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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 30/05/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. 815/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 815/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._1
ROBERTO FERRARIO e dall'avv. ROSSI MONICA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arona (NO), Via Roma n. 40
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GNAPPA CP_1 C.F._2
TIZIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Borgomanero, Via Caneto n.
56,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NESPOLI MASSIMO, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. CAMOZZI FEDERICO, dall'avv. CAMOSCI MARIACHIARA e dall'avv. BRUNO STEFANETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Verbania, Piazza Pedroni 2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettata ogni avversa domanda eccezione e pretesa,
pagina 1 di 18 • ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 2043 c.c. del SI. per i CP_1 motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto CONDANNARE in via solidale fra loro ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. il SI. e la al pagamento della somma di CP_1 Controparte_2
Euro 50.000,00 a titolo di danno emergente oltre al lucro cessante, oltre alla rivalutazione delle somme distratte dalla data della distrazione ed interessi annualmente computati sulle somme rivalutate
, oltre ad Euro 10.000 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda e interessi legali annualmente calcolati sulla somma via via rivalutata sino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si rinnovano le istanze istruttorie:
• si riserva l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova indicati nei termini di legge che ora per ora si indicano: sig. , residente in [...] e . Parte_2 Parte_3 1) Vero che nell'aprile del 2021 la SI.ra veniva in contatto con il SI. PA PA CP_1
, residente in [...], all'epoca consulente finanziario e/o promotore
[...] di 2) Vero che, dopo un breve periodo di conoscenza, la signora Controparte_2 PA diveniva cliente e accendeva il conto n. 61800734 sul quale provvedeva a fare Controparte_2 confluire la maggior parte dei propri risparmi circa 50.000,00 euro, per la maggior parte derivati dalla vendita delle quote della sua società. 3) Vero che la signora svolge PA l'attività di veterinaria e ha conseguito il diploma di laurea in veterinaria. 4) Dopo una vita di lavoro nel settore e con studio proprio la signora ha ceduto le proprie quote incassando il frutto PA del lavoro e dei sacrifici di tutta una vita, che ha depositato dapprima in Intesa San Paolo e poi fatto confluire in per il tramite del sig. conosciuto in esito ad alcune CP_2 CP_1 frequentazioni comuni. 5) Vero che la sig. prima di allora non aveva mai avuto conto PA deposito titoli;
6) Vero che prima di incassare il corrispettivo della vendita della sua attività, la sig.
[...]
non aveva neppure risparmi e giacenze da amministrare e gestire, se non un conto corrente in Pt_1 una banca di primaria importanza con filiale e struttura, 7) Vero che subito dopo l'incasso di del corrispettivo di cui si è detto la sig. , mediante amici comuni veniva a conoscere il sig. PA
, che si presentava come consulente finanziario integrato in 8) Vero che CP_1 CP_2
è una banca on line, priva di sportelli e filiali proprie che opera SOLO CP_2
ESCLUSIVAMENTE mediante i propri addetti consulenti finanziari e fra questi vi era il sig. CP_1
9) Vero che aperto il conto corrente con per il tramite del consulente sig. CP_2 CP_1 apriva il conto titoli, dipendendo totalmente dallo stesso per la gestione degli investimenti e disinvestimenti, da lui proposti e per il suo tramite attivati e dismessi. 10) Vero che molti di questi investimenti erano fondi e prodotti finanziari di diversi altri gruppi di intermediazione mobiliare, con sigle e denominazioni indicate dal SI. e mai di iniziativa della cliente. 11)Vero che il CP_1 rapporto con il SI. procedeva tranquillo e regolare sino al febbraio del 2022, quando CP_1 il medesimo, sempre promotore di (cd Private Banking) proponeva un nuovo tipo Controparte_2 di investimento trading on line, mediante un sito a lui noto. 12)Vero che la sig. procedeva a PA dare esecuzione ad un primo nuovo investimento proposto dal seguendo passo passo le CP_1 istruzioni dallo stesso impartite. 13) Vero che la sig. , su indicazione del sig. PA
, disponeva bonifico di euro 5.000,00 dal suo conto corrente presso Bper Banca in CP_1 favore del sig. in posizione da lui indicata in INTEGROAB. 14) vero che dopo questa CP_1
pagina 2 di 18 prima operazione nessun addetto della la contattava la sig. per interdire, CP_2 PA sospendere o allertare sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia. 15) Vero che in data 25 febbraio 2022 il SI. , sempre nella sua spiegata qualità di promotore CP_1 CP_2 della SI.ra , le caldeggiava l'effettuazione di un ulteriore bonifico di euro 20.000,00
[...] PA
a suo dire riguardante il mercato in ascesa inerente alle materie prime. 16) Vero che la SI.ra
[...]
, pertanto, effettuava il relativo bonifico on line accedendo al proprio conto Pt_1 CP_2 con le sue credenziali. 17) Vero che il SI. inoltrava alla sig. il contratto CP_1 PA
INTEGROAB, per La formalizzazione al fine di consentire una distinzione tra le loro posizioni personali;
18) Vero che la SI. avrebbe dovuto compilare e firmare e restituire il contratto PA integroab unitamente alla contabile del bonifico in copia via e-mail. 19) Vero che successivamente il SI. contattava la signora per aiutarla a scaricare un'applicazione per consultare CP_1 PA la propria posizione. 20) Vero che scaricata la suddetta applicazione, denominata Metatrader5, la
SI.ra poteva consultare la propria posizione, che risultava associata al SI. PA
21) Vero che anche dopo la seconda e la terza disposizione nessun addetto della CP_1 CP_2 la contattava per interdire, sospendere o allertare la signora sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia. 22) Vero che in data 09 marzo 2022 il SI. chiedeva di alimentare ulteriormente la CP_1 posizione con un versamento di euro 25.000,00 che la SI.ra effettuava tramite bonifico PA bancario dal conto corrente indicando come causale “bonifico . 23) Vero che CP_2 CP_1 solo successivamente al versamento di € 25.000,00 di cui sopra, la con una e- mail Controparte_2 non certificata comunicava, senza, tuttavia, SPENDERNE I MOTIVI, alla SI.ra che il loro PA rapporto con il SI. era cessato e che avrebbe potuto avere un nuovo referente. 24) CP_1 vero che a seguito della presa di cognizione del contenuto di tale mail, la signora chiamava PA al telefono il sig. che la rassicurava e la tranquillizzava, affermando che l'investimento stava CP_1 andando bene, che conosceva personalmente chi lavorava presso INTEGROAB, con particolare riferimento a tale SI. di cui era divenuto amico personale. 25) vero che il Persona_1 CP_1 affermava di avere ricevuto il pagamento delle sue provvigioni per quel investimento. 26) vero che in data 10 agosto 2022 la signora si avvedeva che la app di cui si è detto era oscurata;
27) PA
Vero che contattava telefonicamente il SI. che Le riferiva che era sparito tutto, si diceva a CP_1 sua volta vittima di una truffa e la sollecitava a sporgere denuncia/querela nei confronti di
INTEGROAB. 28) Vero che il giorno successivo la SI. procedendo a sporgere la suddetta PA denuncia/querela personalmente per poi integrarla successivamente;
Si chiede prova contraria con gli stessi testimoni;
Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione nei confronti dei convenuti delle lettere di contestazione e corrispondenza intercorsa fra banca e sig. in merito alla risoluzione del loro rapporto nonché CP_1 di eventuale transazione fra le stesse parti”.
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo rejectis contrariis
Nel merito accertata l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, della spiegata domanda attorea, rigettare la stessa, con le statuizioni del caso.
pagina 3 di 18 In via Subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda ex adverso, imitare l'importo del risarcimento a quanto effettivamente dovuto, ex art. 1227 c.c., alla luce delle argomentazioni in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
Nel caso di loro riproposizione, respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate in atti”
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui agli artt. 2049 c.c. e 31, D.Lgs. n. 58/98, e la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande medesime. Controparte_3
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. a manlevare da CP_1 Controparte_3 qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attrice e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse Controparte_3 eventualmente condannata a corrispondere all'attrice e comunque a rifondere a Controparte_3 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria
- Respingere, ove reiterate, le istruttorie formulate dall'attrice, per le ragioni già espresse in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., che si intendono integralmente richiamate”.
