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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/10/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 995 /2019 R.G. promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1 ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato in Messina, via Pippo Romeo n. 4, appellante, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del Prefetto pro tempore, domiciliata ex
[...] P.IVA_1 lege presso l'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA che la rappresenta e difende ex lege, appellata,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22 ottobre 2025 l'appellante concludeva come in atti, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
proprietario di un quadriciclo a motore impugna la sentenza del Parte_1 CP_2
Giudice di Pace di Messina n. 1038/18, che ha rigettato la sua opposizione avverso l'ordinanza- ingiunzione emessa dal Prefetto di Messina.
La vicenda trae origine dalla contestazione, notificata il 10 febbraio 2017, di una violazione del
Codice della Strada per aver il sostato con il proprio veicolo in uno stallo riservato ai veicoli Pt_1
a due ruote, in via dei Mille a Messina.
A seguito della notifica del verbale, aveva presentato ricorso al Prefetto, che lo aveva Pt_1 rigettato con ordinanza-ingiunzione, ingiungendo il pagamento di € 96,50.
Avverso tale ordinanza, l'odierno appellante aveva proposto opposizione al Giudice di Pace, articolando sei motivi di ricorso, tra cui la carenza di potere del Vice Prefetto Aggiunto firmatario dell'ordinanza, vizi formali del verbale di accertamento, difetti nella notifica e nell'indicazione della località della violazione, nonché l'insussistenza della condotta illecita contestata, sostenendo che il proprio veicolo rientrasse tra quelli autorizzati alla sosta negli stalli riservati.
Il Giudice di Pace, pur riconoscendo la pienezza della cognizione del giudizio di opposizione, ha rigettato il primo motivo e dichiarato di non poter esaminare gli altri vizi, ritenendo che fossero già stati esaminati e respinti dal . CP_3
L'appellante censura tale statuizione, lamentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in quanto il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito tutti i motivi di opposizione, anche se già proposti in sede amministrativa, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione.
In particolare, l'appellante sottolinea che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto amministrativo, ma il rapporto sostanziale, e che il giudice deve valutare con pienezza di poteri tutte le deduzioni difensive riproposte, sia in fatto che in diritto, indipendentemente dall'esito avuto in sede amministrativa.
L'appellante ribadisce, inoltre, il quinto ed il sesto motivo non esaminati in primo grado, ed in particolare la nullità del verbale per incertezza sulla località della violazione e l'insussistenza della condotta illecita, sostenendo che il quadriciclo leggero era legittimamente parcheggiato negli stalli riservati a ciclomotori e motocicli, in quanto rientrante nella classificazione di motoveicolo ai sensi dell'art. 53 del Codice della Strada.
Conclude chiedendo la totale riforma della sentenza impugnata, l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione e la condanna della alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio, con ogni conseguenza di legge.
La costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare, la nullità della Controparte_1 notifica dell'atto di citazione in appello, in quanto effettuata presso la stessa e non presso CP_1
l'Avvocatura dello Stato, come invece prescritto per i giudizi di secondo grado relativi alle amministrazioni dello Stato. Tale vizio, secondo la difesa erariale, comporterebbe la nullità della notifica e trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che impone la notifica degli atti di appello presso l'Avvocatura dello Stato competente, a pena di nullità.
Nel merito, la sostiene l'infondatezza dell'appello proposto da rilevando come i CP_1 Pt_1 motivi di censura riproposti in questa sede siano già stati esaminati e motivatamente respinti dal in sede di ricorso gerarchico. CP_3
Secondo la difesa erariale, la cognizione del Giudice di Pace deve escludersi rispetto a quelle eccezioni che, già formulate in sede amministrativa, siano state oggetto di esame e di motivato rigetto da parte dell'autorità amministrativa, come stabilito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione. Pertanto, il giudice di pace avrebbe correttamente omesso di riesaminare nel merito i motivi già valutati dal Prefetto.
Ad ogni modo, la affronta anche i motivi di merito su cui insiste l'appellante, ossia la CP_1 presunta nullità del verbale per incertezza sulla località della violazione e l'insussistenza della violazione stessa. La difesa sottolinea che il verbale di contestazione indica chiaramente il luogo della sosta (Via dei
Mille, 251) e che l'eventuale mancanza di ulteriori dettagli sul posizionamento del veicolo è irrilevante, poiché la sosta stessa costituiva già violazione delle norme del Codice della Strada.
