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Sentenza 8 maggio 2024
Sentenza 8 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/05/2024, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Volla (NA) al Viale Vesuvio n. 122, presso lo studio degli avv.ti
Anna Franca Somma e Salvatore Ambrosetti, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco di Stabia, alla Via Roma, 50 presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Palomba, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc le parti chiedevano pronuncia sul solo status e concessione termini ex art 183, comma 6 cpc per il prosieguo dell'istruttoria.
Il P.M. in data 22-4-2024 concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il
31.8.2004 con , evidenziando che dall'unione erano Controparte_1 nati due figli, , nato il [...], e , il 27.03.2015. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda deduceva che in data 25.11.2019 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi a seguito di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e che le parti avevano concordato l'affido congiunto dei minori, con residenza presso la casa coniugale sita in Torre del Greco, abitata dal lunedì al giovedì dal padre e dal giovedì alla domenica dalla madre, la quale si era trasferita a Milano per lavoro nel 2018 e tornava ogni weekend presso i figli.
Aggiungeva che, nei periodi di assenza della , il soleva lasciare la Pt_1 CP_1 figlia dalla nonna materna, molto anziana e malata, sia di notte che di giorno, Per_2 mentre il figlio restava spesso a casa da solo, anche quando il padre tornava a Per_1 tarda notte.
Pertanto, affermando che il regime visite concordato in separazione non era più consono agli interessi dei figli e alle esigenze lavorative della madre, la ricorrente chiedeva di affidare i minori a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Lodi, di determinare il regime visite del padre con un contributo a carico di questi di euro 1.000,00 per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie e di disporre la vendita della casa coniugale in Torre del Greco.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma contestava quanto dedotto da controparte in ordine al rapporto padre- figli e, pertanto, chiedeva, previa nomina di una ctu per l'ascolto dei minori, di confermare quanto disposto in sede di separazione, e solo in subordine, in caso di collocamento dei minori presso la madre, di disporre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli proporzionato alle proprie possibilità economiche.
All'udienza di comparizione, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, disposto l'ascolto di entrambi i figli della coppia, il Presidente confermava l'affido congiunto dei minori con collocazione privilegiata del figlio presso il padre in Torre del Per_1
Greco e della figlia presso la madre in Lodi, articolando il regime visite in Per_2 conformità alla distanza abitativa tra le parti e le esigenze dei minori. Nominava, infine, il G.I., innanzi al quale, depositate dalle parti memorie in cui ribadivano le iniziali richieste, il resistente domandava di rimettere la causa in decisione sul solo status. Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio previa richiesta di parere al PM.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi più di sei mesi dal 23.10.2019, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale concluso con decreto n.9394/2019 del 25.11.2019 ed essendo da quel momento perdurato lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa ai profili economici ed avendo le parti depositato nel termine richiesto assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa, con separata ordinanza in pari data, va rimessa sul ruolo dinanzi all'istruttore per gli ulteriori adempimenti.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da in data 1.2.2023 Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del
Greco in data 31.8.2004 da , nata il [...] in [...] e Parte_1
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 368, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 6-5-2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 578 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
T R A
, nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata in Volla (NA) al Viale Vesuvio n. 122, presso lo studio degli avv.ti
Anna Franca Somma e Salvatore Ambrosetti, dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
nato il [...] a [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Torre del Greco di Stabia, alla Via Roma, 50 presso lo studio dell'Avv. Maria Elena Palomba, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte depositate ex art. 127 ter cpc le parti chiedevano pronuncia sul solo status e concessione termini ex art 183, comma 6 cpc per il prosieguo dell'istruttoria.
Il P.M. in data 22-4-2024 concludeva perché fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo l'affido condiviso della prole, con residenza privilegiata presso la madre, ponendo a carico del padre un congruo assegno di mantenimento e con regolamentazione del diritto di visita secondo il regime ordinario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.2.2023 chiedeva pronunciarsi la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del Greco il
31.8.2004 con , evidenziando che dall'unione erano Controparte_1 nati due figli, , nato il [...], e , il 27.03.2015. Per_1 Per_2
A fondamento della domanda deduceva che in data 25.11.2019 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi a seguito di comparizione degli stessi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata e che le parti avevano concordato l'affido congiunto dei minori, con residenza presso la casa coniugale sita in Torre del Greco, abitata dal lunedì al giovedì dal padre e dal giovedì alla domenica dalla madre, la quale si era trasferita a Milano per lavoro nel 2018 e tornava ogni weekend presso i figli.
Aggiungeva che, nei periodi di assenza della , il soleva lasciare la Pt_1 CP_1 figlia dalla nonna materna, molto anziana e malata, sia di notte che di giorno, Per_2 mentre il figlio restava spesso a casa da solo, anche quando il padre tornava a Per_1 tarda notte.
Pertanto, affermando che il regime visite concordato in separazione non era più consono agli interessi dei figli e alle esigenze lavorative della madre, la ricorrente chiedeva di affidare i minori a entrambi i genitori con collocazione privilegiata presso la madre in Lodi, di determinare il regime visite del padre con un contributo a carico di questi di euro 1.000,00 per i figli, oltre alla metà delle spese straordinarie e di disporre la vendita della casa coniugale in Torre del Greco.
Si costituiva , il quale aderiva alla domanda di Controparte_1 divorzio, ma contestava quanto dedotto da controparte in ordine al rapporto padre- figli e, pertanto, chiedeva, previa nomina di una ctu per l'ascolto dei minori, di confermare quanto disposto in sede di separazione, e solo in subordine, in caso di collocamento dei minori presso la madre, di disporre a proprio carico un contributo al mantenimento dei figli proporzionato alle proprie possibilità economiche.
All'udienza di comparizione, resosi infruttuoso il tentativo di conciliazione, disposto l'ascolto di entrambi i figli della coppia, il Presidente confermava l'affido congiunto dei minori con collocazione privilegiata del figlio presso il padre in Torre del Per_1
Greco e della figlia presso la madre in Lodi, articolando il regime visite in Per_2 conformità alla distanza abitativa tra le parti e le esigenze dei minori. Nominava, infine, il G.I., innanzi al quale, depositate dalle parti memorie in cui ribadivano le iniziali richieste, il resistente domandava di rimettere la causa in decisione sul solo status. Pertanto, precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio previa richiesta di parere al PM.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi più di sei mesi dal 23.10.2019, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del
Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale concluso con decreto n.9394/2019 del 25.11.2019 ed essendo da quel momento perdurato lo stato di separazione.
Inoltre, considerato che entrambe le parti hanno ribadito la volontà di ottenere il divorzio, si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Dovendo il giudizio proseguire per l'ulteriore istruttoria relativa ai profili economici ed avendo le parti depositato nel termine richiesto assegnazione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa, con separata ordinanza in pari data, va rimessa sul ruolo dinanzi all'istruttore per gli ulteriori adempimenti.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando in via non definitiva sul ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio depositato da in data 1.2.2023 Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Torre del
Greco in data 31.8.2004 da , nata il [...] in [...] e Parte_1
, nato il [...] in [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torre del Greco per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (atto n. 368, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
c) spese al definitivo.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio il 6-5-2024
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano