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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. III, sentenza 02/02/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, OR
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. impugna l'avviso di accertamento n. 192 del 07/12/2022 emesso dal Comune di Brescia, notificato in data 12/12/2022 con il quale l'Ente contesta l'omesso parziale versamento TASI per l'anno 2017 di euro 6.847,00 richiedendo la complessiva somma di euro
9.062,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
La differenza di imposta richiesta è riferita all'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di
Brescia Dati_catastali_1
.
In relazione a tale unità immobiliare, all'atto della proposizione del ricorso, era pendente un giudizio presso la Corte di Cassazione (RGN 27199/2021), instaurato avverso l'avviso di accertamento catastale n. BS0259931/2017, su ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 2907/2021 della CTR Lombardia.
La ricorrente premette in ricorso che “la decisione del predetto ricorso per cassazione è dirimente e pregiudiziale al fine dell'individuazione della rendita catastale da considerare quale base imponibile per la determinazione ed il versamento della TASI anno 2017”.
In data 09/01/2023, la Banca notifica istanza di annullamento in autotutela e successivamente, in data
26/01/2023, notifica istanza di accertamento con adesione. Il procedimento di adesione si conclude negativamente.
La banca ricorrente eccepisce, sostanzialmente, l'”Infondatezza dell'accertamento” articolando la difesa sotto alcuni profili.
Si costituisce il Comune di Brescia che, con proprie controdeduzioni, conferma la correttezza e la legittimità del proprio operato.
Successivamente, l'Ente comunale presenta memorie e allega l'Ordinanza n. 16738/2024 della Corte di
Cassazione (RGN 27199/2021), con la quale viene disposta la qualificazione del classamento e la rendita catastale definitiva.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via preliminare disporre la sospensione del procedimento fino alla conclusione del giudizio di Cassazione relativo alla determinazione della rendita catastale dell'unità immobiliare descritta e, nel merito, dichiarare illegittimo e infondato l'Avviso di Accertamento in Rettifica TASI 2017.
Con vittoria delle spese di lite.
Per la parte resistente: in via preliminare e pregiudiziale, sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e art. 39 D.lgs 546/1992; nel merito, rigettare ogni avversa domanda, in esito alla riassunzione successiva alla definizione del procedimento pregiudiziale, confermare l'accertamento impugnato, ovvero in subordine rideterminare il quantum liquidato in forza delle risultanze catastali definitive. Disporre la refusione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti con le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con l'unico motivo di ricorso la banca ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'accertamento sostenendo preliminarmente: “L'Avviso di Accertamento in Rettifica TASI 2017 Provvedimento n. 192 è del tutto illegittimo, se solo si considera che la Sentenza n. 2907/2021 della CTR Lombardia, favorevole alla contribuente è immediatamente esecutiva. Dall'immediata esecutività della sentenza deriva che allo stato della notifica dell'avviso di accertamento TASI da parte del Comune, avrebbe dovuto ritenersi definitiva la rendita proposta dalla Banca e non la maggiore rendita accertata dall'Agenzia delle Entrate”.
La sentenza della CTR Lombardia ha deciso nel merito annullando l'Avviso di “accertamento catastale n.
BS0259931/2017 atto n. BS0259932/2017” e la ricorrente qui sostiene: “Dal momento che tale sentenza
è stata depositata il 26/07/2021 e che l'avviso di accertamento in Rettifica è stato notificato il 12/12/2022 il
Comune non aveva alcun potere per ritenere applicabile per l'anno 2017 una rendita catastale annullata dalla sentenza della CGT 2° della Lombardia, seppure oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'Ufficio”.
Medio tempore la controversia pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento catastale è stata definita dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16738/2024, che ha cassato la sentenza CTR Lombardia n.
2907/2021 con rigetto del ricorso originario. La Corte di Cassazione ha conseguentemente confermato l'accertamento catastale BS0259931/2017 e la rendita su cui l'accertamento TASI si fonda.
Pertanto, in esito alla definizione della vertenza catastale, questa Corte ritiene doversi applicare, ai fini dell'accertamento TASI, la rendita e il classamento risultante dalla sentenza di legittimità.
