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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/07/2025, n. 1844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1844 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10905/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGGIANIELLO Parte_1 C.F._1
ELEONORA.
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOGNI ANDREA e dell'avv. REGGIANINI LORENZO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto di citazione.
- come da prima memoria ex art. Controparte_1
183 c.6 c.p.c. ( come in atti rappresentata e Controparte_2 difesa, si riporta alla comparsa di risposta depositata il 25/9/2023 e precisa le seguenti conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, rigettare
→ l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c. e → la domanda riconvenzionale proposte dalla SI.ra poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria dei Parte_1 compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge>>).
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la con Parte_1 Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.II, c.p.c. all'esecuzione (introdotta dalla predetta sulla base di CP_1 titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 474, co. 1, n. 2 c.p.c., nella specie, contratto di mutuo munito di formula esecutiva e garantito da ipoteca), al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta,
- Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n.
25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la e la SI.ra è Controparte_1 Parte_1 viziato, ai sensi degli artt. 1346, 1418 c. 2, c.c., da nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e conseguentemente condannare la a restituire alla SI.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 18.450,94 per i motivi di cui in narrativa ovvero comunque disporre la Pt_1 decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n. 25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la e la SI.ra Controparte_1 [...]
è viziato da anatocismo e conseguentemente condannare la a Pt_1 Controparte_1 restituire alla SI.ra la somma di €. 12.528,93 per i motivi di cui in narrativa Parte_1 ovvero comunque disporre la decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
3. In estremo subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n. 25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la CP_1
e la SI.ra è viziato in ragione della manipolazione UR del tasso
[...] Parte_1 corrispettivo e conseguentemente condannare la a restituire alla SI.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 10.904,21 per i motivi di cui in narrativa ovvero comunque disporre la Pt_1 decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
- In ogni caso:
4. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la SI.ra ha diritto al risarcimento dei danni subiti Parte_1 e subendi pari ad €. 30.000,00 - o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia - dalla per aver quest'ultima tenuto un comportamento in aperta Controparte_1 violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5. accertare e dichiarare che la ha trattenuto a titolo di parziale Controparte_1 compensazione la somma complessiva di €. 1.675,00 dal conto corrente intestato ai SIg.ri e e conseguentemente disporre la decurtazione di tale importo Parte_1 CP_3 quantomeno nella misura della metà (€. 837,50) a titolo di compensazione ex art. 1241 e sss. c.c. rispetto alla somma per la quale l'Istituto di credito procede esecutivamente. - Sempre in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali>>.
2. In particolare, parte attrice allega di avere fatto analizzare il rapporto di mutuo oggetto di causa su cui si fonderebbe il diritto di credito della ad un esperto e che la perizia Controparte_1 avrebbe evidenziato che nel contratto sarebbero presenti vizi ed anomalie da cui deriverebbe il diritto della mutuataria ad ottenere in restituzione cospicue somme dall'Istituto di Credito. Più precisamente: a) Anatocismo e/o costo occulto, effetto sorpresa: l'attrice lamenta che il regime finanziario in capitalizzazione composta utilizzato dalla le era stato sottaciuto in CP_1 quanto non espressamente indicato nel contratto e ritiene che si tratti di un regime illegittimo perché dalla sua applicazione (diversamente da quanto accade nel regime c.d. “semplice”) deriverebbe che gli interessi maturati, in ragione della loro capitalizzazione, sono causa a loro volta di ulteriori interessi, <dando vita quindi al fenomeno anatocistico. non viene pertanto rispettato il principio di proporzionalità cui all'art. 821, comma 3 c.c.. se è vero che tale può essere derogato su accordo delle parti, nel caso specie vi traccia contratto volontà derogare 821 a ciò si aggiunga fatto manca pagina 2 14 totalmente l'indicazione TAE, dacchè si ricava che il contratto, fin dalla sua stipulazione, prevedeva la pattuizione di interessi su interessi>>; b) Indeterminatezza pattuizione tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario: per parte attrice, il contratto non indica in maniera sufficientemente chiara <come il tasso di interesse pattuito andrà a lavorare sul capitale e dunque come gli interessi si distribuiranno su esse al fine determinare la rata rimborso. l'insufficienza questa indicazione inficia contratto nullità (relativamente alla determinazione del interesse) ai sensi degli artt. 1346, 1418 c. 2, c.c.>>; c) Manipolazione UR: parte attrice invoca l'applicazione tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per le sole rate pagate dal 29/9/05 al 31/05/09, avendo la Commissione Europea riconosciuto che in tale periodo si è verificato un accordo di cartello che ha determinato la predetta manipolazione, motivo per il quale il suo impiego nel contratto di mutuo de quo sarebbe vietato ai sensi dell'art. 2 della L. 287/90 “Norme per la tutela della trasparenza del mercato – Antitrust”. Pertanto, la clausola di pattuizione dell'interesse dovrebbe, in tesi attorea, essere, comunque, ritenuta nulla per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato
(applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.); d) violazione della correttezza e buona fede contrattuale: parte attrice ha altresì formulato una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta tenuta dalla CP_1 in violazione del principio di buona fede contrattuale. L'Istituto di credito, infatti, in
[...] tesi attorea, avrebbe omesso di effettuare una verifica istruttoria approfondita, tenuto conto degli effettivi redditi percepiti dalla SI.ra e il di lei nucleo familiare all'epoca di Parte_1 sottoscrizione dei contratti di mutuo e di fideiussione citati in atti, così ingenerando un'esposizione debitoria particolarmente gravosa nel giro di pochissimi mesi;
e) diritto, in ogni caso, alla decurtazione della somma complessiva di €. 1.675,00 trattenuta dalla dal CP_1 conto corrente intestato ai SIg.ri e o, quantomeno, nella misura Parte_1 CP_3 della metà (€. 837,50) a titolo di compensazione ex art. 1241 e ss. c.c. rispetto alla somma per la quale l'Istituto di credito procede esecutivamente.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo controparte_1 tribunale di bologna, ogni contraria istanza disattesa, rigettare → l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma ii, c.p.c. e la domanda riconvenzionale proposte dalla SI.ra poiché infondate in fatto diritto, con vittoria dei compensi delle parte_1 spese del giudizio, oltre al rimborso forfettarie nella misura 15%, c.p.a. i.v.a. come per legge>>.
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
5. Le domande attoree non sono accoglibili e devono essere rigettate per i motivi che seguono.
Come già rilevato dal G.E. – che ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva inter partes in essere, con l'ordinanza in atti del 5.6.23 (doc.14 di parte attrice e h. di parte convenuta)-, nonché dall'odierno giudicante, con ordinanza istruttoria dell'8.8.24, per quanto attiene al sopracitato profilo sub a), Cass SU 15130/24, ha definitivamente chiarito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Come ricordato anche da parte convenuta, tale decisione evidenzia come, nell'ammortamento alla francese, il sistema pagina 3 di 14 matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, dovendo dunque escludersi la natura astrattamente anatocistica dei contratti di mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese. Distingue, inoltre, tra “capitalizzazione in regime composto” e
“anatocismo”, ribadendo principi univoci espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (anche dell'intestato Tribunale), chiarendo che: <deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata [nel mutuo con piano ammortamento c.d. alla francese] sia il risultato un calcolo li determini sugli relativi al periodo precedente o generi a sua volta produzione nel successivo […] una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente "alla francese" capitalizzazione avviene regime "composto" è espressione descrittiva del fenomeno per cui capitale incrementata gli generati, però, (necessariamente) su altri ma sul (debito) residuo, né destinati generare loro
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo""
(Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale eSIibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento "alla francese", può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta>>.
Nel ragionamento che precede, contrariamente a quanto eccepito in comparsa conclusionale da pagina 4 di 14 parte attrice, non si rinviene alcun elemento che possa condurre a ritenerlo applicabile solo al mutuo a tasso fisso e non anche al mutuo a tasso variabile, come nella fattispecie in esame.
Nel caso che ci occupa, inoltre, la difesa della SI.ra come eccepito da parte convenuta, Pt_1 <sia nell'atto di citazione (v. § a, pagg. 4 e 5) che nella perizia parte versata in atti da 5 a 17, doc. ctp.), si è limitata denunciare soltanto, modo del tutto astratto, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo sistema ammortamento c.d. alla francese, un risultato anatocistico, senza tale assunto sia stato accompagnato specifiche deduzioni argomentazioni volte provare l'avvenuta concreta ed effettiva produzione, nel caso specie,>>.
La richiesta CTU, in parte qua è, pertanto, esplorativa e la doglianza infondata.
6. Le superiori considerazioni in parte assorbono anche il profilo di doglianza sopra riportato sub b), peraltro espressamente valutato anche dal GE nella succitata ordinanza laddove dà atto che << Parimenti destituita di fondamento e non provata risulta essere l'eccezione sollevata da parte opponente circa la indeterminatezza del tasso di interesse risultando per tabulas ovvero documentalmente provata (doc. n. 2 di pare opposta) l'analitica presenza in contratto di tutti gli elementi della fattispecie contrattuale (importo erogato, periodo pagamento, tasso interesse e piano ammortamento)>>.
7. Per quanto attiene alla doglianza relativa all'eccepita applicazione di un indice UR manipolato (in base a intesa anticoncorrenziale riconosciuta per il periodo dal 29.9.2005 ed il
30.5.2008, con la nota decisione del 7.12.2016 della Commissione europea) e conseguente nullità totale o parziale della relativa clausola, l'intestato Tribunale ha avuto occasione di formare un orientamento costante. In primis, vedasi l'ordinanza n. 9448/2017, est. DR (conf. T. Bologna, rel.Arceri, sentenza 5.1.19) che rappresenta e ritiene quanto segue: <il cliente contesta (citazione pag. 8-12) la nullità della clausola di determinazione del tasso interesse tramite il parametro dell'euribor, per violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990 n. 287, recante "norme tutela concorrenza e mercato" che vieta, tra l'altro, "le intese imprese abbiano oggetto o effetto impedire, restringere falsare in maniera consistente gioco all'interno mercato nazionale una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente indirettamente i prezzi d'acquisto vendita ovvero altre condizioni contrattuali". È manifestamente infondata. primo, euribor indica medio applicato da un primario istituto credito europeo ad altro operazioni prestito a breve termine euro, con scadenza tre settimane uno dodici mesi. viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla european banking federation (ebf), base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'europa centrale) all'agenzia cp_4 insieme oltre 50 banche, individuate quelle maggiore volume d'affari dell'area euro (contribuiscono l'italia , unicredit, monte dei paschi siena). parte_2
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, UR indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea. Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in
Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all'UR sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in AL i CCT Eu) e obbligazioni corporate – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo UR, ma da indice pagina 5 di 14 + spread. Appare quindi inesatto affermare che UR sia frutto di un accordo di cartello, per fissare "direttamente o indirettamente i prezzi". Secondo, alcune cautele presidiano l'UR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario.
Poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi. Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s'accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.). Lo scrivente conviene che un'intesa siffatta può determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia provata l'intesa manipolativa;
2) dell'intesa sia parte la banca in questione." (Trib. Torino 27.4.2016 e, conformi, Trib. Bologna 6.12.2016 est. Velotti;
Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Sciacca 17.1.2017)>> (conf. anche T. Torino 15-22 settembre
2020, est. v. anche in tal senso Trib. Bo n. 1096 del 27.04.22). Per_1
8. Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito neppure potrebbe applicarsi l'art. 1349 c.1 C.C. per la clausola de qua laddove si equiparasse l'illecita eterodeterminazione del tasso a una determinazione “erronea” del terzo (secondo T. MILANO 10378/18 infatti terzo potrebbe ritenersi, a tali fini, solo agenzie come e solo se la stima di quest'ultima Controparte_5 società fosse erronea (rispetto alle segnalazioni ricevute) la fattispecie sarebbe sussumibile nel caso in esame). Tale giurisprudenza esclude anche l'applicabilità, in generale, nella fattispecie in esame, della normativa relativa ai vizi del consenso.
9. E' inidoneo a superare la succitata tesi fatta propria dall'intestato Tribunale, e di cui al punto 7 che precede, il ragionamento di parte della giurisprudenza (di merito, prima, e di legittimità, poi) secondo cui anche i c.d. contratti a valle collegati alla condotta anticoncorrenziale sarebbero nulli (sviluppatasi, peraltro, segnatamente nel diverso caso in cui la Banca contraente abbia partecipato all'intesa, mentre nella fattispecie che ci occupa la Banca ne è rimasta estranea) per violazione dei principi e delle norme antitrust (v. ad esempio Tribunale di CHIETI n.565 del 4.9.19, est. Dott. Falco, in De iure) che richiama alcune decisioni della Corte di
Cassazione, inconferenti al caso di specie. Tra le sentenze della S.C. richiamate da tale orientamento giurisprudenziale vi è, ad esempio, la sentenza n. 29180/2017 della Suprema
Corte (richiamata a pag. 27 della sentenza succitata del T. di Chieti).
Contrariamente a quanto sostenuto da tale orientamento di merito, i princìpi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella menzionata Sentenza non possono trovare applicazione nel caso di specie in ragione di una fondamentale differenza tra la fattispecie oggetto di statuizione da parte della
Suprema Corte ed i casi esaminati da tale orientamento giurisprudenziale (v. T. Chieti cit.):
− nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, alla Corte era stato domandato di verificare la validità di una fideiussione bancaria il cui testo era stato approvato dall'ABI (Associazione
Bancaria ALna) e che tutte le banche utilizzavano come testo per le fideiussioni emesse a garanzia delle obbligazioni di consumatori e professionisti. La Banca di AL (nella sua qualità di autorità competente per eventuali violazioni concorrenziali delle banche) aveva contestato che l'utilizzo, da parte di tutte le banche italiane, del medesimo testo per le fideiussioni si poneva in contrasto con il principio di libera concorrenza poiché, a chiunque richiedesse di stipulare un contratto di fideiussione, veniva fornito – indipendentemente dalla banca stipulante
– il medesimo testo contenente le medesime condizioni contrattuali. La Corte di Cassazione,
pagina 6 di 14 come noto, ha statuito che tale circostanza risultasse lesiva della libertà di scelta dei consumatori/professionisti e che, pertanto, le fideiussioni rilasciate dalla banca sulla base del modello fornito dall'ABI fossero nulle;
− nel fare quanto appena descritto, la Corte di Cassazione ha, quindi, affrontato il tema della validità dei così detti contratti "a valle", che la Suprema Corte – sulla base di un proprio precedente del 2005 (sentenza n. 2207/2005, cfr. paragrafo 9.1 della sentenza n. 29810/2017 di cui si discute) – definisce come quei contratti che "costituis[cono] lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti" (cfr. §9.1). Da questo punto di vista, la Corte di
Cassazione ha, dunque, ritenuto che il modello di testo delle fideiussioni fosse un esempio di
"contratto a valle" nel senso che fosse il risultato della risoluzione anticoncorrenziale dell'ABI che stabiliva una soluzione standardizzata ed unica per tutti;
− nel far ciò, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui i contratti a valle sono nulli solo se (i) sono un concreto, essenziale, sbocco dell'intesa anti competitiva e (ii) il consumatore viene privato del tutto della possibilità di effettuare una scelta in un mercato competitivo.
Le appena riportate condizioni (i) e (ii) sono del tutto assenti nel caso di specie, poiché il contratto di mutuo con clausola di determinazione del tasso di interesse indicizzata al parametro dell'UR non può essere considerato uno sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
A conferma di quanto appena detto si noti che:
(a) la decisione della Commissione Europea non afferma in alcun modo che i contratti di mutuo parametrati all'UR sono "contratti a valle" che attuano la intesa anti-competitiva. In realtà, la decisione non menziona nemmeno i contratti di mutuo e pertanto non si può sostenere che la clausola relativa agli interessi sia il mezzo attraverso cui la condotta anti-competitiva è stata attuata. Ed infatti, il perimetro della decisione della Commissione Europea è chiaramente enunciato al punto 2.1, ove si dice che "i prodotti delle cui violazioni si discute sono gli Euro
Interest Rate Derivatives [i.e. contratti derivati, n.d.r.] connessi all'Euro Interbank Offered Rate
("EURIBOR") e/o l'Euro Over-Night Index Average ("EONIA")"; e
(b) il riferimento all'UR non rende la clausola relativa agli interessi nulla, perché attraverso la predetta clausola (e pertanto applicando il tasso di interesse sulla base del calcolo della somma dell'UR con lo spread pattiziamente stabilito), le parti intendono perseguire uno scopo che, lungi dal potersi definire anti competitivo, è quello del rientro del capitale mutuato, ciò che costituisce anche l'unica causa del contratto. Come sottolineato dal Tribunale di Torre
Annunziata (n. 1257 del 30.4.17 est. Zicari), "la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente, lungi dal porsi di per sé in contrasto con norme imperative, si è limitata a prendere a riferimento un parametro poi rilevatosi essere illecito";
(c) sul mercato esistono numerose tipologie di mutui (per esempio, mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile con la fissazione di un tetto massimo, ecc.), con la conseguenza che i mutuatari non possono sostenere di essere stati privati della possibilità di scegliere quale tipologia richiedere. Pertanto, non possono ragionevolmente sostenere che sia stata loro preclusa la possibilità di effettuare una libera scelta in un mercato concorrenziale quale risultato della condotta accertata dalla Commissione, ciò che invece era successo nel caso deciso con la sentenza del 2017 in materia di fideiussioni;
e
(d) peraltro, i mutuatari potrebbero aver addirittura beneficiato dei fatti accertati dalla
Commissione Europea, come ha sottolineato attenta giurisprudenza di merito, laddove ha affermato che il metodo del rinvio all'UR non "è illegittimo o dannoso per il cliente, pagina 7 di 14 giacché, nel momento in cui le parti non scelgono un tasso fisso, ma variabile, accettano le oscillazioni connaturate alla variabilità del parametro prescelto nel lungo periodo, in quanto influenzato da innumerevoli fattori economici. Le conseguenze sul piano economico di tale oscillazione possono, poi, essere anche molto più favorevoli per il cliente nel lungo periodo, rispetto alla scelta di un tasso fisso, perché se l'UR si mantiene basso, il cliente sopporta un minor costo del mutuo (come è avvenuto in concreto in questi anni in cui gli attori si sono avvantaggiati di un tasso UR ai minimi storici)”.
In ogni caso, come da orientamento dell'intestato Tribunale, "il tasso finito previsto dal contratto di mutuo su cui si controverte non è determinato dal solo UR, ma da indice + spread, pertanto è inesatto affermare che l'UR sia frutto di un accordo di cartello, per fissare direttamente o indirettamente i prezzi” (cfr. Trib. Bologna 9 febbraio 2018).
Le Sentenze citate dalla succitata giurisprudenza di merito, del Tribunale di Chiesti, (Cass. 28 marzo 2002, n. 4490 e Trib. Milano 9 febbraio 2004, n. 2521), emesse in riferimento a casi completamente differenti rispetto a quelli di specie (la così detta 'clausola uso piazza' e il così detto 'Prime Rate ABI'), chiariscono solamente che eventuali intese (e non i contratti conclusi dai partecipanti all'intesa) possono essere ritenute nulle in quanto contrarie alla normativa
Antitrust. Al contrario, la stessa Suprema Corte, ma anche il Tribunale di Bologna, hanno chiarito che “dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” (Cass. Civ., 11 giugno 2003, n. 9384, in Giust. civ. 2004, I, 2755, enfasi aggiunta;
si veda anche Trib. Bologna, 28 gennaio 2020; in termini, cfr. anche Trib. Roma, 10 febbraio 2020 e Trib. Torino, 14 maggio
2020).
Tale principio è stato recentemente seguito anche dal Tribunale di Milano che, in un caso avente ad oggetto il tasso UR, dopo aver escluso che "per effetto di pratiche anticoncorrenziali l'attore abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito", ha evidenziato che "l'effetto estensivo a valle della nullità dell'intesa anticoncorrenziale [deve essere] circorscritt[o] solo ai contratti che abbiano avuto ad oggetto diretto il tasso viziato a monte, non ricomprendendo, viceversa, i contratti che abbiano fatto mero richiamo a tale tasso ai fini determinativi di una prestazione" (Sentenza del
Tribunale di Milano, 25 giugno 2020).