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio PA CP_1
e chiedendo che quest'ultimi, previo accertamento di una responsabilità ex
[...] Controparte_2
art. 2043 c.c., fossero condannati in via solidale fra loro ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di danno emergente oltre al lucro cessante e alla rivalutazione delle somme distratte dalla data della distrazione e agli interessi annualmente computati sulle somme rivalutate, nonché di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. In particolare ha esposto:
- che nell'aprile del 2021 era venuta in contatto con , all'epoca PA CP_1
consulente finanziario e/o promotore di e, per il tramite dello stesso, dopo un breve Controparte_2
periodo, era diventata cliente e aveva accesso il conto n. 61800734 sul quale aveva Controparte_2
fatto confluire la maggior parte dei propri risparmi, pari a circa 50.000,00 euro, derivati per la maggior parte dalla vendita delle quote della sua società;
- che l'esponente svolgeva l'attività di veterinaria e, dopo una vita di lavoro nel settore e con studio proprio, aveva ceduto le proprie quote, depositando le somme ricavate dapprima in Intesa San Paolo e poi trasferendole in per il tramite del sig. , conosciuto in esito ad Controparte_2 CP_1
alcune frequentazioni comuni;
- che l'attrice era un consumatore medio, quasi del tutto priva di conoscenze nel settore bancario, finanziario e di investimenti ed era quindi priva di competenze per comprendere il settore e operare in autonomia;
- che, prima di incassare il corrispettivo della vendita della sua attività, la sig. non aveva PA
neppure risparmi e giacenze da amministrare e gestire, se non un conto corrente in una banca di primaria importanza con filiale e struttura;
- che dopo l'incasso del corrispettivo della vendita predetta, mediante amici comuni, aveva conosciuto
, che si era presentato come consulente finanziario integrato in , la quale CP_1 CP_2
era una banca on line, che operava esclusivamente mediante i propri addetti consulenti finanziari e fra questi vi era il sig. CP_1
- che dopo l'apertura del conto presso , per il tramite del consulente oggi convenuto, aveva CP_2
fatto confluire su di esso 60.000,00 euro e aveva aperto il conto deposito titoli;
pagina 5 di 18 - che la stessa dipendeva totalmente dal sig. per la gestione degli investimenti e CP_1
disinvestimenti dallo stesso proposti e che per il suo tramite attivava e dismetteva fondi;
- che molti di questi erano fondi e prodotti finanziari di diversi altri gruppi di intermediazione mobiliare, con sigle e denominazioni indicate dal SI. e mai di iniziativa della cliente;
CP_1
- che il rapporto con il SI. procedeva tranquillo e regolare sino al febbraio del 2022, CP_1
finché il medesimo, sempre promotore di aveva proposto un nuovo tipo di Controparte_2
investimento trading on line, mediante un sito a lui noto;
- che l'attrice in data 24 febbraio 2022 aveva, quindi, dato esecuzione a un primo nuovo investimento proposto dal seguendo passo dopo passo le istruzioni dallo stesso impartite;
CP_1
- che la sig. , su indicazione del sig. aveva disposto un bonifico PA CP_1
di euro 5.000,00 dal suo conto corrente presso Bper Banca in favore del sig. in CP_1
posizione da lui indicata in INTEGROAB;
- che tale indicazione di era stata eseguita dalla sig. , come si leggeva sulla causale CP_1 PA
di tale versamento, tramite bonifico sul conto INTEGROAB con il riferimento “inv. 923304 CP_1
INTEGROAB yuan coin”;
[...]
- che controparte aveva illustrato che, mediante l'impiego di 5.000,00 euro a testa, l'odierna attrice, lui stesso ed altri tre suoi parenti, avrebbero avuto l'opportunità di prenotare un'interessante somma di yuan coin, ovvero moneta digitale cinese, che aumentata di proficui utili sarebbe stata restituita nel luglio del 2022;
- che dopo questa prima disposizione nessun addetto della l'aveva contattata per interdire, CP_2 sospendere o allertare l'esponente sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia;
- che in data 25 febbraio 2022 il SI. , nella sua qualità di promotore di CP_1 CP_2 dell'attrice, le aveva consigliato di disporre un ulteriore bonifico di euro 20.000,00 a suo dire
[...]
riguardante il mercato in ascesa inerente alle materie prime;
- che l'esponente, pertanto, aveva effettuato il relativo bonifico on line accedendo al proprio conto di con le sue credenziali;
CP_2
- che, nel contempo, il SI. aveva inoltrato all'odierna attrice il contratto INTEGROAB, che a CP_1 detta di quest'ultimo doveva essere formalizzato per chiarezza amministrativa al fine di consentire una distinzione tra le loro posizioni personali;
pagina 6 di 18 - che tale modalità, ovvero sottoscrivere i dossier di investimento, era consueta per gli aderenti CP_2
che dovevano accettare le proposte dei vari fondi per potere investire e quindi trasformare la loro
[...]
cassa in investimenti;
- che, successivamente, il SI. aveva contattato l'odierna attrice per aiutarla a scaricare CP_1 un'applicazione per consultare la propria posizione;
- che la stessa, tramite tale applicazione, denominata Metatrader5, poteva consultare la propria posizione, la quale risultava associata al SI. CP_1
- che, consultando l'applicazione, aveva notato che il bonifico di € 20.000,00 riportava la causale “inv.
923344” attribuito alla SI.ra , ma con la precisazione “affiliato ; PA CP_1
- che, anche a seguito di questa seconda disposizione, nessun addetto della l'aveva CP_2 contattata per interdire, sospendere o allertare l'esponente sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia;
- che in data 09 marzo 2022 il SI. aveva chiesto di alimentare ulteriormente la posizione con CP_1
un versamento di euro 25.000,00 che la SI.ra aveva effettuato tramite bonifico bancario dal PA conto corrente indicando come causale “bonifico ; CP_2 CP_1
- che, anche dopo questa terza disposizione, non vi era stato alcun intervento della;
CP_2
- che l'attrice, su indicazione del SI. , con bonifico di euro 50.000,00 aveva trasferito CP_1
parte dei suoi risparmi a nuovi investimenti, indotta dalla fiducia carpita da colui, che era suo consulente finanziario da oltre un anno;
CP_2
- che, nei giorni successivi, l'odierno convenuto aveva rassicurato la SI.ra affermando che PA
gli investimenti della stessa erano fruttuosi anche per lui in termini di provvigioni e che avrebbe potuto monitorare gli investimenti mediante l'applicazione suddetta;
- che tutti i bonifici in uscita dal conto corrente di recavano destinazione e associazione CP_2
con il sig. nella causale;
CP_1
- che, solo successivamente al versamento di € 25.000,00 di cui sopra, la con una e- Controparte_2
mail non certificata aveva comunicato alla SI.ra che il loro rapporto con il SI. PA CP_1
era cessato e che avrebbe potuto avere un nuovo referente;
[...]
- che a seguito di tale scoperta, allarmata, aveva iniziato a nutrire dubbi sugli investimenti a lei proposti dal sig. e lo aveva chiamato al telefono;
CP_1
pagina 7 di 18 - che il la aveva rassicurata, affermando che l'investimento stava andando bene, che CP_1
conosceva personalmente chi lavorava presso INTEGROAB, con particolare riferimento a tale SI.
di cui era divenuto amico personale;
Persona_1
- che, per rassicurarla, il aveva affermato di avere ricevuto il pagamento delle sue provvigioni;
CP_1
- che nei mesi successivi l'attrice, monitorando la app che il SI. le aveva scaricato, aveva CP_1
seguito le oscillazioni di valore (in costante aumento) relative agli investimenti effettuati finché, improvvisamente, verso la fine del mese di luglio 2022, aveva notato che non venivano effettuati operazioni di trading e che in data 10 agosto 2022 spariva tutto, compreso il sito INTEGROAB ed ogni pubblicità;
- che, quindi, aveva contattato telefonicamente il SI. che le aveva riferito di essere a sua volta CP_1
vittima di una truffa, sollecitandola a sporgere denuncia/querela nei confronti di INTEGROAB;
- che il giorno seguente la SI. aveva presentato la suddetta denuncia/querela e aveva PA scoperto che l'amicizia millantata dal con il funzionario di INTEGROAB era in realtà fondata CP_1
solo in via telefonica;
- che successivamente aveva presentato un'integrazione denuncia/querela nei confronti di CP_1
;
[...]
- che l'attrice aveva disposto dei suoi risparmi a fronte di precise indicazioni del sig. CP_1
perdendo tutto quanto investito a causa del comportamento illecito del medesimo;
- che sussisteva la responsabilità solidale ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. di e CP_1
della Controparte_2
- che la responsabilità dell'intermediario finanziario – – per gli illeciti commessi Controparte_2
dal promotore – SI. – integrava un particolare caso di responsabilità oggettiva per CP_1
fatto altrui assimilabile a quella ex art. 2049 c.c.;
- che, a norma dell'art. 2049 c.c., la società di intermediazione era responsabile degli illeciti commessi dal promotore finanziario anche a titolo oggettivo, cioè indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi suoi propri, in relazione ai danni che l'investitore poteva avere subito per avere fatto affidamento sull'esistenza del rapporto di preposizione;
pagina 8 di 18 - che non vi erano elementi per ritenere che l'attrice fosse esperta nel campo della yuan coin, ovvero moneta digitale cinese, né che la stessa avesse potuto avere consapevolezza della violazione da parte del promotore delle regole relative alla corretta tenuta dei rapporti fra lo stesso e l'investitore;
- che alla banca erano sicuramente note le condotte illecite realizzate dal promotore, considerato che si era attivata per interrompere il rapporto lavorativo;
- che le parti convenute dovevano essere condannate a risarcire, in primis, il danno emergente patito dall'attrice, pari all'importo delle distrazioni/perdite suddette, e in particolare, il in solido con CP_1
la la somma di euro 50.000,00 oltre interessi, svalutazione e ogni altro accessorio;
Controparte_2
- che all'attrice doveva essere riconosciuto il danno da lucro cessante, relativo alla perdita dei frutti che la stessa avrebbe ottenuto se le somme distratte fossero state, invece, in effetti destinate a investimenti, nonché il danno non patrimoniale derivato dal patimento subito in seguito alla realizzazione a suo danno di condotte illecite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree. In particolare ha esposto:
- che il rapporto tra le parti, previa regolarizzazione con sottoscrizione, ad opera dell'attrice, di idoneo contratto con , era proceduto regolarmente sino alla data di cessazione del vincolo CP_2 dell'esponente con l'istituto proponente;
- che in tale lasso di tempo, come usuale, l'attrice esplicitava le sue necessità e le sue aspettative e il convenuto presentava una serie di investimenti e di movimenti finanziari a seconda dell'andamento del mercato;
- che ogni operazione proposta doveva però essere confermata esclusivamente dalla cliente utilizzando i codici dispositivi di cui la stessa era in possesso quindi in piena coscienza e consapevolezza;
- che l'esponente non ebbe mai a movimentare le disponibilità della SI.ra depositate sui di PA
lei conti o utilizzare in qualche modo le medesime, posto che egli poteva esclusivamente CP_2
monitorare la sua posizione, ma non aveva facoltà di disporre bonifici, in quanto non in possesso del codice di accesso personale della cliente;
- che il rapporto professionale del convenuto con si era concluso in data 07.03.2022 per CP_2
semplice recesso del medesimo, in quanto intenzionato a trasferirsi all'estero;
- che l'esponente stesso era stato una vittima della truffa con INTEGROAB;
pagina 9 di 18 - che, in particolare, fu tale SI. , residente in [...], che aveva a suo tempo con essa Persona_2
investito rilevanti somme, a parlargli di INTEGROAB, società di diritto svedese con sede in