La ricorrente sostiene inoltre che il Comune di Brescia avrebbe illegittimamente provveduto a liquidare e a pretendere la maggiore TASI per l'anno 2017 sostenendo “… le maggiori rendite catastali accertate dall'Agenzia delle Entrate per le unità immobiliari in questione sono state messe in atti nel mese di dicembre 2017, esse hanno efficacia a partire dal periodo di imposta successivo alla loro messa in atti, vale a dire dal 1° gennaio 2018.”
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 DM 701/94, la rendita di cui al Doc.fa “… rimane negli atti catastali come
"rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.”.
L'art. 1 comma 10 del citato D.M. 701/94, recita “L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte”. La determinazione di rendita definitiva da parte dell'Ufficio è solo eventuale.
Sul punto il Collegio ritiene infondato l'assunto della ricorrente. Infatti, la rendita definitiva accertata e notificata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - Territorio, sostituisce la rendita proposta e ha efficacia retroattiva, indipendentemente dall'utilizzo da parte del contribuente, nel corso del tempo, della rendita “proposta con Doc.fa”.
In conclusione, per quanto sopra esposto ed argomentato nei vari aspetti della questione il Collegio, ritenendo legittimo l'operato del Comune di Brescia e infondate le eccezioni, decide per la conferma dell'accertamento con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui al DM
55/2014, nella misura forfettaria di euro 2.000,00 oltre accessori di legge (CPA 4% e IVA 22%).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della parte resistente, liquidate come in motivazione.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CHIAPPANI ANTONIO, Presidente
SERENA PIERLUIGI, OR
DAINESE GIOVANNI, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 703/2023 depositato il 01/08/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Brescia
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 192 TASI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 S.p.A. impugna l'avviso di accertamento n. 192 del 07/12/2022 emesso dal Comune di Brescia, notificato in data 12/12/2022 con il quale l'Ente contesta l'omesso parziale versamento TASI per l'anno 2017 di euro 6.847,00 richiedendo la complessiva somma di euro
9.062,00 comprensiva di interessi e sanzioni.
La differenza di imposta richiesta è riferita all'unità immobiliare censita al catasto fabbricati del Comune di
Brescia Dati_catastali_1
.
In relazione a tale unità immobiliare, all'atto della proposizione del ricorso, era pendente un giudizio presso la Corte di Cassazione (RGN 27199/2021), instaurato avverso l'avviso di accertamento catastale n. BS0259931/2017, su ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 2907/2021 della CTR Lombardia.
La ricorrente premette in ricorso che “la decisione del predetto ricorso per cassazione è dirimente e pregiudiziale al fine dell'individuazione della rendita catastale da considerare quale base imponibile per la determinazione ed il versamento della TASI anno 2017”.
In data 09/01/2023, la Banca notifica istanza di annullamento in autotutela e successivamente, in data
26/01/2023, notifica istanza di accertamento con adesione. Il procedimento di adesione si conclude negativamente.
La banca ricorrente eccepisce, sostanzialmente, l'”Infondatezza dell'accertamento” articolando la difesa sotto alcuni profili.
Si costituisce il Comune di Brescia che, con proprie controdeduzioni, conferma la correttezza e la legittimità del proprio operato.
Successivamente, l'Ente comunale presenta memorie e allega l'Ordinanza n. 16738/2024 della Corte di
Cassazione (RGN 27199/2021), con la quale viene disposta la qualificazione del classamento e la rendita catastale definitiva.
Conclusioni delle parti.
Per la parte ricorrente: in via preliminare disporre la sospensione del procedimento fino alla conclusione del giudizio di Cassazione relativo alla determinazione della rendita catastale dell'unità immobiliare descritta e, nel merito, dichiarare illegittimo e infondato l'Avviso di Accertamento in Rettifica TASI 2017.
Con vittoria delle spese di lite.
