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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 21/02/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 861 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito l'appello n. 873 del 2022 posta in decisione all'udienza del 24 settembre
2024 e promossa
DA
e con gli Avvocati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
VALENTINI ALDO e PIERINI PAOLO, domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANFREDI MARCO VIA Controparte_1 C.F._3
GIANNELLI 22 60123 ANCONA
APPELLANTE
con l'Avv. MARASCA GABRIELE, domicilio CP_2 C.F._4
digitale
POSTE ASSICURA S.P.A. l'Avv. GIORGIO GRASSO, domicilio digitale PartitaIVA_1
pagina 1 di 7 con l'Avv. Controparte_3 P.IVA_2 [...]
domicilio digitale Parte_3
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO
CON IL CERTIFICATO N. A121C473175-LB con l'Avv. STEFANO NOCETI, P.IVA_3
domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.534/2022 del 13/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , dopo aver svolto un ATP (n.1258/2020 RG) hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
progettista e direttore dei lavori arch. e il collaudatore ing. incaricati Controparte_1 CP_2 CP_2
ciascuno per il dedotto ruolo, di seguire lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà degli attori, chiedendo la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi corrisposti.
I due convenuti si sono costituiti per chiedere il rigetto delle domande avversarie, chiamando in manleva, l'ing. le compagnie Lloyd's Insurance Company S.A. e Società Reale Mutua di CP_2
Assicurazione, e l'arch. la compagnia Poste Assicura spa. CP_1
Tutte le compagnie di assicurazione si sono costituite in giudizio negando la copertura.
Il Tribunale ha così deciso:
1) dichiara risolto il contratto professionale tra gli attori e e il convenuto Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna a risarcire a e i danni quantificati in complessivi Controparte_1 Parte_1 Parte_2
220.411,18 (euro 74.285,72 + euro 146.125,46), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna a restituire a e il compenso incassato pari a euro Controparte_1 Parte_1 Parte_2
43.737,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
4) rigetta le domande avanzate dagli attori e contro il convenuto Parte_1 Parte_2 CP_2
5) rigetta la domanda di manleva avanzata da contro la terza chiamata Poste Assicura Controparte_1
spa;
6) condanna a rifondere agli attori e e alla terza chiamata Poste Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Assicura spa le spese di causa liquidate per gli attori in euro 1.241,00 per esborsi, euro 6.782,94 per pagina 2 di 7 spese del consulente di parte, euro 20.000,00 per compenso del difensore (inclusa la fase di ATP), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti come per legge e per la terza chiamata in euro 17.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti come per legge;
7) le spese di causa sono compensate tra le altre parti;
8) pone le spese del c.t.u. ing. definitivamente a carico di , il quale Persona_1 Controparte_1
dovrà rimborsarle agli attori.
Hanno appellato la sentenza e affidando il gravame a tre motivi, da cui il Parte_1 Parte_2
fascicolo rg. n. 861 del 2022; ha pure appellato la sentenza el pari affidando il Controparte_1
gravame a tre motivi, da cui il fascicolo rg. n. 873 del 2022; si sono costituiti resistendo gli appellati.
I due appelli sono stati riuniti con ordinanza del 9 maggio 2023.
Primo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Parte_2
rigettato la domanda attorea nei confronti del convenuto ing. - violazione degli CP_4
artt. 2229-2232-2236 c.c. art. 9 d.m. 17.1.2018 e circolare 21.1.2019 n. 7) – difetto di motivazione
Lamentano gli appellanti che l'Ing. si è recato solo in data 10.04.2020 nel cantiere, quindi CP_2
coevamente rispetto alle prime contestazioni avanzate dagli stessi con la pec in data 7-14.4.2020, con la quale chiedevano spiegazioni sull'andamento dei lavori e nominavano loro perito l'Ing. Per_2
Precisano gli appellanti che all'epoca la costruzione non era, come rilevato erroneamente dal giudicante, nelle sue fasi iniziali, bensì in uno stato avanzato, non dissimile da quello visionato dall'ing. perito di parte e poi dal CTU dell'Atp. Persona_3
Tanto è vero che la relazione dell'ing. fu terminata ai primi di maggio 2020 ed evidenziava gli Per_2
stessi difetti di esecuzione dei lavori constatati dal CTU per circa € 200.000.
L'ing. quindi come collaudatore avrebbe dovuto non solo segnalare una serie di interventi da CP_2
eseguire ai fini dei dovuti ripristini di opere strutturali erroneamente eseguite, ma avrebbe altresì dovuto seguire la realizzazione delle opere nel momento della loro esecuzione, valutare le componenti strutturali di cui al progetto erroneamente eseguite all'atto della esecuzione, sospendere i lavori e pretendere la immediata riduzione in pristino.
Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
L'Ing. ha assunto la funzione di collaudatore il 23 maggio 2019, sottoscrivendo l'apposita CP_2
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 67 del T.U. EDizia e prodotta sua doc. 4 bis dagli appellanti.
In tale documento, rilasciato al committente, l'Ingegnere dichiara:
- di accettare l'incarico di collaudatore
- di essere iscritto all'albo professionale da oltre 10 anni,
pagina 3 di 7 - di non aver preso parte alla progettazione delle opere,
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori,
- che effettuerà il collaudo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di avvenuto completamento delle opere.
In primo luogo, considerando che al collaudatore la legge impone di astenersi dal dirigere o eseguire le opere da collaudare (ed a tal fine richiede la dichiarazione di cui sopra) non si può considerare sua negligenza non aver partecipato ai lavori (in disparte la mancanza di prova di comunicazione dell'inizio degli stessi al collaudatore).
Del resto, la prima contestazione avanzata dagli appellanti il 7 aprile 2020, neppure fu diretta all'Amico.
In ogni caso, evocato l'Amico come terzo imparziale (come dev'essere il collaudatore) a verificare la correttezza delle opere fino a tal momento eseguite, dopo la contestazione del 7 aprile 2020, egli non si
è sottratto, e, come risulta dal verbale del 10 aprile del 2020, ha constatato le criticità esistenti e dato disposizioni per emendarle.
Nessuna norma attribuisce al Collaudatore di sospendere i lavori, che, peraltro, dopo il 10 aprile 2020 non sono proseguiti, posto che, come constatato dallo stesso appellante, i lavori dopo la data del
10.4.2020 non progredirono più, ed erano dunque quelli stessi esaminati e descritti dal CTP ing. Per_2
due settimane dopo e dal CTU in corso di ATP.
Secondo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella qualificazione Parte_1 Parte_2
della domanda attorea e nella parte in cui non ha respinto l'operatività delle polizze dei convenuti arch. e ing. violazione degli artt. 1322 - 1341 – 2965 Controparte_1 CP_4
c.c. in tema di clausole claims made contenute nel contratto n. 10000603330 di poste assicura
s.p.a.
Il presente motivo di appello è inammissibile, in quanto e non hanno azione diretta contro Pt_1 Pt_2
le compagnie assicurative dei loro professionisti.
Terzo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella qualificazione Parte_1 Parte_2
dell'emendatio libelli operata dagli attori con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - violazione ed erronea interpretazione degli artt. 1655 -1667-1668 - 1669 c.c.
Anche questo motivo, che chiede riforma della sentenza nella parte in cui ha negato l'applicabilità della disciplina della responsabilità solidale dei convenuti è assorbito, posto che, esclusa la responsabilità dell'Amico, è evidente che non v'è luogo a discutere di solidarietà.
Primo motivo di appello errato rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. CP_1
pagina 4 di 7 Sostiene l'appellante che il primo giudice ha erroneamente rigettato l'eccezione che indica come competente per la presente controversia il Tribunale di Ancona, sia ai sensi dell'art. 18 c.p.c., che dell'art. 20 c.p.c. Inoltre trattandosi di obbligazione non liquida, non essendo infatti sufficiente la indicazione dell'importo da parte dell'attore, sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, come chiarito dalla S.C. secondo cui “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”. (Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 13/09/2016 n° 17989).