Stoccolma, tra i cui referenti in Italia vi era un certo sedicente “account business”; Persona_1
- che tale compagine, che risultava essere iscritta e vigilata da AFM, proponeva investimenti in CFD su materie prime, indici azionari e criptovalute;
- che l'esponente ne riferiva, in veste di privato cittadino e non di consulente di , con alcuni CP_2
conoscenti;
- che, pertanto, l'attrice e altri tre soggetti, verificata la possibilità di effettuare un investimento, all'apparenza redditizio, nella yuan coin chain, avevano acquistato un certificato per un controvalore di
€. 25.000,00, con un investimento di €. 5.000,00 cadauno (compreso quindi lo scrivente);
- che per meri motivi di praticità tale certificato era stato intestato all'esponente, ma tutti i sottoscrittori ne potevano verificare l'andamento attraverso l'applicazione, di cui ognuno di loro aveva i dati di accesso, MetaTrader5, che si appoggiava sulla piattaforma Platformsfx ltd;
- che successivamente, poiché la situazione patrimoniale pareva effettivamente favorevole e l'investimento, costantemente monitorato, dava rilevanti profitti, l'odierna attrice, previa sottoscrizione di un contratto di gestione patrimoniale in copytrading con INTEGROAB, procedeva con ulteriori versamenti di € 20.000,00 in data 28.02.2022 ed €. 25.000,00 in data 10.03.2022, sempre e solo in favore di INTEGROAB;
- che, in seguito, dal 9.8.2022 la piattaforma Platformsfx ltd aveva cessato di funzionare e i referenti di erano spariti, unitamente ai soldi degli investitori;
Pt_4
- che la controparte non aveva dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito e, in particolare, dell'elemento soggettivo;
- che ogni proposta di investimento in tale veste doveva in ogni caso ricevere il consenso della SI.ra ed essere dalla medesima confermata con il suo pin dispositivo;
PA
- che mai lo scrivente aveva effettuato prelievi o bonifici dal conto intestato all'odierna attrice, CP_2
non avendone i necessari codici di accesso;
- che la cessazione del rapporto che lo scrivente intratteneva con era avvenuta su richiesta del CP_2 medesimo e per motivi esclusivamente personali, a seguito dei quali aveva pure cessato l'attività di consulente finanziario;
pagina 10 di 18 - che l'esponente aveva avuto contezza dell'esistenza di INTEGROAB solamente da conoscenti e ne aveva parlato in via amichevole, e non in veste di consulente, esclusivamente ad una cerchia di amici e parenti, i quali avevano deciso, su base volontaria, di provare ad investire nella piattaforma;
- che l'esponente non aveva agito nella vicenda relativa ad INTEGROAB né come preposto della stessa, né, tanto meno, come preposto di;
CP_2
- che l'esponente non aveva avuto alcun ruolo in INTEGROAB, limitando il suo coinvolgimento ad alcune telefonate con il SI. supposto account business - i cui recapiti telefonici erano stati Per_1
forniti dal SI. - per comprendere la tipologia e modalità di investimento ed avere la Persona_2 documentazione per l'adesione;
- che dalle verifiche effettuate INTEGROAB risultava regolarmente registrata presso AFM, autorità olandese per i mercati finanziari;
- che l'attrice aveva deciso in assoluta autonomia di sottoscrivere il contratto, il quale prevedeva, da un lato, l'impossibilità di prelievo prima che fossero decorsi sei mesi dalla sottoscrizione e, dall'altro, conferiva alla stessa piattaforma l'incarico di fornirle consulenza in materia finanziaria;
- che l'esponente si era limitato, con il consenso di tutti, ad intestarsi a suo nome, il certificato per il primo investimento di euro 5.000 ciascuno, ma gli investitori erano liberi di investire;
- che il documento ex adverso prodotto sub n. 13 era una semplice schermata del dashboard, ove erano indicati i nomi di alcuni investitori;
- che in un primo momento gli investimenti monitorati davano i frutti promessi e, quindi, sua sponte,
l'attrice aveva deciso di investire ulteriori somme;
- che gli versamenti successivi agli iniziali € 5.000,00 erano stati effettuati direttamente dall'attrice sul conto intestato ad , di sua iniziativa e senza che l'odierno convenuto la obbligasse o la CP_4
convincesse con agire fraudolento o ingannevole;
- che non vi era mai stata alcuna dazione di some di denaro, in qualsivoglia forma, da parte dell'attrice al CP_1
- che nelle more, a seguito delle numerose denunce depositate, si era radicato avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti di uno dei responsabili, il procedimento penale n. 20073/2213, nel quale l'esponente, unitamente al proprio fratello , alla Persona_3
propria moglie, ed al di lei fratello , risultavano, con numerosi altri, parti offese. Parte_5
pagina 11 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che nella specie non era applicabile il principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 2049 c.c. e 31
D.Lgs. n. 58/98;
- che non sussisteva alcun nesso di cd. “occasionalità necessaria” fra le operazioni, per complessivi euro 50.000,00, che l'attrice aveva affermato di aver effettuato e l'attività di consulente finanziario svolta da su incarico della banca convenuta;
CP_1
- che anche la tipologia di investimenti e le modalità operative che l'attrice riferiva esserle state prospettate dal SI. risultavano essere estranee ai rapporti intrattenuti dalla SI.ra CP_1 PA
con la quale metteva a disposizione dei clienti la propria piattaforma telematica, Controparte_2 attraverso la quale gli stessi, anche senza l'ausilio di un consulente finanziario, potevano acquistare prodotti e strumenti finanziari;
- che le modalità operative risultavano essere estranee, altresì, all'incarico di promotore conferito da considerato che la documentazione recava l'indicazione della INTEGROAB e non Controparte_2
conteneva alcun riferimento, né alla banca né a Controparte_2
- che l'ultimo dei bonifici richiamati dall'attrice in atto di citazione (di euro 25.000,00 in data 9.3.2022) era stato effettuato dalla SI.ra dopo che le aveva comunicato (quello PA Controparte_2 stesso giorno) la cessazione dell'incarico conferito al SI. CP_1
- che, ad avviso della giurisprudenza, “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire ... quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (così, cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374);
- che l'attrice non aveva dimostrato l'effettuazione di alcun bonifico al promotore, sicché non sussisteva un'indebita appropriazione di denaro;
- che gli investimenti avrebbero potuto essere monitorati non già mediante la piattaforma tecnologica della Banca, bensì scaricando un'applicazione denominata “Metatrader5”, a sua vota non riconducibile a Controparte_3
- che la quale non era neppure a conoscenza delle operazioni che l'attrice Controparte_2
affermava di avere inteso effettuare tramite il SI. aventi ad oggetto prodotti non collocati CP_1
pagina 12 di 18 dalla banca ed estranei all'incarico allo stesso conferito, non aveva corrisposto a quest'ultimo alcuna provvigione in relazione alle operazioni medesime;
- che la domanda di risarcimento di un asserito danno da lucro cessante e di un asserito danno non patrimoniale era nulla per difetto di allegazione, oltre che di prova, dei relativi presupposti in fatto;
- che sussisteva un comportamento gravemente negligente della SI.ra , rilevante ai sensi e PA per gli effetti dell'art. 1227, II e I comma, c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'esponente e, in subordine, di una sua riduzione;
- che era tenuto a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità CP_1 Controparte_2 che sarebbe derivata a quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice, avendo subito dei danni per effetto del compimento di asseriti comportamenti illeciti da parte del promotore finanziario.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 20.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies
c.p.c. in data 30.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
Le domande attoree non sono fondate per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che in base all'art. 31, 2° comma, T.U.F. “E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”, mentre il
Regolamento Consob 16190/2007 all'art. 104 ribadisce che “I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito”. È al riguardo previsto che “(i) promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico” (art. 93, 1° comma, citato Regolamento Consob 11522/1998, sulle Regole generali di comportamento), con l'ulteriore specificazione che “il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti
pagina 13 di 18 dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore” (art. 94, 3° comma, citato Regolamento Consob, sulle Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti).
In caso di danni causati ai clienti per fatto del promotore finanziario l'art. 31 c. 3 TUF configura una responsabilità anche della banca, prevedendo che “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale” (art. 31, 3° comma, TUF). Tradizionalmente la suddetta responsabilità solidale deriva dal fatto che i soggetti abilitati all'intermediazione mobiliare sono gravati da un obbligo di vigilanza sull'operato dei propri sottoposti e/o collaboratori e ciò trova la sua giustificazione - da un lato - nel fatto che nell'organizzazione della propria impresa l'intermediario si avvale dell'attività del promotore e - dall'altro - nella necessità di consentire una maggiore tutela ai clienti. Il legislatore ha quindi inteso rafforzare tale garanzia attraverso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti, quali appunto i promotori finanziari, che l'intermediario sceglie e nel cui interesse imprenditoriale essi operano. Al riguardo, è evidente che - da un lato - una responsabilità solidale dell'intermediario di tipo oggettivo serve a rassicurare ed incentivare i risparmiatori all'investimento, potendo questi contare sulla maggiore solidità patrimoniale e di conseguenza sulla maggiore solvibilità della società rispetto ai singoli promotori, e che - dall'altro - la società sarà spronata a supervisionare e mitigare i rischi connessi all'attività, operando un maggiore controllo sull'operato dei suoi preposti. La formulazione dell'art. 31, 3° comma, T.U.F. non autorizza un'interpretazione restrittiva della responsabilità dell'intermediario e non lascia sostanzialmente a quest'ultimo alcuna possibilità di fornire una prova liberatoria incentrata sull'assenza di colpa;
quindi la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario, oltre ad essere di tipo solidale ed indiretta, è anche oggettiva e si giustifica appunto in termini di responsabilità per rischio d'impresa. Un esonero da tale responsabilità può ricorrere soltanto nell'ipotesi di condotta del promotore assolutamente esorbitante dall'incarico ricevuto e qualora sussista una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti (cfr. Cass. civ. 24004/2011, Cass. n. 6929/2011).
pagina 14 di 18 Per l'affermazione di una tale responsabilità dell'intermediario è, invece, necessario fornire la prova: a) dell'esistenza di un rapporto di preposizione fra l'intermediario ed il promotore, con il quale il promotore si obbliga verso l'intermediario ad agire con diligenza e a comportarsi in maniera corretta nei confronti dei clienti;
b) dell'esistenza di un fatto illecito o di un inadempimento da parte del promotore;
c) dell'esistenza del pregiudizio in danno del cliente;
d) dell'esistenza del nesso causale fra il fatto del promotore ed il danno sofferto dal cliente e, da ultimo, e) dell'esistenza del collegamento funzionale fra lo svolgimento dell'incarico e la condotta del promotore, collegamento da esaminare in base al noto principio del rapporto di occasionalità necessaria fra il fatto del promotore e le incombenze affidategli (cfr. Cass. 1741/2011; Cass. 12448/2012; Cass. 18860/2015; Cass. 22956/2015; Cass.
