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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 2706/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2706/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANDRI PAMELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SANDRI PAMELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI *i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
*La casa coniugale è di piena ed esclusiva proprietà del sig. e resta assegnata al medesimo Parte_1
con i mobili e gli arredi ivi contenuti. La SInora si obbliga a rilasciare Controparte_1
1 definitivamente la casa coniugale, libera anche dai propri beni ed effetti personali, entro e non oltre la data del 20/12/2024; termine decorso inutilmente il quale il marito sarà autorizzato, in via automatica e senza obbligo di preventiva comunicazione, alla sostituzione di tutte le serrature di accesso all'immobile già adibito a casa coniugale ed al medesimo assegnato in via definitiva. Il sig.
si obbliga, a consegnare alla moglie, sig.ra assegno circolare non Parte_1 Controparte_1
trasferibile intestato alla medesima, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di contributo per l'acquisto di tutti i beni mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale. Il pagamento del suddetto importo verrà eseguito a mezzo assegno circolare intestato alla moglie e tale assegno verrà depositato in via fiduciaria presso lo studio dell'Avv. Pamela Sandri contestualmente al definitivo rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale e, più precisamente, Controparte_1
della consegna di tutte le chiavi dell'immobile (tre mazzi), da attuarsi sempre per il tramite del difensore con carattere di contestualità rispetto alla consegna del suddetto assegno e ciò entro e non oltre il 20/12/2024. La sig.ra si impegna ed obbliga a prelevare dalla casa coniugale solo i CP_1
propri beni ed effetti personali. *entrambi i ricorrenti dichiarano di aver così risolto ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale e, con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione; *entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio
e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10 dicembre 2022 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli. La
SI.ra ha una figlia nata da una precedente relazione affettiva. CP_1
Le parti rappresentavano che, causa assoluta incompatibilità di carattere, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere
2 pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Alessandria (AL), in data 10 dicembre 2022 (Anno 2022 Parte I Serie
N. 166);
dà atto che la casa coniugale è di piena ed esclusiva proprietà del sig. e resterà assegnata Parte_1
al medesimo con i mobili e gli arredi ivi contenuti;
dà atto che la SI.ra si obbligherà a rilasciare definitivamente la casa coniugale, libera anche CP_1
dai propri beni ed effetti personali, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2024; termine decorso inutilmente il quale il marito sarà autorizzato, in via automatica e senza obbligo di preventiva comunicazione, alla sostituzione di tutte le serrature di accesso all'immobile già adibito a casa coniugale ed al medesimo assegnato in via definitiva;
dà atto che il SI. si obbligherà, a consegnare alla moglie, SI.ra assegno Parte_1 CP_1 circolare non trasferibile intestato alla medesima, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00),
a titolo di contributo per l'acquisto di tutti i beni mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale. Il pagamento del suddetto importo verrà eseguito a mezzo assegno circolare intestato alla moglie e tale assegno verrà depositato in via fiduciaria presso lo studio dell'Avv.
Pamela Sandri contestualmente al definitivo rilascio da parte della SI.ra della casa CP_1 coniugale e, più precisamente, della consegna di tutte le chiavi dell'immobile (tre mazzi), da attuarsi sempre per il tramite del difensore con carattere di contestualità rispetto alla consegna del suddetto assegno e ciò entro e non oltre il 20 dicembre 2024. La sig.ra si impegnerà CP_1
ed obbligherà a prelevare dalla casa coniugale solo i propri beni ed effetti personali;
dà atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver così risolto ogni pregresso rapporto economico- patrimoniale e, con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia
3 titolo o ragione;
dà atto che entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 2706/2024, in materia di separazione consensuale ex art. 473-bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...], Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANDRI PAMELA
- ricorrente -
e
(C.F. ), nata a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con l'Avv. SANDRI PAMELA
- ricorrente -
Con la partecipazione del Pubblico Ministero in sede.