Inoltre, un precedente del Tribunale di Milano (sent. N. 10378/18 est. F.Ferrari) ha concluso nel senso che il riferimento al tasso UR non rende nulla la clausola neppure nell'arco di tempo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 per le seguenti ragioni: "a detta di parte attrice, il rinvio al Tasso UR renderebbe inattendibile e indeterminato l'interesse convenzionale, considerato come il primo sarebbe un tasso non di mercato, ma discendente da quotazione meramente potestative ad opera del gruppo delle banche segnalanti, aderenti all'associazione finalizzata alla sua rilevazione;
sarebbe un tasso non affidabile, considerata la facilità contro la quale può rimanere soggetto a manipolazione, non solo ad opera di un cartello tra banche, come per altro già accertato essere accaduto fra il settembre 2005 e il maggio 2008, ma anche ad opera di una sola delle banche rientranti nel gruppo ristretto degli istituti di credito segnalanti;
sarebbe comunque un tasso di riferimento in declino, sia per quanto riguarda la sua credibilità, sia per quanto concerne il numero delle banche partecipanti (…). Le doglianze riguardanti l'idoneità dell'UR a operare quale base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse non possono trovare condivisione. Parte attrice, ha sostenuto l'inidoneità di pagina 8 di 14 tale tasso a essere utilizzato quale parametro di riferimento per la pattuizione dei tassi di interesse da applicare nei singoli contratti, in primo luogo in considerazione del fatto che esso risulta riferito non alle condizioni effettivamente praticate sul mercato dalle banche segnalanti e, quindi, a transazioni realmente effettuate, ma solo alle condizioni che tali istituti di credito
"ritengono" applicabili a tali transazioni interbancarie, a prescindere non solo dalla loro effettiva realizzazione, ma anche dalla possibilità che transazioni di tale natura vengano poi effettuate a condizioni differenti da quelle dichiarate. (….) La contestazione riferita alle conseguenze giuridiche prospettate di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi parametrati all'UR, non può essere condivisa. In primo luogo, infatti, va osservato come le modalità di "calcolo" dell'UR, anche qualora discutibili, comunque non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Anche a voler ammettere un difetto di oggettività a monte, nel senso di un suo potenziale e patologico scollamento con i valori di mercato riguardanti le transazioni interbancarie, tale vulnus comunque non priva l'UR di oggettività nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale. Mentre, infatti, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenenti il richiamo per relationem agli "usi su piazza" era stata giustificata dalla oggettiva impossibilità di individuare il dato di riferimento esterno, suscettibile oltretutto di variare a seconda del differente contesto geografico all'interno del Paese, tale vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso UR, dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti, il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato. Tali considerazioni non vengono meno a fronte della asserita scarsa affidabilità del tasso, essendo suscettibile di facili manipolazioni. Parte attrice in proposito, infatti, oltre ad avere fatto richiamo alle sanzioni per pratiche lesive della libera concorrenza comminate dalla Commissione Europea a sette banche aderenti all'associazione diretta alla rilevazione dell'UR, avendo costituito un cartello finalizzato ad alterare artificiosamente il tasso, ha enfatizzato come lo stesso regolamento dell'associazione si presti a facili abusi anche ad opera di una sola delle banche segnalanti. In particolare, avendo il regolamento previsto l'esclusione dai dati giornalmente utilizzabili per la rilevazione non delle segnalazioni maggiori o inferiori a una determinata misura percentuale rispetto alla media, quanto, viceversa, delle segnalazioni più alte e più base individuate in un numero fisso;
per alterare la rilevazione è sufficiente per un istituto di credito, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui il numero delle banche partecipanti si è ridotto di una cinquantina a sole venti, effettuare una segnalazione anomala in rialzo o in ribasso, per ottenere che la stessa venga sì esclusa dal conteggio, in quanto rientrante in quelle estreme da eliminare, ma allo stesso tempo consenta di recuperare una segnalazione che altrimenti, se fosse stato fornito un dato reale, sarebbe stata esclusa, in quanto rientrante nel numero di quelle da non prendere in considerazione;
in tal modo, recuperando artificiosamente una segnalazione altrimenti da non considerare, si ottiene che il dato finale venga maggiorato o ridotto rispetto a quello che si sarebbe ottenuto, qualora la segnalazione anomala non fosse stata fatta. Anche a voler ammettere e fare proprie le preoccupazioni manifestate dalla difesa attorea in ordine alla attendibilità dell'UR, sul piano propriamente giuridico-contrattuale non può non osservarsi come nessuna disposizione impedisca alle parti di fare riferimento per la determinazione dell'oggetto di una pattuizione a un dato esterno "commercialmente inattendibile", purché lo stesso sia, come si è detto, oggettivo e inequivoco. Tale considerazione per la stessa ragione non viene scalfita in alcun modo anche a fronte delle osservazioni circa la scarsa rappresentatività della cerchia di maggiori istituti di credito che partecipano alle segnalazioni rispetto al numero di banche esistenti in Europa, trattandosi sempre e comunque pagina 9 di 14 di una considerazione rimessa più o meno consapevolmente alla libera scelta negoziale delle parti che optano per fare richiamo a tale dato esterno, senza che ciò privi il tasso dei requisiti di determinatezza e oggettività sopra illustrati. Se le ragioni esposte, pertanto, portano a escludere la fondatezza della pretesa attorea alla rideterminazione degli interessi del contratto di mutuo in forza del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, sul presupposto della nullità della clausola con cui le parti hanno pattuito il tasso di interesse variabile indicizzato all'UR, a maggior ragione deve escludersi la praticabilità della soluzione invocata dal mutuatario sul presupposto esplicitato nelle conclusioni precisate in atto di citazione, ossia una pronuncia dichiarativa di accertamento del "difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso UR” (enfasi dell'estensore).
In difetto di alcuna domanda di risarcimento del danno con riferimento al profilo in esame, sono, nel presente caso, inutili ulteriori valutazioni relative alle norme comportamentali e di responsabilità contrattuale eventualmente applicabili, in parte qua.
10. Recentemente, infine, la S.C., con sentenza Cass 12007/24, ha ritenuto: <il cliente contesta (citazione pag. 8-12) la nullità della clausola di determinazione del tasso interesse tramite il parametro dell'euribor, per violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990 n. 287, recante "norme tutela concorrenza e mercato" che vieta, tra l'altro, "le intese imprese abbiano oggetto o effetto impedire, restringere falsare in maniera consistente gioco all'interno mercato nazionale una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente indirettamente i prezzi d'acquisto vendita ovvero altre condizioni contrattuali". È manifestamente infondata. primo, euribor indica medio applicato da un primario istituto credito europeo ad altro operazioni prestito a breve termine euro, con scadenza tre settimane uno dodici mesi. viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla european banking federation (ebf), base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'europa centrale) all'agenzia cp_4 insieme oltre 50 banche, individuate quelle maggiore volume d'affari dell'area euro (contribuiscono l'italia , unicredit, monte dei paschi siena). parte_2
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'UR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e SInificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento>> (enfasi dell'estensore).
11. La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza del 19.7.2024, n. 19900, ha rimesso la causa trattata alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni: «- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice UR costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla
Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il pagina 10 di 14 contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'UR a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.»
12. Alla luce delle superiori considerazioni di anche all'orientamento succitato dell'intestato
Tribunale, si concorda con quanto evidenziato anche da parte convenuta ovverosia: particolare, le perplessità della I Sezione della Corte Suprema n. 19900/2024 traggono origine, tra le altre, dalle seguenti considerazioni (senz'altro mutuate dalla giurisprudenza di merito intervenuta sul punto e richiamata nella ns. comparsa di risposta alla nota 8, pagg. da 16 a 20): l'intesa restrittiva accertata dalla Commissione Europea con le decisioni 4.12.2013 e 7.12.2016 ha riguardato il mercato «degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli
"EIRD", e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo»; «In ordine alla ritenuta nullità dei contratti che per la determinazione degli interessi dovuti facciano riferimento a un parametro, quale l'UR, alterato per fatto illecito di terzi, sembra anzitutto da considerare in generale che l'illecito del terzo, oltre a non determinare nullità nel quadro della disciplina antitrust, una volta escluso che contratti come quello in discorso possano essere considerati quali contratti "a valle", produce, nell'impianto codicistico, limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ., cui la citata sentenza della Terza sezione parrebbe del resto voler alludere, laddove discorre di "prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti"; il che rende, però, disagevole ricostruire quale sia la base normativa della
"eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore"»; «Né sembra possa ritenersi che l'illecito del terzo possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, non solo nell'ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29 settembre 2005 (a meno di non immaginare un nullità contratto che nasce valido e che poi diviene nullo, per un certo periodo di tempo, in dipendenza dell'illecito del terzo), ma anche per quelli stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia. Premesso che l'UR non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, occorre sottolineare che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice UR, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione»; «l'alterazione dell'UR può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale pagina 11 di 14 principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso». 3.4) Ebbene, anche a prescindere dagli argomenti espressi dalla pronuncia da ultimo richiamata (che, in ogni caso e a ogni buon conto, questa difesa fa propri) e quindi dagli orientamenti della giurisprudenza di merito pressoché univoca, compresa quella dell'Ecc.mo Tribunale di Bologna e della locale Corte d'Appello, menzionati in comparsa di risposta e sopra richiamati e anche qui ribaditi, e quindi volendo, in ipotesi, aderire ai principi – se vogliamo, più favorevoli ai mutuatari – espressi dalla Sezione III della Suprema Corte nelle pronunce n. 34889/2023 e n. 12007/2024, la doglianza formulata dalla SI.ra è in ogni Pt_1 caso chiaramente infondata. Infatti, la difesa dell'opponente non solo non ha provato, ma, a monte, non ha neppure allegato: vuoi la conoscenza da parte di Controparte_1 dell'intesa illecita accertata dalla Commissione Europea con la decisione del 4.12.2013, né l'intento sempre da parte della di conformare oggettivamente il regolamento CP_1 contrattuale al risultato di detta intesa, sicché, in applicazione del principio sub (i) affermato da Cass. n. 12007/2024 (v. supra al § 3.3, pag. 7), deve escludersi che il Contratto di Mutuo in questione possa considerarsi “in applicazione” della suddetta pratica e, dunque, va esclusa la sussistenza della nullità della specifica clausola di detto contratto contenente il riferimento all'UR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 101 TFUE;
vuoi che, in virtù della predetta intesa illecita, il parametro dell'UR «sia stato oggettivamente, effettivamente e SInificativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto […] al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse"» (Cass. n.
12007/2024), sicché, in applicazione del principio sub (ii) affermato da Cass. n. 12007/2024 (v. supra al § 3.3, pagg. 7 e 8), deve escludersi altresì che la clausola del Contratto di Mutuo in questione che, al fine di determinare la misura del tasso, fa riferimento all'UR, possa ritenersi viziata da nullità parziale (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del suo oggetto (con le conseguenze di cui al principio sub (iii) affermato da Cass. n. 12007/2024) (v. supra al § 3.3, pag. 8). Peraltro, relativamente a quest'ultimo profilo, considerato: → sia che la condotta anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea ha riguardato solo quattro banche su un totale di quarantaquattro che all'epoca dei fatti componevano il panel di banche incaricato di fornire i dati utilizzati per la formazione del tasso UR;
→ sia il meccanismo di determinazione del tasso UR che comporta che dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15% più alta e del 15% più bassa e successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale;
→ sia, infine, il fatto che la condotta illecita accertata dalla Commissione europea era finalizzata ad acquisire informazioni sensibili da utilizzare sul mercato dei derivati (e non ad alterare le quotazioni giornaliere dell'UR), si deve escludere che l'illecito anticoncorrenziale accertato dalla
Commissione Europea abbia comportato un aumento del tasso UR e che possa dar luogo a nullità delle clausole dei contratti di mutuo che utilizzano il tasso UR ai fini della determinazione dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio (v. App. Roma, 10.1.2023, n.
114, nella banca dati onelegale >>. Parte_3
13. Si concorda, pertanto, sulla base delle considerazioni tutte che precedono, con la tesi di parte convenuta che conclude: come della perizia di parte ex adverso prodotta (v. pagg. da 63 a 65, doc. 5 ctp.), si evince che, anche con riguardo alla censura qui esaminata, l'opponente si è semplicemente limitata a richiamare la decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, senza fornire alcuna ulteriore allegazione, né tantomeno gli elementi di prova indicati dalla menzionata sentenza della Corte Suprema n° 12007/2024, talché anche la doglianza di controparte sub (c) deve pagina 12 di 14 ritenersi senz'altro e in ogni caso priva di qualsivoglia fondamento>>.
Anche sotto tale profilo di doglianza, pertanto, la richiesta CTU è da ritenersi esplorativa ed irrilevante.
14. Anche per quanto attiene alla richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno per violazione della buona fede e correttezza contrattuali le difese della prima risultano ben argomentate. La infatti, rappresenta ed eccepisce quanto segue: <secondo l'assunto di cp_1 controparte la violazione dei precetti richiamati sarebbe avvenuta per effetto della concessione del mutuo € 195.000,00 il 16.6.2005 alla SI.ra (v. doc. 2), nonché due mutui pt_1
€ 80.000,00 il 23.3.2007 e di € 150.000,00 il 24.7.2007 al SI. (v. nota 1, doc. 3) e poi CP_3 dell'apertura di credito in c/c di € 30.000,00 concessa in data 22.3.2007 sempre al SI. , CP_3 tutti rapporti per i quali la SI. moglie del SI. , ha rilasciato garanzie Pt_1 CP_3 fideiussorie. Sempre secondo la tesi dell'opponente « […] pur consapevole Controparte_1 della circostanza che il SI. era ed è titolare di una ditta individuale EDIL CP_3 PINTO TOMMASO il cui ricavato costituisce l'unica fonte di sostentamento per lui, la SI.ra ed i figli, ha continuato ad erogare il credito – mediante contratti di mutuo e di conto Pt_1 corrente – nonché a stipulare contratti di fideiussione, generando così un'esposizione debitoria particolarmente gravosa nel giro di pochi mesi, evidentemente difficile da sostenere o comunque capace di aggravarsi da un momento all'altro (come poi di fatto è accaduto)» (cfr. pag. 8 citazione). Nel tentativo di sostenere le proprie (stravaganti) argomentazioni la difesa avversaria ha prodotto – solo con la terza memoria, dunque tardivamente – le dichiarazioni dei redditi dei due coniugi relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2007 (v. docc. da 21 a 23 ctp.)
(ma non quelle relative agli anni successivi), da cui si evince che in tale periodo — coincidente con gli anni di concessione dei mutui e degli affidamenti da parte della Banca (invero l'apertura di credito risale al 2008) — i SI.ri e avevano «una situazione Pt_1 CP_3 reddituale nella media», a fronte della quale «l'Istituto di credito ha comunque erogato un credito considerevole (o meglio ancora, eccessivo) nei confronti dei SIg.ri e Parte_1
in un arco temporale brevissimo» (v. pag. 2, terza mem. ctp.). Tale condotta CP_3 della Banca avrebbe determinato gravi ripercussioni sui SI.ri e – segnalazione Pt_1 CP_3 alla Centrale Rischi;
conto corrente revocato e conseguente impossibilità della ditta individuale del SI. NT di adempiere alle proprie obbligazioni;
immagine imprenditoriale del SI. compromessa;
impossibilità di accedere al credito, ecc. (v. pagg. 8 e 9 citazione) – e CP_3 provocato alla SI.ra ingenti danni quantificati in € 30.000,00, di cui viene chiesto il Pt_1 risarcimento in via riconvenzionale (v. pag. 9 citazione). 4.2) Premesso che la stessa identica doglianza – ma con danni quantificati in € 63.000,00 – è stata formulata anche dal SI. CP_3 nel giudizio davanti a questa stessa Ill.ma Giudice (Trib. Bologna R.G. n. 12308/2022) e in quella Sede respinta con sentenza n. 3294/2024 del 17.12.2024 (peraltro, oggetto di appello – ad avviso di questa difesa, manifestamente infondato – proposto dal SI. con atto CP_3 notificato il 22.1.2025), a riguardo del Secondo Motivo di opposizione, richiamato l'orientamento della giurisprudenza in materia di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. n° 14605/2004; v. pagg. 21 e 22, ns. comparsa di cost.), è sufficiente ribadire anche in questo scritto conclusivo che: o alla SI.ra risale al Pt_1 2005 e i due contratti di mutuo e l'apertura di credito in c/c concessi al SI. risalgono CP_3 rispettivamente agli anni 2007 e 2008, mentre l'inadempimento della SI.ra (e del SI. Pt_1
) si è verificato solo a partire dal mese di settembre 2021, dunque a distanza di ben 16 CP_3 anni dall'erogazione del finanziamento alla SI.ra e di 14/13 anni al SI. ; Pt_1 CP_3 cause dell'inadempimento della SI.ra (e del SI. ) sono tuttora ignote alla Pt_1 CP_3
Banca, in alcun modo allegate e documentate da controparte e, in ogni caso, qualunque esse siano, evidentemente non prevedibili dall'odierna opposta, a meno di non volerle attribuire doti pagina 13 di 14 di indovina, con capacità di prevedere gli eventi futuri a distanza di 15 anni;
sommato contenuta dei debiti residui dei SI.ri e attesta, ove ve ne fosse bisogno, Pt_1 CP_3 la capacità dei due coniugi di far fronte per ben tre lustri agli impegni assunti nei confronti della . CP_1
Giova ricordare che il GE, con la citata ordinanza del 5.6.23, ha avuto già occasione di pronunciarsi sul punto rappresentando, in linea con la sopra riportata difesa, che <anche l'eccezione di presunta violazione del principio correttezza e buona fede contrattuale da pare della banca con conseguente richiesta risarcitoria risulta al momento tutto generica priva qualsivoglia fondamento non potendo imputarsi alla fatti comportamenti risultanti piuttosto il frutto consapevole, autonomo peraltro datato (i contratti cui si parla in ricorso risalgono 2005 2007 mentre l'esposizione debitoria risale 2021) scelte soggettive parte opponente>>.
Nulla è stato sostanzialmente aggiunto (e tantomeno provato) da controparte a sostegno del proprio generico assunto in aggiunta alle circostanze già considerate dal GE e rispetto alle sopra richiamate repliche dell'odierna convenuta.
L'odierno giudicante condivide, pertanto, le superiori argomentazioni di parte e valutazioni e conclusioni del GE, ritenendo infondata anche la pretesa risarcitoria de qua agitur.
15. Parte opposta, infine, rappresenta e comprova documentalmente, con riferimento alla richiesta decurtazione di euro 1.675,00 o della metà corrispondente alla quota dell'odierna attrice, cointestataria, insieme al marito, del predetto saldo a credito, che, l'intestato Tribunale, <con la sentenza n. 3294 2024 del 17.12.2024 (che, per comodità dell'ufficio, si deposita), definendo il predetto giudizio r.g. 12308 2022 e in accoglimento integrale delle domande formulate dalla banca, ha revocato decreto ingiuntivo opposto, detraendo dal credito azionato sede monitoria l'importo di € 1.675,00 relativo alle somme trattenute, condannando cp_1 SI. a pagare residuo 29.854,55...>>. Tale circostanza è assorbente rispetto CP_3 alla richiesta attorea in esame che, pertanto, non può essere accolta.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/4 ss.mm. secondo parametri medi per le quattro fasi di giudizio per cause di valore pari a euro a € 67.703,51 [€ 37.703,51 + € 30.000,00] e, pertanto, dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, ovverosia: Fase studio della controversia € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio
€ 1.628,00; Fase di trattazione € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00; totale € 14.103,00.
17. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna a rimborsare alla parte in persona Parte_1 Controparte_6 del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10905/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGGIANIELLO Parte_1 C.F._1
ELEONORA.
ATTORE contro
C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. TOGNI ANDREA e dell'avv. REGGIANINI LORENZO CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da atto di citazione.
- come da prima memoria ex art. Controparte_1
183 c.6 c.p.c. ( come in atti rappresentata e Controparte_2 difesa, si riporta alla comparsa di risposta depositata il 25/9/2023 e precisa le seguenti conclusioni Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni contraria istanza disattesa, rigettare
→ l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II, c.p.c. e → la domanda riconvenzionale proposte dalla SI.ra poiché infondate in fatto e in diritto, con vittoria dei Parte_1 compensi e delle spese del giudizio, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
c.p.a. e i.v.a. come per legge>>).
pagina 1 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha convenuto innanzi all'intestato Tribunale la con Parte_1 Controparte_1 opposizione ex art. 615 c.II, c.p.c. all'esecuzione (introdotta dalla predetta sulla base di CP_1 titolo esecutivo stragiudiziale ex art. 474, co. 1, n. 2 c.p.c., nella specie, contratto di mutuo munito di formula esecutiva e garantito da ipoteca), al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: <piaccia all'ill.mo tribunale adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta,
- Nel merito:
1. In via principale, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n.
25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la e la SI.ra è Controparte_1 Parte_1 viziato, ai sensi degli artt. 1346, 1418 c. 2, c.c., da nullità per indeterminatezza del tasso di interesse e conseguentemente condannare la a restituire alla SI.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 18.450,94 per i motivi di cui in narrativa ovvero comunque disporre la Pt_1 decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
2. In via subordinata, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n. 25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la e la SI.ra Controparte_1 [...]
è viziato da anatocismo e conseguentemente condannare la a Pt_1 Controparte_1 restituire alla SI.ra la somma di €. 12.528,93 per i motivi di cui in narrativa Parte_1 ovvero comunque disporre la decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
3. In estremo subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario n. 25 17490 stipulato in data 16.06.2005 tra la CP_1
e la SI.ra è viziato in ragione della manipolazione UR del tasso
[...] Parte_1 corrispettivo e conseguentemente condannare la a restituire alla SI.ra Controparte_1 [...] la somma di €. 10.904,21 per i motivi di cui in narrativa ovvero comunque disporre la Pt_1 decurtazione di tale importo a titolo di compensazione rispetto al presunto credito vantato dall'Istituto di credito;
- In ogni caso:
4. in via riconvenzionale, accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, che la SI.ra ha diritto al risarcimento dei danni subiti Parte_1 e subendi pari ad €. 30.000,00 - o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia - dalla per aver quest'ultima tenuto un comportamento in aperta Controparte_1 violazione del principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.; 5. accertare e dichiarare che la ha trattenuto a titolo di parziale Controparte_1 compensazione la somma complessiva di €. 1.675,00 dal conto corrente intestato ai SIg.ri e e conseguentemente disporre la decurtazione di tale importo Parte_1 CP_3 quantomeno nella misura della metà (€. 837,50) a titolo di compensazione ex art. 1241 e sss. c.c. rispetto alla somma per la quale l'Istituto di credito procede esecutivamente. - Sempre in ogni caso, con vittoria delle spese di lite e compensi professionali>>.
