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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Clarenza - Via Rimembranze 8 95030 San Pietro Clarenza CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n° 201 del 17.09.2024 di
€ 1.034,00, relativo all'omesso pagamento dell'IMU 2019,emesso dal Comune di San Pietro Clarenza. Deduce (come da relazione tecnica allegata) che la parte ricadente in zona TO B1 utilizzabile è pari, soltanto,
a mq. 140,00 mentre la restante parte di terreno pari a mq. 1.845,00 non potrà essere edificata e dovrà essere destinata a verde;
il vincolo di assoggettamento della striscia di terreno confinante con la strada pubblica di assoluta inedificabilità impedisce al proprietario di poter esercitare il diritto di edificare come del
PRG vigente.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che, pur non rinnegando il dato formale, valorizza, ai fini della determinazione della base imponibile, il dato sostanziale rappresentato dalla attuale possibilità edificatoria del terreno (Cass. ord. n.17427/2018).
Nessuno si è costituito per il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
A dimostrazione dei propri assunti parte ricorrente richiama una consulenza di parte in realtà mai allegata, per cui non emerge (tantomeno da altra documentazione allegata) che la parte ricadente in zona TO B1 utilizzabile è pari, soltanto, a mq. 140,00 e che la restante parte di terreno pari a mq. 1.845,00 dovrà essere destinata a verde.
Per l'IMU è imponibile l'area fabbricabile, salvo prova contraria sulla reale inedificabilità.
In mancanza di prova dell'esistenza di un vincolo di assoggettamento della striscia di terreno confinante con la strada pubblica di assoluta inedificabilità, che impedirebbe al proprietario di poter esercitare il diritto di edificare, il ricorso dunque non puà essere accolto.
Le spese vanno dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 4, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 289/2025 depositato il 15/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Pietro Clarenza - Via Rimembranze 8 95030 San Pietro Clarenza CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 201 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha chiesto l'annullamento parziale dell'avviso di accertamento n° 201 del 17.09.2024 di
€ 1.034,00, relativo all'omesso pagamento dell'IMU 2019,emesso dal Comune di San Pietro Clarenza. Deduce (come da relazione tecnica allegata) che la parte ricadente in zona TO B1 utilizzabile è pari, soltanto,
a mq. 140,00 mentre la restante parte di terreno pari a mq. 1.845,00 non potrà essere edificata e dovrà essere destinata a verde;
il vincolo di assoggettamento della striscia di terreno confinante con la strada pubblica di assoluta inedificabilità impedisce al proprietario di poter esercitare il diritto di edificare come del
PRG vigente.
Richiama la giurisprudenza di legittimità che, pur non rinnegando il dato formale, valorizza, ai fini della determinazione della base imponibile, il dato sostanziale rappresentato dalla attuale possibilità edificatoria del terreno (Cass. ord. n.17427/2018).
Nessuno si è costituito per il Comune.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto.
A dimostrazione dei propri assunti parte ricorrente richiama una consulenza di parte in realtà mai allegata, per cui non emerge (tantomeno da altra documentazione allegata) che la parte ricadente in zona TO B1 utilizzabile è pari, soltanto, a mq. 140,00 e che la restante parte di terreno pari a mq. 1.845,00 dovrà essere destinata a verde.
Per l'IMU è imponibile l'area fabbricabile, salvo prova contraria sulla reale inedificabilità.
In mancanza di prova dell'esistenza di un vincolo di assoggettamento della striscia di terreno confinante con la strada pubblica di assoluta inedificabilità, che impedirebbe al proprietario di poter esercitare il diritto di edificare, il ricorso dunque non puà essere accolto.
Le spese vanno dichiarate irrepetibili.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Catania il 9.1.2026
Il Giudice estensore dott. Francesco Distefano