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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3949 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1677/2020 R.G ad oggetto: Appello in riassunzione ex art. 392 c.p.c. vertente
TRA
(c.f.: ), difesa e rappresentata in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato in calce all'atto di appello, dall'Avv. Nicola Lauro (C.F.:
) presso il cui studio elettivamente domicilia in Ischia al C.F._2
C.so Vittorio Colonna 212 – pec: –fax: 081983932 Email_1
Appellante
CONTRO
(P. IVA ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., con sede in S. Benedetto del Tronto alla Via Tibullo n. 5
Appellata
CONCLUSIONI
- Per : “a) applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Parte_1
Corte, accogliere la domanda proposta dalla sig.ra in ogni sua Parte_1 articolazione e previa declaratoria di nullità ex D. Lgs.vo 206/05, di ogni atto o clausola vessatoria contenuta nel pacchetto turistico, dichiararsi la piena ed esclusiva responsabilità della convenuta nella produzione del sinistro di cui innanzi;
b) per l'effetto, condannare la convenuta-appellata al risarcimento di tutti i danni fisici, biologico, morale, patrimoniale e non, subiti dalla sig.ra che si quantificano in Pt_1 euro sedicimilatrecentonovantotto/62 (€ 10.595,80 I.P 9%;e 1.261,80 ITT;
€ 1.009,44 ITP;
€ 3.531,58 d.m. 12.6.07), o per quella diversa o maggiore stima a stabilirsi, nonché alla rifusione di tutte le spese mediche sostenute, pari ad € 9.617.83, previa l'istruttoria e ctu, 1 ovvero in via equitativa, con svalutazione monetaria ed interessi, dal giorno del sinistro fino al dì dell'effettivo soddisfo;
c) condannarsi la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari dei tre gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario;
d) per quanto utile e necessario si ripropongono tutte le richieste, domande e deduzioni avanzate in primo grado.
Fatti di causa
Primo grado
Con atto notificato il 6.5.2010 conveniva innanzi al Tribunale di Parte_1
Napoli, sezione distaccata di Ischia, la in persona del l.r.p.t., al Controparte_1
fine di sentirla condannare al risarcimento del danno patito in occasione del sinistro occorsole in data 2.7.2007 nel corso di un'escursione campestre organizzata nell'ambito del pacchetto turistico asseritamente vendutole dalla
[...]
in località Prati di Tivo, in provincia di Teramo;
CP_1
deduceva che durante la gita, a causa della negligenza ed imperizia della guida di nome la cadeva al suolo riportando le lesioni meglio CP_2 Pt_1
dettagliate nella CTP depositata in atti, per le quali chiedeva il risarcimento del danno fisico, biologico, morale, patrimoniale e non patrimoniale nella misura di euro 16.398,62 (euro 10.595,80 I.P. 9%; euro 1.261,80 ITT;
euro 1.009,44 ITP: euro
3.531,58 d.m. 12.06.2007), il rimborso delle spese mediche sostenute pari ad euro
9.617,83, oltre interessi dal giorno del sinistro al soddisfo;
con refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio con attribuzione.
La causa veniva iscritta a ruolo sub n.r.g. 240/2010.
Si costituiva la convenuta, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto;
eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva per non avere essa venduto alcun pacchetto turistico all'attrice e, rappresentando, che la gestione dell'Hotel MO – del quale la convenuta era titolare – non avendo disponibilità per il soggiorno presso la propria struttura, si era limitata, su specifica richiesta, ad indicare altri alberghi nonché il nominativo di una guida alpina, senza instaurare alcun rapporto contrattuale con parte attorea.
2 La causa veniva istruita con prova testimoniale e acquisizione documentale ed all'udienza del 28.3.2012 rinviata in decisione con termini 190 c.p.c.
Con la sentenza n. 279/2012 del 30.5.2012 il Tribunale di Napoli Sez. distaccata di
Ischia, così provvedeva: “- rigetta la domanda come proposta dall'attrice; - condanna
l'attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese di lite, che si liquidano in euro
800,00 per diritti, euro 1.150,00 per onorari oltre iva, cpa e spese generali”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso la sentenza introduceva gravame con atto notificato il Parte_1
14.8.2012, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma con l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Il procedimento veniva iscritto a ruolo sub n.r.g. 3591/2012.
Si costituiva l'appellata, resistendo all'impugnazione e chiedendone il rigetto reiterando l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata in primo grado nonché l'eccezione di ne bis in idem.
Sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
Con sentenza nr. 865/2018 pubblicata il 21.02.2018 la Corte di Appello di Napoli così provvedeva: “Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna
l'appellante al pagamento delle spese del grado sostenute dall'appellata società, che liquida in euro 1.900,00 per onorari, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge”.
RICORSO IN CASSAZIONE
Avverso la sentenza n. 865/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il
21.02.2018, con atto notificato il 10.09.2018 a mezzo pec, ricorreva Parte_1
dinanzi alla Suprema Corte censurandola per due ordini di motivi:
1. violazione dell'art. 11, 1° comma, disp. legge in generale in relazione agli articoli 115 c.p.c., art. 14 d.lg.vo 11/95, artt. 83,93 e 94 cod. consumo, laddove la Corte di appello non aveva applicato la disciplina vigente in
3 riferimento all'evento occorso, contenuta nel Codice del Consumo (d. lg.vo
111/1995) agli artt. 14 e 83, alla luce della posizione assunta dalla convenuta a seguito della proposta commerciale contenuta nella brochure e dell'incasso del prezzo del pacchetto, dimostrato dall'emissione di fattura, quali elementi a riprova della qualità di venditrice in capo alla società convenuta.
Denunciava il mancato rispetto, del principio espresso dai precedenti giurisprudenziali in base al quale il venditore ha l'obbligo di scegliere con diligenza l'organizzatore che ha assemblato il pacchetto turistico che intende vendere;
2. violazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui la sentenza non compensava le spese di giudizio.
La società resisteva con controricorso. Controparte_1
Con Ordinanza nr. 8124/2020 la Suprema Corte - Terza Sezione Civile, depositata il 23.04.2020, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza e rinviava alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, affinché provvedesse anche per le spese, in ragione della seguente motivazione: pur dovendosi ritenere che la corte abbia fatto erroneo riferimento a una normativa non applicabile ratione temporis in materia di codice del turismo, dopo avere richiamato il principio enunciato dalle SSUU con sentenza n. 13533/01, in tema di prova dell'inadempimento contrattuale, non ha svolto un ragionamento giuridicamente corretto in relazione sia alle norme riferibili alla fattispecie osservata, che al riparto degli oneri di prova. Invero l'art. 14 prevede che “1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità alla prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzazione o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti”.
Difatti, pur avendo la corte di merito dato atto che nella brochure dell'agenzia di viaggi
4 convenuta dovesse farsi riferimento all'organizzatore del viaggio per ogni ulteriore dettaglio (quale l'escursione), non ha considerato il principio di diritto applicabile alla materia de qua in base al quale l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico, secondo quanto stabilito nell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 111 del 1995, emanato in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, ed applicabile ai rapporti sorti anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 206 del 2005, è tenuto a risarcire il danno subito dal consumatore anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ai terzi, della cui opera si sia avvalso per fornire la complessiva prestazione, salvo il diritto a rivalersi nei confronti di questi ultimi (cfr. cass. Sez.
3 - sentenza n. 17724 del 06/07/2018: nella specie, la S.C.- ha ritenuto l'organizzatore del pacchetto turistico responsabile del danno cagionato dal vettore). Difatti, l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente e, pertanto, la loro responsabilità solidale sussiste ogniqualvolta sia ravvisabile una responsabilità contrattuale diretta del prestatore di servizi nei confronti del consumatore per il servizio resogli (o non resogli), e non è correlata ad un difetto di diligenza nella scelta del prestatore di servizi di cui si avvalga il venditore del pacchetto, ovvero alla possibilità di controllarne in concreto le modalità operative nell'esecuzione della prestazione (Sez.
3 - Sentenza n. 17724 del O6/07/2018; Cass. Sez. 3, Sentenza n.
25396 del 03/12/2009).
Pertanto, la Corte di merito, in sede di rinvio, dovrà rivalutare la fattispecie alla luce del suddetto principio e degli oneri di prova gravanti sull'agenzia di viaggio convenuta, che ha emesso la fattura direttamente nei confronti della parte qui ricorrente, per il pacchetto de quo, risultando essa quale venditrice del pacchetto turistico in cui era indicato il soggetto cui fare riferimento per l'organizzazione delle escursioni.