Inoltre, viene ribadito che la segnaletica apposta in loco riservava espressamente gli stalli ai veicoli a due ruote, mentre il veicolo dell'appellante era un quadriciclo, non autorizzato a sostare in tali spazi.
In conclusione, la chiede il rigetto dell'appello, la conferma della legittimità dell'ordinanza CP_1 prefettizia impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese, compensi e onorari del giudizio.
All'udienza del 22 ottobre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Con riguardo alla notifica dell'appello, va chiarito che gli artt. 1 – 11 R.D. 30/10/1933 n. 1611 disciplinano la materia relativa alla rappresentanza, citazione in giudizio e foro dello Stato e prevedono che le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato vadano fatte presso la competente
Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio. Ciò detto, va pure rilevato come la , con la costituzione a ministero dell'Avvocatura, abbia sanato la suddetta nullità. CP_1
L'appellante lamenta che il Giudice di Pace ha erroneamente ritenuto di non poter esaminare gli altri vizi, ritenendo che fossero già stati esaminati e respinti dal Prefetto in sede di decisione del ricorso gerarchico proposto dal Pt_1
Il rilievo è condivisibile.
L'odierno appellante ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Messina in esito al ricorso amministrativo contro il verbale n. 276221/2016/B del 01.09.2022 elevato dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di Messina, con cui è stata contestata al la violazione dell'art. 7, commi 1/a) e 14 del Codice della Strada perché “sostava negli stalli Pt_1 riservati ai veicoli a 2 ruote come da segnaletica verticale ivi apposta (trattasi di quadriciclo)”.
Avverso il verbale indicato l'opponente, in data 7 aprile 2017, ha proposto ricorso al Prefetto di
Messina ai sensi dell'art. 203 C.d.S e, in data 24 aprile 2017, il Prefetto ha rigettato il ricorso pronunciando ordinanza ingiunzione n. 0040028 con la quale è stato ingiunto il pagamento della somma pari ad € 96,50.
L'odierno appellante, con il proposto ricorso giudiziale, ha impugnato l'ordinanza ingiunzione prefettizia, così come emerge dalla intestazione del ricorso e dalle conclusioni dell'atto, relative, appunto, all'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Va osservato che la possibilità di impiego dello strumento del ricorso all'autorità giudiziaria avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa in sede amministrativa dal Prefetto è riconosciuta dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione che, nell'ordinanza n. 1786 del 28-01-2010, ha specificato che:
“…conseguentemente, l'omessa, esplicita valutazione da parte dell'autorità amministrativa delle difese del trasgressore non integrerebbe una rilevante illegittimità del procedimento amministrativo, in quanto l'incolpato ben può far valere interamente le sue ragioni mediante il ricorso giurisdizionale…E' stato affermato con concisa, ma completa esposizione delle ragioni che ne sono alla base, la tesi secondo cui nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria, il sindacato del giudice del merito si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto della opposizione il rapporto sanzionatorio, con la conseguenza che nessun rilievo assumono gli eventuali vizi del provvedimento relativi all'omessa valutazione delle deduzioni difensive dell'incolpato da parte dell'autorità intimante, potendo, successivamente, l'eventuale inadeguata valutazione da parte del giudice, rilevare sotto il profilo di omesso esame di punti decisivi della controversia (Cass. n 5891 del 2004)”.
Sicché, “il giudizio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di poteri sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto”.
Ancora più di recente la S.C. (Cfr Cass. n. 37993 del 29.12.2022), ha avuto modo di ribadire che il
Codice della Strada prevede due rimedi alternativi per impugnare il verbale di accertamento di violazioni del codice della strada: il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203), oppure il ricorso diretto all'autorità giudiziaria (art. 204 bis), regolato, quest'ultimo, dal D.lgs n. 150 del 2011, art. 7.
Qualora sia stato esperito il primo rimedio, in caso di rigetto del ricorso da parte del Prefetto, segue l'adozione dell'ordinanza ingiunzione ex art. 204 CDS, contro cui è consentito di ricorre all'Autorità
Giudiziaria ed il relativo procedimento è regolato dal D.lgs n. 150 del 2011, art. 6 (art. 205 CDS).
Si instaura così un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le doglianze disattese in sede amministrativa. Nel caso in esame il ha Pt_1 opposto l'ordinanza ingiunzione prefettizia notificatagli il 27 aprile 2017 resa in esito al procedimento amministrativo;
il ricorso davanti all'autorità giudiziaria secondo la previsione dell'art. 205 CDS e del D.lgs n. 150 del 2011, art. 6, è senza alcun limite nella formulazione dei motivi.
Si evidenzia, infatti, che l'alternatività, cui fa riferimento l'art. 204 bis, riguarda la contemporanea pendenza del ricorso sia dinanzi all'Autorità amministrativa sia dinanzi al Giudice di Pace, mentre, nel caso in esame, trova applicazione l'art. 205 CDS a tenore del quale “Contro l'ordinanza- ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo
6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Ne consegue che il Giudice di Pace avrebbe dovuto comunque esaminare i motivi di opposizione fatti valere dal non assumendo rilevanza la circostanza che sugli stessi si fosse già Pt_1 pronunciato il Prefetto in sede di ricorso gerarchico.
Pertanto in questa sede occorre pronunciarsi nel merito in ordine ai motivi che l'appellante ha riproposto in sede di gravame.
In particolare l'appellante ripropone espressamente il quinto ed il sesto motivo di opposizione non valutati dal giudice di pace. Rileva in particolare la nullità del verbale di accertamento per l'assoluta incertezza del luogo in cui la violazione sarebbe avvenuta. Evidenzia che i verbalizzanti hanno fornito una rappresentazione sommaria e generica (“via dei mille n. 251 – fronte civico) che non consente di individuare il luogo esatto.
Il rilievo non merita condivisione, dal momento che nel verbale di contestazione è stato rilevato che la violazione del codice della strada è stata commessa “il giorno 24/11/2016 alle ore 18:42 in via dei
Mille, 251 – Fronte Civico del Comune di Messina”.
L'indicazione contenuta nel verbale è più che sufficiente per individuare il luogo della commessa infrazione, essendo stato indicato il nominativo della strada del Comune nonché il CP_1 numero civico in corrispondenza del quale sarebbe stata rinvenuto il quadriciclo in sosta.
L'appellante evidenzia poi che il quadriciclo sostava negli spazi riservati a ciclomotori e motocicli e che l'art. 53 C.d.S. assimila il ciclomotore di proprietà del ricorrente ai motoveicoli.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
È pacifico che la sanzione sia stata applicata per aver l'appellante sostato con il quadriciclo Aixam
Mega K34V BR, targato X3L6JX, negli stalli riservati ai veicoli a due ruote come da segnaletica verticale.
Gli agenti hanno in particolare accertato che il ciclomotore a quattro ruote “sostava negli stalli riservati ai veicoli a 2 ruote come da segnaletica verticale ivi apposta”. La presenza della segnaletica verticale che riserva lo stallo alla sosta dei veicoli a due ruoti costituisce il frutto di un accertamento di fatto compiuto dagli agenti. Pertanto la contestazione di tale accertamento avrebbe dovuto essere fatta valere solo con la querela di falso.
Occorre allora comprendere se effettivamente i quadricicli a quattro ruote possano sostare negli stalli riservati ai veicoli a due ruote.
L'appellante sostiene che il proprio mezzo rientra tra i motoveicoli, secondo la classificazione prevista dall'art. 53 C.d.S., e che pertanto la sosta era consentita anche a tale tipologia di veicolo.
Anche tale doglianza non merita accoglimento.
La microcar a quattro ruote rientra tra i “motoveicoli” ai sensi dell'art. 53, lett. h C.d.S. e, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è assimilabile ai ciclomotori e “motocicli” che trovano, invece, la loro disciplina nell'art. 52 C.d.S.
Con l'ordinanza n. 3432 del 3/2/2023 la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui non può trovare applicazione – in relazione al tipo di veicolo in questione, un microcar a quattro ruote – la disciplina di cui all'art. 52 c.d.s., con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto, con cui era stata rilevata la violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e motocicli (e non anche a motoveicoli, nei quali si ricomprende il citato microcar, per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53, lett. h, c.d.s. e dalla stessa annotazione della tipologia del mezzo risultante dalla carta di circolazione).
Alla luce del recente arresto della giurisprudenza di legittimità, va dunque confermata la legittimità della sanzione applicata. L'appello, seppur con diversa motivazione, va rigettato anche in relazione al capo sulle spese.
Le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate, avuto riguardo al sopravvenuto intervento giurisprudenziale sopra richiamato.
p.q.m.
il Tribunale di Messina, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma, con diversa motivazione, la sentenza del Giudice di Pace di Messina n. 1038/2018; compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, Legge 24 dicembre 2012, n. 228
Così deciso in Messina il 27/10/2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza