Cartella cumulativa impugnata fa riferimento a due ruoli distinti, specificamente:
1- ruolo 2025/250201, reso esecutivo in data 24.2.2025, relativo riguardante l'Unico/Reddito 2020, originato da controllo ex art. 36-ter DPR n. 600/73, avente ad oggetto omesso o carente versamento Ires anno 2020 per € 3.140,00, più sanzioni ed interessi. Nello specifico, l'Ufficio effettuava controllo formale nei confronti della società ricorrente, riscontrando che la stessa aveva detratto spese afferenti ad interventi di riqualificazione energetica sull'” “involucro” di edificio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006, e, all'esito di richiesta documentale, ritenendo che parte di tali spese si riferissero ad opere di nuova costruzione e quindi non fossero detraibili, rettificava l'importo delle spese ammissibili al beneficio da € 94.492,00 ad € 44.000,00 e liquidava la corrispondente maggiore imposta di € 3.140,00, oltre sanzioni ed interessi, per complessivi € 4.551,37;
2- ruolo 2025/550153, reso esecutivo in data 14.2.2025, originato da controllo ex art. 36-bis, DPR n. 600/73, relativo ad omesso o carente versamento di ritenute Irpef e relative addizionali, con riferimento al 2021.
Nello specifico, veniva riscontrato l'omesso ovvero carente versamento nel 2021 di ritenute IRPEF e relative addizionali per € 600,70, per cui veniva iscritta ruolo la complessiva somma di € 936,54.
La cartella di pagamento era preceduta dalla Comunicazione recante gli esiti del controllo formale ex art. 36 ter relativo all'Ires, in relazione al quale la contribuente, in data 17.12.2024, presentava all'Ufficio istanza di annullamento in autotutela, inviando attraverso il canale CIVIS, tutta la documentazione utile, in particolare le fatture relative alle opere eseguite, al fine di dimostrare la validità della detrazione, ulteriormente illustrando, anche tramite Relazione Tecnica di Asseverazione, come, diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, i lavori di ampliamento fabbricato non costituissero affatto l'oggetto degli interventi realizzati, ma le opere riguardassero “interventi sull'involucro” ai sensi e per gli effetti del comma 345 dell'art. 1 legge 296/2006, come descritti nella Relazione, e la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale, come previsto nel successivo comma 347.
Nella richiesta si sosteneva che i lavori eseguiti si riferivano ad interventi 'agevolabili', trattandosi di interventi di miglioramento energetico nel limite dell'importo massimo detraibile, pari ad euro 60 mila (per i lavori ex comma 345) e di euro 30 mila (per i lavori ex comma 347).
L'Ufficio, riscontrata negativamente l'istanza di annullamento in autotutela, provvedeva, in data 18.5.2025,
a notificare la Cartella oggetto del presente procedimento. Rappresentava la ricorrente che l'ulteriore importo di € 936,54, relativo ad omesso pagamento delle ritenute nel periodo 2021, oltre sanzioni e interessi, non risultava dovuto, in quanto frutto di un errore occorso in sede di redazione ed invio del Mod. 770/2021, poi corretto con dichiarazione integrativa.
In corso di istruttoria giudiziale, il recupero delle ritenute ex art. 36-bis veniva annullato dall'Agenzia in autotutela, con notifica alla ricorrente del provvedimento di sgravio.
Eccepiva la società ricorrente l'illegittimità della cartella:
- per violazione degli artt. 36-ter DPR 600/73 e degli artt.3 e sgg. Legge 241/1990;
- per violazione dell'art.1, c. 345 e 347, della legge 296/2006;
- per violazione e falsa applicazione degli artt.23, 53 e 97 della Costituzione;
- per violazione dei princìpi di buona amministrazione e collaborazione previsti dagli artt.97 della Costituzione
e 10 della legge 212/2000.
Lamentava, in buona sostanza, come l'attività di controllo posta in essere dall'Ufficio avesse avuto “come unico obiettivo” quello di disconoscere l'agevolazione fiscale relativa agli interventi di miglioramento energetico eseguiti e rideterminare il reddito imponibile della società ricorrente, “senza replicare in maniera adeguata alle osservazioni contenute nell'Istanza di annullamento in autotutela presentata e senza tenere in alcun conto che sussistevano tutti i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni stesse”, presupposti ricavabili da tutta la documentazione presentata, indicativa di un intervento effettivamente finalizzato al miglioramento energetico di un immobile già esistente, sito in Indirizzo_1 a Parma.
Concludeva con richiesta di dichiarare l'illegittimità della cartella di pagamento, condannando la controparte alle spese e ai compensi del giudizio, con distrazione delle spese a favore del difensore della ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia che rilevava l'infondatezza delle doglianze oggetto del ricorso.
Rappresentava che legge finanziaria per il 2007, ai commi da 344 a 349 dell'articolo unico, aveva previsto agevolazioni fiscali per la realizzazione di specifici interventi volti al contenimento dei consumi energetici, realizzati su edifici esistenti, agevolazioni consistenti nel riconoscimento di una detrazione d'imposta in misura proporzionale alle spese sostenute, da ripartire in rate annuali, entro un limite massimo di stabilito in relazione a ciascuno degli interventi previsti.
Per la fruizione del beneficio la legge finanziaria citata faceva espressamente rinvio alle modalità previste in relazione alla detrazione concessa per gli interventi di ristrutturazione edilizia, come da comma 348, che richiama l'articolo 1 della legge n. 449 del 1997 e il relativo decreto di attuazione n. 41 del 18 febbraio 1998,
e successive modificazioni. Il decreto MEF 19.2.2007, emanato ai sensi del comma 349 della legge finanziaria per dare attuazione alle disposizioni recate dai commi 344, 345, 346 e 347, disciplinava poi i contenuti tecnici degli interventi agevolabili e le modalità per fruire della detrazione, comprendendo non solo edifici residenziali, ma i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi quelli strumentali, con la limitazione che si trattasse di fabbricati esistenti, escludendo quindi gli edifici di nuova costruzione, mentre nel caso di demolizione e successiva ricostruzione, l'incentivo veniva ammesso solo nel caso di 'fedele ricostruzione', tale da mantenere identica la volumetria del precedente manufatto, e nel caso di ampliamento la detrazione spettasse solo per le spese riferibili alla parte preesistente.
In pratica e nella fattispecie, sull'assunto che l'ampiamento di un edificio configurava ipotesi di 'nuova costruzione', l'Ufficio disconosceva l'agevolazione e provvedeva al recupero delle somme che ne erano l'oggetto.
Sul punto, l'Ufficio ribadiva che l'immobile di Parma in relazione al quale sarebbero stati effettuati gli interventi di riqualificazione energetica era stato oggetto di lavori di ampliamento e nessun cenno veniva fatto nelle fatture prodotte, a spese per riqualificazione energetica.
Donde il disconoscimento dell'agevolazione operato dall'Agenzia, che ammetteva in detrazione l'imponibile delle sole fatture in cui si faceva riferimento ad interventi di riqualificazione energetica (spese per sostituzione impianti di climatizzazione di cui al rigo RS83).
Con riferimento alla doglianza circa l'illegittimità della seconda contestazione, relativa ad omesso ovvero carente versamento di ritenute IRPEF e relative addizionali, l'Ufficio rappresentava che era cessata la materia del contendere alla luce dello sgravio notificato alla controparte in corso di causa, rappresentando altresì, ai fini delle spese, che il ruolo era stato occasionato da un errore della contribuente, come dalla stessa riconosciuto in atti.
Con memoria depositata in data 3.1.2026, la parte ricorrente precisava ulteriormente che la cartella di pagamento impugnata, così come la prodromica Comunicazione di irregolarità ex art. 36-ter del DPR n.
600/1973, era 'palesemente illegittima', in quanto “l'Ufficio ha agito in violazione della normativa di riferimento e non ha dato adeguata considerazione alle osservazioni presentate dalla società ricorrente” e che la decadenza dalle agevolazioni poteva scattare solo in caso di violazioni rilevanti, mentre le irregolarità formali prive di pregiudizio -come nel caso di specie- non potevano determinare la perdita dei benefici.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'esito della trattazione, rappresenta a Corte che è indubbio che la spettanza della detrazione per gli interventi di risparmio energetico, prevista dall'art.1, commi 344, 345, 346 e 347 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, sia subordinata alla circostanza che i predetti interventi siano realizzati su edifici esistenti, quindi edifici che siano oggetto di ristrutturazione, dovendosi specificare che, in base al Testo Unico dell'Edilizia, in presenza di opere di demolizione e ricostruzione, è possibile parlare di ristrutturazione solo a condizione che il nuovo manufatto abbia la stessa identica volumetria di quello precedente, per cui, in caso di ampliamento, non di “ristrutturazione” si tratta, ma di “nuova costruzione”.