(…) Il secondo motivo è assorbito dall'accoglimento del ricorso.
(..) cassa(do) con rinvia alla Corte d'appello di Napoli, anche per le spese”.
RIASSUNZIONE DELL'APPELLO
Con atto di riassunzione ex art. 392 c.p.c., iscritto a ruolo il 03.06.2020 sub n.r.g.
1677/2020, notificato alla controparte ex art 46 DL. n. 34/20 (notificazione atti giudiziari nel rispetto della normativa anticovid) il 08/06/20, la sigra Pt_2
[..
[...] , in accoglimento del principio di diritto enunciato dalla Suprema chiedeva:
[...]
A) - accogliere la domanda proposta in primo grado in ogni sua articolazione e previa declaratoria di nullità ex D.Lvo 206/05, di ogni atto o clausola vessatoria contenuta nel pacchetto turistico acquistato dalla signora dichiararsi la piena ed esclusiva Pt_1 responsabilità della convenuta nella produzione del sinistro di cui innanzi;
B) - per l'effetto, condannare la convenuta-appellata al risarcimento di tutti i danni fisici, biologico, morale, patrimoniale e non, subiti dalla sig.ra che si quantificano in Pt_1 euro 16.398,62 ( € 10.595,80 I.P 9%; € 1.261,80 ITT;
€ 1.009,44 ITP;
€ 3.531,58 d.m.
12.6.07), o per quella diversa e maggiore stima a stabilirsi, nonché alla rifusione di tutte le spese mediche sostenute, pari ad € 9.617.83, previa l'istruttoria ad espletarsi, anche pel mezzo di ctu, ed eventualmente anche in via equitativa, con indennità di svalutazione monetaria ed interessi, dal giorno del sinistro fino al dì dell'effettivo soddisfo;
C) – condannarsi l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
La pur se citata con atto notificato ex art 46 DL. n. 34/20 CP_1
(notificazione atti giudiziari nel rispetto della normativa anticovid) il 08/06/20 rimaneva contumace.
Ciò posto, è tempestiva la riassunzione effettuata con atto notificato il 08/06/20 a fronte della pubblicazione dell'ordinanza del 23.04.2020 nel rispetto del termine previsto dall'art 392 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In generale, occorre rammentare che il contratto di viaggio-vacanza "tutto compreso" (o package) si caratterizza per il profilo soggettivo, per l'oggetto e la finalità, atteso che quanto al primo può essere alienato dall'organizzatore direttamente o tramite un venditore (art. 3, comma 2, trasfuso nell'art. 83, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005 del Codice del consumo), quanto al secondo è necessario che ricorrano almeno due degli elementi costituiti della prestazione complessivamente pattuita
(trasporto, alloggio e servizi turistici accessori (itinerario, visite, escursioni con accompagnatori e guide turistiche, ecc.) costituenti, nel loro insieme, parte
6 significativa del "pacchetto turistico", avente una durata superiore alle 24 ore con almeno un pernottamento (artt. 2 ss. D.Lgs. n. 111 del 1995, trasfuso nell'art. 84 del
Codice del Consumo).
Quanto alla finalità, il trasporto, il soggiorno ed il servizio alberghiero assumono rilievo nella loro unitarietà funzionale, non potendo prescindersi dalle esigenze e dagli scopi turistici da soddisfare (avuto riguardo alle circostanze del caso concreto) quali relax, svago, finalità ricreative, ludiche, culturali, escursionistiche, o lo
"scopo di piacere" assicurato dalla vacanza, che il turista consumatore persegue nell'indursi alla stipulazione del contratto di viaggio vacanza "tutto compreso"
(Cass., sez. 3, 24/07/2007, n. 16315).
Ciò posto, con riguardo alla normativa ritenuta dalla Suprema Corte applicabile al caso di specie, secondo l'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 111 del 1995 (e succ. all'art. 93, comma 2, D.Lgs. n. 206 del 2005, c.d. Codice del consumo) l'organizzatore e il venditore di un pacchetto turistico assumono, nell'ambito del rischio di impresa, un'obbligazione di risultato nei confronti dell'acquirente (Cass., sez. 3, 03/12/2009, n.
25396; Cass., sez. 3, 09/11/2004, n. 21343).