2. In particolare, parte attrice allega di avere fatto analizzare il rapporto di mutuo oggetto di causa su cui si fonderebbe il diritto di credito della ad un esperto e che la perizia Controparte_1 avrebbe evidenziato che nel contratto sarebbero presenti vizi ed anomalie da cui deriverebbe il diritto della mutuataria ad ottenere in restituzione cospicue somme dall'Istituto di Credito. Più precisamente: a) Anatocismo e/o costo occulto, effetto sorpresa: l'attrice lamenta che il regime finanziario in capitalizzazione composta utilizzato dalla le era stato sottaciuto in CP_1 quanto non espressamente indicato nel contratto e ritiene che si tratti di un regime illegittimo perché dalla sua applicazione (diversamente da quanto accade nel regime c.d. “semplice”) deriverebbe che gli interessi maturati, in ragione della loro capitalizzazione, sono causa a loro volta di ulteriori interessi, <dando vita quindi al fenomeno anatocistico. non viene pertanto rispettato il principio di proporzionalità cui all'art. 821, comma 3 c.c.. se è vero che tale può essere derogato su accordo delle parti, nel caso specie vi traccia contratto volontà derogare 821 a ciò si aggiunga fatto manca pagina 2 14 totalmente l'indicazione TAE, dacchè si ricava che il contratto, fin dalla sua stipulazione, prevedeva la pattuizione di interessi su interessi>>; b) Indeterminatezza pattuizione tasso di interesse per mancata indicazione del regime finanziario: per parte attrice, il contratto non indica in maniera sufficientemente chiara <come il tasso di interesse pattuito andrà a lavorare sul capitale e dunque come gli interessi si distribuiranno su esse al fine determinare la rata rimborso. l'insufficienza questa indicazione inficia contratto nullità (relativamente alla determinazione del interesse) ai sensi degli artt. 1346, 1418 c. 2, c.c.>>; c) Manipolazione UR: parte attrice invoca l'applicazione tasso sostitutivo ex art. 117 TUB per le sole rate pagate dal 29/9/05 al 31/05/09, avendo la Commissione Europea riconosciuto che in tale periodo si è verificato un accordo di cartello che ha determinato la predetta manipolazione, motivo per il quale il suo impiego nel contratto di mutuo de quo sarebbe vietato ai sensi dell'art. 2 della L. 287/90 “Norme per la tutela della trasparenza del mercato – Antitrust”. Pertanto, la clausola di pattuizione dell'interesse dovrebbe, in tesi attorea, essere, comunque, ritenuta nulla per indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato
(applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.); d) violazione della correttezza e buona fede contrattuale: parte attrice ha altresì formulato una domanda volta ad ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta tenuta dalla CP_1 in violazione del principio di buona fede contrattuale. L'Istituto di credito, infatti, in
[...] tesi attorea, avrebbe omesso di effettuare una verifica istruttoria approfondita, tenuto conto degli effettivi redditi percepiti dalla SI.ra e il di lei nucleo familiare all'epoca di Parte_1 sottoscrizione dei contratti di mutuo e di fideiussione citati in atti, così ingenerando un'esposizione debitoria particolarmente gravosa nel giro di pochissimi mesi;
e) diritto, in ogni caso, alla decurtazione della somma complessiva di €. 1.675,00 trattenuta dalla dal CP_1 conto corrente intestato ai SIg.ri e o, quantomeno, nella misura Parte_1 CP_3 della metà (€. 837,50) a titolo di compensazione ex art. 1241 e ss. c.c. rispetto alla somma per la quale l'Istituto di credito procede esecutivamente.
3. Si è costituita rassegnando le seguenti conclusioni: <voglia l'ecc.mo controparte_1 tribunale di bologna, ogni contraria istanza disattesa, rigettare → l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma ii, c.p.c. e la domanda riconvenzionale proposte dalla SI.ra poiché infondate in fatto diritto, con vittoria dei compensi delle parte_1 spese del giudizio, oltre al rimborso forfettarie nella misura 15%, c.p.a. i.v.a. come per legge>>.
4. Istruita la causa documentalmente, all'udienza del 9 gennaio 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c..
5. Le domande attoree non sono accoglibili e devono essere rigettate per i motivi che seguono.
Come già rilevato dal G.E. – che ha rigettato l'istanza di sospensione della procedura esecutiva inter partes in essere, con l'ordinanza in atti del 5.6.23 (doc.14 di parte attrice e h. di parte convenuta)-, nonché dall'odierno giudicante, con ordinanza istruttoria dell'8.8.24, per quanto attiene al sopracitato profilo sub a), Cass SU 15130/24, ha definitivamente chiarito che: “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. Come ricordato anche da parte convenuta, tale decisione evidenzia come, nell'ammortamento alla francese, il sistema pagina 3 di 14 matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi inserita sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell'importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, dovendo dunque escludersi la natura astrattamente anatocistica dei contratti di mutuo con piano di ammortamento c.d. alla francese. Distingue, inoltre, tra “capitalizzazione in regime composto” e
“anatocismo”, ribadendo principi univoci espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (anche dell'intestato Tribunale), chiarendo che: <deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata [nel mutuo con piano ammortamento c.d. alla francese] sia il risultato un calcolo li determini sugli relativi al periodo precedente o generi a sua volta produzione nel successivo […] una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente "alla francese" capitalizzazione avviene regime "composto" è espressione descrittiva del fenomeno per cui capitale incrementata gli generati, però, (necessariamente) su altri ma sul (debito) residuo, né destinati generare loro
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo
(quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto). Se ne ha conferma nella giurisprudenza di legittimità: "nessuna contraddizione ... può essere ravvisata fra l'utilizzo (da parte del giudice di merito) dell'aggettivo "composto", da intendersi come evocato in correlazione con la natura del mutuo in esame, e il successivo rilievo del fatto che la quota di interessi dovuta per ciascuna rata "è calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, il che esclude l'anatocismo""
(Cass. n. 34677/2022); "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato" (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). Tra gli studiosi della matematica applicata è acquisito che il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale eSIibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria che postula la necessità di rendere omogenee grandezze o valori disomogenei perché riferiti a momenti temporali diversi, rendendo indifferente il tempo (ciò si verifica, ad esempio, nei mutui di denaro ove la remunerazione del capitale sia periodica, essendo i frutti acquisiti dal mutuante non tutti alla fine dell'operazione ma periodicamente, o quando si deve quantificare l'importo al tempo presente corrispondente alla somma dei valori attuali di tutte le rate future della rendita vitalizia in caso di riscatto, ex art. 1866 c.c.). Non potrebbe escludersi in astratto che l'operazione di finanziamento si realizzi mediante la produzione di interessi su interessi per effetto della quale il tasso effettivo risulti maggiore di quello nominale e sfugga alla rilevazione nel TAEG, ma tale evenienza sarebbe una patologia da affrontare caso per caso, nel quadro delle domande ed eccezioni delle parti, attraverso indagini contabili volte a verificare se nella singola fattispecie siano pretesi o siano stati pagati interessi superiori a quelli pattuiti (è coerente l'affermazione per cui stabilire in concreto se vi sia, o no, produzione di interessi su interessi, è questione di fatto incensurabile in sede di legittimità, cfr. Cass. n. 9237/2020, n.
8382/2022, n. 13144/2023 cit.). Pertanto, al principio che si chiede di enunciare, nel senso di dichiarare in generale la invalidità dei piani di ammortamento "alla francese", può rispondersi avendo riguardo ai piani standardizzati tradizionali, rispetto ai quali deve escludersi che si verifichi la situazione patologica poc'anzi descritta>>.
Nel ragionamento che precede, contrariamente a quanto eccepito in comparsa conclusionale da pagina 4 di 14 parte attrice, non si rinviene alcun elemento che possa condurre a ritenerlo applicabile solo al mutuo a tasso fisso e non anche al mutuo a tasso variabile, come nella fattispecie in esame.
Nel caso che ci occupa, inoltre, la difesa della SI.ra come eccepito da parte convenuta, Pt_1 <sia nell'atto di citazione (v. § a, pagg. 4 e 5) che nella perizia parte versata in atti da 5 a 17, doc. ctp.), si è limitata denunciare soltanto, modo del tutto astratto, la pretesa realizzazione, mediante l'utilizzo sistema ammortamento c.d. alla francese, un risultato anatocistico, senza tale assunto sia stato accompagnato specifiche deduzioni argomentazioni volte provare l'avvenuta concreta ed effettiva produzione, nel caso specie,>>.
La richiesta CTU, in parte qua è, pertanto, esplorativa e la doglianza infondata.
6. Le superiori considerazioni in parte assorbono anche il profilo di doglianza sopra riportato sub b), peraltro espressamente valutato anche dal GE nella succitata ordinanza laddove dà atto che << Parimenti destituita di fondamento e non provata risulta essere l'eccezione sollevata da parte opponente circa la indeterminatezza del tasso di interesse risultando per tabulas ovvero documentalmente provata (doc. n. 2 di pare opposta) l'analitica presenza in contratto di tutti gli elementi della fattispecie contrattuale (importo erogato, periodo pagamento, tasso interesse e piano ammortamento)>>.
7. Per quanto attiene alla doglianza relativa all'eccepita applicazione di un indice UR manipolato (in base a intesa anticoncorrenziale riconosciuta per il periodo dal 29.9.2005 ed il
30.5.2008, con la nota decisione del 7.12.2016 della Commissione europea) e conseguente nullità totale o parziale della relativa clausola, l'intestato Tribunale ha avuto occasione di formare un orientamento costante. In primis, vedasi l'ordinanza n. 9448/2017, est. DR (conf. T. Bologna, rel.Arceri, sentenza 5.1.19) che rappresenta e ritiene quanto segue: <il cliente contesta (citazione pag. 8-12) la nullità della clausola di determinazione del tasso interesse tramite il parametro dell'euribor, per violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990 n. 287, recante "norme tutela concorrenza e mercato" che vieta, tra l'altro, "le intese imprese abbiano oggetto o effetto impedire, restringere falsare in maniera consistente gioco all'interno mercato nazionale una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente indirettamente i prezzi d'acquisto vendita ovvero altre condizioni contrattuali". È manifestamente infondata. primo, euribor indica medio applicato da un primario istituto credito europeo ad altro operazioni prestito a breve termine euro, con scadenza tre settimane uno dodici mesi. viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla european banking federation (ebf), base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'europa centrale) all'agenzia cp_4 insieme oltre 50 banche, individuate quelle maggiore volume d'affari dell'area euro (contribuiscono l'italia , unicredit, monte dei paschi siena). parte_2
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, UR indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea. Dato questo punto di riferimento, ogni altro prodotto bancario o finanziario in
Euro, di pari durata, offerto che sia da una banca altro intermediario o diverso emittente – notoriamente all'UR sono indicizzati oltre a mutui a tasso variabile, derivati e obbligazioni bancarie, anche titoli di Stato (in AL i CCT Eu) e obbligazioni corporate – definisce il proprio costo, e implicitamente la propria rischiosità, per differenza (spread) rispetto al tasso interbancario. Il tasso finito praticato non è dunque determinato dal solo UR, ma da indice pagina 5 di 14 + spread. Appare quindi inesatto affermare che UR sia frutto di un accordo di cartello, per fissare "direttamente o indirettamente i prezzi". Secondo, alcune cautele presidiano l'UR contro il rischio di manipolazioni ad opera di uno o più degli attori del mercato interbancario.
Poiché la segnalazione avviene su base volontaria, il tasso non viene rilevato se non partecipano almeno 12 banche (il campione risulterebbe scarsamente rappresentativo). Sono tagliati fuori dal computo il 15% dei valori più alti e più bassi. Nonostante queste cautele, la manipolazione del tasso è possibile, come hanno dimostrato in questi anni le indagini compiute dalle Autorità di vigilanza e dalla Commissione europea (fatto notorio). Può essere cioè che la banca segnalante comunichi deliberatamente dati alterati. O che più banche s'accordino per concertare le segnalazioni al fine di influenzare il risultato finale, per ridurre il costo della raccolta (ad es. obbligazioni bancarie) o aumentare la remunerazione degli strumenti indicizzati al parametro (ad es. mutui a tasso variabile, derivati IRS ecc.). Lo scrivente conviene che un'intesa siffatta può determinare violazione dell'art. 101 del trattato UE, ma soltanto a condizione che: 1) sia provata l'intesa manipolativa;
2) dell'intesa sia parte la banca in questione." (Trib. Torino 27.4.2016 e, conformi, Trib. Bologna 6.12.2016 est. Velotti;
Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Sciacca 17.1.2017)>> (conf. anche T. Torino 15-22 settembre
2020, est. v. anche in tal senso Trib. Bo n. 1096 del 27.04.22). Per_1
8. Secondo un orientamento giurisprudenziale di merito neppure potrebbe applicarsi l'art. 1349 c.1 C.C. per la clausola de qua laddove si equiparasse l'illecita eterodeterminazione del tasso a una determinazione “erronea” del terzo (secondo T. MILANO 10378/18 infatti terzo potrebbe ritenersi, a tali fini, solo agenzie come e solo se la stima di quest'ultima Controparte_5 società fosse erronea (rispetto alle segnalazioni ricevute) la fattispecie sarebbe sussumibile nel caso in esame). Tale giurisprudenza esclude anche l'applicabilità, in generale, nella fattispecie in esame, della normativa relativa ai vizi del consenso.