I lavori di ristrutturazione edilizia per i quali è possibile ottenere l'agevolazione fiscale sono dunque quelli legati alla manutenzione straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo di un immobile, in pratica quando si tratti di recupero del patrimonio edilizio su un immobile esistente, venendo esclusi, quindi, gli edifici di nuova costruzione.
A conferma, con la circolare dell'Agenzia del 31 maggio 2007, n. 36/E R è stato chiarito che nel caso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si può accedere all'incentivo solo nel caso di 'fedele ricostruzione', ravvisando nelle altre fattispecie il concetto di 'nuova costruzione'.
Conseguentemente, in caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento non spetta la detrazione in quanto l'intervento si considera «nuova costruzione»: in caso di ristrutturazione senza demolizione dell'esistente e ampliamento la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente.
Tale conclusione si ricava anche dalla normativa TUED, laddove all'art.3 lett.e) del DPR n. 380/2001 si definisce come interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero “l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente”.
In quest'ultimo caso, comunque, l'agevolazione non può riguardare gli interventi di riqualificazione energetica globale dell'edificio, previsti dall'articolo 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, atteso che per tali interventi occorre individuare il fabbisogno di energia primaria annua riferita all'intero edificio, comprensivo, pertanto, anche dell'ampliamento.
Sono, invece, agevolabili gli interventi per i quali la detrazione è subordinata alle caratteristiche tecniche dei singoli elementi costruttivi (pareti, infissi ecc.) o dei singoli impianti (pannelli solari, caldaie ecc). Nel caso in cui con tali interventi si realizzino impianti al servizio dell'intero edificio la detrazione, non potendo essere riconosciuta sulla parte di spesa riferita all'ampliamento, deve essere calcolata solo sulla parte imputabile all'edificio esistente.
Ulteriori indicazioni sono contenute nella risoluzione n. 4/E/2011 dell'Agenzia delle Entrate, che ribadisce come la detrazione vada applicata unicamente ai lavori di ristrutturazione e non a quelli di ampliamento, ma solo e soltanto se i costi di ristrutturazione si tengono completamente separati da quelli sostenuti per ampliare l'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, in altre parole, nei documenti di prassi sottolinea come l'agevolazione che permette di accedere detrazione spetti unicamente per le spese che si riferiscono alla parte esistente: l'ampliamento viene considerato come una 'nuova costruzione' e quindi non dà diritto a detrazione.
Nella documentazione prodotta, osserva questo giudicante, non risulta che i costi di ristrutturazione siano stati tenuti completamente separati da quelli sostenuti per ampliare l'immobile, per cui essi risultano di difficile enucleazione.
In effetti, come puntualmente rilevato dall'Ufficio, dalle fatture prodotte in causa dalla società ricorrente, emerge esclusivamente che l'immobile di Indirizzo_1, a Parma, ossia quello in relazione al quale sarebbero stati effettuati gli interventi di riqualificazione energetica in questione, è stato oggetto di lavori di
'ampliamento' e, nella genericità della dizione, “nessun cenno viene fatto, in quelle fatture, a spese per riqualificazione energetica” e tantomento viene presentata una specifica distinta relativa a tali spese.
Correttamente, quindi, l'Agenzia ha disconosciuto le spese per lavori di ampliamento in quanto non agevolabili ed ha ammesso in detrazione l'imponibile delle sole fatture (di cui al doc.5 in atti) in cui si fa riferimento ad interventi di riqualificazione energetica (“spese per sostituzione impianti di climatizzazione di cui al rigo
RS83”).
Ne conclude questo Giudice che il ricorso sul punto relativo alla specifica impugnazione del ruolo
2025/250201, reso esecutivo in data 24.2.2025, sia infondato e quindi vada respinto, mentre vada accolto con riferimento al ruolo 2025/550153, già sgravato dall'Ufficio.
Ritiene altresì di poter compensare le spese di causa in ragione del parziale accoglimento del ricorso nella parte già sgravata dall'Ufficio e che era stata oggetto di dichiarazione integrativa del contribuente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla la Cartella di pagamento n.02220250013557251000 limitatamente alla partita erariale di cui al ruolo 2025/550153 e rigetta nel resto. Spese compensate.