Essi rispondono solidalmente (Cass., sez. 3, 23/04/2020, n. 8124) a titolo di responsabilità contrattuale, avuto riguardo alla natura della rispettiva attività esercitata;
sono tenuti ad operarsi nelle forme, nei modi e con i mezzi obiettivamente necessari od utili per pervenire, da un lato, all'adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell'interesse creditorio del turista- consumatore di pacchetti turistici, dall'altro per evitare possibili eventi dannosi.
Ne segue che, sono tenuti a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore per effetto dell'inesatto adempimento ovvero dell'inadempimento del pacchetto turistico non solo in ragione delle prestazioni direttamente eseguite ma anche per quelle effettuate da terzi di cui si siano avvalsi per l'adempimento della prestazione da essi dovuta (in applicazione degli artt. 1228 e 2049 cod. civ., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora siano ascrivibili esclusivamente ai medesimi (Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22619; Cass., sez. 3,
7 24/05/2006, n. 12362; Cass., sez. 3, 04/03/2004, n. 4400; Cass., sez. U, 08/01/1999,
n. 103), pur se non siano alle sue dipendenze (Cass., sez. 1, 21/02/1998, n. 1883; Cass., sez. 3, 20/04/1989, n. 1855).
Sicché l'organizzatore ed il venditore rispondono per fatto del terzo ogni qual volta abbiano posto l'opera di quest'ultimo a disposizione del creditore (Cass., sez.
3, 26/5/2011, n. 11590), inserendola nel procedimento esecutivo del rapporto obbligatorio.
Non rileva distinguere se il terzo abbia agito con dolo o colpa, essendo al riguardo sufficiente la mera occasionalità necessaria (propria della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale (Cass., sez. 3, 26/5/2011, n. 11590; Cass., sez. 3, 17/05/2001,
n. 6756; Cass., sez. 1, 15/02/2000, n. 1682).
Ne segue che la responsabilità dell'organizzatore e del venditore di pacchetti turistici trova fondamento non già nella colpa nella scelta degli ausiliari o nella vigilanza bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (con riferimento a diversi ambiti professionali, Cass., 30/12/1971,
n. 3776; Cass., sez. 3, 04/04/2003, n. 5329) cosiddetto rischio d'impresa.
Pertanto, l'organizzatore ed il venditore andranno esenti da responsabilità soltanto qualora forniscano la prova che il danno sia dispeso da fatto loro non imputabile, per avere essi tenuto una condotta conforme alla diligenza dovuta in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto ed il danno costituisca un risultato "anomalo" secondo una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza.
Tanto premesso in generale, la Corte d'appello in prima battura ha rigettato la domanda della ritenendo che: Pt_1
1) il ruolo di organizzatore del viaggio era riferibile al signor che, dalla Pt_3
brochure allegata, risultava la persona cui rivolgersi per la prenotazione e i pagamenti, avendo egli organizzato il pacchetto turistico, combinando i vari elementi del soggiorno e i correlati servizi turistici ricreativi, quali le escursioni, ed assumendo il ruolo di tour operator, quantunque non in forma professionale;
2) non risultava provato, non essendo la fattura idonea allo scopo, se la quota del
8 pacchetto inerente all'alloggio fosse stata versata direttamente dai villeggianti alla convenuta, ovvero per il tramite del nel suo ruolo di organizzatore del Pt_3
viaggio, ritenendo verosimile che l'agenzia di viaggi cui il si era rivolto Pt_3 avesse operato esclusivamente per l'acquisto del soggiorno alberghiero quale mero intermediario;
3) le circostanze che avevano condotto al sinistro attribuibile ad imperizia e imprudenza della guida responsabile dell'escursione avrebbero dovuto essere contestate all'effettivo organizzatore del viaggio ( che nei confronti del Pt_3 turista consumatore risponde per tutte le inadempienze inerenti al pacchetto venduto solidalmente con chi ha fornito il singolo servizio (guida).
Tale ricostruzione è stata censurata dalla suprema Corte.
Invero, dalla documentazione in atti è possibile evincere l'esistenza di un contratto turistico tra la e la sig.ra come dimostrato dai seguenti Controparte_1 Pt_1
documenti:
- proposta scritta (offerta-brochure) della contenente i requisiti Controparte_1
essenziali del contratto ovvero il prezzo diviso per categorie, la durata del soggiorno, il relativo hotel, i servizi turistici non accessori al trasporto e all'alloggio, tra i quali le due uscite con guida alpina per cui è causa;
- lettera di adesione fatta dal sig. a nome del gruppo (accettazione); Pt_3
- la fattura del 08/07/2007 n. 17 rilasciata dalla alla sig.ra , Controparte_1 Pt_1
quale prova del pagamento effettuato (non essendoci alcuna menzione a terzi).