9. E' inidoneo a superare la succitata tesi fatta propria dall'intestato Tribunale, e di cui al punto 7 che precede, il ragionamento di parte della giurisprudenza (di merito, prima, e di legittimità, poi) secondo cui anche i c.d. contratti a valle collegati alla condotta anticoncorrenziale sarebbero nulli (sviluppatasi, peraltro, segnatamente nel diverso caso in cui la Banca contraente abbia partecipato all'intesa, mentre nella fattispecie che ci occupa la Banca ne è rimasta estranea) per violazione dei principi e delle norme antitrust (v. ad esempio Tribunale di CHIETI n.565 del 4.9.19, est. Dott. Falco, in De iure) che richiama alcune decisioni della Corte di
Cassazione, inconferenti al caso di specie. Tra le sentenze della S.C. richiamate da tale orientamento giurisprudenziale vi è, ad esempio, la sentenza n. 29180/2017 della Suprema
Corte (richiamata a pag. 27 della sentenza succitata del T. di Chieti).
Contrariamente a quanto sostenuto da tale orientamento di merito, i princìpi stabiliti dalla Corte di Cassazione nella menzionata Sentenza non possono trovare applicazione nel caso di specie in ragione di una fondamentale differenza tra la fattispecie oggetto di statuizione da parte della
Suprema Corte ed i casi esaminati da tale orientamento giurisprudenziale (v. T. Chieti cit.):
− nel caso deciso dalla Corte di Cassazione, alla Corte era stato domandato di verificare la validità di una fideiussione bancaria il cui testo era stato approvato dall'ABI (Associazione
Bancaria ALna) e che tutte le banche utilizzavano come testo per le fideiussioni emesse a garanzia delle obbligazioni di consumatori e professionisti. La Banca di AL (nella sua qualità di autorità competente per eventuali violazioni concorrenziali delle banche) aveva contestato che l'utilizzo, da parte di tutte le banche italiane, del medesimo testo per le fideiussioni si poneva in contrasto con il principio di libera concorrenza poiché, a chiunque richiedesse di stipulare un contratto di fideiussione, veniva fornito – indipendentemente dalla banca stipulante
– il medesimo testo contenente le medesime condizioni contrattuali. La Corte di Cassazione,
pagina 6 di 14 come noto, ha statuito che tale circostanza risultasse lesiva della libertà di scelta dei consumatori/professionisti e che, pertanto, le fideiussioni rilasciate dalla banca sulla base del modello fornito dall'ABI fossero nulle;
− nel fare quanto appena descritto, la Corte di Cassazione ha, quindi, affrontato il tema della validità dei così detti contratti "a valle", che la Suprema Corte – sulla base di un proprio precedente del 2005 (sentenza n. 2207/2005, cfr. paragrafo 9.1 della sentenza n. 29810/2017 di cui si discute) – definisce come quei contratti che "costituis[cono] lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne ed attuarne gli effetti" (cfr. §9.1). Da questo punto di vista, la Corte di
Cassazione ha, dunque, ritenuto che il modello di testo delle fideiussioni fosse un esempio di
"contratto a valle" nel senso che fosse il risultato della risoluzione anticoncorrenziale dell'ABI che stabiliva una soluzione standardizzata ed unica per tutti;
− nel far ciò, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui i contratti a valle sono nulli solo se (i) sono un concreto, essenziale, sbocco dell'intesa anti competitiva e (ii) il consumatore viene privato del tutto della possibilità di effettuare una scelta in un mercato competitivo.
Le appena riportate condizioni (i) e (ii) sono del tutto assenti nel caso di specie, poiché il contratto di mutuo con clausola di determinazione del tasso di interesse indicizzata al parametro dell'UR non può essere considerato uno sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti.
A conferma di quanto appena detto si noti che:
(a) la decisione della Commissione Europea non afferma in alcun modo che i contratti di mutuo parametrati all'UR sono "contratti a valle" che attuano la intesa anti-competitiva. In realtà, la decisione non menziona nemmeno i contratti di mutuo e pertanto non si può sostenere che la clausola relativa agli interessi sia il mezzo attraverso cui la condotta anti-competitiva è stata attuata. Ed infatti, il perimetro della decisione della Commissione Europea è chiaramente enunciato al punto 2.1, ove si dice che "i prodotti delle cui violazioni si discute sono gli Euro
Interest Rate Derivatives [i.e. contratti derivati, n.d.r.] connessi all'Euro Interbank Offered Rate
("EURIBOR") e/o l'Euro Over-Night Index Average ("EONIA")"; e
(b) il riferimento all'UR non rende la clausola relativa agli interessi nulla, perché attraverso la predetta clausola (e pertanto applicando il tasso di interesse sulla base del calcolo della somma dell'UR con lo spread pattiziamente stabilito), le parti intendono perseguire uno scopo che, lungi dal potersi definire anti competitivo, è quello del rientro del capitale mutuato, ciò che costituisce anche l'unica causa del contratto. Come sottolineato dal Tribunale di Torre
Annunziata (n. 1257 del 30.4.17 est. Zicari), "la clausola determinativa degli interessi predisposta dal concedente, lungi dal porsi di per sé in contrasto con norme imperative, si è limitata a prendere a riferimento un parametro poi rilevatosi essere illecito";
(c) sul mercato esistono numerose tipologie di mutui (per esempio, mutui a tasso fisso, mutui a tasso variabile con la fissazione di un tetto massimo, ecc.), con la conseguenza che i mutuatari non possono sostenere di essere stati privati della possibilità di scegliere quale tipologia richiedere. Pertanto, non possono ragionevolmente sostenere che sia stata loro preclusa la possibilità di effettuare una libera scelta in un mercato concorrenziale quale risultato della condotta accertata dalla Commissione, ciò che invece era successo nel caso deciso con la sentenza del 2017 in materia di fideiussioni;
e
(d) peraltro, i mutuatari potrebbero aver addirittura beneficiato dei fatti accertati dalla
Commissione Europea, come ha sottolineato attenta giurisprudenza di merito, laddove ha affermato che il metodo del rinvio all'UR non "è illegittimo o dannoso per il cliente, pagina 7 di 14 giacché, nel momento in cui le parti non scelgono un tasso fisso, ma variabile, accettano le oscillazioni connaturate alla variabilità del parametro prescelto nel lungo periodo, in quanto influenzato da innumerevoli fattori economici. Le conseguenze sul piano economico di tale oscillazione possono, poi, essere anche molto più favorevoli per il cliente nel lungo periodo, rispetto alla scelta di un tasso fisso, perché se l'UR si mantiene basso, il cliente sopporta un minor costo del mutuo (come è avvenuto in concreto in questi anni in cui gli attori si sono avvantaggiati di un tasso UR ai minimi storici)”.
In ogni caso, come da orientamento dell'intestato Tribunale, "il tasso finito previsto dal contratto di mutuo su cui si controverte non è determinato dal solo UR, ma da indice + spread, pertanto è inesatto affermare che l'UR sia frutto di un accordo di cartello, per fissare direttamente o indirettamente i prezzi” (cfr. Trib. Bologna 9 febbraio 2018).
Le Sentenze citate dalla succitata giurisprudenza di merito, del Tribunale di Chiesti, (Cass. 28 marzo 2002, n. 4490 e Trib. Milano 9 febbraio 2004, n. 2521), emesse in riferimento a casi completamente differenti rispetto a quelli di specie (la così detta 'clausola uso piazza' e il così detto 'Prime Rate ABI'), chiariscono solamente che eventuali intese (e non i contratti conclusi dai partecipanti all'intesa) possono essere ritenute nulle in quanto contrarie alla normativa
Antitrust. Al contrario, la stessa Suprema Corte, ma anche il Tribunale di Bologna, hanno chiarito che “dalla declaratoria di nullità di un'intesa tra imprese per lesione della libera concorrenza, emessa dalla Autorità Antitrust ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 non discende automaticamente la nullità di tutti i contratti posti in essere dalle imprese aderenti all'intesa, i quali mantengono la loro validità e possono dar luogo solo ad azione di risarcimento danni nei confronti delle imprese da parte dei clienti” (Cass. Civ., 11 giugno 2003, n. 9384, in Giust. civ. 2004, I, 2755, enfasi aggiunta;
si veda anche Trib. Bologna, 28 gennaio 2020; in termini, cfr. anche Trib. Roma, 10 febbraio 2020 e Trib. Torino, 14 maggio
2020).
Tale principio è stato recentemente seguito anche dal Tribunale di Milano che, in un caso avente ad oggetto il tasso UR, dopo aver escluso che "per effetto di pratiche anticoncorrenziali l'attore abbia necessariamente subito esborsi maggiori rispetto a quanto si sarebbe verificato in assenza dell'illecito", ha evidenziato che "l'effetto estensivo a valle della nullità dell'intesa anticoncorrenziale [deve essere] circorscritt[o] solo ai contratti che abbiano avuto ad oggetto diretto il tasso viziato a monte, non ricomprendendo, viceversa, i contratti che abbiano fatto mero richiamo a tale tasso ai fini determinativi di una prestazione" (Sentenza del
Tribunale di Milano, 25 giugno 2020).