Conclusioni congiunte:
“[…] CONDIZIONI *i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
*La casa coniugale è di piena ed esclusiva proprietà del sig. e resta assegnata al medesimo Parte_1
con i mobili e gli arredi ivi contenuti. La SInora si obbliga a rilasciare Controparte_1
1 definitivamente la casa coniugale, libera anche dai propri beni ed effetti personali, entro e non oltre la data del 20/12/2024; termine decorso inutilmente il quale il marito sarà autorizzato, in via automatica e senza obbligo di preventiva comunicazione, alla sostituzione di tutte le serrature di accesso all'immobile già adibito a casa coniugale ed al medesimo assegnato in via definitiva. Il sig.
si obbliga, a consegnare alla moglie, sig.ra assegno circolare non Parte_1 Controparte_1
trasferibile intestato alla medesima, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00), a titolo di contributo per l'acquisto di tutti i beni mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale. Il pagamento del suddetto importo verrà eseguito a mezzo assegno circolare intestato alla moglie e tale assegno verrà depositato in via fiduciaria presso lo studio dell'Avv. Pamela Sandri contestualmente al definitivo rilascio da parte della sig.ra della casa coniugale e, più precisamente, Controparte_1
della consegna di tutte le chiavi dell'immobile (tre mazzi), da attuarsi sempre per il tramite del difensore con carattere di contestualità rispetto alla consegna del suddetto assegno e ciò entro e non oltre il 20/12/2024. La sig.ra si impegna ed obbliga a prelevare dalla casa coniugale solo i CP_1
propri beni ed effetti personali. *entrambi i ricorrenti dichiarano di aver così risolto ogni pregresso rapporto economico-patrimoniale e, con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione; *entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio
e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente”.
MOTIVAZIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 19 novembre 2024, i coniugi in epigrafe indicati esponevano di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10 dicembre 2022 in Alessandria (AL), optando in tale sede per il regime della separazione dei beni. Dall'unione coniugale non nascevano figli. La
SI.ra ha una figlia nata da una precedente relazione affettiva. CP_1
Le parti rappresentavano che, causa assoluta incompatibilità di carattere, la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
pertanto, pervenivano alla decisione di separarsi. Tanto esposto, le parti, congiuntamente, rassegnavano le conclusioni come in epigrafe trascritte.
La domanda diretta ad ottenere la separazione consensuale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere
2 pronunciata la separazione personale.
D'altro canto, l'accordo raggiunto dalle parti rispetto alle condizioni della separazione non risulta in contrasto con norme imperative. Pertanto, tale accordo può essere recepito dal Collegio.
Nulla sulle spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, in omologa degli accordi:
dichiara la separazione personale dei coniugi SI.ri (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), che avevano C.F._1 Controparte_1 C.F._2
contratto matrimonio in Alessandria (AL), in data 10 dicembre 2022 (Anno 2022 Parte I Serie
N. 166);
dà atto che la casa coniugale è di piena ed esclusiva proprietà del sig. e resterà assegnata Parte_1
al medesimo con i mobili e gli arredi ivi contenuti;
dà atto che la SI.ra si obbligherà a rilasciare definitivamente la casa coniugale, libera anche CP_1
dai propri beni ed effetti personali, entro e non oltre la data del 20 dicembre 2024; termine decorso inutilmente il quale il marito sarà autorizzato, in via automatica e senza obbligo di preventiva comunicazione, alla sostituzione di tutte le serrature di accesso all'immobile già adibito a casa coniugale ed al medesimo assegnato in via definitiva;
dà atto che il SI. si obbligherà, a consegnare alla moglie, SI.ra assegno Parte_1 CP_1 circolare non trasferibile intestato alla medesima, della somma di € 5.000,00 (cinquemila/00),
a titolo di contributo per l'acquisto di tutti i beni mobili, arredi ed elettrodomestici presenti nella casa coniugale. Il pagamento del suddetto importo verrà eseguito a mezzo assegno circolare intestato alla moglie e tale assegno verrà depositato in via fiduciaria presso lo studio dell'Avv.
Pamela Sandri contestualmente al definitivo rilascio da parte della SI.ra della casa CP_1 coniugale e, più precisamente, della consegna di tutte le chiavi dell'immobile (tre mazzi), da attuarsi sempre per il tramite del difensore con carattere di contestualità rispetto alla consegna del suddetto assegno e ciò entro e non oltre il 20 dicembre 2024. La sig.ra si impegnerà CP_1
ed obbligherà a prelevare dalla casa coniugale solo i propri beni ed effetti personali;
dà atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di aver così risolto ogni pregresso rapporto economico- patrimoniale e, con il puntuale adempimento di quanto sopra concordato, dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per qualsivoglia
3 titolo o ragione;
dà atto che entrambi i coniugi si rilasciano reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio del passaporto o di documento equipollente.
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 4 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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