TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 15/10/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 598/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
(cod.fisc.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. e p. iva ) con l'avv. C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 STIPA DAVIDE e con domicilio eletto in Ascoli PI presso lo studio del difensore
-RICORRENTI contro
– SERVIZIO CP_1 Controparte_2
(P.Iva con l'avv. DI IANNI LUCILLA e con domicilio eletto presso lo
[...] P.IVA_3 studio dell' avv. A.Angelini in Ascoli PI, via Del Trivio n.1
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti si opponevano ai sensi degli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 22 l. 689/1981 avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della n. 62 del 13 marzo 2023 (doc. 2) relativo a sanzione per pretesa CP_1 violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione rov.le di Ascoli PI n. Parte_4 38047 del 13/11/2018 ed in particolare richiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. CP_2 CP_1 62 del 13 marzo 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio l'ente resistente il quale richiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata.
Alla prima udienza di comparizione parti del 17.7.2023 il Giudice sospendeva l'esecutività della ordinanza-ingiunzione opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione la nuova udienza del 11.01.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative. pagina 1 di 6 Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per non avere dimostrato la parte opponente la illegittimità della sanzione comminata dalla nella esistenza della CP_1 condotta sanzionata.
I fatti così come occorsi non sono in contestazione fra le parti e sono attestati dalla documentazione allegata dalla parte resistente.
L'impianto denominato Campolungo PI NS, sito nel Comune di Ascoli PI è di proprietà della PI NS che con contratto di appalto del 14/11/2002 per atto del notaio dott.ssa Per_1 (repertorio n.7079) ha trasferito la gestione dell'impianto alla società (All.n.1).
[...] CP_3
Detto impianto è stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale Titolo Unico n.1683 del 18/10/2017 (All.n.2).
Con nota verbale n. 0038047 del 13/11/2018 (All.n.3) l' , Dipartimento di Ascoli PI, ha Pt_4 contestato all'Ing. , quale responsabile tecnico di Picena Depur Scarl e trasgressore Parte_1 principale, al Dott. quale legale rappresentante della Picena Depur s.r.l, ed alla società Parte_2 Picena Depur scarl nonchè che al Dott. quale Presidente della PI NS ed Controparte_4 alla società PI NS , tutti quali obbligati in solido, la violazione dell'articolo 124 comma 10- parte terza del DLgs. 152/06 (“In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente”), sanzionata dal successivo art. 133 comma 3 (“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”) .
Tra le ulteriori prescrizioni il punto 5 recita “le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti e molestie, sviluppo di insetti o animali nocivi, e più in generale inconvenienti di carattere sanitario” .
In particolare, è stata riscontrata in occasione dei sopralluoghi “la presenza di emissioni odorigene moleste provenienti dalle vasche di equalizzazione poste all'inizio del ciclo depurativo”, in violazione delle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato ID 558392, datato 8/8/2017, alla AIA.
L'Amministrazione Regionale, esaminati gli scritti difensivi fatti pervenire dalla CP_3 (All.n.4), nonché dalla PI NS (All.n.5), svolte le audizioni personali (All.n.6), ritenute inadeguate le difese ivi formulate, con il decreto/ordinanza ingiunzione n. 62 del 13/3/2023 (All.n.7), ha ingiunto all'ingegner quale trasgressore principale, al dottor quale obbligato in Pt_1 Parte_2 solido ex art.6 comma 2 , ed alla società confluita nella società ed all'ente CP_3 Parte_3 PI NS, quali obbligati in solido ex art.6 comma 3, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000,00 oltre spese di notifica, archiviando invece la posizione del per mancata CP_4 contestazione da parte dell' a titolo di trasgressore in concorso con il anziché di Pt_4 Pt_1 responsabile in solido .