Orbene, dalla dichiarazione sottoscritta del sig. datata il Parte_4
07/05/08 risulta che il medesimo aveva proposto ad un gruppo di amici e conoscenti un soggiorno da trascorrere nella località Prati di Tivo Teramo per il periodo che va dal 30 giugno all'otto giugno 2007. Al fine di trascorrere la vacanza lo stesso dichiara(va) di essersi prestato a contattare le strutture del posto, in particolare, di avere contattato la gestione dell'hotel MO in Prati di Tivo Pietracamela Teramo la quale, non avendo disponibilità presso la propria struttura, alla luce del rapporto di clientela sussistente tra il
e la gestione si (era) comunque prestata ed interessata a contattare le strutture Pt_3
e le persone del posto affinché potesse svolgersi il programma come riportato.
9 La gestione dell'hotel MO ha contattato la guida che, nelle CP_3 settimane antecedenti la vacanza è stata incontrata dal al fine di discutere e Pt_3 illustrare la parte del programma che la vedeva coinvolta e, specificatamente, le due uscite con arrampicata sulla parete di roccia compresa quella del 2/07/07 (confronta dichiarazione sottoscritta dal allegato alla produzione di primo grado Pt_3
e non contestata da controparte). Pt_1
Da tale dichiarazione risulta evidente che:
- vi era un pacchetto turistico comprensivo di soggiorno, pernottamento e due escursioni con l'ausilio di una guida (vedi brochure e fattura di pagamenti rilasciata dalla;
Controparte_1
- l'albergo e la guida erano stati contattati direttamente dall'Hotel MO gestito dalla collaborando all'iniziativa del sig. mero promotore Controparte_1 Pt_3
del soggiorno in montagna con annesse escursioni, tale da poter desumere la qualità di venditore del pacchetto turistico in capo alla Controparte_1
Come confermato dalla Corte di Legittimità, trova applicazione il d.lg. 111/95, il quale, agli artt. 1 e 2, stabilisce che ai pacchetti turistici aventi ad oggetto "i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" risulta(no) dalla prefissata combinazione di almeno due" degli elementi dalla norma stessi indicati, e cioè trasporto, alloggio o servizi turistici, a nulla rilevando la fatturazione separata, la quale - ex art. 2 comma II - "non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente decreto".
Orbene, come già in premessa precisato, a mente dell'art. 14, d.lg. 111/95 "In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
L'organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto
a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti."
Ora, secondo la Suprema Corte, l'espressione usata dal legislatore ("secondo le rispettive responsabilità") indica chiaramente che agente e tour operator non rispondono in via solidale nei confronti del cliente finale, bensì ciascuno per quanto di propria competenza. Nello specifico, l'agente: per il corretto
10 adempimento del mandato ad acquistare conferitogli dal cliente;
il tour operator: per il puntuale adempimento del contratto di viaggio direttamente concluso da quegli con il cliente finale.
L'assenza della solidarietà passiva tra agente e tour operator esclude che il primo possa esercitare nei confronti del secondo l'azione di regresso prevista dall'art. 1299 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, n.26694).
In ragione di quanto fin qui argomentato la risponde del danno CP_1
patito dalla sig.ra in occasione del sinistro per cui è causa essendo stato Pt_1 dimostrato che:
1) la sera prima dell'escursione la figlia della (sentita come teste) si era Pt_1
informata sul grado di difficoltà dell'escursione e sulla sua compatibilità con i problemi di salute della madre, ricevendo rassicurazioni in merito;
(riferiva in sede di escussione testi: Ricordo di essere stata presente alla riunione svoltasi il giorno prima dell'escursione in albergo;
in quell'occasione io chiesi al signor se riteneva che alla gita avrebbe potuto partecipare anche mia madre;
infatti CP_2 trattandosi di persona anziana che all'epoca aveva 68 anni e con alcuni problemi di salute -che ebbi cura di rappresentare alla guida- intendevo assicurarmi che nel partecipare all'escursione mia madre non corresse alcun rischio;
lo mi CP_2 rassicurò dicendomi che era un percorso adatto “anche ai bambini”.