25374/2018; Cass. 23973/2019; Cass. 857/2020).
Pertanto, affinché si venga a delineare la responsabilità dell'intermediario finanziario, è necessario che il cliente, che agisce nei confronti dello stesso, riesca a dimostrare di aver effettivamente consegnato del denaro al promotore per effettuare operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario.
Conseguentemente va esclusa qualsiasi responsabilità della banca preponente, nel caso in cui dovesse difettare anche uno solo degli elementi su indicati.
Nella specie, sulla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato che tra l'attrice e la banca convenuta era stato stipulato un contratto di consulenza finanziaria in cui era stato indicato come promotore (doc. 3). Pur in assenza di un vincolo contrattuale concluso con il CP_1
promotore può, ritenersi che tra la cliente e il promotore fosse sorto un contatto sociale CP_1 qualificato, stante la qualifica professionale rivestita dal convenuto e l'affidamento riposto dalla controparte circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede del promotore. Si configura, infatti, un contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., allorquando sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in virtù della speciale qualità di uno di essi (generalmente di natura professionale), sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in conformità al generale dovere di solidarietà sociale. Da tale relazione discendono a carico del professionista non già obblighi di prestazione ex art. 1174 c.c., bensì obblighi protettivi, di correttezza e di informazione ex artt. 1175 e 1375 c.c.
pagina 15 di 18 Il contatto sociale sorto tra le parti e l'espressa designazione - contenuta nel contratto di consulenza finanziaria - di come promotore consentono di escludere che la segnalazione CP_1 dell'investimento di trading online sia avvenuto in via meramente amicale. Difatti, sebbene dal tono confidenziale della messaggistica prodotta emerga che la cliente avesse instaurato un vincolo amicale di fiducia con il promotore finanziario, non può affermarsi che i suggerimenti d'investimento siano stati forniti a titolo puramente personale, considerato l'incarico assunto da sulla base CP_1 del contratto concluso tra l'attrice e l'istituto di credito.
Tuttavia, non si ravvisano profili di responsabilità a carico del promotore finanziario. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non è stato provato il versamento delle somme in favore del promotore finanziario. I bonifici ordinati dall'attrice, rispettivamente di euro 5.000,00 in data 24.2.2022, di euro 20.000,00 in data 28.2.2022 e di euro 25.000 in data 9.3.2022, sono, infatti, stati emessi direttamente a favore di Integroab e negli stessi non compare alcun riferimento al promotore
(doc. 7-9-11). Nessuno dei predetti bonifici è stato disposto su conto corrente intestato al CP_1
e quale beneficiario dei bonifici è sempre stata indicata la INTEGROAB. CP_1
Occorre, inoltre, osservare che al momento della conclusione del contratto di consulenza finanziaria, all'attrice era stato attributo un “profilo dinamico”, avendo la stessa dichiarato di essere disposta ad accettare una “elevata oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita elevati” (doc. 3). In sede di sottoscrizione del contratto, ha, quindi, PA
espresso indicazioni circa un profilo di rischio elevato, manifestando disponibilità a valutare investimenti caratterizzati da significative oscillazioni comportanti il rischio di perdite anche ingenti.
L'investimento, rivelatosi poi fallimentare, non è stato svolto dal promotore di propria iniziativa, ma è stato posto in essere dall'attrice stessa, la quale ha concluso un separato contratto con INTEGROAB, in cui erano stati indicati la disciplina applicabile alle operazioni e i relativi rischi (doc. 10). Nella documentazione, sottoscritta dall'attrice stessa, era, infatti, stato illustrato che si trattava di un contratto per differenza su materie prime, indici azionari e criptovalute, ovvero di un contratto in strumenti derivati, fondato sulla differenza di valore di un certo titolo o strumento tra il momento della sottoscrizione del contratto e la sua cessazione. Inoltre, dall'elevata propensione al rischio manifestata dall'attrice nel contratto di consulenza finanziaria, non può desumersi un'eventuale inadeguatezza delle informazioni offerte dal promotore, il quale aveva messo a disposizione della cliente la pagina 16 di 18 documentazione necessaria per valutare l'opportunità di aderire al piano d'investimento che era stato segnalato (doc. 10).
Il convenuto ha, inoltre, documentato di aver verificato che INTEGROAB era una società di diritto svedese vigilata da AFM, ovvero dall'autorità olandese per i mercati finanziari (doc. 4-6) e di aver aderito egli stesso al medesimo piano d'investimento (doc. 7).
Dopo l'installazione dell'applicazione necessaria per monitorare l'andamento dell'investimento, le operazioni sono state effettuate in autonomia dall'attrice la quale, come da lei stessa dichiarato, non ha mai fornito password o codici al promotore finanziario. Non risulta, pertanto, dimostrata un'illecita appropriazione di somme di denaro da parte del promotore, il quale non è mai risultato beneficiario dei bonifici effettuati. È stato, al riguardo, affermato in giurisprudenza che “l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore, consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede” (Cass. 32514/2018).
Nella specie, l'attrice non ha dimostrato la sottrazione indebita del promotore di somme a lui affidate, né la mancata autorizzazione delle operazioni che, seppur consigliate dal consulente, erano state compiute direttamente dalla cliente. Un'illecita appropriazione non può essere ravvisata neanche con riferimento all'eventuale percezione delle provvigioni, la cui effettiva dazione non può essere desunta dalle conversazioni di messaggistica (doc. 8), né dalla schermata di una dashboard prodotta da parte attrice (doc. 13). Difatti, l'eventuale sussistenza di un rapporto di preposizione di con CP_1
Integroab non avrebbe comportato, in ogni caso, l'obbligo di quest'ultimo di essere chiamato a rispondere verso il cliente del buon esito dell'affare segnalato nello svolgimento dell'attività di suggerimento d'investimenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere esclusa una responsabilità del convenuto per la perdita patrimoniale lamentata dall'attrice. L'assenza di una responsabilità ascrivibile al CP_1
promotore finanziario esclude conseguentemente la configurabilità di quella della convenuta
[...] ex art. 1228 c.c. e 2049 c.c. Al riguardo, va, peraltro, escluso che l'attrice possa avere CP_2 inteso destinare i bonifici per cui è causa all'effettuazione di operazioni di investimento tramite CP_2
pagina 17 di 18 Difatti, il contratto di “gestione patrimoniale in copytrading” (doc. 10) recava la sola CP_2
indicazione di INTEGROAB ed era privo di alcun riferimento a Inoltre, gli Controparte_2
investimenti avrebbero potuto essere monitorati non già mediante la piattaforma tecnologica dell'istituto di credito, bensì scaricando un'applicazione denominata “Metatrader5”, parimenti non riconducibile a L'attrice avrebbe, quindi, potuto avvedersi del fatto che Controparte_2
l'investimento esulava dal novero di quelli offerti dalla banca convenuta, la quale non si è, quindi, trovata nella condizione di poter esercitare un potere di controllo e vigilanza sulle operazioni rientranti nel piano d'investimento scelto dall'attrice.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_6
rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_6 CP_1
e ; Controparte_2
- condanna a rifondere in favore di e spese di lite Parte_6 CP_1
liquidate in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_6 Controparte_2
lite liquidate in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 30.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 815/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PA C.F._1
ROBERTO FERRARIO e dall'avv. ROSSI MONICA ALESSANDRA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Arona (NO), Via Roma n. 40
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GNAPPA CP_1 C.F._2
TIZIANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Borgomanero, Via Caneto n.
56,
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. NESPOLI MASSIMO, Controparte_2 P.IVA_1 dall'avv. CAMOZZI FEDERICO, dall'avv. CAMOSCI MARIACHIARA e dall'avv. BRUNO STEFANETTI ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito in Verbania, Piazza Pedroni 2
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, rigettata ogni avversa domanda eccezione e pretesa,
pagina 1 di 18 • ACCERTARE E DICHIARARE la responsabilità ex art. 2043 c.c. del SI. per i CP_1 motivi esposti in fatto ed in diritto e per l'effetto CONDANNARE in via solidale fra loro ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. il SI. e la al pagamento della somma di CP_1 Controparte_2
Euro 50.000,00 a titolo di danno emergente oltre al lucro cessante, oltre alla rivalutazione delle somme distratte dalla data della distrazione ed interessi annualmente computati sulle somme rivalutate
, oltre ad Euro 10.000 o somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di danno non patrimoniale oltre rivalutazione monetaria dalla data della domanda e interessi legali annualmente calcolati sulla somma via via rivalutata sino al saldo.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Si rinnovano le istanze istruttorie:
• si riserva l'ammissione della prova per testi sui capitoli di prova indicati nei termini di legge che ora per ora si indicano: sig. , residente in [...] e . Parte_2 Parte_3 1) Vero che nell'aprile del 2021 la SI.ra veniva in contatto con il SI. PA PA CP_1
, residente in [...], all'epoca consulente finanziario e/o promotore
[...] di 2) Vero che, dopo un breve periodo di conoscenza, la signora Controparte_2 PA diveniva cliente e accendeva il conto n. 61800734 sul quale provvedeva a fare Controparte_2 confluire la maggior parte dei propri risparmi circa 50.000,00 euro, per la maggior parte derivati dalla vendita delle quote della sua società. 3) Vero che la signora svolge PA l'attività di veterinaria e ha conseguito il diploma di laurea in veterinaria. 4) Dopo una vita di lavoro nel settore e con studio proprio la signora ha ceduto le proprie quote incassando il frutto PA del lavoro e dei sacrifici di tutta una vita, che ha depositato dapprima in Intesa San Paolo e poi fatto confluire in per il tramite del sig. conosciuto in esito ad alcune CP_2 CP_1 frequentazioni comuni. 5) Vero che la sig. prima di allora non aveva mai avuto conto PA deposito titoli;
6) Vero che prima di incassare il corrispettivo della vendita della sua attività, la sig.