Inoltre, un precedente del Tribunale di Milano (sent. N. 10378/18 est. F.Ferrari) ha concluso nel senso che il riferimento al tasso UR non rende nulla la clausola neppure nell'arco di tempo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 per le seguenti ragioni: "a detta di parte attrice, il rinvio al Tasso UR renderebbe inattendibile e indeterminato l'interesse convenzionale, considerato come il primo sarebbe un tasso non di mercato, ma discendente da quotazione meramente potestative ad opera del gruppo delle banche segnalanti, aderenti all'associazione finalizzata alla sua rilevazione;
sarebbe un tasso non affidabile, considerata la facilità contro la quale può rimanere soggetto a manipolazione, non solo ad opera di un cartello tra banche, come per altro già accertato essere accaduto fra il settembre 2005 e il maggio 2008, ma anche ad opera di una sola delle banche rientranti nel gruppo ristretto degli istituti di credito segnalanti;
sarebbe comunque un tasso di riferimento in declino, sia per quanto riguarda la sua credibilità, sia per quanto concerne il numero delle banche partecipanti (…). Le doglianze riguardanti l'idoneità dell'UR a operare quale base di calcolo per la determinazione del tasso di interesse non possono trovare condivisione. Parte attrice, ha sostenuto l'inidoneità di pagina 8 di 14 tale tasso a essere utilizzato quale parametro di riferimento per la pattuizione dei tassi di interesse da applicare nei singoli contratti, in primo luogo in considerazione del fatto che esso risulta riferito non alle condizioni effettivamente praticate sul mercato dalle banche segnalanti e, quindi, a transazioni realmente effettuate, ma solo alle condizioni che tali istituti di credito
"ritengono" applicabili a tali transazioni interbancarie, a prescindere non solo dalla loro effettiva realizzazione, ma anche dalla possibilità che transazioni di tale natura vengano poi effettuate a condizioni differenti da quelle dichiarate. (….) La contestazione riferita alle conseguenze giuridiche prospettate di nullità delle clausole di pattuizione degli interessi parametrati all'UR, non può essere condivisa. In primo luogo, infatti, va osservato come le modalità di "calcolo" dell'UR, anche qualora discutibili, comunque non privano il tasso di oggettività sotto il profilo della sua quantificazione. Anche a voler ammettere un difetto di oggettività a monte, nel senso di un suo potenziale e patologico scollamento con i valori di mercato riguardanti le transazioni interbancarie, tale vulnus comunque non priva l'UR di oggettività nella sua determinazione finale, trattandosi di un tasso univoco, ufficialmente pubblicato e quindi verificabile liberamente da chiunque e con una valenza sovranazionale. Mentre, infatti, la nullità delle clausole di determinazione degli interessi contenenti il richiamo per relationem agli "usi su piazza" era stata giustificata dalla oggettiva impossibilità di individuare il dato di riferimento esterno, suscettibile oltretutto di variare a seconda del differente contesto geografico all'interno del Paese, tale vizio di indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto della clausola non sussiste con il richiamo al tasso UR, dal momento che, a prescindere dalle modalità con le quali i dati sono forniti dalle banche segnalanti, il tasso in quanto tale è inequivocabilmente quantificato e, pertanto, risulta oggettivamente determinato. Tali considerazioni non vengono meno a fronte della asserita scarsa affidabilità del tasso, essendo suscettibile di facili manipolazioni. Parte attrice in proposito, infatti, oltre ad avere fatto richiamo alle sanzioni per pratiche lesive della libera concorrenza comminate dalla Commissione Europea a sette banche aderenti all'associazione diretta alla rilevazione dell'UR, avendo costituito un cartello finalizzato ad alterare artificiosamente il tasso, ha enfatizzato come lo stesso regolamento dell'associazione si presti a facili abusi anche ad opera di una sola delle banche segnalanti. In particolare, avendo il regolamento previsto l'esclusione dai dati giornalmente utilizzabili per la rilevazione non delle segnalazioni maggiori o inferiori a una determinata misura percentuale rispetto alla media, quanto, viceversa, delle segnalazioni più alte e più base individuate in un numero fisso;
per alterare la rilevazione è sufficiente per un istituto di credito, soprattutto in un contesto come quello attuale, in cui il numero delle banche partecipanti si è ridotto di una cinquantina a sole venti, effettuare una segnalazione anomala in rialzo o in ribasso, per ottenere che la stessa venga sì esclusa dal conteggio, in quanto rientrante in quelle estreme da eliminare, ma allo stesso tempo consenta di recuperare una segnalazione che altrimenti, se fosse stato fornito un dato reale, sarebbe stata esclusa, in quanto rientrante nel numero di quelle da non prendere in considerazione;
in tal modo, recuperando artificiosamente una segnalazione altrimenti da non considerare, si ottiene che il dato finale venga maggiorato o ridotto rispetto a quello che si sarebbe ottenuto, qualora la segnalazione anomala non fosse stata fatta. Anche a voler ammettere e fare proprie le preoccupazioni manifestate dalla difesa attorea in ordine alla attendibilità dell'UR, sul piano propriamente giuridico-contrattuale non può non osservarsi come nessuna disposizione impedisca alle parti di fare riferimento per la determinazione dell'oggetto di una pattuizione a un dato esterno "commercialmente inattendibile", purché lo stesso sia, come si è detto, oggettivo e inequivoco. Tale considerazione per la stessa ragione non viene scalfita in alcun modo anche a fronte delle osservazioni circa la scarsa rappresentatività della cerchia di maggiori istituti di credito che partecipano alle segnalazioni rispetto al numero di banche esistenti in Europa, trattandosi sempre e comunque pagina 9 di 14 di una considerazione rimessa più o meno consapevolmente alla libera scelta negoziale delle parti che optano per fare richiamo a tale dato esterno, senza che ciò privi il tasso dei requisiti di determinatezza e oggettività sopra illustrati. Se le ragioni esposte, pertanto, portano a escludere la fondatezza della pretesa attorea alla rideterminazione degli interessi del contratto di mutuo in forza del tasso legale o del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, sul presupposto della nullità della clausola con cui le parti hanno pattuito il tasso di interesse variabile indicizzato all'UR, a maggior ragione deve escludersi la praticabilità della soluzione invocata dal mutuatario sul presupposto esplicitato nelle conclusioni precisate in atto di citazione, ossia una pronuncia dichiarativa di accertamento del "difetto di oggettività, affidabilità e determinatezza del tasso UR” (enfasi dell'estensore).
In difetto di alcuna domanda di risarcimento del danno con riferimento al profilo in esame, sono, nel presente caso, inutili ulteriori valutazioni relative alle norme comportamentali e di responsabilità contrattuale eventualmente applicabili, in parte qua.
10. Recentemente, infine, la S.C., con sentenza Cass 12007/24, ha ritenuto: <il cliente contesta (citazione pag. 8-12) la nullità della clausola di determinazione del tasso interesse tramite il parametro dell'euribor, per violazione dell'art. 2 legge 10.10.1990 n. 287, recante "norme tutela concorrenza e mercato" che vieta, tra l'altro, "le intese imprese abbiano oggetto o effetto impedire, restringere falsare in maniera consistente gioco all'interno mercato nazionale una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente indirettamente i prezzi d'acquisto vendita ovvero altre condizioni contrattuali". È manifestamente infondata. primo, euribor indica medio applicato da un primario istituto credito europeo ad altro operazioni prestito a breve termine euro, con scadenza tre settimane uno dodici mesi. viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla european banking federation (ebf), base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'europa centrale) all'agenzia cp_4 insieme oltre 50 banche, individuate quelle maggiore volume d'affari dell'area euro (contribuiscono l'italia , unicredit, monte dei paschi siena). parte_2
l. n. 287 del 1990 e/o dell'art. 101 del TFUE. Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'UR, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'UR sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza e a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e SInificativamente alterato in concreto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'UR (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'ordinamento>> (enfasi dell'estensore).
11. La Corte di Cassazione, Sez. I, con ordinanza del 19.7.2024, n. 19900, ha rimesso la causa trattata alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite sulle seguenti questioni: «- se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all'indice UR costituisca un negozio "a valle" rispetto all'intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008, dalla
Commissione dell'Unione Europea con decisioni del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, o se, invece, indipendentemente dalla partecipazione del mutuante a siffatta intesa o dalla sua conoscenza dell'esistenza di tale intesa e dell'intenzione di avvalersi del relativo risultato, tale non sia, mancando il collegamento funzionale tra i due atti, necessario per poter ritenere che il pagina 10 di 14 contratto di mutuo costituisca lo sbocco dell'intesa vietata, essenziale a realizzarne e ad attuarne gli effetti;
- se la alterazione dell'UR a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi rappresenti una causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi di un contratto di mutuo parametrata su tale indice per indeterminabilità dell'oggetto o piuttosto costituisca un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza solo nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, laddove idoneo a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà, ovvero quale fatto produttivo di danni.»
12. Alla luce delle superiori considerazioni di anche all'orientamento succitato dell'intestato
Tribunale, si concorda con quanto evidenziato anche da parte convenuta ovverosia: particolare, le perplessità della I Sezione della Corte Suprema n. 19900/2024 traggono origine, tra le altre, dalle seguenti considerazioni (senz'altro mutuate dalla giurisprudenza di merito intervenuta sul punto e richiamata nella ns. comparsa di risposta alla nota 8, pagg. da 16 a 20): l'intesa restrittiva accertata dalla Commissione Europea con le decisioni 4.12.2013 e 7.12.2016 ha riguardato il mercato «degli "EIRD", diverso da quello dei mutui a tasso variabile, di cui partecipa sia il contratto dedotto in giudizio, sia quelli interessati dalle richiamate pronunce della Terza Sezione. Da ciò consegue, che tali contratti non possono considerarsi "a valle" rispetto all'intesa illecita, tantomeno nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa anticoncorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti. Essi, dunque, non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, in quanto, come osservato, l'intesa illecita concerneva il mercato degli
"EIRD", e ciò a prescindere da ogni considerazione in ordine alla conoscenza dell'esistenza dell'intesa illecita e/o dall'intenzione di avvalersi del relativo risultato oggettivo»; «In ordine alla ritenuta nullità dei contratti che per la determinazione degli interessi dovuti facciano riferimento a un parametro, quale l'UR, alterato per fatto illecito di terzi, sembra anzitutto da considerare in generale che l'illecito del terzo, oltre a non determinare nullità nel quadro della disciplina antitrust, una volta escluso che contratti come quello in discorso possano essere considerati quali contratti "a valle", produce, nell'impianto codicistico, limitate ricadute, quanto a validità, sul contratto al quale il terzo è estraneo e, comunque, non in termini di nullità, ma semmai di annullabilità, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 1439 cod. civ., cui la citata sentenza della Terza sezione parrebbe del resto voler alludere, laddove discorre di "prova della conoscenza di tali intese e/o pratiche da parte di almeno uno dei contraenti"; il che rende, però, disagevole ricostruire quale sia la base normativa della
"eventuale possibilità di sostituzione del parametro richiamato dalla clausola contrattuale con un altro valore"»; «Né sembra possa ritenersi che l'illecito del terzo possa far venir meno l'esistenza del consenso delle parti in ordine alla vicenda contrattuale, idoneo a esprimere la loro volontà negoziale, non solo nell'ipotesi che il contratto sia stato stipulato prima del 29 settembre 2005 (a meno di non immaginare un nullità contratto che nasce valido e che poi diviene nullo, per un certo periodo di tempo, in dipendenza dell'illecito del terzo), ma anche per quelli stipulati nell'arco temporale del triennio coperto dalla decisione della Corte di giustizia. Premesso che l'UR non è il tasso di interesse applicato in contratto, ma un mero indice di mercato impiegato quale fattore di calcolo della misura del tasso di interesse, occorre sottolineare che l'accordo contrattuale si forma - e, in tal senso, si obiettivizza - sull'applicazione dell'indice UR, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione»; «l'alterazione dell'UR può, semmai, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà idonea a inficiare il loro processo di formazione della volontà, che può consentire, ricorrendone i relativi presupposti, il ricorso agli ordinari rimedi previsti per i vizi del consenso, cui già si è fatto riferimento, ovvero per la violazione del generale pagina 11 di 14 principio del neminem ledere, violazione da far valere ovviamente nei confronti di chi l'illecito ha commesso». 3.4) Ebbene, anche a prescindere dagli argomenti espressi dalla pronuncia da ultimo richiamata (che, in ogni caso e a ogni buon conto, questa difesa fa propri) e quindi dagli orientamenti della giurisprudenza di merito pressoché univoca, compresa quella dell'Ecc.mo Tribunale di Bologna e della locale Corte d'Appello, menzionati in comparsa di risposta e sopra richiamati e anche qui ribaditi, e quindi volendo, in ipotesi, aderire ai principi – se vogliamo, più favorevoli ai mutuatari – espressi dalla Sezione III della Suprema Corte nelle pronunce n. 34889/2023 e n. 12007/2024, la doglianza formulata dalla SI.ra è in ogni Pt_1 caso chiaramente infondata. Infatti, la difesa dell'opponente non solo non ha provato, ma, a monte, non ha neppure allegato: vuoi la conoscenza da parte di Controparte_1 dell'intesa illecita accertata dalla Commissione Europea con la decisione del 4.12.2013, né l'intento sempre da parte della di conformare oggettivamente il regolamento CP_1 contrattuale al risultato di detta intesa, sicché, in applicazione del principio sub (i) affermato da Cass. n. 12007/2024 (v. supra al § 3.3, pag. 7), deve escludersi che il Contratto di Mutuo in questione possa considerarsi “in applicazione” della suddetta pratica e, dunque, va esclusa la sussistenza della nullità della specifica clausola di detto contratto contenente il riferimento all'UR, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287/1990 e/o dell'art. 101 TFUE;
vuoi che, in virtù della predetta intesa illecita, il parametro dell'UR «sia stato oggettivamente, effettivamente e SInificativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto […] al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse"» (Cass. n.
