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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 28/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Verona
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°7498 /2023 R.G. promossa da
, con l'avv. FADEL Parte_1 C.F._1
PIERLUIGI
ricorrente contro
, CP_1 C.F._2
convenuta contumace e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16/12/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 16/12/2025
conclusioni:
per il ricorrente: “chiede sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio”
per il pubblico ministero: ”nulla si oppone” 2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/11/2023 il ricorrente sig. Parte_1
adiva il Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione
[...]
personale dalla moglie sig. con la quale aveva contratto CP_1
matrimonio il 01/08/2014, senza alcun obbligo di mantenimento e, decorso il termine previsto dall'art. 3 della l. 898/1970, che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Con decreto in data 28.11.2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica alla convenuta.
All'udienza del 12.11.2024. a seguito di differimento della prima udienza per rinnovare la notifica in Ungheria alla resistente, compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di separarsi;
nessuno compariva per la convenuta, non costituita. Il procuratore del ricorrente precisava le conclusioni e discuteva oralmente riportandosi al ricorso.
All'esito, la Presidente del. dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della convenuta, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con sentenza n. 2757/2024 depositata il 3/12/2024 era dichiarata la separazione e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 16/12/2025 compariva il solo ricorrente che confermava la volontà di divorziare;
nessuno compariva per la convenuta,
rimasta contumace.
La Presidente del. rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
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Quanto alla competenza giurisdizionale e alla legge applicabile, va richiamato quanto già argomentato nella sentenza di separazione resa nel presente giudizio.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale e, per quanto allegato e dichiarato dal ricorrente all'udienza presidenziale, la medesima si è
protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale nella fase di separazione (udienza tenutasi il 12/11/2025).
La stessa mancata comparizione della convenuta all'udienza presidenziale, impedendo il tentativo di conciliazione, è comportamento che dimostra disinteresse alla prosecuzione del vincolo, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Visti la natura e l'esito della contesa e nella contumacia della convenuta, nulla va statuito sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i coniugi e;
Parte_1 CP_1
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del comune di SAN ZENO DI
NA (VR) di annotare la sentenza nei registri (atto n° 6, Parte
II, parte C, anno 2014 del registro degli atti di matrimonio);
3) nulla sulle spese.
Verona, 16/12/2025
La Presidente est. dott. Antonella Guerra
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