[...]
non aveva neppure risparmi e giacenze da amministrare e gestire, se non un conto corrente in Pt_1 una banca di primaria importanza con filiale e struttura, 7) Vero che subito dopo l'incasso di del corrispettivo di cui si è detto la sig. , mediante amici comuni veniva a conoscere il sig. PA
, che si presentava come consulente finanziario integrato in 8) Vero che CP_1 CP_2
è una banca on line, priva di sportelli e filiali proprie che opera SOLO CP_2
ESCLUSIVAMENTE mediante i propri addetti consulenti finanziari e fra questi vi era il sig. CP_1
9) Vero che aperto il conto corrente con per il tramite del consulente sig. CP_2 CP_1 apriva il conto titoli, dipendendo totalmente dallo stesso per la gestione degli investimenti e disinvestimenti, da lui proposti e per il suo tramite attivati e dismessi. 10) Vero che molti di questi investimenti erano fondi e prodotti finanziari di diversi altri gruppi di intermediazione mobiliare, con sigle e denominazioni indicate dal SI. e mai di iniziativa della cliente. 11)Vero che il CP_1 rapporto con il SI. procedeva tranquillo e regolare sino al febbraio del 2022, quando CP_1 il medesimo, sempre promotore di (cd Private Banking) proponeva un nuovo tipo Controparte_2 di investimento trading on line, mediante un sito a lui noto. 12)Vero che la sig. procedeva a PA dare esecuzione ad un primo nuovo investimento proposto dal seguendo passo passo le CP_1 istruzioni dallo stesso impartite. 13) Vero che la sig. , su indicazione del sig. PA
, disponeva bonifico di euro 5.000,00 dal suo conto corrente presso Bper Banca in CP_1 favore del sig. in posizione da lui indicata in INTEGROAB. 14) vero che dopo questa CP_1
pagina 2 di 18 prima operazione nessun addetto della la contattava la sig. per interdire, CP_2 PA sospendere o allertare sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia. 15) Vero che in data 25 febbraio 2022 il SI. , sempre nella sua spiegata qualità di promotore CP_1 CP_2 della SI.ra , le caldeggiava l'effettuazione di un ulteriore bonifico di euro 20.000,00
[...] PA
a suo dire riguardante il mercato in ascesa inerente alle materie prime. 16) Vero che la SI.ra
[...]
, pertanto, effettuava il relativo bonifico on line accedendo al proprio conto Pt_1 CP_2 con le sue credenziali. 17) Vero che il SI. inoltrava alla sig. il contratto CP_1 PA
INTEGROAB, per La formalizzazione al fine di consentire una distinzione tra le loro posizioni personali;
18) Vero che la SI. avrebbe dovuto compilare e firmare e restituire il contratto PA integroab unitamente alla contabile del bonifico in copia via e-mail. 19) Vero che successivamente il SI. contattava la signora per aiutarla a scaricare un'applicazione per consultare CP_1 PA la propria posizione. 20) Vero che scaricata la suddetta applicazione, denominata Metatrader5, la
SI.ra poteva consultare la propria posizione, che risultava associata al SI. PA
21) Vero che anche dopo la seconda e la terza disposizione nessun addetto della CP_1 CP_2 la contattava per interdire, sospendere o allertare la signora sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia. 22) Vero che in data 09 marzo 2022 il SI. chiedeva di alimentare ulteriormente la CP_1 posizione con un versamento di euro 25.000,00 che la SI.ra effettuava tramite bonifico PA bancario dal conto corrente indicando come causale “bonifico . 23) Vero che CP_2 CP_1 solo successivamente al versamento di € 25.000,00 di cui sopra, la con una e- mail Controparte_2 non certificata comunicava, senza, tuttavia, SPENDERNE I MOTIVI, alla SI.ra che il loro PA rapporto con il SI. era cessato e che avrebbe potuto avere un nuovo referente. 24) CP_1 vero che a seguito della presa di cognizione del contenuto di tale mail, la signora chiamava PA al telefono il sig. che la rassicurava e la tranquillizzava, affermando che l'investimento stava CP_1 andando bene, che conosceva personalmente chi lavorava presso INTEGROAB, con particolare riferimento a tale SI. di cui era divenuto amico personale. 25) vero che il Persona_1 CP_1 affermava di avere ricevuto il pagamento delle sue provvigioni per quel investimento. 26) vero che in data 10 agosto 2022 la signora si avvedeva che la app di cui si è detto era oscurata;
27) PA
Vero che contattava telefonicamente il SI. che Le riferiva che era sparito tutto, si diceva a CP_1 sua volta vittima di una truffa e la sollecitava a sporgere denuncia/querela nei confronti di
INTEGROAB. 28) Vero che il giorno successivo la SI. procedendo a sporgere la suddetta PA denuncia/querela personalmente per poi integrarla successivamente;
Si chiede prova contraria con gli stessi testimoni;
Si chiede ex art. 210 cpc ordine di esibizione nei confronti dei convenuti delle lettere di contestazione e corrispondenza intercorsa fra banca e sig. in merito alla risoluzione del loro rapporto nonché CP_1 di eventuale transazione fra le stesse parti”.
Per parte convenuta CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo rejectis contrariis
Nel merito accertata l'infondatezza, sia in fatto sia in diritto, della spiegata domanda attorea, rigettare la stessa, con le statuizioni del caso.
pagina 3 di 18 In via Subordinata nel denegato e non creduto caso di accoglimento della domanda ex adverso, imitare l'importo del risarcimento a quanto effettivamente dovuto, ex art. 1227 c.c., alla luce delle argomentazioni in atti.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa.
In via istruttoria
Nel caso di loro riproposizione, respingere le istanze istruttorie ex adverso formulate in atti”
Per parte convenuta Controparte_2
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie e le pronunce del caso, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così giudicare:
In via preliminare e pregiudiziale
- Dichiarare inammissibili e comunque respingere le domande formulate dall'attrice, stante l'inapplicabilità alla fattispecie del disposto di cui agli artt. 2049 c.c. e 31, D.Lgs. n. 58/98, e la carenza di legittimazione passiva di rispetto alle domande medesime. Controparte_3
In sede di merito ed in principalità
- Respingere le domande formulate dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
In via subordinata, e salvo gravame
- Previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ogni caso
- Dichiarare tenuto e pertanto condannare il SI. a manlevare da CP_1 Controparte_3 qualsiasi onere o responsabilità che dovesse derivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente all'attrice e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse Controparte_3 eventualmente condannata a corrispondere all'attrice e comunque a rifondere a Controparte_3 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formulate dall'attrice nel presente giudizio.
- Con vittoria di spese e competenze di causa. In sede istruttoria
- Respingere, ove reiterate, le istruttorie formulate dall'attrice, per le ragioni già espresse in memoria ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., che si intendono integralmente richiamate”.
pagina 4 di 18 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio PA CP_1
e chiedendo che quest'ultimi, previo accertamento di una responsabilità ex
[...] Controparte_2
art. 2043 c.c., fossero condannati in via solidale fra loro ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. al pagamento della somma di euro 50.000,00 a titolo di danno emergente oltre al lucro cessante e alla rivalutazione delle somme distratte dalla data della distrazione e agli interessi annualmente computati sulle somme rivalutate, nonché di euro 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. In particolare ha esposto:
- che nell'aprile del 2021 era venuta in contatto con , all'epoca PA CP_1
consulente finanziario e/o promotore di e, per il tramite dello stesso, dopo un breve Controparte_2
periodo, era diventata cliente e aveva accesso il conto n. 61800734 sul quale aveva Controparte_2
fatto confluire la maggior parte dei propri risparmi, pari a circa 50.000,00 euro, derivati per la maggior parte dalla vendita delle quote della sua società;
- che l'esponente svolgeva l'attività di veterinaria e, dopo una vita di lavoro nel settore e con studio proprio, aveva ceduto le proprie quote, depositando le somme ricavate dapprima in Intesa San Paolo e poi trasferendole in per il tramite del sig. , conosciuto in esito ad Controparte_2 CP_1
alcune frequentazioni comuni;
- che l'attrice era un consumatore medio, quasi del tutto priva di conoscenze nel settore bancario, finanziario e di investimenti ed era quindi priva di competenze per comprendere il settore e operare in autonomia;
- che, prima di incassare il corrispettivo della vendita della sua attività, la sig. non aveva PA
neppure risparmi e giacenze da amministrare e gestire, se non un conto corrente in una banca di primaria importanza con filiale e struttura;
- che dopo l'incasso del corrispettivo della vendita predetta, mediante amici comuni, aveva conosciuto
, che si era presentato come consulente finanziario integrato in , la quale CP_1 CP_2
era una banca on line, che operava esclusivamente mediante i propri addetti consulenti finanziari e fra questi vi era il sig. CP_1
- che dopo l'apertura del conto presso , per il tramite del consulente oggi convenuto, aveva CP_2
fatto confluire su di esso 60.000,00 euro e aveva aperto il conto deposito titoli;
pagina 5 di 18 - che la stessa dipendeva totalmente dal sig. per la gestione degli investimenti e CP_1
disinvestimenti dallo stesso proposti e che per il suo tramite attivava e dismetteva fondi;
- che molti di questi erano fondi e prodotti finanziari di diversi altri gruppi di intermediazione mobiliare, con sigle e denominazioni indicate dal SI. e mai di iniziativa della cliente;
CP_1
- che il rapporto con il SI. procedeva tranquillo e regolare sino al febbraio del 2022, CP_1
finché il medesimo, sempre promotore di aveva proposto un nuovo tipo di Controparte_2
investimento trading on line, mediante un sito a lui noto;
- che l'attrice in data 24 febbraio 2022 aveva, quindi, dato esecuzione a un primo nuovo investimento proposto dal seguendo passo dopo passo le istruzioni dallo stesso impartite;
CP_1
- che la sig. , su indicazione del sig. aveva disposto un bonifico PA CP_1
di euro 5.000,00 dal suo conto corrente presso Bper Banca in favore del sig. in CP_1
posizione da lui indicata in INTEGROAB;
- che tale indicazione di era stata eseguita dalla sig. , come si leggeva sulla causale CP_1 PA
di tale versamento, tramite bonifico sul conto INTEGROAB con il riferimento “inv. 923304 CP_1
INTEGROAB yuan coin”;
[...]