Sostiene la parte ricorrente che la pendenza e definizione a mezzo oblazione del procedimento penale comporti la estinzione della sanzione amministrativa in quanto la sanzione è penale è la medesima di quella sanzionata con l'ordinanza ingiunzione (“la presenza di emissioni odorigene moleste provenienti dalle vasche di equalizzazione poste all'inizio del ciclo depurativo”).
pagina 2 di 6 Ad avviso dei ricorrenti, essendosi il processo penale conclusosi con sentenza di oblazione, si sarebbe formato il giudicato in ordine alla natura di reato dei fatti in questione, con la conseguenza che, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 133 comma 3 del TUA, dovrebbe escludersi la applicazione di ogni sanzione amministrativa pecuniaria.
Ritiene il Giudice di aderire pienamente alla tesi della parte resistente per cui la predetta eccezione sia infondata.
L'illecito amministrativo di cui alla ordinanza-ingiunzione opposta tutela la salvaguardia ambientale, come attestato in numerosissime pronunce della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato: “la giurisprudenza di questa corte, poi, ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (Cass. 6598/1994, III sez.), all'inquinamento idrico (Cass. 13278/1998, I sez.), all'inquinamento elettromagnetico (Cass. 10475/2002, I sez.), e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità ex art. 9 della legge 689/81, tra la norma di cui all'art. 54, comma 2, del d.lgs. 152/99 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 c.p., trattandosi di norme dirette alla tutela di bene giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone”(cfr.Cass. 6419 del 11/2/2008).
I reati di cui all'art.137 e gli illeciti disciplinari di cui all'art.133 tutelano invece espressamente l'ambiente e possono essere realizzati solo dal titolare/gestore dello scarico.
Peraltro, essendo l'art.674 cp un reato di ampia portata , esso può astrattamente sussistere in tutte le fattispecie sanzionate dall'art.133 e/o 137 (Cass.18/10/2019 n.48406 “In tema di concorso tra fattispecie di reato, si conferma come il rapporto sussistente tra la contravvenzione di cui all'art. 674 cp e la fattispecie di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152/2006 (nonché più in generale con le disposizioni di cui al c.d. Testo Unico Ambientale) possa essere risolto avendo riguardo alla diversità strutturale tra le fattispecie, con la conseguente applicazione, in caso di ritenuta integrazione degli elementi costituitivi delle stesse, di entrambe le pene previste; allo stesso modo, quanto alla natura dell'art. 674 cp, si ribadisce la necessità di una condotta attiva – sia essa dolosa ovvero colposa – da parte dell'agente per l'integrazione della componente oggettiva della contravvenzione”) ancora (“Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso”-Cass.n. 25037 22/6/ 2011).
Il criterio di sussidarieta' o principio dell'assorbimento implica che quando vi siano due norme di cui una ha un maggior disvalore giuridico rispetto all'altra, si applica quella che ha il maggior disvalore; quindi tra due norme che tutelano lo stesso bene giuridico si applica quella che prevede l'offesa maggiore ( Cass.n.12340 del 23/3/2023 “Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento ermeneutico, il principio secondo cui la questione relativa all'esistenza di un conflitto apparente tra norme regolanti lo stesso ambito deve essere risolta mediante l'applicazione, in via esclusiva, del criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare la correlazione normativa effettuata dal legislatore. Va richiamato, sul punto, l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, che, da ultimo, hanno affermato: "Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore" (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, , Rv. 269668- 01)”. Per_2
pagina 3 di 6 Dai principi sopra esposti deriva che la clausola di sussidarietà (sia nel rapporto illecito amministrativo/reato, sia nel rapporto reato sanzionato in misura più/meno gravosa) prevista nel TUA faccia riferimento ai soli reati ambientali in particolar modo se previsti dal medesimo TUA, e non a reati generici che non tutelano espressamente l'ambiente con i quali possono ben concorrere.
L'illecito amministrativo, dunque, realizzato dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla autorizzazione unica ambientale, e quello penale, che ricorre ove si siano generate emissioni odorigene moleste, posso pacificamente concorrere, dando luogo non già ad un concorso apparente di norme penali e amministrative, bensì ad un concorso formale di illeciti.
Correttamente quindi l'Amministrazione ha irrogato la sanzione opposta nella presente opposizione, così come è infondata l'eccezione della ricorrente sulla esistenza del giudicato penale sulla qualificazione del fatto storico quale reato, per tutto quanto dedotto dalla parte resistente sul punto che si ritiene perfettamente condivisibile.
Sostengono altresì i ricorrenti che il fosse un dipendente di investito da Pt_1 CP_3 quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto, per cui il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi, nel caso di specie, unicamente nella persona giuridica di ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge citata;
CP_3 mentre nessun obbligo potrebbe essere posto a carico della persona fisica di a norma del Parte_2 comma 2 della medesima legge.
Assume sul punto la difesa della parte convenuta quanto segue.
Anzitutto si osserva che non sussiste alcun rapporto di alternatività tra le ipotesi di solidarietà tipizzate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 6 della L.n. 689/1981, trattandosi di fattispecie differenti e dotate di autonoma rilevanza che, quindi, - ove ne siano integrati i presupposti e gli estremi fattuali - possono concorrere tra loro.
Pertanto, posta la sicura sussistenza dell'obbligazione solidale della (quale società Parte_3 incorporante di Picena Depur srl), pacifica è anche la responsabilità in via solidale, ex art. 6 comma 2 L. 689/1981, del Dott. quale amministratore delegato all'epoca dei fatti investito di Parte_2 specifici compiti di direzione e vigilanza in materia di rispetto norme ambientali ( dalla visura camerale si desume: “le competenze e responsabilità di legge in materia di ambiente, di sicurezza ambientale e di gestione dei rifiuti”; - in particolare l'amministratore delegato potrà - … provvedere affinchè la gestione della piattaforma avvenga nel totale rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e nei limiti dell'autorizzazione provinciale vigente, verificare che i rifiuti accedenti ed in uscita dall'impianto siano conformi all'autorizzazione vigente…dovrà comunicare al consiglio di amministrazione le necessarie misure di adeguamento….provvedere alla puntuale applicazione della normativa che regola gli scarichi idrici e la relativa autorizzazione allo scarico…qualora l'adozione di adeguate misure e determinati provvedimenti siano ritenuti o divenuti necessari, indispensabili ed urgenti per evitare danni immediati a persone, cose o all'ambiente…dovrà adottare immediatamente tutte le misure ed i provvedimenti necessari anche in deroga alle limitazioni di poteri…” – All.n.8).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione amministrativa a carico del soggetto che non abbia adempiuto il dovere di diligenza e vigilanza non viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente, con elevato grado di autonomia, ad uno o più dipendenti della società, come nel caso dell'ing. in qualità di Pt_1 responsabile e direttore tecnico.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato “l'art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689, dal cui terzo comma si trae la regola della responsabilità diretta dell'autore della violazione di norme di legge che prevedono l'erogazione di sanzioni amministrative nonché della responsabilità solidale della persona giuridica qualora la violazione stessa sia ascrivibile a quest'ultima, allo scopo di rafforzare pagina 4 di 6 la portata precettiva delle singole disposizioni legislative che vietano o impongono determinati comportamenti, pena l'erogazione delle sanzioni, stabilisce che il soggetto sul quale incombe un dovere di vigilanza su un altro o su altri soggetti è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto … E poiché l'art. 6, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il componente del consiglio di amministratore di una società di capitali [nella fattispecie, a maggior ragione, l'amministratore delegato], chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società medesima” (Cass. 24/6/2004, n. 11751).
Principio ribadito espressamente in materia ambientale: “nonostante il conferimento di una valida delega di funzioni in materia ambientale, permane un obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante che non si sostanzia nel controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Da ciò deriva che se il delegante abbia contezza, o possa averla, facendo uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, sia pur diversa, posizione di garanzia, dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell'art. 40, secondo comma c.p.” (cfr. Cass. 27/5/2020, n. 15941 – 5/6/2020 n. 17174).
All'obbligo di vigilanza in capo al corrisponde l'onere del a relazionare con cadenza Pt_2 Pt_1 trimestrale, come si evince dalla visura camerale.
