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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 29/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ALESSANDRA CURSI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del presidente in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE GIORDANO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: risarcimento danni
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.5.2020, parte ricorrente, segretario comunale di Fascia A della Provincia di ha concluso per la CP_1
condanna dell'ente provinciale al risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito comportamento vessatorio posto in essere da parte dell'ex
Consigliere , volto al progressivo svilimento delle proprie CP_2
funzioni ricoperte all'interno ed all'esterno dell'ente provinciale.
Costituitasi in giudizio la ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l'asserito danno all'immagine patito dalla a causa dei CP_1
comportamenti posti in essere dal ricorrente.
Istruita la causa con produzioni documentali e con l'espletamento degli interrogatori formali e della prova testimoniale, con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento alle rispettive domande e con compensazione delle spese di lite.
***********
Giova rammentare che ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione… …”.
La rinuncia agli atti del giudizio consiste nella espressa dichiarazione del ricorrente di voler porre fine al processo senza pervenire ad una pronuncia di merito, volontà che nella fattispecie in esame si desume chiaramente dalle dichiarazioni espresse da entrambe le parti di volere abbandonare il giudizio, non intendendo più procedere.
2 Dette rinunce sono state espressamente accettate dalle parti ritualmente costituite.
Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che il comma 4 del citato art. 306 c.p.c. ha previsto un criterio di imputazione automatico a carico del rinunciante, salvo un diverso accordo delle parti, nella fattispecie concreta sussistente, stante le rispettive rinunce e la richiesta concorde di compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25.5.2020 da nei confronti della così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali.
Brindisi, 29.1.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
ALESSANDRA CURSI, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e
in persona del presidente in carica, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE GIORDANO, nel cui studio ha eletto domicilio resistente
oggetto: risarcimento danni
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.5.2020, parte ricorrente, segretario comunale di Fascia A della Provincia di ha concluso per la CP_1
condanna dell'ente provinciale al risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito comportamento vessatorio posto in essere da parte dell'ex
Consigliere , volto al progressivo svilimento delle proprie CP_2
funzioni ricoperte all'interno ed all'esterno dell'ente provinciale.
Costituitasi in giudizio la ha concluso per il Controparte_1
rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto, proponendo, altresì, domanda riconvenzionale di risarcimento danni per l'asserito danno all'immagine patito dalla a causa dei CP_1
comportamenti posti in essere dal ricorrente.
Istruita la causa con produzioni documentali e con l'espletamento degli interrogatori formali e della prova testimoniale, con note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., entrambe le parti hanno dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio con riferimento alle rispettive domande e con compensazione delle spese di lite.
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Giova rammentare che ai sensi dell'art. 306, comma 1, c.p.c., “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla prosecuzione… …”.
La rinuncia agli atti del giudizio consiste nella espressa dichiarazione del ricorrente di voler porre fine al processo senza pervenire ad una pronuncia di merito, volontà che nella fattispecie in esame si desume chiaramente dalle dichiarazioni espresse da entrambe le parti di volere abbandonare il giudizio, non intendendo più procedere.
2 Dette rinunce sono state espressamente accettate dalle parti ritualmente costituite.
Quanto alle spese del presente giudizio, occorre rilevare che il comma 4 del citato art. 306 c.p.c. ha previsto un criterio di imputazione automatico a carico del rinunciante, salvo un diverso accordo delle parti, nella fattispecie concreta sussistente, stante le rispettive rinunce e la richiesta concorde di compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 25.5.2020 da nei confronti della così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- dichiara l'estinzione del giudizio;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese legali.
Brindisi, 29.1.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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