L'eccezione non ha pregio, la causa ha ad oggetto l'inadempimento di obbligazione sorta e da eseguirsi nel comune di Fano, che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Pesaro.
Secondo motivo di appello errata declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del CP_1
CP_5
l'appellante che il primo giudice lo ha considerato unico responsabile dei difetti accertati, che
[...]
avrebbero dovuto essere invece imputati all'impresa esecutrice ED EB snc.
Il primo giudice tuttavia, non ha ritenuto il esclusivo responsabile ma ha ben chiarito che il CP_1
fatto che alcuni errori commessi in fase di esecuzione dell'opera possano essere imputati anche all'impresa appaltatrice non esclude la responsabilità del DL, in quanto i due soggetti sono entrambi obbligati in via solidale rispetto ai committenti durante la realizzazione dell'opera, ciascuno secondo le proprie competenze. Peraltro non si può qui discutere della distribuzione delle quote di responsabilità nei rapporti interni tra appaltatore e professionista posto che l'impresa esecutrice - la sub-appaltatrice
ED AN snc non è parte del giudizio, né può imputarsi abuso nell'esercizio ndel potere discrezionale lui attribuito dall'art. 102 c.p.c. l'avere il primo giudice precluso la chiamata contro parte che non è litisconsorte necessario, avuto riguardo alla necessità del rispetto dei principi regolatori del giusto processo, al fine di raggiungere l'equilibrio tra ragionevole durata ed efficienza e ciò a discapito della chiamata in causa del terzo non litisconsorte necessario, che determinerebbe un inevitabile cospicuo aumento della durata del processo.
Terzo motivo di appello sulla non operatività della polizza assicurativa stipulata CP_1
dall'arch. . Controparte_1
pagina 5 di 7 Il sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la copertura assicurativa, CP_1
riconoscendo efficacia alla clausola “claims made” presente nel contratto assicurativo e che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per difetto di causa e contrarietà a norme imperative e per il fatto che la stessa comporta la totale assenza del rischio.
In verità la Suprema Corte ha reiteratamente ribadito la legittimità di tale clausola, rilevando che essa ha la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, collegando l'insorgenza dell'indennizzo e, di conseguenza, l'obbligo di manleva, alla concomitante ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato. La richiesta del danneggiato rappresenta quindi un elemento concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, delineando così l'appartenenza strutturale del fenomeno claims al modello di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal primo comma dell' articolo 1917 c.c. , all'interno del più ampio contesto dell'assicurazione contro i danni ( art. 1904 c.c. ), di cui la clausola claims made fa pienamente parte. (cfr. recente Cassazione 2024, n. 3123).
In definitiva, entrambi gli appelli devono rigettarsi, con condanna alle spese degli appellanti, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e contro Parte_4 Controparte_1 CP_4 [...]
Controparte_6
., così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna gli appellanti e in Parte_4 Controparte_1
solido alle spese del grado, in favore di CP_4 [...]
che liquida in Controparte_6
euro 12.500,00,00 ciascuno, oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo agli appellanti la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 861 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, cui è riunito l'appello n. 873 del 2022 posta in decisione all'udienza del 24 settembre
2024 e promossa
DA
e con gli Avvocati Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
VALENTINI ALDO e PIERINI PAOLO, domicilio digitale
APPELLANTE
CONTRO
con l'Avv. MANFREDI MARCO VIA Controparte_1 C.F._3
GIANNELLI 22 60123 ANCONA
APPELLANTE
con l'Avv. MARASCA GABRIELE, domicilio CP_2 C.F._4
digitale
POSTE ASSICURA S.P.A. l'Avv. GIORGIO GRASSO, domicilio digitale PartitaIVA_1
pagina 1 di 7 con l'Avv. Controparte_3 P.IVA_2 [...]