Dalla giurisprudenza sopra citata non può che desumersi l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla parte opponente.
Per quanto attiene al merito della vicenda, ritiene il Giudice che la sanzione di cui al provvedimento opposto sia stata irrogata per la violazione dell'obbligo, gravante sul gestore, di impedire la formazione di miasmi maleodoranti e molesti con ogni e opportuna misura e accorgimento a tal fine necessario.
Spetta al gestore dare prova di avere adottato ogni misura tecnicamente praticabile al fine di evitare la formazione delle esalazioni moleste e maleodoranti come prescritto dalla autorizzazione ambientale.
Peraltro, poichè opera la presunzione di colpa, sia pure relativa, a carico del gestore, a fronte dell'accertamento della obiettiva violazione del precetto, è sull'obbligato che grava l'onere di provare l' assenza di qualsiasi profilo di colpevolezza, con la conseguenza che, ove quella prova non sia fornita, l'illecito dovrà ritenersi integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
D'altro canto, l'incapacità del gestore di individuare la fonte delle emissioni odorigene e di risolvere il problema con l'adozione di idonei interventi costituisce essa stessa una prova della colpa della società e dei suoi preposti, né il fatto che dette criticità possano dipendere da una strutturale inadeguatezza dell'impianto vale ad escludere la responsabilità degli opponenti.
Non è emersa negli atti di causa alcuna iniziativa della al fine di individuare e rimuovere CP_5 le cause delle esalazioni, essendosi essa limitata a dare corso, peraltro dietro prescrizione vincolante dell'ente locale, ad un intervento di manutenzione ordinaria, effettuato in un'unica occasione, che non avrebbe risolto il problema.
D'altro canto, ed anche a prescindere dal fatto che le cause delle esalazioni vadano rinvenute nella mancata o inadeguata pulizia e manutenzione ordinaria delle vasche di equalizzazione ed anche ove le emissioni odorigene dipendessero da carenze impiantistiche, tanto non esimerebbe affatto la società pagina 5 di 6 incaricata della gestione dalla assunzione di concrete ed efficaci iniziative finalizzate ad ottenere la cessazione di esse.
Ritiene pertanto il Giudice perfettamente condivisibili le tesi difensive della parte resistente, con piena conferma della ingiunzione opposta.
Le spese legali possono compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto delle vicende processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata e conferma la piena legittimità del Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 62 del 13 marzo 2023 e conferma la relativa sanzione per violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione Prov.le di Ascoli PI n. 38047 del 13/11/2018 /OI n. 62 del 13/3/2023, nei Parte_4 confronti di tutti i coobbligati in solido.
Spese interamente compensate fra le parti.
Ascoli PI, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Mariani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paola Mariani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 598/2023 promossa da:
(cod.fisc.: ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. e p. iva ) con l'avv. C.F._2 Parte_3 P.IVA_1 P.IVA_2 STIPA DAVIDE e con domicilio eletto in Ascoli PI presso lo studio del difensore
-RICORRENTI contro
– SERVIZIO CP_1 Controparte_2
(P.Iva con l'avv. DI IANNI LUCILLA e con domicilio eletto presso lo
[...] P.IVA_3 studio dell' avv. A.Angelini in Ascoli PI, via Del Trivio n.1
-RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.3.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti si opponevano ai sensi degli artt. 6 d.lgs. 150/2011 e 22 l. 689/1981 avverso il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della n. 62 del 13 marzo 2023 (doc. 2) relativo a sanzione per pretesa CP_1 violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione rov.le di Ascoli PI n. Parte_4 38047 del 13/11/2018 ed in particolare richiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ dichiarare inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o annullabile e comunque infondato il Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. CP_2 CP_1 62 del 13 marzo 2023 per tutti i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio l'ente resistente il quale richiedeva il rigetto della opposizione in quanto infondata.
Alla prima udienza di comparizione parti del 17.7.2023 il Giudice sospendeva l'esecutività della ordinanza-ingiunzione opposta e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione la nuova udienza del 11.01.2024 con termine per il deposito di note conclusionali riepilogative. pagina 1 di 6 Ritiene il Giudice che l'opposizione non sia fondata e debba essere rigettata per non avere dimostrato la parte opponente la illegittimità della sanzione comminata dalla nella esistenza della CP_1 condotta sanzionata.
I fatti così come occorsi non sono in contestazione fra le parti e sono attestati dalla documentazione allegata dalla parte resistente.
L'impianto denominato Campolungo PI NS, sito nel Comune di Ascoli PI è di proprietà della PI NS che con contratto di appalto del 14/11/2002 per atto del notaio dott.ssa Per_1 (repertorio n.7079) ha trasferito la gestione dell'impianto alla società (All.n.1).
[...] CP_3
Detto impianto è stato autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale Titolo Unico n.1683 del 18/10/2017 (All.n.2).
Con nota verbale n. 0038047 del 13/11/2018 (All.n.3) l' , Dipartimento di Ascoli PI, ha Pt_4 contestato all'Ing. , quale responsabile tecnico di Picena Depur Scarl e trasgressore Parte_1 principale, al Dott. quale legale rappresentante della Picena Depur s.r.l, ed alla società Parte_2 Picena Depur scarl nonchè che al Dott. quale Presidente della PI NS ed Controparte_4 alla società PI NS , tutti quali obbligati in solido, la violazione dell'articolo 124 comma 10- parte terza del DLgs. 152/06 (“In relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente”), sanzionata dal successivo art. 133 comma 3 (“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, e di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 2, effettui o mantenga uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione o fissate ai sensi dell'articolo 107, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da millecinquecento euro a quindicimila euro”) .
Tra le ulteriori prescrizioni il punto 5 recita “le modalità di scarico nel corso d'acqua e la gestione dell'impianto devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti e molestie, sviluppo di insetti o animali nocivi, e più in generale inconvenienti di carattere sanitario” .
In particolare, è stata riscontrata in occasione dei sopralluoghi “la presenza di emissioni odorigene moleste provenienti dalle vasche di equalizzazione poste all'inizio del ciclo depurativo”, in violazione delle prescrizioni di cui al punto 5 dell'Allegato ID 558392, datato 8/8/2017, alla AIA.
L'Amministrazione Regionale, esaminati gli scritti difensivi fatti pervenire dalla CP_3 (All.n.4), nonché dalla PI NS (All.n.5), svolte le audizioni personali (All.n.6), ritenute inadeguate le difese ivi formulate, con il decreto/ordinanza ingiunzione n. 62 del 13/3/2023 (All.n.7), ha ingiunto all'ingegner quale trasgressore principale, al dottor quale obbligato in Pt_1 Parte_2 solido ex art.6 comma 2 , ed alla società confluita nella società ed all'ente CP_3 Parte_3 PI NS, quali obbligati in solido ex art.6 comma 3, il pagamento della sanzione pecuniaria di € 2.000,00 oltre spese di notifica, archiviando invece la posizione del per mancata CP_4 contestazione da parte dell' a titolo di trasgressore in concorso con il anziché di Pt_4 Pt_1 responsabile in solido .
Sostiene la parte ricorrente che la pendenza e definizione a mezzo oblazione del procedimento penale comporti la estinzione della sanzione amministrativa in quanto la sanzione è penale è la medesima di quella sanzionata con l'ordinanza ingiunzione (“la presenza di emissioni odorigene moleste provenienti dalle vasche di equalizzazione poste all'inizio del ciclo depurativo”).
pagina 2 di 6 Ad avviso dei ricorrenti, essendosi il processo penale conclusosi con sentenza di oblazione, si sarebbe formato il giudicato in ordine alla natura di reato dei fatti in questione, con la conseguenza che, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 133 comma 3 del TUA, dovrebbe escludersi la applicazione di ogni sanzione amministrativa pecuniaria.
Ritiene il Giudice di aderire pienamente alla tesi della parte resistente per cui la predetta eccezione sia infondata.
L'illecito amministrativo di cui alla ordinanza-ingiunzione opposta tutela la salvaguardia ambientale, come attestato in numerosissime pronunce della Suprema Corte, che ha ripetutamente affermato: “la giurisprudenza di questa corte, poi, ha ravvisato la possibilità del concorso tra l'art. 674 c.p. e le norme speciali in materia ambientale con riferimento all'inquinamento atmosferico (Cass. 6598/1994, III sez.), all'inquinamento idrico (Cass. 13278/1998, I sez.), all'inquinamento elettromagnetico (Cass. 10475/2002, I sez.), e questo Collegio rileva che non sussiste rapporto di specialità ex art. 9 della legge 689/81, tra la norma di cui all'art. 54, comma 2, del d.lgs. 152/99 (effettuazione di scarichi di acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione) e quella di cui all'art. 674 c.p., trattandosi di norme dirette alla tutela di bene giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto esula dalla previsione della fattispecie sanzionata in via amministrativa il fatto di avere cagionato offesa o molestia alle persone”(cfr.Cass. 6419 del 11/2/2008).
I reati di cui all'art.137 e gli illeciti disciplinari di cui all'art.133 tutelano invece espressamente l'ambiente e possono essere realizzati solo dal titolare/gestore dello scarico.
Peraltro, essendo l'art.674 cp un reato di ampia portata , esso può astrattamente sussistere in tutte le fattispecie sanzionate dall'art.133 e/o 137 (Cass.18/10/2019 n.48406 “In tema di concorso tra fattispecie di reato, si conferma come il rapporto sussistente tra la contravvenzione di cui all'art. 674 cp e la fattispecie di cui all'art. 137 d.lgs. n. 152/2006 (nonché più in generale con le disposizioni di cui al c.d. Testo Unico Ambientale) possa essere risolto avendo riguardo alla diversità strutturale tra le fattispecie, con la conseguente applicazione, in caso di ritenuta integrazione degli elementi costituitivi delle stesse, di entrambe le pene previste; allo stesso modo, quanto alla natura dell'art. 674 cp, si ribadisce la necessità di una condotta attiva – sia essa dolosa ovvero colposa – da parte dell'agente per l'integrazione della componente oggettiva della contravvenzione”) ancora (“Il reato di getto pericoloso di cose può concorrere con i reati di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152) e di scarico di reflui industriali senza autorizzazione (art. 137, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152), purché si accerti la potenziale offensività del rifiuto o del refluo e che il getto avvenga in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato di comune o altrui uso”-Cass.n. 25037 22/6/ 2011).
Il criterio di sussidarieta' o principio dell'assorbimento implica che quando vi siano due norme di cui una ha un maggior disvalore giuridico rispetto all'altra, si applica quella che ha il maggior disvalore; quindi tra due norme che tutelano lo stesso bene giuridico si applica quella che prevede l'offesa maggiore ( Cass.n.12340 del 23/3/2023 “Costituisce, invero, espressione di un consolidato orientamento ermeneutico, il principio secondo cui la questione relativa all'esistenza di un conflitto apparente tra norme regolanti lo stesso ambito deve essere risolta mediante l'applicazione, in via esclusiva, del criterio di specialità previsto dall'art. 15 c.p., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare la correlazione normativa effettuata dal legislatore. Va richiamato, sul punto, l'arresto chiarificatore delle Sezioni Unite, che, da ultimo, hanno affermato: "Nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore" (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, , Rv. 269668- 01)”. Per_2
pagina 3 di 6 Dai principi sopra esposti deriva che la clausola di sussidarietà (sia nel rapporto illecito amministrativo/reato, sia nel rapporto reato sanzionato in misura più/meno gravosa) prevista nel TUA faccia riferimento ai soli reati ambientali in particolar modo se previsti dal medesimo TUA, e non a reati generici che non tutelano espressamente l'ambiente con i quali possono ben concorrere.
L'illecito amministrativo, dunque, realizzato dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui alla autorizzazione unica ambientale, e quello penale, che ricorre ove si siano generate emissioni odorigene moleste, posso pacificamente concorrere, dando luogo non già ad un concorso apparente di norme penali e amministrative, bensì ad un concorso formale di illeciti.
Correttamente quindi l'Amministrazione ha irrogato la sanzione opposta nella presente opposizione, così come è infondata l'eccezione della ricorrente sulla esistenza del giudicato penale sulla qualificazione del fatto storico quale reato, per tutto quanto dedotto dalla parte resistente sul punto che si ritiene perfettamente condivisibile.
Sostengono altresì i ricorrenti che il fosse un dipendente di investito da Pt_1 CP_3 quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto, per cui il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi, nel caso di specie, unicamente nella persona giuridica di ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge citata;
CP_3 mentre nessun obbligo potrebbe essere posto a carico della persona fisica di a norma del Parte_2 comma 2 della medesima legge.
Assume sul punto la difesa della parte convenuta quanto segue.
Anzitutto si osserva che non sussiste alcun rapporto di alternatività tra le ipotesi di solidarietà tipizzate nel secondo e nel terzo comma dell'art. 6 della L.n. 689/1981, trattandosi di fattispecie differenti e dotate di autonoma rilevanza che, quindi, - ove ne siano integrati i presupposti e gli estremi fattuali - possono concorrere tra loro.
Pertanto, posta la sicura sussistenza dell'obbligazione solidale della (quale società Parte_3 incorporante di Picena Depur srl), pacifica è anche la responsabilità in via solidale, ex art. 6 comma 2 L. 689/1981, del Dott. quale amministratore delegato all'epoca dei fatti investito di Parte_2 specifici compiti di direzione e vigilanza in materia di rispetto norme ambientali ( dalla visura camerale si desume: “le competenze e responsabilità di legge in materia di ambiente, di sicurezza ambientale e di gestione dei rifiuti”; - in particolare l'amministratore delegato potrà - … provvedere affinchè la gestione della piattaforma avvenga nel totale rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e nei limiti dell'autorizzazione provinciale vigente, verificare che i rifiuti accedenti ed in uscita dall'impianto siano conformi all'autorizzazione vigente…dovrà comunicare al consiglio di amministrazione le necessarie misure di adeguamento….provvedere alla puntuale applicazione della normativa che regola gli scarichi idrici e la relativa autorizzazione allo scarico…qualora l'adozione di adeguate misure e determinati provvedimenti siano ritenuti o divenuti necessari, indispensabili ed urgenti per evitare danni immediati a persone, cose o all'ambiente…dovrà adottare immediatamente tutte le misure ed i provvedimenti necessari anche in deroga alle limitazioni di poteri…” – All.n.8).
Inoltre, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, l'obbligo solidale per il pagamento della sanzione amministrativa a carico del soggetto che non abbia adempiuto il dovere di diligenza e vigilanza non viene meno neppure nell'ipotesi di attribuzioni assegnate espressamente, con elevato grado di autonomia, ad uno o più dipendenti della società, come nel caso dell'ing. in qualità di Pt_1 responsabile e direttore tecnico.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato “l'art. 6 l. 24 novembre 1981, n. 689, dal cui terzo comma si trae la regola della responsabilità diretta dell'autore della violazione di norme di legge che prevedono l'erogazione di sanzioni amministrative nonché della responsabilità solidale della persona giuridica qualora la violazione stessa sia ascrivibile a quest'ultima, allo scopo di rafforzare pagina 4 di 6 la portata precettiva delle singole disposizioni legislative che vietano o impongono determinati comportamenti, pena l'erogazione delle sanzioni, stabilisce che il soggetto sul quale incombe un dovere di vigilanza su un altro o su altri soggetti è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto … E poiché l'art. 6, secondo comma, l. 24 novembre 1981 n. 689 prevede la responsabilità solidale di chi viola il dovere di vigilanza, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, il componente del consiglio di amministratore di una società di capitali [nella fattispecie, a maggior ragione, l'amministratore delegato], chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere, con ampia autonomia, da altro soggetto che aveva agito per conto della società medesima” (Cass. 24/6/2004, n. 11751).
Principio ribadito espressamente in materia ambientale: “nonostante il conferimento di una valida delega di funzioni in materia ambientale, permane un obbligo di vigilanza in capo al soggetto delegante che non si sostanzia nel controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, essendo invece richiesto di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato. Da ciò deriva che se il delegante abbia contezza, o possa averla, facendo uso della diligenza richiesta a chi continua a ricoprire una, sia pur diversa, posizione di garanzia, dell'inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso risponde dei reati commessi dal delegato ai sensi dell'art. 40, secondo comma c.p.” (cfr. Cass. 27/5/2020, n. 15941 – 5/6/2020 n. 17174).
All'obbligo di vigilanza in capo al corrisponde l'onere del a relazionare con cadenza Pt_2 Pt_1 trimestrale, come si evince dalla visura camerale.
Dalla giurisprudenza sopra citata non può che desumersi l'infondatezza dell'eccezione formulata dalla parte opponente.
Per quanto attiene al merito della vicenda, ritiene il Giudice che la sanzione di cui al provvedimento opposto sia stata irrogata per la violazione dell'obbligo, gravante sul gestore, di impedire la formazione di miasmi maleodoranti e molesti con ogni e opportuna misura e accorgimento a tal fine necessario.
Spetta al gestore dare prova di avere adottato ogni misura tecnicamente praticabile al fine di evitare la formazione delle esalazioni moleste e maleodoranti come prescritto dalla autorizzazione ambientale.
Peraltro, poichè opera la presunzione di colpa, sia pure relativa, a carico del gestore, a fronte dell'accertamento della obiettiva violazione del precetto, è sull'obbligato che grava l'onere di provare l' assenza di qualsiasi profilo di colpevolezza, con la conseguenza che, ove quella prova non sia fornita, l'illecito dovrà ritenersi integrato sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.
D'altro canto, l'incapacità del gestore di individuare la fonte delle emissioni odorigene e di risolvere il problema con l'adozione di idonei interventi costituisce essa stessa una prova della colpa della società e dei suoi preposti, né il fatto che dette criticità possano dipendere da una strutturale inadeguatezza dell'impianto vale ad escludere la responsabilità degli opponenti.
Non è emersa negli atti di causa alcuna iniziativa della al fine di individuare e rimuovere CP_5 le cause delle esalazioni, essendosi essa limitata a dare corso, peraltro dietro prescrizione vincolante dell'ente locale, ad un intervento di manutenzione ordinaria, effettuato in un'unica occasione, che non avrebbe risolto il problema.
D'altro canto, ed anche a prescindere dal fatto che le cause delle esalazioni vadano rinvenute nella mancata o inadeguata pulizia e manutenzione ordinaria delle vasche di equalizzazione ed anche ove le emissioni odorigene dipendessero da carenze impiantistiche, tanto non esimerebbe affatto la società pagina 5 di 6 incaricata della gestione dalla assunzione di concrete ed efficaci iniziative finalizzate ad ottenere la cessazione di esse.
Ritiene pertanto il Giudice perfettamente condivisibili le tesi difensive della parte resistente, con piena conferma della ingiunzione opposta.
Le spese legali possono compensarsi integralmente fra le parti tenuto conto delle vicende processuali fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'opposizione in quanto indimostrata e conferma la piena legittimità del Decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale della Regione Marche n. 62 del 13 marzo 2023 e conferma la relativa sanzione per violazione al D.Lgs. 152/2006 parte terza su contestazione Prov.le di Ascoli PI n. 38047 del 13/11/2018 /OI n. 62 del 13/3/2023, nei Parte_4 confronti di tutti i coobbligati in solido.
Spese interamente compensate fra le parti.
Ascoli PI, 17 marzo 2025
Il Giudice dott. Paola Mariani
pagina 6 di 6