12007/2024), sicché, in applicazione del principio sub (ii) affermato da Cass. n. 12007/2024 (v. supra al § 3.3, pagg. 7 e 8), deve escludersi altresì che la clausola del Contratto di Mutuo in questione che, al fine di determinare la misura del tasso, fa riferimento all'UR, possa ritenersi viziata da nullità parziale (originaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di determinazione del suo oggetto (con le conseguenze di cui al principio sub (iii) affermato da Cass. n. 12007/2024) (v. supra al § 3.3, pag. 8). Peraltro, relativamente a quest'ultimo profilo, considerato: → sia che la condotta anticoncorrenziale sanzionata dalla Commissione Europea ha riguardato solo quattro banche su un totale di quarantaquattro che all'epoca dei fatti componevano il panel di banche incaricato di fornire i dati utilizzati per la formazione del tasso UR;
→ sia il meccanismo di determinazione del tasso UR che comporta che dai tassi comunicati dalle banche del panel vengono eliminati quelli rientranti nella fascia del 15% più alta e del 15% più bassa e successivamente si calcola la media dei tassi rimanenti, che vengono arrotondati al terzo decimale;
→ sia, infine, il fatto che la condotta illecita accertata dalla Commissione europea era finalizzata ad acquisire informazioni sensibili da utilizzare sul mercato dei derivati (e non ad alterare le quotazioni giornaliere dell'UR), si deve escludere che l'illecito anticoncorrenziale accertato dalla
Commissione Europea abbia comportato un aumento del tasso UR e che possa dar luogo a nullità delle clausole dei contratti di mutuo che utilizzano il tasso UR ai fini della determinazione dei tassi di interesse corrispettivo e moratorio (v. App. Roma, 10.1.2023, n.
114, nella banca dati onelegale >>. Parte_3
13. Si concorda, pertanto, sulla base delle considerazioni tutte che precedono, con la tesi di parte convenuta che conclude: come della perizia di parte ex adverso prodotta (v. pagg. da 63 a 65, doc. 5 ctp.), si evince che, anche con riguardo alla censura qui esaminata, l'opponente si è semplicemente limitata a richiamare la decisione della Commissione Europea del 4.12.2013, senza fornire alcuna ulteriore allegazione, né tantomeno gli elementi di prova indicati dalla menzionata sentenza della Corte Suprema n° 12007/2024, talché anche la doglianza di controparte sub (c) deve pagina 12 di 14 ritenersi senz'altro e in ogni caso priva di qualsivoglia fondamento>>.
Anche sotto tale profilo di doglianza, pertanto, la richiesta CTU è da ritenersi esplorativa ed irrilevante.
14. Anche per quanto attiene alla richiesta di condanna della convenuta al risarcimento del danno per violazione della buona fede e correttezza contrattuali le difese della prima risultano ben argomentate. La infatti, rappresenta ed eccepisce quanto segue: <secondo l'assunto di cp_1 controparte la violazione dei precetti richiamati sarebbe avvenuta per effetto della concessione del mutuo € 195.000,00 il 16.6.2005 alla SI.ra (v. doc. 2), nonché due mutui pt_1
€ 80.000,00 il 23.3.2007 e di € 150.000,00 il 24.7.2007 al SI. (v. nota 1, doc. 3) e poi CP_3 dell'apertura di credito in c/c di € 30.000,00 concessa in data 22.3.2007 sempre al SI. , CP_3 tutti rapporti per i quali la SI. moglie del SI. , ha rilasciato garanzie Pt_1 CP_3 fideiussorie. Sempre secondo la tesi dell'opponente « […] pur consapevole Controparte_1 della circostanza che il SI. era ed è titolare di una ditta individuale EDIL CP_3 PINTO TOMMASO il cui ricavato costituisce l'unica fonte di sostentamento per lui, la SI.ra ed i figli, ha continuato ad erogare il credito – mediante contratti di mutuo e di conto Pt_1 corrente – nonché a stipulare contratti di fideiussione, generando così un'esposizione debitoria particolarmente gravosa nel giro di pochi mesi, evidentemente difficile da sostenere o comunque capace di aggravarsi da un momento all'altro (come poi di fatto è accaduto)» (cfr. pag. 8 citazione). Nel tentativo di sostenere le proprie (stravaganti) argomentazioni la difesa avversaria ha prodotto – solo con la terza memoria, dunque tardivamente – le dichiarazioni dei redditi dei due coniugi relative agli anni d'imposta dal 2005 al 2007 (v. docc. da 21 a 23 ctp.)
(ma non quelle relative agli anni successivi), da cui si evince che in tale periodo — coincidente con gli anni di concessione dei mutui e degli affidamenti da parte della Banca (invero l'apertura di credito risale al 2008) — i SI.ri e avevano «una situazione Pt_1 CP_3 reddituale nella media», a fronte della quale «l'Istituto di credito ha comunque erogato un credito considerevole (o meglio ancora, eccessivo) nei confronti dei SIg.ri e Parte_1
in un arco temporale brevissimo» (v. pag. 2, terza mem. ctp.). Tale condotta CP_3 della Banca avrebbe determinato gravi ripercussioni sui SI.ri e – segnalazione Pt_1 CP_3 alla Centrale Rischi;
conto corrente revocato e conseguente impossibilità della ditta individuale del SI. NT di adempiere alle proprie obbligazioni;
immagine imprenditoriale del SI. compromessa;
impossibilità di accedere al credito, ecc. (v. pagg. 8 e 9 citazione) – e CP_3 provocato alla SI.ra ingenti danni quantificati in € 30.000,00, di cui viene chiesto il Pt_1 risarcimento in via riconvenzionale (v. pag. 9 citazione). 4.2) Premesso che la stessa identica doglianza – ma con danni quantificati in € 63.000,00 – è stata formulata anche dal SI. CP_3 nel giudizio davanti a questa stessa Ill.ma Giudice (Trib. Bologna R.G. n. 12308/2022) e in quella Sede respinta con sentenza n. 3294/2024 del 17.12.2024 (peraltro, oggetto di appello – ad avviso di questa difesa, manifestamente infondato – proposto dal SI. con atto CP_3 notificato il 22.1.2025), a riguardo del Secondo Motivo di opposizione, richiamato l'orientamento della giurisprudenza in materia di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass. n° 14605/2004; v. pagg. 21 e 22, ns. comparsa di cost.), è sufficiente ribadire anche in questo scritto conclusivo che: o alla SI.ra risale al Pt_1 2005 e i due contratti di mutuo e l'apertura di credito in c/c concessi al SI. risalgono CP_3 rispettivamente agli anni 2007 e 2008, mentre l'inadempimento della SI.ra (e del SI. Pt_1
) si è verificato solo a partire dal mese di settembre 2021, dunque a distanza di ben 16 CP_3 anni dall'erogazione del finanziamento alla SI.ra e di 14/13 anni al SI. ; Pt_1 CP_3 cause dell'inadempimento della SI.ra (e del SI. ) sono tuttora ignote alla Pt_1 CP_3
Banca, in alcun modo allegate e documentate da controparte e, in ogni caso, qualunque esse siano, evidentemente non prevedibili dall'odierna opposta, a meno di non volerle attribuire doti pagina 13 di 14 di indovina, con capacità di prevedere gli eventi futuri a distanza di 15 anni;
sommato contenuta dei debiti residui dei SI.ri e attesta, ove ve ne fosse bisogno, Pt_1 CP_3 la capacità dei due coniugi di far fronte per ben tre lustri agli impegni assunti nei confronti della . CP_1
Giova ricordare che il GE, con la citata ordinanza del 5.6.23, ha avuto già occasione di pronunciarsi sul punto rappresentando, in linea con la sopra riportata difesa, che <anche l'eccezione di presunta violazione del principio correttezza e buona fede contrattuale da pare della banca con conseguente richiesta risarcitoria risulta al momento tutto generica priva qualsivoglia fondamento non potendo imputarsi alla fatti comportamenti risultanti piuttosto il frutto consapevole, autonomo peraltro datato (i contratti cui si parla in ricorso risalgono 2005 2007 mentre l'esposizione debitoria risale 2021) scelte soggettive parte opponente>>.
Nulla è stato sostanzialmente aggiunto (e tantomeno provato) da controparte a sostegno del proprio generico assunto in aggiunta alle circostanze già considerate dal GE e rispetto alle sopra richiamate repliche dell'odierna convenuta.
L'odierno giudicante condivide, pertanto, le superiori argomentazioni di parte e valutazioni e conclusioni del GE, ritenendo infondata anche la pretesa risarcitoria de qua agitur.
15. Parte opposta, infine, rappresenta e comprova documentalmente, con riferimento alla richiesta decurtazione di euro 1.675,00 o della metà corrispondente alla quota dell'odierna attrice, cointestataria, insieme al marito, del predetto saldo a credito, che, l'intestato Tribunale, <con la sentenza n. 3294 2024 del 17.12.2024 (che, per comodità dell'ufficio, si deposita), definendo il predetto giudizio r.g. 12308 2022 e in accoglimento integrale delle domande formulate dalla banca, ha revocato decreto ingiuntivo opposto, detraendo dal credito azionato sede monitoria l'importo di € 1.675,00 relativo alle somme trattenute, condannando cp_1 SI. a pagare residuo 29.854,55...>>. Tale circostanza è assorbente rispetto CP_3 alla richiesta attorea in esame che, pertanto, non può essere accolta.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/4 ss.mm. secondo parametri medi per le quattro fasi di giudizio per cause di valore pari a euro a € 67.703,51 [€ 37.703,51 + € 30.000,00] e, pertanto, dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, ovverosia: Fase studio della controversia € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio
€ 1.628,00; Fase di trattazione € 5.670,00; Fase decisionale € 4.253,00; totale € 14.103,00.
17. Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta le domande attoree.
Condanna a rimborsare alla parte in persona Parte_1 Controparte_6 del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano in € € 14.103,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 14 luglio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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