domicilio digitale Parte_3
LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. - CON RIFERIMENTO AL RISCHIO ASSUNTO
CON IL CERTIFICATO N. A121C473175-LB con l'Avv. STEFANO NOCETI, P.IVA_3
domicilio digitale
APPELLATI
CONTRO
Sentenza del Tribunale di Pesaro n.534/2022 del 13/07/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , dopo aver svolto un ATP (n.1258/2020 RG) hanno convenuto in giudizio il Parte_1 Parte_2
progettista e direttore dei lavori arch. e il collaudatore ing. incaricati Controparte_1 CP_2 CP_2
ciascuno per il dedotto ruolo, di seguire lavori di ristrutturazione di un immobile di proprietà degli attori, chiedendo la risoluzione contrattuale, il risarcimento dei danni e la restituzione dei compensi corrisposti.
I due convenuti si sono costituiti per chiedere il rigetto delle domande avversarie, chiamando in manleva, l'ing. le compagnie Lloyd's Insurance Company S.A. e Società Reale Mutua di CP_2
Assicurazione, e l'arch. la compagnia Poste Assicura spa. CP_1
Tutte le compagnie di assicurazione si sono costituite in giudizio negando la copertura.
Il Tribunale ha così deciso:
1) dichiara risolto il contratto professionale tra gli attori e e il convenuto Parte_1 Parte_2
; Controparte_1
2) condanna a risarcire a e i danni quantificati in complessivi Controparte_1 Parte_1 Parte_2
220.411,18 (euro 74.285,72 + euro 146.125,46), oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
3) condanna a restituire a e il compenso incassato pari a euro Controparte_1 Parte_1 Parte_2
43.737,00, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al saldo;
4) rigetta le domande avanzate dagli attori e contro il convenuto Parte_1 Parte_2 CP_2
5) rigetta la domanda di manleva avanzata da contro la terza chiamata Poste Assicura Controparte_1
spa;
6) condanna a rifondere agli attori e e alla terza chiamata Poste Controparte_1 Parte_1 Parte_2
Assicura spa le spese di causa liquidate per gli attori in euro 1.241,00 per esborsi, euro 6.782,94 per pagina 2 di 7 spese del consulente di parte, euro 20.000,00 per compenso del difensore (inclusa la fase di ATP), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti come per legge e per la terza chiamata in euro 17.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e CPA se dovuti come per legge;
7) le spese di causa sono compensate tra le altre parti;
8) pone le spese del c.t.u. ing. definitivamente a carico di , il quale Persona_1 Controparte_1
dovrà rimborsarle agli attori.
Hanno appellato la sentenza e affidando il gravame a tre motivi, da cui il Parte_1 Parte_2
fascicolo rg. n. 861 del 2022; ha pure appellato la sentenza el pari affidando il Controparte_1
gravame a tre motivi, da cui il fascicolo rg. n. 873 del 2022; si sono costituiti resistendo gli appellati.
I due appelli sono stati riuniti con ordinanza del 9 maggio 2023.
Primo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella parte in cui ha Parte_1 Parte_2
rigettato la domanda attorea nei confronti del convenuto ing. - violazione degli CP_4
artt. 2229-2232-2236 c.c. art. 9 d.m. 17.1.2018 e circolare 21.1.2019 n. 7) – difetto di motivazione
Lamentano gli appellanti che l'Ing. si è recato solo in data 10.04.2020 nel cantiere, quindi CP_2
coevamente rispetto alle prime contestazioni avanzate dagli stessi con la pec in data 7-14.4.2020, con la quale chiedevano spiegazioni sull'andamento dei lavori e nominavano loro perito l'Ing. Per_2
Precisano gli appellanti che all'epoca la costruzione non era, come rilevato erroneamente dal giudicante, nelle sue fasi iniziali, bensì in uno stato avanzato, non dissimile da quello visionato dall'ing. perito di parte e poi dal CTU dell'Atp. Persona_3
Tanto è vero che la relazione dell'ing. fu terminata ai primi di maggio 2020 ed evidenziava gli Per_2
stessi difetti di esecuzione dei lavori constatati dal CTU per circa € 200.000.