Testimonianza della signora : preciso di avere conosciuto Testimone_1 la signora durante le vacanze in Abruzzo a Prati di Tivo;
durante la vacanza Pt_1 abbiamo effettuato diverse escursioni ad una delle quali ha partecipato la signora
la sera prima dell'escursione ci fu una riunione informativa con i partecipanti
Pt_1 alla gita;
in questa occasione venimmo rassicurati sul fatto che il percorso era semplice al punto tale da consentire la partecipazione alla gita anche ai bambini;
ricordo in particolare che la figlia della signora chiese se il percorso (fosse) adeguato (alla)
Pt_1 partecipazione dei suoi genitori in quanto persone anziane;
anche in questa occasione le risposte furono rassicuranti;
la guida si chiamava il giorno della gita la CP_2 signora cadde la prima volta in ragione delle foglie presenti lungo il percorso;
a
Pt_1 quel punto si affiancarono alla signora mio marito e la signora
Pt_1 CP_4 rappresentando alla guida che avrebbero proseguito un po' più lentamente in Per_1
11 ragione dell' occorso;
dopo un po' tuttavia la guida raggiungeva la dicendole Pt_1 che avrebbe dovuto seguire le sue indicazioni quanto altrimenti avrebbe rallentato il gruppo;
appena la signora cominciò a seguire la guida cadde la seconda volta perché
c'erano dei gradini in quanto il percorso andava diventando più sdrucciolevole, in discesa;
la guida invitava la signora al a rialzarsi dicendole che non era Pt_1 accaduto nulla;
la signora si rialzava ma ricadeva immediatamente al suolo;
da quel momento in poi veniva trasportata sino alla fine del percorso da mio marito e da un altro signore tale mentre la guida si allontanava per accompagnare gli altri Per_2 componenti sino alla fine del percorso;
preciso che non venne chiamato alcun soccorso;
giunti in albergo la guida consigliava la di applicare del ghiaccio sulla caviglia Pt_1
e si allontanava;
mio marito la portò in macchina al pronto soccorso sino a Teramo.
Inizialmente il percorso si presentava semplice, progressivamente tuttavia andava facendosi più complesso in quanto era in discesa, era stretto e vi erano dei gradini naturali e a me appariva pericoloso.
2) Emerge con chiarezza la responsabilità della guida sig. il CP_3
quale: ha sottovalutato l'effettiva difficoltà del percorso e la sua compatibilità con le condizioni fisiche della sig.ra ; ha allontanato la dagli Pt_1 Pt_1 altri due escursionisti che si erano incaricati di aiutarla durante il tragitto ed anzi ha insistito a che quest'ultima lo seguisse senza tener conto delle difficoltà della medesima emerse già con la prima caduta.
Pertanto, in applicazione dell'onere della prova come sopra evidenziato dall'art 14
Dlg.vo 111/95 (l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento
è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile) non avendo la dimostrato la non imputabilità del fatto Controparte_1
alla medesima (anzi dalla prova testimoniale è emerso il contrario), essa è chiamata a risarcire il danno subito dalla sig.ra quale consumatore a Pt_1
causa della fruizione del pacchetto turistico ai sensi degli artt. 1228 e 2049 cod. civ.,
(il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, anche qualora ai medesimi esclusivamente ascrivibili (Cass., sez. 3, 11/12/2012, n. 22619; Cass., sez. 3, 24/05/2006, n. 12362;
12 Cass., sez. 3, 04/03/2004, n. 4400; Cass., sez. U, 08/01/1999, n. 103), e ancorché non siano alle sue dipendenze (Cass., sez. 1, 21/02/1998, n. 1883; Cass., sez. 3,
20/04/1989, n. 1855).
Accertato l'an debeatur occorre ora verificare il quantum.
Agli atti di primo grado vi è CTP Del dottor di scala Antonio dalla quale si evince che a seguito del sinistro per cui è causa la signora riportò frattura trimalleolare Pt_1 del collo piede destro;
con indicazione di trattamento chirurgico di osteosintesi con placca e viti cui venne sottoposta il 4.7.2007.
Vi è compatibilità causale tra il sinistro ed il danno.
All'evento lesivo seguì un periodo di malattia di giorni 78 (settantotto) dal 14.9.2007 al
30/11/07; di questi sono considerati 30 (trenta) giorni di I.T.T. e 48 (quaranrotto) di LT.p.
Dalle lesioni sono residuati danni permanenti valutabili complessivamente nella percentuale del 9 (nove) o/o.
In rapporto all'età, sesso ed attitudini lavorative, le lesioni non incidono sulle capacità lavorative della perizianda.
Quanto al calcolo si procede con la Tabella di riferimento del Tribunale di Milano per l'anno 2024:
Età del danneggiato alla data del sinistro 68 anni
Percentuale di invalidità permanente 9%
Punto danno biologico € 2.438,24
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 609,56
Punto danno non patrimoniale € 3.047,80
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 48
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 14.593,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.241,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
13 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.760,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.210,00
Spese mediche € 9.517,40
Totale generale: € 33.968,40
Si è tenuto conto delle spese mediche documentate come in atti tutte connesse all'intervento chirurgico necessitato dalla frattura trimalleolare.
L'importo va ora devalutato al momento del sinistro e maggiorato degli interessi legali dal fatto al soddisfo secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 33.968,40
Dal mese di: giugno 2025
Al mese di: luglio 2007
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice giugno 2025: 121,3
Indice luglio 2007: 130,2
Raccordo Indici: 1,471
Indice di Devalutazione: 0,73
Totale Devalutazione: € 9.173,95
Importo Devalutato: € 24.794,45
La somma dev'essere ora maggiorata degli interessi legali dal sinistro al soddisfo secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 24.794,45
Data Iniziale: 02/07/2007
Data Finale: 30/06/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: luglio 2007
Scadenza Rivalutazione: giugno 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice alla Decorrenza: 130,2
Indice alla Scadenza: 121,3
14 Raccordo Indici: 1,471
Coefficiente di Rivalutazione: 1,37
Totale Rivalutazione: € 9.173,95
Capitale Rivalutato: € 33.968,40
Totale Colonna Giorni: 6573
Totale Interessi: € 8.048,51
Rivalutazione + Interessi: € 17.222,46
Capitale Rivalutato + Interessi: € 42.016,91
La somma dev'essere ora maggiorata degli interessi legali dal 01/07/2025 al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellata in riassunzione e liquidate secondo il DM 147/22, tenuto conto dello scaglione fino ad € 56.000,00 come segue:
per il primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7.616,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio innanzi alla Cassazione €1.063,00 per spese vive nonché € 5.513,00
per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio in riassunzione in appello in € 804,00 per spese vive nonché €
6.946,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
il tutto con attribuzione in favore dell'avv.to. Nicola Lauro antistatario.
Spettano altresì a le spese di CTP svolta in primo grado pari ad € Parte_1
200,00 oltre interessi al tasso legale dall'esborso al soddisfo.
PQM
La Corte di appello di Napoli ottava sezione civile in persona dei consiglieri in epigrafe indicati definitivamente pronunciando con riguardo al giudizio di riassunzione a seguito della Cassazione con rinvio della sentenza 865/2018 emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 21.02.2018, a conferma della sentenza n.
279/2012 del 30.5.2012 del Tribunale di Napoli così provvede:
15 1) accoglie l'appello e in riforma della sentenza di primo grado condanna la
[...]
in persona del liquidatore p.t. a risarcire il danno occorso a CP_1
in conseguenza del sinistro per cui è causa, quantificato in € Parte_1
42.016,91 oltre interessi legali dal 01/07/2025 al soddisfo;
2) condanna la in persona del liquidatore p.t. alla refusione delle Controparte_1
spese di lite in favore di , e per essa del procuratore antistatario Parte_1
Nicola Lauro, come segue: per il primo grado in € 545,00 per spese vive nonché € 7.616,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il grado di appello in € 804,00 per spese vive nonché € 6.946,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio innanzi alla Cassazione € 1.063,00 per spese vive nonché €
5.513,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
per il giudizio in riassunzione in appello in € 804,00 per spese vive nonché €
6.946,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge;
3) condanna la in persona del liquidatore p.t. a rifondere a CP_1 Pt_1
le spese di CTP svolta in primo grado pari ad € 200,00 oltre interessi al
[...]
tasso legale dall'esborso al soddisfo.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 18/07/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione, del Funzionario
UPP Dott.ssa . Persona_3
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