Per la parte resistente: in via preliminare e pregiudiziale, sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e art. 39 D.lgs 546/1992; nel merito, rigettare ogni avversa domanda, in esito alla riassunzione successiva alla definizione del procedimento pregiudiziale, confermare l'accertamento impugnato, ovvero in subordine rideterminare il quantum liquidato in forza delle risultanze catastali definitive. Disporre la refusione delle spese legali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il Collegio ha esaminato e valutato ponderatamente la documentazione prodotta dalle parti con le domande e le contestazioni della parte ricorrente, le eccezioni e le repliche nelle controdeduzioni della parte resistente.
Con l'unico motivo di ricorso la banca ricorrente eccepisce l'infondatezza dell'accertamento sostenendo preliminarmente: “L'Avviso di Accertamento in Rettifica TASI 2017 Provvedimento n. 192 è del tutto illegittimo, se solo si considera che la Sentenza n. 2907/2021 della CTR Lombardia, favorevole alla contribuente è immediatamente esecutiva. Dall'immediata esecutività della sentenza deriva che allo stato della notifica dell'avviso di accertamento TASI da parte del Comune, avrebbe dovuto ritenersi definitiva la rendita proposta dalla Banca e non la maggiore rendita accertata dall'Agenzia delle Entrate”.
La sentenza della CTR Lombardia ha deciso nel merito annullando l'Avviso di “accertamento catastale n.
BS0259931/2017 atto n. BS0259932/2017” e la ricorrente qui sostiene: “Dal momento che tale sentenza
è stata depositata il 26/07/2021 e che l'avviso di accertamento in Rettifica è stato notificato il 12/12/2022 il
Comune non aveva alcun potere per ritenere applicabile per l'anno 2017 una rendita catastale annullata dalla sentenza della CGT 2° della Lombardia, seppure oggetto di ricorso per cassazione da parte dell'Ufficio”.
Medio tempore la controversia pregiudiziale avente ad oggetto l'accertamento catastale è stata definita dalla Suprema Corte con ordinanza n. 16738/2024, che ha cassato la sentenza CTR Lombardia n.
2907/2021 con rigetto del ricorso originario. La Corte di Cassazione ha conseguentemente confermato l'accertamento catastale BS0259931/2017 e la rendita su cui l'accertamento TASI si fonda.
Pertanto, in esito alla definizione della vertenza catastale, questa Corte ritiene doversi applicare, ai fini dell'accertamento TASI, la rendita e il classamento risultante dalla sentenza di legittimità.
La ricorrente sostiene inoltre che il Comune di Brescia avrebbe illegittimamente provveduto a liquidare e a pretendere la maggiore TASI per l'anno 2017 sostenendo “… le maggiori rendite catastali accertate dall'Agenzia delle Entrate per le unità immobiliari in questione sono state messe in atti nel mese di dicembre 2017, esse hanno efficacia a partire dal periodo di imposta successivo alla loro messa in atti, vale a dire dal 1° gennaio 2018.”
Ai sensi dell'art. 1, comma 3 DM 701/94, la rendita di cui al Doc.fa “… rimane negli atti catastali come
"rendita proposta" fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva.”.
L'art. 1 comma 10 del citato D.M. 701/94, recita “L'ufficio notifica al contribuente le risultanze delle dichiarazioni di cui al comma 1 nei soli casi in cui abbia apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte”. La determinazione di rendita definitiva da parte dell'Ufficio è solo eventuale.
Sul punto il Collegio ritiene infondato l'assunto della ricorrente. Infatti, la rendita definitiva accertata e notificata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale - Territorio, sostituisce la rendita proposta e ha efficacia retroattiva, indipendentemente dall'utilizzo da parte del contribuente, nel corso del tempo, della rendita “proposta con Doc.fa”.
In conclusione, per quanto sopra esposto ed argomentato nei vari aspetti della questione il Collegio, ritenendo legittimo l'operato del Comune di Brescia e infondate le eccezioni, decide per la conferma dell'accertamento con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenendo conto dei parametri di cui al DM
55/2014, nella misura forfettaria di euro 2.000,00 oltre accessori di legge (CPA 4% e IVA 22%).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, in favore della parte resistente, liquidate come in motivazione.