L'ing. quindi come collaudatore avrebbe dovuto non solo segnalare una serie di interventi da CP_2
eseguire ai fini dei dovuti ripristini di opere strutturali erroneamente eseguite, ma avrebbe altresì dovuto seguire la realizzazione delle opere nel momento della loro esecuzione, valutare le componenti strutturali di cui al progetto erroneamente eseguite all'atto della esecuzione, sospendere i lavori e pretendere la immediata riduzione in pristino.
Ritiene questa Corte che il motivo sia infondato.
L'Ing. ha assunto la funzione di collaudatore il 23 maggio 2019, sottoscrivendo l'apposita CP_2
dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 67 del T.U. EDizia e prodotta sua doc. 4 bis dagli appellanti.
In tale documento, rilasciato al committente, l'Ingegnere dichiara:
- di accettare l'incarico di collaudatore
- di essere iscritto all'albo professionale da oltre 10 anni,
pagina 3 di 7 - di non aver preso parte alla progettazione delle opere,
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori,
- che effettuerà il collaudo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di avvenuto completamento delle opere.
In primo luogo, considerando che al collaudatore la legge impone di astenersi dal dirigere o eseguire le opere da collaudare (ed a tal fine richiede la dichiarazione di cui sopra) non si può considerare sua negligenza non aver partecipato ai lavori (in disparte la mancanza di prova di comunicazione dell'inizio degli stessi al collaudatore).
Del resto, la prima contestazione avanzata dagli appellanti il 7 aprile 2020, neppure fu diretta all'Amico.
In ogni caso, evocato l'Amico come terzo imparziale (come dev'essere il collaudatore) a verificare la correttezza delle opere fino a tal momento eseguite, dopo la contestazione del 7 aprile 2020, egli non si
è sottratto, e, come risulta dal verbale del 10 aprile del 2020, ha constatato le criticità esistenti e dato disposizioni per emendarle.
Nessuna norma attribuisce al Collaudatore di sospendere i lavori, che, peraltro, dopo il 10 aprile 2020 non sono proseguiti, posto che, come constatato dallo stesso appellante, i lavori dopo la data del
10.4.2020 non progredirono più, ed erano dunque quelli stessi esaminati e descritti dal CTP ing. Per_2
due settimane dopo e dal CTU in corso di ATP.
Secondo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella qualificazione Parte_1 Parte_2
della domanda attorea e nella parte in cui non ha respinto l'operatività delle polizze dei convenuti arch. e ing. violazione degli artt. 1322 - 1341 – 2965 Controparte_1 CP_4
c.c. in tema di clausole claims made contenute nel contratto n. 10000603330 di poste assicura
s.p.a.
Il presente motivo di appello è inammissibile, in quanto e non hanno azione diretta contro Pt_1 Pt_2
le compagnie assicurative dei loro professionisti.
Terzo motivo di appello e : erroneità della sentenza nella qualificazione Parte_1 Parte_2
dell'emendatio libelli operata dagli attori con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - violazione ed erronea interpretazione degli artt. 1655 -1667-1668 - 1669 c.c.
Anche questo motivo, che chiede riforma della sentenza nella parte in cui ha negato l'applicabilità della disciplina della responsabilità solidale dei convenuti è assorbito, posto che, esclusa la responsabilità dell'Amico, è evidente che non v'è luogo a discutere di solidarietà.