- che controparte aveva illustrato che, mediante l'impiego di 5.000,00 euro a testa, l'odierna attrice, lui stesso ed altri tre suoi parenti, avrebbero avuto l'opportunità di prenotare un'interessante somma di yuan coin, ovvero moneta digitale cinese, che aumentata di proficui utili sarebbe stata restituita nel luglio del 2022;
- che dopo questa prima disposizione nessun addetto della l'aveva contattata per interdire, CP_2 sospendere o allertare l'esponente sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia;
- che in data 25 febbraio 2022 il SI. , nella sua qualità di promotore di CP_1 CP_2 dell'attrice, le aveva consigliato di disporre un ulteriore bonifico di euro 20.000,00 a suo dire
[...]
riguardante il mercato in ascesa inerente alle materie prime;
- che l'esponente, pertanto, aveva effettuato il relativo bonifico on line accedendo al proprio conto di con le sue credenziali;
CP_2
- che, nel contempo, il SI. aveva inoltrato all'odierna attrice il contratto INTEGROAB, che a CP_1 detta di quest'ultimo doveva essere formalizzato per chiarezza amministrativa al fine di consentire una distinzione tra le loro posizioni personali;
pagina 6 di 18 - che tale modalità, ovvero sottoscrivere i dossier di investimento, era consueta per gli aderenti CP_2
che dovevano accettare le proposte dei vari fondi per potere investire e quindi trasformare la loro
[...]
cassa in investimenti;
- che, successivamente, il SI. aveva contattato l'odierna attrice per aiutarla a scaricare CP_1 un'applicazione per consultare la propria posizione;
- che la stessa, tramite tale applicazione, denominata Metatrader5, poteva consultare la propria posizione, la quale risultava associata al SI. CP_1
- che, consultando l'applicazione, aveva notato che il bonifico di € 20.000,00 riportava la causale “inv.
923344” attribuito alla SI.ra , ma con la precisazione “affiliato ; PA CP_1
- che, anche a seguito di questa seconda disposizione, nessun addetto della l'aveva CP_2 contattata per interdire, sospendere o allertare l'esponente sulla operazione o sulla sua eventuale anomalia;
- che in data 09 marzo 2022 il SI. aveva chiesto di alimentare ulteriormente la posizione con CP_1
un versamento di euro 25.000,00 che la SI.ra aveva effettuato tramite bonifico bancario dal PA conto corrente indicando come causale “bonifico ; CP_2 CP_1
- che, anche dopo questa terza disposizione, non vi era stato alcun intervento della;
CP_2
- che l'attrice, su indicazione del SI. , con bonifico di euro 50.000,00 aveva trasferito CP_1
parte dei suoi risparmi a nuovi investimenti, indotta dalla fiducia carpita da colui, che era suo consulente finanziario da oltre un anno;
CP_2
- che, nei giorni successivi, l'odierno convenuto aveva rassicurato la SI.ra affermando che PA
gli investimenti della stessa erano fruttuosi anche per lui in termini di provvigioni e che avrebbe potuto monitorare gli investimenti mediante l'applicazione suddetta;
- che tutti i bonifici in uscita dal conto corrente di recavano destinazione e associazione CP_2
con il sig. nella causale;
CP_1
- che, solo successivamente al versamento di € 25.000,00 di cui sopra, la con una e- Controparte_2
mail non certificata aveva comunicato alla SI.ra che il loro rapporto con il SI. PA CP_1
era cessato e che avrebbe potuto avere un nuovo referente;
[...]
- che a seguito di tale scoperta, allarmata, aveva iniziato a nutrire dubbi sugli investimenti a lei proposti dal sig. e lo aveva chiamato al telefono;
CP_1
pagina 7 di 18 - che il la aveva rassicurata, affermando che l'investimento stava andando bene, che CP_1
conosceva personalmente chi lavorava presso INTEGROAB, con particolare riferimento a tale SI.
di cui era divenuto amico personale;
Persona_1
- che, per rassicurarla, il aveva affermato di avere ricevuto il pagamento delle sue provvigioni;
CP_1
- che nei mesi successivi l'attrice, monitorando la app che il SI. le aveva scaricato, aveva CP_1
seguito le oscillazioni di valore (in costante aumento) relative agli investimenti effettuati finché, improvvisamente, verso la fine del mese di luglio 2022, aveva notato che non venivano effettuati operazioni di trading e che in data 10 agosto 2022 spariva tutto, compreso il sito INTEGROAB ed ogni pubblicità;
- che, quindi, aveva contattato telefonicamente il SI. che le aveva riferito di essere a sua volta CP_1
vittima di una truffa, sollecitandola a sporgere denuncia/querela nei confronti di INTEGROAB;
- che il giorno seguente la SI. aveva presentato la suddetta denuncia/querela e aveva PA scoperto che l'amicizia millantata dal con il funzionario di INTEGROAB era in realtà fondata CP_1
solo in via telefonica;
- che successivamente aveva presentato un'integrazione denuncia/querela nei confronti di CP_1
;
[...]
- che l'attrice aveva disposto dei suoi risparmi a fronte di precise indicazioni del sig. CP_1
perdendo tutto quanto investito a causa del comportamento illecito del medesimo;
- che sussisteva la responsabilità solidale ex artt. 31, comma 3 TUF e 2049 c.c. di e CP_1
della Controparte_2
- che la responsabilità dell'intermediario finanziario – – per gli illeciti commessi Controparte_2
dal promotore – SI. – integrava un particolare caso di responsabilità oggettiva per CP_1
fatto altrui assimilabile a quella ex art. 2049 c.c.;
- che, a norma dell'art. 2049 c.c., la società di intermediazione era responsabile degli illeciti commessi dal promotore finanziario anche a titolo oggettivo, cioè indipendentemente da comportamenti negligenti o colposi suoi propri, in relazione ai danni che l'investitore poteva avere subito per avere fatto affidamento sull'esistenza del rapporto di preposizione;
pagina 8 di 18 - che non vi erano elementi per ritenere che l'attrice fosse esperta nel campo della yuan coin, ovvero moneta digitale cinese, né che la stessa avesse potuto avere consapevolezza della violazione da parte del promotore delle regole relative alla corretta tenuta dei rapporti fra lo stesso e l'investitore;
- che alla banca erano sicuramente note le condotte illecite realizzate dal promotore, considerato che si era attivata per interrompere il rapporto lavorativo;
- che le parti convenute dovevano essere condannate a risarcire, in primis, il danno emergente patito dall'attrice, pari all'importo delle distrazioni/perdite suddette, e in particolare, il in solido con CP_1
la la somma di euro 50.000,00 oltre interessi, svalutazione e ogni altro accessorio;
Controparte_2
- che all'attrice doveva essere riconosciuto il danno da lucro cessante, relativo alla perdita dei frutti che la stessa avrebbe ottenuto se le somme distratte fossero state, invece, in effetti destinate a investimenti, nonché il danno non patrimoniale derivato dal patimento subito in seguito alla realizzazione a suo danno di condotte illecite.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito chiedendo il rigetto delle CP_1
domande attoree. In particolare ha esposto:
- che il rapporto tra le parti, previa regolarizzazione con sottoscrizione, ad opera dell'attrice, di idoneo contratto con , era proceduto regolarmente sino alla data di cessazione del vincolo CP_2 dell'esponente con l'istituto proponente;
- che in tale lasso di tempo, come usuale, l'attrice esplicitava le sue necessità e le sue aspettative e il convenuto presentava una serie di investimenti e di movimenti finanziari a seconda dell'andamento del mercato;
- che ogni operazione proposta doveva però essere confermata esclusivamente dalla cliente utilizzando i codici dispositivi di cui la stessa era in possesso quindi in piena coscienza e consapevolezza;
- che l'esponente non ebbe mai a movimentare le disponibilità della SI.ra depositate sui di PA
lei conti o utilizzare in qualche modo le medesime, posto che egli poteva esclusivamente CP_2
monitorare la sua posizione, ma non aveva facoltà di disporre bonifici, in quanto non in possesso del codice di accesso personale della cliente;
- che il rapporto professionale del convenuto con si era concluso in data 07.03.2022 per CP_2
semplice recesso del medesimo, in quanto intenzionato a trasferirsi all'estero;
- che l'esponente stesso era stato una vittima della truffa con INTEGROAB;
pagina 9 di 18 - che, in particolare, fu tale SI. , residente in [...], che aveva a suo tempo con essa Persona_2
investito rilevanti somme, a parlargli di INTEGROAB, società di diritto svedese con sede in
Stoccolma, tra i cui referenti in Italia vi era un certo sedicente “account business”; Persona_1
- che tale compagine, che risultava essere iscritta e vigilata da AFM, proponeva investimenti in CFD su materie prime, indici azionari e criptovalute;
- che l'esponente ne riferiva, in veste di privato cittadino e non di consulente di , con alcuni CP_2
conoscenti;
- che, pertanto, l'attrice e altri tre soggetti, verificata la possibilità di effettuare un investimento, all'apparenza redditizio, nella yuan coin chain, avevano acquistato un certificato per un controvalore di
€. 25.000,00, con un investimento di €. 5.000,00 cadauno (compreso quindi lo scrivente);
- che per meri motivi di praticità tale certificato era stato intestato all'esponente, ma tutti i sottoscrittori ne potevano verificare l'andamento attraverso l'applicazione, di cui ognuno di loro aveva i dati di accesso, MetaTrader5, che si appoggiava sulla piattaforma Platformsfx ltd;
- che successivamente, poiché la situazione patrimoniale pareva effettivamente favorevole e l'investimento, costantemente monitorato, dava rilevanti profitti, l'odierna attrice, previa sottoscrizione di un contratto di gestione patrimoniale in copytrading con INTEGROAB, procedeva con ulteriori versamenti di € 20.000,00 in data 28.02.2022 ed €. 25.000,00 in data 10.03.2022, sempre e solo in favore di INTEGROAB;
- che, in seguito, dal 9.8.2022 la piattaforma Platformsfx ltd aveva cessato di funzionare e i referenti di erano spariti, unitamente ai soldi degli investitori;
Pt_4
- che la controparte non aveva dimostrato gli elementi costitutivi del fatto illecito e, in particolare, dell'elemento soggettivo;
- che ogni proposta di investimento in tale veste doveva in ogni caso ricevere il consenso della SI.ra ed essere dalla medesima confermata con il suo pin dispositivo;
PA
- che mai lo scrivente aveva effettuato prelievi o bonifici dal conto intestato all'odierna attrice, CP_2
non avendone i necessari codici di accesso;
- che la cessazione del rapporto che lo scrivente intratteneva con era avvenuta su richiesta del CP_2 medesimo e per motivi esclusivamente personali, a seguito dei quali aveva pure cessato l'attività di consulente finanziario;
pagina 10 di 18 - che l'esponente aveva avuto contezza dell'esistenza di INTEGROAB solamente da conoscenti e ne aveva parlato in via amichevole, e non in veste di consulente, esclusivamente ad una cerchia di amici e parenti, i quali avevano deciso, su base volontaria, di provare ad investire nella piattaforma;
- che l'esponente non aveva agito nella vicenda relativa ad INTEGROAB né come preposto della stessa, né, tanto meno, come preposto di;
CP_2
- che l'esponente non aveva avuto alcun ruolo in INTEGROAB, limitando il suo coinvolgimento ad alcune telefonate con il SI. supposto account business - i cui recapiti telefonici erano stati Per_1
forniti dal SI. - per comprendere la tipologia e modalità di investimento ed avere la Persona_2 documentazione per l'adesione;
- che dalle verifiche effettuate INTEGROAB risultava regolarmente registrata presso AFM, autorità olandese per i mercati finanziari;
- che l'attrice aveva deciso in assoluta autonomia di sottoscrivere il contratto, il quale prevedeva, da un lato, l'impossibilità di prelievo prima che fossero decorsi sei mesi dalla sottoscrizione e, dall'altro, conferiva alla stessa piattaforma l'incarico di fornirle consulenza in materia finanziaria;
- che l'esponente si era limitato, con il consenso di tutti, ad intestarsi a suo nome, il certificato per il primo investimento di euro 5.000 ciascuno, ma gli investitori erano liberi di investire;
- che il documento ex adverso prodotto sub n. 13 era una semplice schermata del dashboard, ove erano indicati i nomi di alcuni investitori;
- che in un primo momento gli investimenti monitorati davano i frutti promessi e, quindi, sua sponte,
l'attrice aveva deciso di investire ulteriori somme;
- che gli versamenti successivi agli iniziali € 5.000,00 erano stati effettuati direttamente dall'attrice sul conto intestato ad , di sua iniziativa e senza che l'odierno convenuto la obbligasse o la CP_4
convincesse con agire fraudolento o ingannevole;
- che non vi era mai stata alcuna dazione di some di denaro, in qualsivoglia forma, da parte dell'attrice al CP_1
- che nelle more, a seguito delle numerose denunce depositate, si era radicato avanti la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti di uno dei responsabili, il procedimento penale n. 20073/2213, nel quale l'esponente, unitamente al proprio fratello , alla Persona_3
propria moglie, ed al di lei fratello , risultavano, con numerosi altri, parti offese. Parte_5
pagina 11 di 18 Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_2
domande attoree. In particolare ha dedotto:
- che nella specie non era applicabile il principio di responsabilità solidale di cui agli artt. 2049 c.c. e 31
D.Lgs. n. 58/98;
- che non sussisteva alcun nesso di cd. “occasionalità necessaria” fra le operazioni, per complessivi euro 50.000,00, che l'attrice aveva affermato di aver effettuato e l'attività di consulente finanziario svolta da su incarico della banca convenuta;
CP_1
- che anche la tipologia di investimenti e le modalità operative che l'attrice riferiva esserle state prospettate dal SI. risultavano essere estranee ai rapporti intrattenuti dalla SI.ra CP_1 PA
con la quale metteva a disposizione dei clienti la propria piattaforma telematica, Controparte_2 attraverso la quale gli stessi, anche senza l'ausilio di un consulente finanziario, potevano acquistare prodotti e strumenti finanziari;
- che le modalità operative risultavano essere estranee, altresì, all'incarico di promotore conferito da considerato che la documentazione recava l'indicazione della INTEGROAB e non Controparte_2
conteneva alcun riferimento, né alla banca né a Controparte_2
- che l'ultimo dei bonifici richiamati dall'attrice in atto di citazione (di euro 25.000,00 in data 9.3.2022) era stato effettuato dalla SI.ra dopo che le aveva comunicato (quello PA Controparte_2 stesso giorno) la cessazione dell'incarico conferito al SI. CP_1
- che, ad avviso della giurisprudenza, “la responsabilità dell'intermediario per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari è esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che presenti connotati di anomalia, vale a dire ... quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore” (così, cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25374);
- che l'attrice non aveva dimostrato l'effettuazione di alcun bonifico al promotore, sicché non sussisteva un'indebita appropriazione di denaro;
- che gli investimenti avrebbero potuto essere monitorati non già mediante la piattaforma tecnologica della Banca, bensì scaricando un'applicazione denominata “Metatrader5”, a sua vota non riconducibile a Controparte_3
- che la quale non era neppure a conoscenza delle operazioni che l'attrice Controparte_2
affermava di avere inteso effettuare tramite il SI. aventi ad oggetto prodotti non collocati CP_1
pagina 12 di 18 dalla banca ed estranei all'incarico allo stesso conferito, non aveva corrisposto a quest'ultimo alcuna provvigione in relazione alle operazioni medesime;
- che la domanda di risarcimento di un asserito danno da lucro cessante e di un asserito danno non patrimoniale era nulla per difetto di allegazione, oltre che di prova, dei relativi presupposti in fatto;
- che sussisteva un comportamento gravemente negligente della SI.ra , rilevante ai sensi e PA per gli effetti dell'art. 1227, II e I comma, c.c., ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'esponente e, in subordine, di una sua riduzione;
- che era tenuto a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità CP_1 Controparte_2 che sarebbe derivata a quest'ultima nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dall'attrice, avendo subito dei danni per effetto del compimento di asseriti comportamenti illeciti da parte del promotore finanziario.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 20.3.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies
c.p.c. in data 30.4.2025, celebratasi mediante trattazione scritta.
⁎
Le domande attoree non sono fondate per le ragioni di seguito esplicate.
In termini generali, giova premettere che in base all'art. 31, 2° comma, T.U.F. “E' promotore finanziario la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2004/39/CE, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di promotore finanziario è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto”, mentre il
Regolamento Consob 16190/2007 all'art. 104 ribadisce che “I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito”. È al riguardo previsto che “(i) promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico” (art. 93, 1° comma, citato Regolamento Consob 11522/1998, sulle Regole generali di comportamento), con l'ulteriore specificazione che “il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti
pagina 13 di 18 dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore” (art. 94, 3° comma, citato Regolamento Consob, sulle Regole di presentazione e comportamento nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti).
In caso di danni causati ai clienti per fatto del promotore finanziario l'art. 31 c. 3 TUF configura una responsabilità anche della banca, prevedendo che “il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale” (art. 31, 3° comma, TUF). Tradizionalmente la suddetta responsabilità solidale deriva dal fatto che i soggetti abilitati all'intermediazione mobiliare sono gravati da un obbligo di vigilanza sull'operato dei propri sottoposti e/o collaboratori e ciò trova la sua giustificazione - da un lato - nel fatto che nell'organizzazione della propria impresa l'intermediario si avvale dell'attività del promotore e - dall'altro - nella necessità di consentire una maggiore tutela ai clienti. Il legislatore ha quindi inteso rafforzare tale garanzia attraverso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti, quali appunto i promotori finanziari, che l'intermediario sceglie e nel cui interesse imprenditoriale essi operano. Al riguardo, è evidente che - da un lato - una responsabilità solidale dell'intermediario di tipo oggettivo serve a rassicurare ed incentivare i risparmiatori all'investimento, potendo questi contare sulla maggiore solidità patrimoniale e di conseguenza sulla maggiore solvibilità della società rispetto ai singoli promotori, e che - dall'altro - la società sarà spronata a supervisionare e mitigare i rischi connessi all'attività, operando un maggiore controllo sull'operato dei suoi preposti. La formulazione dell'art. 31, 3° comma, T.U.F. non autorizza un'interpretazione restrittiva della responsabilità dell'intermediario e non lascia sostanzialmente a quest'ultimo alcuna possibilità di fornire una prova liberatoria incentrata sull'assenza di colpa;
quindi la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario, oltre ad essere di tipo solidale ed indiretta, è anche oggettiva e si giustifica appunto in termini di responsabilità per rischio d'impresa. Un esonero da tale responsabilità può ricorrere soltanto nell'ipotesi di condotta del promotore assolutamente esorbitante dall'incarico ricevuto e qualora sussista una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da parte del promotore, di regole di condotta su lui gravanti (cfr. Cass. civ. 24004/2011, Cass. n. 6929/2011).
pagina 14 di 18 Per l'affermazione di una tale responsabilità dell'intermediario è, invece, necessario fornire la prova: a) dell'esistenza di un rapporto di preposizione fra l'intermediario ed il promotore, con il quale il promotore si obbliga verso l'intermediario ad agire con diligenza e a comportarsi in maniera corretta nei confronti dei clienti;
b) dell'esistenza di un fatto illecito o di un inadempimento da parte del promotore;
c) dell'esistenza del pregiudizio in danno del cliente;
d) dell'esistenza del nesso causale fra il fatto del promotore ed il danno sofferto dal cliente e, da ultimo, e) dell'esistenza del collegamento funzionale fra lo svolgimento dell'incarico e la condotta del promotore, collegamento da esaminare in base al noto principio del rapporto di occasionalità necessaria fra il fatto del promotore e le incombenze affidategli (cfr. Cass. 1741/2011; Cass. 12448/2012; Cass. 18860/2015; Cass. 22956/2015; Cass.
25374/2018; Cass. 23973/2019; Cass. 857/2020).
Pertanto, affinché si venga a delineare la responsabilità dell'intermediario finanziario, è necessario che il cliente, che agisce nei confronti dello stesso, riesca a dimostrare di aver effettivamente consegnato del denaro al promotore per effettuare operazioni finanziarie rientranti nel campo di operatività del rapporto fra il promotore e l'intermediario.
Conseguentemente va esclusa qualsiasi responsabilità della banca preponente, nel caso in cui dovesse difettare anche uno solo degli elementi su indicati.
Nella specie, sulla base della documentazione prodotta, risulta dimostrato che tra l'attrice e la banca convenuta era stato stipulato un contratto di consulenza finanziaria in cui era stato indicato come promotore (doc. 3). Pur in assenza di un vincolo contrattuale concluso con il CP_1
promotore può, ritenersi che tra la cliente e il promotore fosse sorto un contatto sociale CP_1 qualificato, stante la qualifica professionale rivestita dal convenuto e l'affidamento riposto dalla controparte circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e buona fede del promotore. Si configura, infatti, un contatto sociale qualificato, idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., allorquando sia ravvisabile una relazione, volontariamente instauratasi, tra due soggetti determinati che, in virtù della speciale qualità di uno di essi (generalmente di natura professionale), sia idonea ad ingenerare nell'altro un affidamento circa l'adempimento di obblighi di protezione ed informazione, in conformità al generale dovere di solidarietà sociale. Da tale relazione discendono a carico del professionista non già obblighi di prestazione ex art. 1174 c.c., bensì obblighi protettivi, di correttezza e di informazione ex artt. 1175 e 1375 c.c.
pagina 15 di 18 Il contatto sociale sorto tra le parti e l'espressa designazione - contenuta nel contratto di consulenza finanziaria - di come promotore consentono di escludere che la segnalazione CP_1 dell'investimento di trading online sia avvenuto in via meramente amicale. Difatti, sebbene dal tono confidenziale della messaggistica prodotta emerga che la cliente avesse instaurato un vincolo amicale di fiducia con il promotore finanziario, non può affermarsi che i suggerimenti d'investimento siano stati forniti a titolo puramente personale, considerato l'incarico assunto da sulla base CP_1 del contratto concluso tra l'attrice e l'istituto di credito.
Tuttavia, non si ravvisano profili di responsabilità a carico del promotore finanziario. In primo luogo, contrariamente a quanto dedotto da parte attrice, non è stato provato il versamento delle somme in favore del promotore finanziario. I bonifici ordinati dall'attrice, rispettivamente di euro 5.000,00 in data 24.2.2022, di euro 20.000,00 in data 28.2.2022 e di euro 25.000 in data 9.3.2022, sono, infatti, stati emessi direttamente a favore di Integroab e negli stessi non compare alcun riferimento al promotore
(doc. 7-9-11). Nessuno dei predetti bonifici è stato disposto su conto corrente intestato al CP_1
e quale beneficiario dei bonifici è sempre stata indicata la INTEGROAB. CP_1
Occorre, inoltre, osservare che al momento della conclusione del contratto di consulenza finanziaria, all'attrice era stato attributo un “profilo dinamico”, avendo la stessa dichiarato di essere disposta ad accettare una “elevata oscillazione del valore del capitale investito: rendimento atteso e rischio di perdita elevati” (doc. 3). In sede di sottoscrizione del contratto, ha, quindi, PA
espresso indicazioni circa un profilo di rischio elevato, manifestando disponibilità a valutare investimenti caratterizzati da significative oscillazioni comportanti il rischio di perdite anche ingenti.
L'investimento, rivelatosi poi fallimentare, non è stato svolto dal promotore di propria iniziativa, ma è stato posto in essere dall'attrice stessa, la quale ha concluso un separato contratto con INTEGROAB, in cui erano stati indicati la disciplina applicabile alle operazioni e i relativi rischi (doc. 10). Nella documentazione, sottoscritta dall'attrice stessa, era, infatti, stato illustrato che si trattava di un contratto per differenza su materie prime, indici azionari e criptovalute, ovvero di un contratto in strumenti derivati, fondato sulla differenza di valore di un certo titolo o strumento tra il momento della sottoscrizione del contratto e la sua cessazione. Inoltre, dall'elevata propensione al rischio manifestata dall'attrice nel contratto di consulenza finanziaria, non può desumersi un'eventuale inadeguatezza delle informazioni offerte dal promotore, il quale aveva messo a disposizione della cliente la pagina 16 di 18 documentazione necessaria per valutare l'opportunità di aderire al piano d'investimento che era stato segnalato (doc. 10).
Il convenuto ha, inoltre, documentato di aver verificato che INTEGROAB era una società di diritto svedese vigilata da AFM, ovvero dall'autorità olandese per i mercati finanziari (doc. 4-6) e di aver aderito egli stesso al medesimo piano d'investimento (doc. 7).
Dopo l'installazione dell'applicazione necessaria per monitorare l'andamento dell'investimento, le operazioni sono state effettuate in autonomia dall'attrice la quale, come da lei stessa dichiarato, non ha mai fornito password o codici al promotore finanziario. Non risulta, pertanto, dimostrata un'illecita appropriazione di somme di denaro da parte del promotore, il quale non è mai risultato beneficiario dei bonifici effettuati. È stato, al riguardo, affermato in giurisprudenza che “l'onere probatorio gravante sul cliente, che agisca nei confronti dell'intermediario per il risarcimento del danno procurato dalla condotta illecita del promotore, consiste nel dimostrare di aver affidato il proprio denaro, oggetto dell'illecita appropriazione da parte del promotore, per l'effettuazione di operazioni finanziarie che apparentemente rientrano nel campo della attività affidargli dall'intermediario secondo un criterio di normale affidamento in buona fede” (Cass. 32514/2018).
Nella specie, l'attrice non ha dimostrato la sottrazione indebita del promotore di somme a lui affidate, né la mancata autorizzazione delle operazioni che, seppur consigliate dal consulente, erano state compiute direttamente dalla cliente. Un'illecita appropriazione non può essere ravvisata neanche con riferimento all'eventuale percezione delle provvigioni, la cui effettiva dazione non può essere desunta dalle conversazioni di messaggistica (doc. 8), né dalla schermata di una dashboard prodotta da parte attrice (doc. 13). Difatti, l'eventuale sussistenza di un rapporto di preposizione di con CP_1
Integroab non avrebbe comportato, in ogni caso, l'obbligo di quest'ultimo di essere chiamato a rispondere verso il cliente del buon esito dell'affare segnalato nello svolgimento dell'attività di suggerimento d'investimenti.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere esclusa una responsabilità del convenuto per la perdita patrimoniale lamentata dall'attrice. L'assenza di una responsabilità ascrivibile al CP_1
promotore finanziario esclude conseguentemente la configurabilità di quella della convenuta
[...] ex art. 1228 c.c. e 2049 c.c. Al riguardo, va, peraltro, escluso che l'attrice possa avere CP_2 inteso destinare i bonifici per cui è causa all'effettuazione di operazioni di investimento tramite CP_2
pagina 17 di 18 Difatti, il contratto di “gestione patrimoniale in copytrading” (doc. 10) recava la sola CP_2
indicazione di INTEGROAB ed era privo di alcun riferimento a Inoltre, gli Controparte_2
investimenti avrebbero potuto essere monitorati non già mediante la piattaforma tecnologica dell'istituto di credito, bensì scaricando un'applicazione denominata “Metatrader5”, parimenti non riconducibile a L'attrice avrebbe, quindi, potuto avvedersi del fatto che Controparte_2
l'investimento esulava dal novero di quelli offerti dalla banca convenuta, la quale non si è, quindi, trovata nella condizione di poter esercitare un potere di controllo e vigilanza sulle operazioni rientranti nel piano d'investimento scelto dall'attrice.
Le considerazioni svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore deduzione delle parti, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_6
rifusione delle spese processuali sostenute dai convenuti, liquidate sulla base dei parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, così come aggiornati dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di Parte_6 CP_1
e ; Controparte_2
- condanna a rifondere in favore di e spese di lite Parte_6 CP_1
liquidate in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.;
- condanna a rifondere in favore di le spese di Parte_6 Controparte_2
lite liquidate in euro in euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
Verbania, 30.5.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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