Primo motivo di appello errato rigetto dell'eccezione di incompetenza territoriale. CP_1
pagina 4 di 7 Sostiene l'appellante che il primo giudice ha erroneamente rigettato l'eccezione che indica come competente per la presente controversia il Tribunale di Ancona, sia ai sensi dell'art. 18 c.p.c., che dell'art. 20 c.p.c. Inoltre trattandosi di obbligazione non liquida, non essendo infatti sufficiente la indicazione dell'importo da parte dell'attore, sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, come chiarito dalla S.C. secondo cui “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma, c.c., sono — agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. — esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.”. (Cassazione civile,
SS.UU., sentenza 13/09/2016 n° 17989).
L'eccezione non ha pregio, la causa ha ad oggetto l'inadempimento di obbligazione sorta e da eseguirsi nel comune di Fano, che rientra nella circoscrizione del Tribunale di Pesaro.
Secondo motivo di appello errata declaratoria di responsabilità esclusiva a carico del CP_1
CP_5
l'appellante che il primo giudice lo ha considerato unico responsabile dei difetti accertati, che
[...]
avrebbero dovuto essere invece imputati all'impresa esecutrice ED EB snc.
Il primo giudice tuttavia, non ha ritenuto il esclusivo responsabile ma ha ben chiarito che il CP_1
fatto che alcuni errori commessi in fase di esecuzione dell'opera possano essere imputati anche all'impresa appaltatrice non esclude la responsabilità del DL, in quanto i due soggetti sono entrambi obbligati in via solidale rispetto ai committenti durante la realizzazione dell'opera, ciascuno secondo le proprie competenze. Peraltro non si può qui discutere della distribuzione delle quote di responsabilità nei rapporti interni tra appaltatore e professionista posto che l'impresa esecutrice - la sub-appaltatrice
ED AN snc non è parte del giudizio, né può imputarsi abuso nell'esercizio ndel potere discrezionale lui attribuito dall'art. 102 c.p.c. l'avere il primo giudice precluso la chiamata contro parte che non è litisconsorte necessario, avuto riguardo alla necessità del rispetto dei principi regolatori del giusto processo, al fine di raggiungere l'equilibrio tra ragionevole durata ed efficienza e ciò a discapito della chiamata in causa del terzo non litisconsorte necessario, che determinerebbe un inevitabile cospicuo aumento della durata del processo.
Terzo motivo di appello sulla non operatività della polizza assicurativa stipulata CP_1
dall'arch. . Controparte_1
pagina 5 di 7 Il sostiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso la copertura assicurativa, CP_1
riconoscendo efficacia alla clausola “claims made” presente nel contratto assicurativo e che avrebbe dovuto essere dichiarata nulla per difetto di causa e contrarietà a norme imperative e per il fatto che la stessa comporta la totale assenza del rischio.
In verità la Suprema Corte ha reiteratamente ribadito la legittimità di tale clausola, rilevando che essa ha la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, collegando l'insorgenza dell'indennizzo e, di conseguenza, l'obbligo di manleva, alla concomitante ricorrenza della condotta del danneggiante e della richiesta del danneggiato. La richiesta del danneggiato rappresenta quindi un elemento concorrente nell'identificazione del rischio assicurato, delineando così l'appartenenza strutturale del fenomeno claims al modello di assicurazione della responsabilità civile, come previsto dal primo comma dell' articolo 1917 c.c. , all'interno del più ampio contesto dell'assicurazione contro i danni ( art. 1904 c.c. ), di cui la clausola claims made fa pienamente parte. (cfr. recente Cassazione 2024, n. 3123).
In definitiva, entrambi gli appelli devono rigettarsi, con condanna alle spese degli appellanti, liquidate in dispositivo e conseguente accertamento della sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da
[...]
e contro Parte_4 Controparte_1 CP_4 [...]
Controparte_6
., così provvede:
[...]
rigetta l'appello, condanna gli appellanti e in Parte_4 Controparte_1
solido alle spese del grado, in favore di CP_4 [...]
che liquida in Controparte_6
euro 12.500,00,00 ciascuno, oltre 15% sg cassa ed iva di legge.
Accerta in capo agli appellanti la sussistenza dell'obbligo a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/ 2002 come modificato dall' articolo 1, comma 17 Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 04 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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